CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 maggio 2022
Cassazione n. 24291/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione; lette le conclusioni scritte ai sensi citata norma formulate dalla difesa dell'imputata che ha insistito per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Perugia, con la sentenza in data 15/09/2020, confermava la sentenza del Tribunale di Perugia in data 15/01/2019 in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena ritenuta di giustizia per il reato di tentata truffa aggravata ai sensi dell'art. 61 n. 11 c.p. 2. L' imputata, a mezzo difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione deducendo con un unico motivo erronea applicazione dell'art. 157 cod. pen., con riferimento al calcolo e alla decorrenza dei termini di prescrizione, per avere la Corte di appello di Perugia omesso di dichiarare estinto per prescrizione il reato di cui agli artt. 56 e 640 c.p. Secondo la prospettazione della ricorrente, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, non sarebbe applicabile al caso in esame la sospensione del termine per il periodo emergenziale, poiché "non era in corso alcun termine processuale [...] e l'udienza di appello era stata fissata per la data del 15/09/2020". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Va premesso che come chiarito dalla Suprema Corte a S.U. in tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'il maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale. (In motivazione, la Corte ha escluso che la sospensione della prescrizione possa operare in maniera generalizzata, per tutti i procedimenti pendenti, in quanto la disciplina introdotta all'art.83, comma 4, d.l. n.18 del 2020, presuppone che il procedimento abbia subito una effettiva stasi a causa delle misure adottate per arginare la pandemia). (Sez. U - , Sentenza n. 5292 del 26/11/2020 Ud. (dep. 10/02/2021) Rv. 280432 - 02). Le Sezioni Unite hanno, quindi, escluso che la sospensione della prescrizione possa operare in maniera generalizzata, per tutti i procedimenti pendenti, atteso che la disciplina introdotta dall'art. 83, comma 4, dl. n. 18 del 2020, presuppone che il procedimento abbia subito una effettiva stasi a causa delle misure adottate per fronteggiare la pandemia. Nel caso in esame risulta che il processo pervenuto presso la Corte di appello di Perugia il 7/08/2019 è stato fissato per la prima volta per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], e dal momento che .9.eki per il periodo che va dal 9 marzoYll maggio 2020 non erano concretamente operanti termini procedurali per il compimento di un qualsivoglia atto processuale/alla data della definizione del procedimento in grado di appello (il 15/09/2020) il reato era ormai estinto per prescrizione già maturata alla data del 30 Luglio 2020 tenuto conto dei tempi ordinari di prescrizione (anni sette e mesi sei considerata la intervenuta interruzione) ed in ragione del tempus commissi delicti (fatti contestati sino al 30 Gennaio 2013). 2. Va, pertanto, disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. annulla senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, in data 4 Maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] lier