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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 1 ottobre 2025

Cassazione n. 29455/2025

Testo disponibile della fonte

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5 PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 13555/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata inRoma, via Galilei n. 45, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in Roma, via delle [OSCURATO:PERSONA] n . 8, presso lo studio degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentanoe difendono -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4961/2022 depositata il 16/12/2022.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/10/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; uditi gli [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] per delega dei difensori della controricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Roma riformava la sentenza del Tribunale della stessa sede che, in accoglimento della domanda di [OSCURATO:PERSONA] ‒ assunta come maschera dalla [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:SOCIETA] con contratti a termine reiterati nel tempo ‒ aveva dichiarato nulli i termini di durata apposti ai contratti inter partesa far data dal superamento del limite di trentasei mesi, effettuando il computo solo con i contratti stipulati a partire dal 2012, con conversione a tempo indeterminato del rapportodalla predetta data ( inquadramento nel V livello C.C.N.L. di settore) e risarcimento del danno in misura di sei mensilità di retribuzione.

2. La Corte territoriale rilevava, in limine , che la Fondazione con delibera del 23 giugno 2022, adottata nel corso del giudizio d’appello a seguito d’assegnazione di un termine perentorio per la regolarizzazione degli atti ex art. 182 , secondo co mma, c.p.c., aveva confermato i propri legali del libero foro, così giustificando di non essersi avvalsa del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, cui le Fondazioni possono ricorrere ai sensi dell’art. 1, comma 3 , del d.l. n. 345 del 2000, conv er t ito in legge n. 6 del 2001, e dell’art. 43 del r.d. n. 1611del 1033, come modificato dall’art. 11 della legge n. 103del 1979.

2.1. Nel merito, la Corte romana riteneva che la normativa interna non richiedesseper i contratti a termine con le fondazioni liriche sinfoniche l’indicazione di “ragioni obiettive” né fissasse, in tale specifico settore, un limite di durata massima, anche per proroghe o rinnovi.

2.2. Osservava, poi, da un lato, che v’era giudicato esterno (costituito dalla sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2655/2017 confermata da Cass. n. 8304del 25 marzo 2019) per i contratti a termine stipulati fino al 2012 e già in quella sede impugnati, e, dall’altro, che la lavoratrice non aveva proposto specifico motivo d’appello sulla assenza di “ragioni obiettive” a giustificazione del termine per i contratti stipulati nel periodo dal 1° gennaio 2012 (data a partire dalla quale non operava più il giudicato esterno) al 4 gennaio 2015 (data fino alla quale il primo giudice aveva ritenuto legittima l’apposizione del termine, con soccombenza della lavoratrice sul punto).

2.3. Quanto al periodo a far tempo d al 5 gennaio 2015, sulla cui illegittimità il primo giudice si era pronunciato, l’invalidità della causale ‒ dedotta in primo grado e riproposta in appello ex art. 346 c.p.c. ‒ perché collegata all’esecuzione di spettacoli (compito rientrante nell’ordinaria attività delle fondazioni), andava esclusa in base al dettato del d.lgs. n. 81 del 2015 , che aveva totalmente liberalizzato le assunzioni a tempo determinato, derogando per le f ondazioni a gran parte della nuova disciplina, sicché, tali contratti erano, in definitiva, rispettosi della normativa vigente.

3. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di dieci motivi , cui oppone difese con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:SOCIETA].

4. Con ordinanza interlocutoria del 13 dicembre 2024 n. 32424 questa Corte ha rimesso la causa alla trattazione della pubblica udienza per la ritenuta necessità di valutare,con riferimento ai contratti a termine stipulati a partire dal 2015, l ’ esigenza di addurre ragioni obiettive ai sensi della clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva comunitaria, e ciò pur in presenza della normativa interna (art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 81 del 2015) che aveva prescritto per le fondazioni liriche sinfoniche la acausalità dei contratti a tempo determinato e nello stesso tempo la mancanza del limite temporale, al fine di apprezzare la portata dell’applicabilità della sentenza della Corte di giustizia UE 25 ottobre 2018 causa c-331/2017 e, ove possibile, adottare un’interpretazione orientata al diritto eurounitario.

5. In vista dell’udienza, le parti hanno depositato memoria e il rappresentante del Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, confermate nella pubblica udienza, chiedendo di accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo si denuncia il difetto di rappresentanza processuale in capo agli avvocati del libero foro e l’inesistenza dello ius postulandi, con conseguente violazione o falsa applicazione dell’ art. 43, comma4, del r.d. n. 1611 del 1933 , in relazione all’art. 360, primo co mma , n. 3 c.p.c., e dell’ art. 125, primo e secondo comma , c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

In subordine, si deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 182, secondo comma, c.p.c.,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

Con questo motivo si censura, nel regime del patrocinio autorizzato exart. 43 del r.d. n. 1161 del 1933, l’errore del la Corte d’appello nel ritenere sanata la inesistenza dello ius postulandiin capo agli avvocati del libero foro, ciò per effetto della produzione di delibera del Consiglio di indirizzo formata in data successiva al conferimento della procura medesima.

In subordine, si censura la mancata produzione della procura rinnovata o nuovamente rilasciata.

1.1. La censura è infondata.

Infatti, questa Corte ha ripetutamente affermato che gli enti per i quali non opera il patrocinio obbligatoriodell’Avvocatura dello Stato, per avvalersi dell’opera di liberi professionisti, debbono adottare apposita e motivata deliberazione, in difetto della quale si configura un vizio di nullità del mandatoad litem (Cass. Sez.

U., 20/10/2017, n. 24876 ; conforme Cass. Sez.

U, 12/03/2025, n. 6635).Pertanto, poiché viene in rilievo un’ipotesi di nullità, emendabile ex tunc(Cass. Sez.

U, 21/12/2022, n. 37434; conforme Cass. Sez. 3, 09/10/2023, n. 28251), nella specie è stata utilmente percorsa in appello la sanatoria exart. 182 c.p.c., attraverso il rilascio della necessaria autorizzazione, qui intervenuta con delibera resa in data 23 giugno 2022, come da art. 9 del protocollo d’intesa intercorso tra Fondazione e Avvocatura dello Stato, e, dunque, prima dello spirare del termine perentorio assegnato ex art. 182 , secondo comma, c.p.c. alla Fondazione.

Va, quindi, disattesa anche la doglianza svolta in via subordinata .

Infatti, non è revocato in dubbio che, in relazione al ricorso in appello, vi fosseuna procura difensiva in atti, riferibile alla parte e munita di specifici riferimenti all’atto processuale impugnato, cosicché ritiene questo Collegio che la Corte distrettuale bene ha fatto, in ossequio a quanto previsto dall’art. 182 c.p.c. ratione temporis vigente, a invitare la Fondazione ricorrente a sanare il vizio di nullità della procura, mediante apposita autorizzazione, con effetto sanante, senza che necessitasse rinnovazione della stessa procura ad avvalersi di avvocato del libero foro, stante anche il disposto di cui all’ultimo comma della citata norma,che fa espressamente salvi gli effetti sostanziali e processuali fin dal momento della prima notificazione (così, Cass. Sez.

L, 06/09/2024, n. 23987).

2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 329, secondo comma, c.p.c., degli artt. 112-434 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.

In particolare, si censura l’impugnata sentenza per violazione del giudicato interno, sull’assunto che l’avvenuta (in primo grado) disapplicazione della normativa interna derogatoria (segnatamente: artt. 3 del d.l. n. 64del 2010 e 29 , comma 3, del d .lgs. n. 81 del 2015) a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche costituisca“unità minima autonoma” della sentenza di primo grado non specificamente impugnata, donde, da parte della Corte di merito, la violazione del principio devolutivo, cd. limitato, dell’appello.

In subordine, si censura per violazione dell’art. 101, secondo comma, c.p.c. la decisione ‘a sorpresa’, sulla base della cd. terza via, senza possibilità per le parti di contraddittorio.

2.1. In disparte il deficit di specificità della censura, ai sensi dell’art. 366 n. 6 c.p.c., non essendo riportate in ricorso le motivazioni della sentenza di primo grado necessarie per effettuare una verifica del perimetro del giudicato interno, si osserva che il terzo motivo d’appello della Fondazione (per come riportato allep p. 21 - 22 del ricorso per cassazione) fa espresso riferimento al rispetto della disciplina comunitaria anche attraverso il richiamo all’interpretazione della Corte di giustizia UE, e , dunque,investe direttamente il profilo della disapplicazione della normativa interna che, intanto è possibile, in quanto vi è un contrasto con quella europea, come interpretata dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale ultima impone che vi sia almeno il rispetto di una delle cd. misure antiabuso alternativamente indicate al punto 1 - lett. da a) a c) - dell’articolo 5 dell’ a ccordo quadro allegato alla direttiva 199/70/CE (e, qui, secondo la Fondazione sussisterebbero le “ragioni obiettive” a giustificazione dei termini).

Una volta ritenuto che la questione era sottoposta al vaglio del giudice d’appello col (terzo) motivo di gravame, va escluso, conseguentemente, che possa configurarsi, sul punto, un rilievo d’ufficio da parte della Corte territorialee, parimenti, di una “terza via” perseguita dall’organo giudicante, trattandosi di aspetto su cui il contraddittorio era stato ritualmente attivato.

Peraltro, va rimarcato che non può costituire unità minima decisionale, suscettibile di passaggio in giudicato, la conformità o meno di una data normativa al diritto eurounitario, ove la pronuncia sollecitata al giudice dell’impugnazione quella normativa ponga in discussione, rientrando nel potere/dovere dello stesso fare corretta applicazione del diritto unionale.

3. Con il terzo motivo si sviluppa una censura articolata in più punti, come segue: a) violazionedell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

In subordine, violazione o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.; b1) falsa applicazione degli artt. 333 e 436 c.p.c. e violazione o errata applicazione degli artt. 342, 346 e 329, secondo comma,c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.In subordine, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.; b2) violazione o falsa applicazionedell’art. 5 del d.lgs. n. 368 del 2001 , in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c.; b3) violazionedell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c., nonché dell’art. 111 Cost, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.; c) violazione o falsa applicazione dell’art. 1, del d.lgs. n. 368 del 2001 e dell’art. 19, comma1, del d.lgs. n. 81 del 2015, nonché degli artt. 10, 11 e 117 Cost., della clausola 5 dell’a ccordo q uadro allegato alla direttiva 1999/70/CE,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.; d) violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., e violazione o falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c., dell’art. 19, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 81del 2015, in relazione art. 360, primo comma , n. 3, c.p.c.

Il motivo, invero di non perspicua lettura,è suddiviso in una serie di questioni, illustrate con riferimento alla sequenza temporale dei contratti inter partes.

3.1. In primo luogo, per i contratti fino al 1° gennaio 2012,si censura la sentenza impugnata per aver disatteso le deduzioni difensive facendo riferimento adun giudicato esterno: l’assunto sarebbe erroneo perché nel precedente giudizio non si faceva riferimento al superamento del limite di durata di trentaseimesi, ai sensi dell’ art. 5 d.lgs. n. 368 del 2001 , ma solo alla mancanza di specificità della causale dei contratti, ex art. 1,comma 2, del d.lgs.n. 368 del 2001 .

La doglianza è infondata in quanto non considera che, per giurisprudenza consolidata, l’autorità del giudicato copre sia il dedotto che il deducibile (cfr., per tutte, le sentenze n. 5224 del 29/11/1989 delle Sezioni Unite, Cass. Sez.

L., 24/03/2004, n. 5925, Cass. Sez.

L, 03/11/2004,n. 21069, Cass. Sez.

L, 03/08/2007, n. 17078, Cass. Sez.

L, 28/10/2008, n. 25893, Cass. Sez. 5, 09/10/2015, n. 20257, Cass. Sez. 2, 10/05/2018, n. 11314, Cass. Sez. 3, 26/02/2019, n. 5486), restando salva ed impregiudicata soltanto la sopravvenienza di fatti e di situazioni nuove, che si siano verificate dopo la formazione del giudicato o, quantomeno, che non fossero deducibili nel giudizio, in cui il giudicato si è formato (sullo specifico punto, vedi, per tutte, Cass. n. 5925 del 2004, cit., e Cass. Sez.

L, 08/10/2002, n. 14414).

In particolare, è stato affermato che «in ogni azione contrattuale il negozio viene in rilievo “nella sua duplice accezione di fatto storico e di fattispecie programmatica” con la conseguenza che l’oggetto del giudizio è sempre anche il rapporto che da quel negozio scaturisce; sicché la domanda volta a ottenere la dichiarazione di nullità, in quanto avente ad oggetto l’accertamento negativo dell’esistenza del rapporto contrattuale fondamentale, è equiparabile alla domanda di accertamento di diritti autodeterminati, inerenti a situazioni giuridiche assolute, articolate in base a un solo elemento costitutivo»(così Cass. Sez.

L, 24/03/2017, n. 7687).

In tale ottica , è stato affermato che il giudizio sulla insussistenza di una causa di nullità del contratto preclude la possibilità di invocare, in un diverso giudizio, la nullità del medesimo contratto sotto altro profilo, atteso che la domanda di nullità contrattuale è pertinente ad un diritto autodeterminato, individuato indipendentemente dallo specifico vizio dedotto in giudizio, ed il giudicato, coprendo il dedotto e il deducibile, si estende anche all’insussistenza di cause di invalidità diverse da quelle fatte valere nel processo definito con sentenza irrevocabile (cd. giudicato per implicazione discendente: Cass. Sez. 2, 14/02/2022, n. 4717).

Nello stesso senso, con specifico riferimento all’accertamento della nullità del termine apposto ad un contratto di lavoro, è stato ribadito il principio generale per cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, cosicché il giudicato sulla domanda di accertamento della nullità del termine apposto ad un contratto di lavoro per genericità delle mansioni da svolgere e della sede di lavoroè stato reputato preclusivo dell’esame,in un successivo giudizio, della nullità dello stesso termine per violazione della contrattazione collettiva (Cass. Sez.

L, 30/10/2017, n. 25745).

3.2. Per i contratti dal 1° gennaio 2012 e fino al 4 gennaio 2015, nel motivo si assume che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente affermato che non risultasse proposta una censura sul difetto di specificità del termine, la cui legittimità era stata ritenuta dal primo giudice: anche tale rilievo sarebbe infondato, in quanto, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice d’appello, la questione non era stata decisa dal primo giudice, ma meramente assorbita, per essere stata accolta la domanda relativa alla violazione del limite massimo di trentasei mesi, sicché non era necessario proporre appello, per difetto di soccombenza, risultando sufficiente la mera riproposizione della questione.

Anche tale censura, in disparte ogni valutazione sul difetto di specificità, non essendo riportate in ricorso le motivazioni della sentenza di primo grado necessarie per effettuare una verifica del decisum,è infondata.

In effetti, la domanda di nullità dell’apposizione del termine al contratto di lavoro per difetto di specificità della causale precede, non solo logicamente ma anche giuridicamente, quella relativa alla sopravvenuta illegittimità per abusiva reiterazione oltre il limite di trentasei mesi, cosicché il giudice di primo grado era tenuto a valutareprioritariamente la domanda di nullità del termine per vizio genetico, dal momento che, ove l’avesse reputata fondata, non avrebbe dichiarato la conversione del rapporto a tempo indeterminato solo a decorrere dal superamento de l la durata massima, bensì dalla stipulazione del primo contratto cui era stato apposto il termine in violazione del requisito della causalità(del resto, per come pare desumersi dalla sentenza impugnata, p. 7, per questi contratti il primo giudice avrebbe ritenuto esente dalla decadenza ex art. 32 della legge n. 183 del 2010 solo il vizio derivante dal superamento del limite di trentasei mesi).

Deve, dunque, concludersi che il Tribunale ha inteso respingere, anche implicitamente, la domanda sul difetto di specificità, rispetto alla quale la lavoratrice risultava soccombente, con onere di impugnazione sul punto.

Peraltro, ad analoga conclusione, nel senso di risultare comunque preclusa la questione nel presente giudizio,dovrebbe pervenirsi anche ove si volesse, piuttosto , configura re un vizio di omessa pronuncia sulla domanda: infatti, qualora il giudice di primo grado ometta di pronunciare su una domanda e non ricorrano gli estremi di una reiezione implicita, né risulti l’assorbimento della questione pretermessa nella decisione di altra domanda, la parte ha la facoltà alternativa di fare valere la omissione in sede di gravame o di riproporre la domanda in separato giudizio (Cass. Sez. 3, 16/05/2006, n. 11356; conforme, Cass. Sez. 6-1, 01/12/2022 , n. 35382).

Ne consegue che, anche in tal caso, la odierna ricorrente, per far valere il vizio nel presente giudizio,era onerata di specifica impugnazione.

3.3. Infine, con riferimento ai contratti a far tempo dal 5 gennaio 2015, si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che la disciplina ratione temporis consentissela piena legittimità del regime di acausalità del termine, ciò nonostanteil dictum della sentenza della C orte di giustizia U E del 25ottobre 2018, C - 331/17, [OSCURATO:PERSONA] .

Sotto questo profilo, si censura l a decisione del giudice d’appello anche con riferimento ai contratti stipulati successivamente all’entrata in vigore del d.l. n. 87 del 2018, per aver respinto la domanda sul rilievo che non fosse stato allegato il superamento del termine di dodici mesi, senza considerare che, nell’assunto della lavoratrice, venivano in rilievo rinnovi acausali – come tali illegittimi, secondo la [OSCURATO:PERSONA] –e comunque la disciplina sui rinnovi.

Si evoca,qui , chiaramente la questione su cui si incentra l’ordinanza interlocutoria, che rappresenta il punto decisivo della controversia e va affrontata unitamente al quarto motivo, che pure pone direttamente il tema della compatibilità dell’ordinamento interno con il diritto eurounitario.

4. Con il quarto motivo, infatti,si deduce la violazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 368 del 2001 e dell’art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015, nonché degli artt. 10,11 e 117 Cost., della clausola 5 dell’a ccordo q uadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.

Si prospetta, altresì, la violazione del principio di primazia del diritto comunitario e dei principi espressi dalla Corte di giustizia europea in materia di abusiva successione di contratti a termine ad opera delle f ondazioni lirico - sinfoniche e di necessità di causali specifiche, concrete e coerenti con il requisito della temporaneità per il ricorso al termine.

Si denuncia, inoltre, la violazionedell’art. 1 del d.lgs. n. 368del 2001 nonché la violazione dei principi di diritto sanciti nella sentenza della Corte di giustizia UE [OSCURATO:PERSONA], oltre all’errata applicazione dell’art. 11, comma4, del d.lgs. n. 368 del 2001, dell’art. 3, del d.l. n. 64 del 2010 e dell’art. 29, comma3, del d.lgs. n. 81 del 2015, il tutto in relazione all’art.360, comma1, n. 3 c.p.c.

Il motivo sostiene, in sintesi , la non conformità alla direttiva, come interpretata dalla [OSCURATO:PERSONA], della normativa interna siccome applicata dalla Corte territoriale per sostenere che dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 34 del 2014 i contratti, non soggetti al limite massimo dei trentasei mesi, potevano essere liberamente stipulati.

5. Il terzo motivo, limitatamente ai contratti stipulati successivamente al 4 gennaio 2015, ed il quarto motivo sono fondati nei sensi che seguono.

Per valutare la questione occorre procedere ad una analitica ricostruzione della disciplina che, nel tempo, ha regolato la materia del ricorso alla flessibilità per le fondazioni liriche-sinfoniche, disciplina connotata da specialità, rispetto a quella generale applicabile ai rapporti di diritto privato, con particolare riferimento ai requisiti necessari per la valida apposizione del termine, secondo il principio, riaffermato dalle Sezioni Unite (Cass. Sez.

U, 22/02/2023, n. 5542), per cui, qualora venga dedotta in giudizio la nullità della clausola di durata apposta al contratto di lavoro e si sia in presenza di una successione di norme nel tempo, occorre fare riferimento alla normativa vigente alla data della stipulazione del contratto e non a quella in vigore al momento della pronuncia accertativa.

5.1. Giovandosi, almeno in parte qua, delquadro delineato nella citata decisione a Sezioni Unite, è opportuno partire dal regime di cui alla legge 14 agosto 1967 n. 800, non inciso, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez.

U, 28 ottobre 1993 n. 10705, richiamata, fra le altre, da Cass. Sez.

U, 3 marzo 2010, n. 5029), quanto alla natura pubblica dell’ente e dei rapporti di lavoro,dall’art. 3 del d.l. 11 settembre 1987 n. 374, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 450, che aveva esteso ai dipendenti degli enti lirici l’applicazione della normativa vigente per gli enti pubblici economici.

In effetti, tale normativa configurava un rapporto di lavoro, per così dire,“ibrido”, che presentava, cioè, elementi di diversificazione sia rispetto all’impiego pubblico tradizionale, perché costituito su base contrattuale e disciplinato da contratti collettivi di natura privatistica, sia rispetto al rapporto di lavoro privato, in quanto la natura pubblica dell’ente e la disciplina settoriale impedivano l’estensione piena della disciplina privatistica, applicabile agli enti pubblici economici, solo apparentemente richiamata nella sua interezza dal d.l. n. 374 del 1987.Peraltro, rimaneva in vigore l’art. 3 della legge 22 luglio 1977, n. 426, che, fra l’altro, vieta, a pena di nullità, «i rinnovi dei rapporti di lavoro che, in base a disposizioni legislative o contrattuali, comporterebbero la trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato». 5.2.L’inapplicabilità agli enti lirici della legge 18 aprile 1962, n. 230 , nella sua interezza (sino a quel momento affermata dalla giurisprudenza amministrativa limitatamente alla disciplina dettata dall’art. 2 della medesima legge)era stata, poi, sancita dall’art. 9, comma 4, della legge 23 dicembre 1992 n. 498, che aveva anche previsto, per l’anno 1993, il divieto di assunzione di personale a tempo indeterminato ed aveva consentito solo a determinate condizioni il ricorso al rapporto a tempo determinato («Per il 1993, gli enti e le istituzioni di cui al comma 1 non possono assumere personale a tempo indeterminato, neanche in sostituzione di personale cessato dal servizio.

Sono altresì vietate assunzioni di personale a tempo determinato, salvo che si tratti di personale artistico e tecnico da impiegare per singole opere o spettacoli, o di personale tecnico, artistico e amministrativo addetto alla preparazione e allo svolgimento di festival estivi o all’aperto di fama internazionale che risultino realtà consolidate e con carattere di continuità.

Non si applicano le disposizioni della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni.»).

5.3. Con il d.lgs. 29 giugno 1996 n. 367 è stato avviato il processo di trasformazione degli enti lirici in fondazioni di diritto privato, con la previsione, di carattere generale, che le fondazioni «sono disciplinate, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo», principio, poi, ripreso, quanto al personale, dall’art. 22 che, nel testo originario, al comma 1 prevede che «i rapporti di lavoro dei dipendenti delle fondazioni sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa e sono costituiti e regolati contrattualmente», mentre, ai commi successivi inserisce specifiche deroghe,stabilendo, per quel che qui rileva, l’inapplicabilità dell’art. 2 della legge n. 230 del 1962, in tema di proroghe e rinnovi del contratto a termine.

5.4. Al d.lgs. n. 367 del 1996 ha, poi, fatto seguito il d.l. 20 novembre 2000 n. 345, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2001 n. 6, che, reiterando nella sostanza le disposizioni già contenute nel d.lgs. 23 aprile 1998 n. 134, dichiarato incostituzionale per difetto di delega con sentenza 18 novembre 2000 n. 503, ha previsto la trasformazione ex lege degli enti lirici in fondazioni di diritto privato con decorrenza retroattiva dal 23 maggio 1998 e, quanto alla disciplina applicabile ai rapporti di lavoro instaurato dalle fondazioni, ha richiamato il precedente decreto n. 367 del 1996, aggiungendo solominime specificazioni.

Come sottolineato nella richiamata pronuncia a Sezioni Unite, a partire, dunque, dalla data sopra indicata la mutata natura del datore di lavoro (inizialmente pubblica e poi trasformata in personalità giuridica di diritto privato) ha comportato la sottrazione dei rapporti di lavoro instaurati dagli enti lirici dall’area dell’impiego pubblico, con la conseguenza che è mutato integralmente il sistema delle fonti, perché se, in precedenza, era alla normativa dell’impiego pubblico che occorreva fare riferimento (in assenza di disciplina speciale), successivamente alla trasformazione l’applicabilità di quest’ultima è condizionata da un espresso richiamo, in difetto del quale trova applicazione la disciplina dell’impiego privato.

5.5. A tale riguardo, con l’emanazione del d.lgs. n. 368 del 6 settembre 2001, con cui è stata data attuazione alla direttiva 1999/70/CE, è stata sostanzialmente reiterata la disciplina per le fondazioni liriche già prevista con l’esclusione dell’applicazione dell’art. 2 della legge n. 230 del 1962, in quantol’art. 11, comma 4, ha stabilito che «al personale artistico e tecnico delle fondazioni di produzione musicale previste dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, non si applicano le norme di cui agli articoli 4 e 5», ossia la disciplina dellaproroga, del rinnovo del contratto e della prosecuzione del rapporto oltre la scadenza del termine.

5.6. In tale contestosi è, poi , inserita la disposizione di cui all’art. 3, comma 6, del d.l. 30 aprile 2010, n. 64, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2010, n. 100: «Alle fondazioni lirico-sinfoniche, fin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato, continua ad applicarsi l’articolo 3, quarto e quinto comma, della legge 22 luglio 1977, n. 426, e successive modificazioni, anche con riferimento ai rapporti di lavoro instaurati dopo la loro trasformazione in soggetti di diritto privato e al periodo anteriore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.

Sono altresì inefficaci i contratti di scrittura artistica non concretamente riferiti a specifiche attività artistiche espressamente programmate.

Non si applicano, in ogni caso, alle fondazioni lirico-sinfoniche le disposizioni dell’articolo 1, commi 01 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. […]».

Dalla comparazione fra il testo della norma in commento e quello del già richiamato art. 11 del d.lgs. n. 368 del 2001, emerge evidente l’estensione della deroga contenuta in quest’ultima disposizione, perché, all’esito dell’intervento riformatore, la deroga stessa risulta, non più limitata alla sola disciplina delle proroghe e dei rinnovi, bensì ampliata sino a ricomprendere anche parte dell’art. 1 che, nel testo all’epoca vigente (antecedente alla modifica attuata dalla legge 28 giugno 2012 n. 92), sanciva, al comma 01, la regola secondo cui il contratto di lavoro è stipulato, di regola, a tempo indeterminato, ed al comma 2 prevedeva che, a pena di inefficacia, l’apposizione del termine dovesse risultare da atto scritto, nel quale dovevano essere specificate le ragioni (tecniche, produttive, organizzative o sostitutive) del ricorso alla tipologia contrattuale.

5.7. Il legislatore è, quindi, intervenuto nuovamente sul tema con l’art. 40, comma 1-bis, del d.l. 21 giugno 2013 n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, d isposizione – espressamente qualificatasi interpretativa – dichiarata incostituzionale dal Giudice delle leggi con sentenza n. 260 dell’11 dicembre 2015, con la quale la Corte, in sintesi, ha rilevato che il legislatore, estendendo il divieto di stabilizzazione sancito dall’art. 3, quinto comma, della legge n. 426 del 1997 oltre il limite del rinnovo, aveva attribuito alla norma interpretata «un contenuto precettivo dissonante rispetto al significato della parola “rinnovi”, accreditato da una costante elaborazione della giurisprudenza di legittimità» e così facendo aveva leso l’autonomo esercizio della funzione giurisdizionale, interferendo sui giudizi in corso, nonché «l’affidamento dei consociati nella sicurezza giuridica e le attribuzioni costituzionali dell’autorità giudiziaria».

Nel dichiarare l’incostituzionalità della norma interpretativa la stessa Corte costituzionale ha dato atto, nella motivazione, delle disposizioni di carattere innovativo con le quali, in un disegno complessivo improntato all’esigenza di razionalizzare la spesa, il legislatore aveva accentuato, per le fondazioni lirico-sinfoniche, gli aspetti derogatori rispetto alla disciplina generale, sottraendo i rapporti a termine delle fondazioni medesime, oltre che al rispetto delle condizioni imposte per le proroghe ed i rinnovi, all’applicazione dei commi 01 e 2 dell’art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, nel testo all’epoca vigente.

5.8. Lo scenario della complessiva disciplina dei rapporti a termine delle fondazioni lirico-sinfoniche diviene critico, per quel che si dirà di seguito sul piano della conformità all’ordinamento comunitario, con le modifiche apportate dal d.l. 20 marzo 2014, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, ald.lgs. n. 368 del 2001.

Infatti, in tal modo è stato abolito il requisito della causalità del termine, già previsto in via generale dal comma 1 dell’art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001e derogato dal comma 1-bis (introdotto dalla legge n. 92 del 2012 e coerentemente abrogato con il d.l. n. 34 del 2014) solo per l’ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi.

La prevenzione degli abusi nel ricorso al termine è stata così incentrata sulla previsione della durata massima, consentita nel limite di trentasei mesi, comprensivo di proroghe, fino ad un massimo di cinque volte , indipendentemente dal numero dei rinnovi, unitamente al limite numerico percentuale della forza di lavoro flessibile rispetto a quella stabile.

Il requisito della forma scritta, che continua ad essere prescritto dal comma 2 dell’art. 1, è ormai limitato all’apposizione del termine, risultando per l’appunto superata la necessità dell’indicazione della causale.

Non viene, tuttavia , innovato l’art. 11, in tema di esclusione dell e fondazioni liriche-sinfoniche dalla disciplina di cui agli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 368 del 2001, né è chiarito espressamente il senso delle esclusioni già previste con il d.l. n. 64 del 2010nell’ambito della nuova disciplina generale di superamento della causalità del termine.

5.9. Anche in occasione della revisione della «disciplina organica dei contratti di lavoro …» approvata con il d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81, i rapporti intercorrenti con il personale artistico e tecnico delle fondazioni di produzione musicale di cui al d.lgs. n. 367 del 1996 non vengono sottratti alla disciplina privatistica nella sua interezza bensì, nella versione originaria, si prevede l’inapplicabilità delle sole disposizioni dettate dagli artt. 19, commi da 1 a 3, e 21, relativi, rispettivamente, alla durata massima del rapporto a tempo determinato ed alla disciplina delle proroghe e dei rinnovi.

5.10. La disciplina generale è, poi,mutata per effetto del d.l. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, che, modificando il comma 1 dell’art. 19 del d.lgs. n. 81 del 2015, ha ricondotto l’ambito della acausalità al primo contratto a termine di durata non superiore a dodici mesi, condizionando la durata superiore –comunque non eccedente i ventiquattro mesi – alla presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.

La causalità specifica, come dianzi declinata, è richiesta anche in caso di rinnovo o proroga che comporti il superamento del termine di dodici mesi.

Si reintroduce, di conseguenza, l’onere formale di specificazione delle esigenze, quando richieste.

Le fondazioni liriche-sinfoniche non risultano incluse fra le discipline esenti dalle modifiche apportate, ai sensi dell’art. 1, comma 3,del d.l. n. 87 del 2018, cit., restando immutata la previsione di cui all’art. 29 del d.lgs. n. 81 del 2015, che esclude per tali enti l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 19, commi da 1 a 3, e 21.

5.11. Tuttavia, all’esito della pronuncia della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], più volte citata, il legislatore è nuovamente intervenuto ed ha modificato l’art. 29 nei termini che seguono.

In particolare con il d.l. 28 giugno 2019 n. 59, convertito dalla legge agosto 2019 n. 81, sono stati aggiuntiall’art. 29 del d.lgs. n. 81 del 2015 i commi 3-bise 3-ter, che recitano, nella versione originaria: «3-bis.

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 23, in presenza di esigenze contingenti o temporanee determinate dalla eterogeneità delle produzioni artistiche che rendono necessario l’impiego anche di ulteriore personale artistico e tecnico ovvero, nel rispetto di quanto previsto nel contratto collettivo di categoria, dalla sostituzione di lavoratori temporaneamente assenti, le fondazioni lirico sinfoniche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, i teatri di tradizione di cui all’articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e i soggetti finanziati dal Fondo unico per lo spettacolo che applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro delle fondazioni lirico sinfoniche possono stipulare, con atto scritto a pena di nullità, uno o piùcontratti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, per una durata che non può superare complessivamente, a decorrere dal 1° luglio 2019, fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, i trentasei mesi, anche non continuativi, anche all’esito di successive proroghe o rinnovi.

A pena di nullità, il contratto reca l’indicazione espressa della condizione che, ai sensi del presente comma, consente l’assunzione a tempo determinato, la proroga o il rinnovo.

Detto incombente è assolto anche attraverso il puntuale riferimento alla realizzazione di uno o più spettacoli, di una o più produzioni artistiche cui sia destinato l’impiego del lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo determinato.

Fatta salva l’obbligatorietà della forma scritta a pena di nullità, il presente comma non trova applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate ai sensi dell’articolo 21, comma 2. 3-ter.

La violazione di norme inderogabili riguardanti la costituzione, la durata, la proroga o i rinnovi di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di cui al comma 3-bis non ne comporta la conversione in contratti a tempo indeterminato.

Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.

Le fondazioni hanno l’obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave».

Con l’art. 6, comma 8-bis, de l d.l. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il comma 3-bis dell’art. 29 è stato modificato nel senso che, dopo il primo periodo, è stato inserito il seguente: «Al fine di salvaguardare i relativi cicli lavorativi e produttivi, nelle more dell’approvazione delle nuove dotazioni organiche e dell’espletamento delle procedure concorsuali, le fondazioni lirico-sinfoniche possono prorogare fino al 30 giugno 2023 i contratti di lavoro stipulati a tempo determinato nell’anno 2019 con personale artistico e tecnico in presenza di esigenze contingenti o temporanee.».

Come anticipato, l’intervento del legislatore è seguito alla pronuncia della Corte di giustizia UE in materia, prevedendo espressamente la ricorrenza di esigenze contingenti e temporanee, inserendo il limite massimo di trentasei mesi(a differenza del limite di ventiquattro mesi ormai previsto per il lavoro privato)e reintroducendo il requisito formale dell’atto scritto con indicazione della causale.

In tal modo, è stata dettata una disciplina speciale derogatoria rispetto a quella prevista per il lavoro privato, non dissimile, nella sostanza, a quella prevista per il lavoro pubblico contrattualizzato dall’art. 36, commi 2 e5, del d.lgs. n. 165 del 2001.

5.12. Per completezza, si precisa che il d.l. n. 59 del 2019 ha contestualmente riformulato l’art. 22 del d.lgs. n. 367 del 1996 che, nel testo risultante all’esito della riscrittura, ribadisce, al comma 1, la natura privatistica dei rapporti instaurati dalle fondazioni lirico-sinfoniche ma inserisce anche, dal comma 2-teral comma 2-decies, una serie di condizioni limitative delle facoltà assunzionali, a tempo determinato ed indeterminato, con obbligo per le fondazioni di rideterminazione delle dotazioni organiche.

6. In esito alla complessiva ricostruzione della normativa, seppure limitata ai profili di interesse nella presente sede, occorre approfondire la portata della pronuncia della Corte di Giustizia UE (sentenza del 25 ottobre 2018, in causa C-331/17, [OSCURATO:PERSONA]), più volte richiamata, che, nell’esaminare il quadro derivante dall’applicazione dell’art. 3 della legge n. 426 del 1997, dell’art. 11 del d.lgs. n. 368 del 2001 e dell’art. 3, comma 6, del d.l. n. 64 del 2010, ha ritenuto contrastante con la clausola 5 dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato «una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale le norme di diritto comune disciplinanti i rapporti di lavoro, e intese a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato tramite la conversione automatica del contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato se il rapporto di lavoro perdura oltre una data precisa, non sono applicabili al settore di attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, qualora non esista nessun’altra misura effettiva nell’ordinamento giuridico interno che sanzioni gli abusi constatati in tale settore.».

La Corte, pure richiamando le particolari esigenze di un settore, quello dello spettacolo, nel quale «la programmazione annuale di spettacoli artistici comporta necessariamente per il datore di lavoro, esigenze provvisorie in materia di assunzione», che possono integrare una ragione obiettiva ai sensi della clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (Corte di Giustizia UE, causa C-331/17, [OSCURATO:PERSONA], cit., punti 46 e 47), ha ribadito che «non si può ammettere che contratti di lavoro a tempo determinato possano essere rinnovati per la realizzazione, in modo permanente e duraturo, di compiti nelle istituzioni culturali di cui trattasi che rientrano nella normale attività del settore di attività delle fondazioni lirico-sinfoniche», sicché icontratti in parola devono risultare conclusi per ragioni specifiche che rispondano ad un’esigenza soltanto temporanea e provvisoria di personale (Corte di Giustizia UE, causa C-331/17, [OSCURATO:PERSONA], cit., punti da 45 a 54).

In particolare, si osserva che «Seb bene la programmazione annuale di diversi spettacoli possa richiedere l’assunzione di lavoratori particolari o supplementari, non risulta tuttavia dal fascicolo di cui dispone la Corte per quali ragioni le rappresentazioni artistiche, per le quali i contratti della ricorrente nel procedimento principale sono stati conclusi, sarebbero state specifiche né perché esse avrebbero dato luogo a un’esigenza soltanto provvisoria in termini di personale» (punto 53), aggiungendo, specificamente, che «i diversi contratti di lavoro a tempo determinato con i quali la ricorrente è stata assunta hanno dato luogo all’espletamento di compiti analoghi per vari anni, cosicché tale rapporto di lavoro, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare, potrebbe aver soddisfatto un’esigenza non già provvisoria bensì, al contrario, duratura»(punto 54).

7. Rispetto alla interpretazione così resa dalla [OSCURATO:PERSONA], occorre stimare l’adeguatezza dell’ordinamento interno alla direttiva ed all’accordo quadro ad essa allegato, con riferimento alla normativa di volta in volta applicabile.

7.1. Fino all’entrata in vigore del d.l. n. 34 del 2014 , la disciplina speciale stabilita per le fondazioni liriche-sinfoniche si caratterizzava per la tradizionale esclusione della normativa in tema di rinnovi e proroghe (già con la sancita inapplicabilità dell’art. 2 della legge n. 230 del 1962 e quindi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 368 del 2001), non innovata sostanzialmente neppure dal d.l. n. 64 del 2010, ancorché amplia sse la deroga sino a ricomprendere l’affermazione secondo cui il contratto di lavoro è stipulato, di regola, a tempo indeterminato el’onere della forma scritta: infatti, come ritenuto da questa Corte (Cass. Sez.

L, 11/02/2025, n. 3491), in tal modo il regime derogatorio aveva inciso solo sui requisiti formali della clausola appositiva del termine e, attraverso l’affermata inapplicabilità del comma 01, aveva inteso sottolineare le particolari esigenze di un settore, quello dello spettacolo, come evidenziato anche dalla Corte di Giustizia;rimaneva però, confermato, attraverso la ribadita applicabilità alle fondazioni lirico- sinfoniche del comma 1 del citato art. 1 d.lgs. n. 368 del 2001, il presupposto causale per il valido ricorso al rapporto di lavoro a tempo determinato, vale a dire la ricorrenza di ragioni tecniche, organizzative, produttive e sostitutive.

In tale specifico contesto, questa Corte (Cass. Sez.

L, n. 3491 del 2025, cit.) ha ritenuto che, per assicurare la conformità della normativa interna all’ordinamento eurounitario, si deve escludere che le ragioni richiamate dal comma 1 dell’art. 1 del d.lgs. n. 368del 2001 possano essere coincidenti con quelle che stanno alla base del contratto di lavoro a tempo indeterminato e, pertanto, devono essere connotate da temporaneità; con la conseguenza che, in un settore nel quale l’attività ordinaria si esplica attraverso l’allestimento di spettacoli di durata temporalmente limitata che si susseguono nell’ambito di stagioni teatrali anch’esse ad tempus, non è sufficiente, per giustificare il ricorso al rapporto a tempo determinato, fare leva sulla temporaneità della singola produzione e della stagione medesima; una tale interpretazione della normativa interna, infatti, consentirebbe alle fondazioni lirico-sinfoniche l’elusione della disciplina sovranazionale, perché, in sostanza, legittimerebbe sempre ed in ogni caso il ricorso al rapporto a tempo determinato, essendo connotati da temporaneità lo spettacolo e la stagione alla quale lo stesso si riferisce; la temporaneità, allora, va verificata in relazione ad un contesto più ampio ed alla complessiva organizzazione dell’attività curata dalla fondazione, e potrà essere ritenuta sussistente solo qualora emergano ragioni dalle quali si possa desumere che quelle esigenze non potevano essere assicurate da personale assunto a tempo indeterminato.

Ne discende che, anche nella vigenza dell’art. 3 del d.l. n. 64del 2010, il ricorso al rapporto a tempo determinato non poteva essere giustificato con il solo richiamo alle mansioni ed allo spettacolo, in assenza di qualsivoglia ulteriore precisazione in ordine allo scopo del contratto, alla temporaneità delle esigenze, alla professionalità del soggetto assunto, ossia alla particolarità dell’apporto lavorativo per ciascuno dei diversi spettacoli con riferimento a ragioni tecniche o artistiche, secondo l’interpretazione ribadita nella richiamata pronuncia a Sezioni Unite (n. 5542 del 2023).

In particolare, in continuità con quanto già affermato (ancora, Cass. Sez.

L, n. 3491 del 2025, cit.), va precisato che quell’orientamento, al pari delle pronunce rese sull’interpretazione della legge n. 230del 1962, si è formato con riferimento ai requisiti formali della clausola appositiva del termine (in particolare al concetto di specificità della causale ed alla nozione di «specifico» spettacolo), non più richiesti per i contratti stipulati dalle fondazioni lirico-sinfoniche dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 64 del 2010 (in ragione dell’affermata inapplicabilità del comma 2 dell’art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001), ma le considerazioni sulle quali riposano i principi enunciati ben possono essere utilizzate per enucleare e circoscrivere le «ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo e sostitutivo», richieste dal citato d.l. per il valido ricorso alrapporto a tempo determinato.

Pertanto, l’indagine che il giudice è chiamato a svolgere, pur riguardando non più la causale indicata nel contratto ma l’effettiva sussistenza delle ragioni oggettive, che deve essere provata dal datore di lavoro, va condotta sulla base delle medesime indicazioni date dalle pronunce di questa Corte e, quindi, ove non vengano in rilievo ragioni sostitutive in relazione a lavoratore solo momentaneamente impedito (ragioni la cui sussistenza deve essere provata nei termini indicati, fra le tante, da Cass. Sez.

L, 17 aprile 2024, n. 10391), occorrerà verificare se «le caratteristiche oggettive dello spettacolo o del programma richiedano un apporto peculiare e temporaneo, che non possa essere fornito dal personale assunto in pianta stabile» ed a tal fine «non può considerarsi sufficiente ad integrare l’ipotesi di legittimo ricorso al contratto a tempo determinato la mera qualifica tecnica o artistica del personale correlata alla produzione di spettacoli o programmi radiofonici e televisivi, occorrendo che l’apporto del peculiare contributo professionale, tecnico o artistico del soggetto esterno sia reso necessario per il buon funzionamento dello spettacolo, in quanto non sostituibile con le prestazioni del personale di ruolo dell’azienda»(Cass. Sez.

L, 28 novembre 2018, n. 3187).

In definitiva, pure con le deroghe ampliate con il d.l. n. 64 del 2010, continuava a trovare applicazione il regime di causalità specifica per l’apposizione del termine, nel senso sopra interpretato dalla giurisprudenza di legittimità per assicurare la conformità della normativa nazionale a quella europea, vale a dire che, nonostante fosse caduto l’onere formale di indicazione delle esigenze che giustificano il ricorso alla flessibilità, rimaneva fermo il requisito della temporaneità e provvisorietà, da rapportare alla posizione del singolo lavoratore interessato, quale requisito su cui poggiava tradizionalmente la disciplina antiabusiva nello specifico settore in esame.

7.2. Viceversa, nella sopraggiunta vigenza del d.l. n. 34 del 2014 il regime della causalità viene ad essere espunto dalla disciplina generale con la modifica dell’art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, come sopra indicato.

Come ricadutasulla disciplina speciale prevista per le fondazioni liriche-sinfoniche, la perdurante applicazione della disposizione prevista dal predetto art. 1 (rectius: la sua mancata inclusione fra le norme inapplicabili) potrebbe astrattamente indurre a ritenere estesa a lle stesse i l limite di durata massima di trentasei mesi ivi stabilito ; tuttavia, tale conclusione risult a sostanzialmente incompatibile con la mantenuta inapplicabilità della disciplina sulle proroghe e sui rinnovi, oltre che con le esigenze specifiche del settore, che, tradizionalmente, avevano giustificato un trattamento differenziato.

Peraltro, l’applicazione del termine di durata massima è stata espressamente esclusa nel regime originariamente delineato d a l d.lgs. n. 81 del 2015 (art. 29), ciò che induce a conferma re la linearità di un’interpretazione in continuità sul punto nella disciplina in materia.

In sintesi, coniugando la acausalità con la mancanza del limite massimo temporale, nel sistema interno si determinerebbe la totale assenza di misure di prevenzione degli abusi, in evidente contrasto con la clausola 5, secondo la lettura già fornita dalla [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza [OSCURATO:PERSONA], tenendo anche conto dell’impossibilità di procedere alla conversione del rapporto, ribadita anche dalle Sezioni Unite.

8. In tale quadro, ferma l’irretroattività della nuova disciplina derivante dalle modifiche introdotte con il d.l. n. 59 del 2019, prima di giungere a sollevare questione di costituzionalità della normativa interna, in relazione all’art. 117 Cost. ed al parametro interposto della direttiva non autoapplicativa quanto alla clausola 5, stante la chiara interpretazione della [OSCURATO:PERSONA], occorre preliminarmente vagliare la p ercorribilità di un’interpretazione conforme, come pure predicato dalla Corte europea («Più in particolare, spetta al giudice adito, nei limiti del possibile e qualora si sia verificato un utilizzo abusivo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, interpretare ed applicare le pertinenti disposizioni di diritto interno in mododa sanzionare debitamente tale abuso e da eliminare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione (ordinanza dell’11 dicembre 2014, [OSCURATO:PERSONA], C 86/14, non pubblicata, EU:C:2014:2447, punto 56).»: causa C-331/17, [OSCURATO:PERSONA], punto 69).

In effetti, ad avviso del Collegio, sia nella vigenza del d.l. n. 34 del 2014 che nel regime previsto dal d.lgs. n. 81 del 2015, anteriormente all’adeguamento operato con il d.l. n. 59 del 2019, la strada dell’interpretazione conforme è plausibile e obbligata attraverso il ricorso al requisito della necessaria temporaneità e provvisorietà dell’occasione di lavoro che giustifica l’apposizione de l termine , quale presupposto intrinsecamente connaturato alla specialità della disciplina prevista per le fondazioni liriche-sinfoniche, secondo quanto precisato dalla Corte di giustizia UE, in conformità , del resto, all’ opzione ermeneutica costantemente adottata da questa Corte proprio per assicurare la tenuta dell’ordinamento interno rispetto alla normativa eurounitaria.

In tale ottica, in continuità con l’indirizzoespresso in riferimento a lla vigenza del d.l. n. 64 del 2010 (supra p. 7.1.), ferma l’inapplicabilità degli oneri di specificazione formali, in caso di contestazione sull a legittima apposizione del termine in sede giudiziale, l’accertamento va compiuto non sulle indicazioni contrattuali bensì sul rapporto, sulla base dei medesimi parametri in precedenza affermati per ravvisare la specificitàdella causale e giustificato il ricorso al termine.

Questo approdo, che fa leva non sulla durata massima ma sulla temporaneità e provvisorietà della esigenza , come condizione radicata nell’essenza stessa del rapporto a tempo determinato, consente di interpretare in maniera conforme alla normativa comunitaria la disciplina applicabile sia nella vigenza del cd. decreto Poletti che nel regime del cd. [OSCURATO:PERSONA], sino all’entrata in vigore della normativa specificadi cui ai commi 3-bis e 3 - ter dell’art. 29 , attraverso l’estrapolazione di un requisito immanente al‘sistema’, secondo una linea di continuità con il passato.

9. Nel ricostruire, dunque, gli interventi normativi che si sono succeduti in materia, in adesione all’orientamento espresso da questa Sezione (fra le altre, Cass. Sez.

L, 20 marzo 2014,n. 6547), valorizzando i commi 1 e 2 dell’art. 22 del d.lgs. n. 367 del 1996, che fissano, rispettivamente, in tema di rapporto a tempo determinato la regola e l’eccezione, vanno affermati i seguenti principi, secondo la disciplina applicabile ratione temporis: a) ai contratti del personale artistico sottoscritti prima della trasformazione degli enti lirici in fondazioni con personalità giuridica di diritto privato (ovvero prima del 23 maggio 1998) sono inapplicabili le disposizioni della legge n. 230del 1962, e in particolare le norme sui rinnovi dei rapporti di lavoro (leggen. 426 del 1977, art. 3, commi 4 e 5); b) successivamente alla trasformazione (a partire, dunque, dal 23 maggio 1998), e fino all’entrata in vigore del d.lgs. n. 368 del 2001, ai contratti di lavoro a termine stipulati con le fondazioni lirico-sinfoniche si applica la disciplina prevista dalla citata legge n. 230del 1962, con l’unica esclusione costituita dell’art. 2 della medesima legge, relativa alle proroghe , alla prosecuzione ed ai rinnovi dei contratti a tempo determinato, come stabilito dal d.lgs. n. 367 del 1996, art. 22; c) dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 368 del 2001 , ai contratti di lavoro a termine stipulati dal personale delle fondazioni lirico-sinfoniche previste dal d.lgs. n. 367del 1996, si applica la disciplina generale di cui a l predetto d.lgs. n. 368 del 2001, con le esclusioni costituite dall’art. 4, relativo alle proroghe, e dall’art. 5, relativo alle prosecuzioni ed ai rinnovi, come stabilito dal d.lgs. n. 368 del 2001, art. 11, comma 4; d) il d.l. n. 64 del 2010 , art. 3, comma 6, ha un valore confermativo della inapplicabilità ai rapporti in esame delle norme in tema di rinnovi dei contratti a tempo determinato, ma, rispetto alla disciplina generale , ha esteso la deroga al requisito di forma ed al l’affermazione secondo cui la forma ordinaria è il contratto a tempo indeterminato; rimane il regime di causalità del termine, nell’accezione specifica indicata supra, al p. 7.1., con verifica da compiere non sul rispetto dell’onere di forma ma nella sostanza dell’atteggiarsi del rapporto di lavoro; e) nella vigenza del d.l. n. 34 del 2014, la caducazione del requisito della causalità del termine, stabilitoin via generale con la modifica dell’art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, incidendo su una disciplina che già prevedeva per le fondazioni lirico-sinfoniche l’inapplicabilità del limite massimo di durata di trentasei mesi, derivante dalla esclusione delle disposizioni in tema di rinnovi e proroghe, comporterebbe l’assenza di misure antiabusive , evocando la necessità di procedere ad un’interpretazione conforme.

In tal senso, per ritenere legittima l’ apposizione del termine l’ esigenza che giustifica l’assunzione deve essere temporanea e provvisoria e non già rispondente a fabbisogni duraturi e permanente, nei medesimi termini già interpretati nella vigenza del d.l. n. 64 del 2010; f) alla stessa conclusione di cui al precedente punto e) occorre pervenire nel regime di cui a l d.lgs. n. 81 del 2015, anteriormente alle modifiche apportate con il d.l. n. 59 del 2019, stante l’espressa inapplicabilità del limite di durata massima, oltre che della disciplina in tema di rinnovi e proroghe; g) la temporaneità delle esigenze che giustificano il ricorso al termine, analogamente a quanto espresso ai punti e) e f), è richiesta anche a seguito delle modifiche apportate al d.lgs. n. 81 del 2015 dal d.l. n. 87 del 2018, nella immutata previsione delle deroghe di cui all’art. 29 sul termine massimo, rinnovi e proroghe; h) infine, con l’introduzione dei nuovi commi 3-bis e 3 - ter all’art. 29 del d.lgs. n. 81 del 2015, è stat o espressamente ripristinato il requisito della causalità, postulato dal chiaro riferimento alle « esigenze contingenti o temporanee determinate dalla eterogeneità delle produzioni artistiche che rendono necessario l’impiego anche di ulteriore personale artistico e tecnico ovvero, nel rispetto di quanto previsto nel contratto collettivo di categoria, dalla sostituzione di lavoratori temporaneamente assenti», così come è stato reintrodotto l’onere di forma («A pena di nullità, il contratto reca l’indicazione espressa della condizione che, ai sensi del presente comma, consente l’assunzione a tempo determinato, la proroga o il rinnovo»),che può essere assolto «anche attraverso il puntuale riferimento alla realizzazione di uno o più spettacoli, di una o più produzioni artistiche cui sia destinato l’impiego del lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo determinato».

In base alla lettera della norma emerge con chiarezza che il richiamo al programma vale a soddisfare l’onere formale di specificazione della causale, ma non integra di per sé il requisito sostanziale di giustificazione, rispetto al quale, a parte l’ipotesi della sostituzione, è richiesto espressamente il carattere contingenteo temporaneodell’esigenza determinato « dalla eterogeneità delle produzioni artistiche che rendono necessario l’impiego anche di ulteriore personale artistico e tecnico»; rimane, dunque, valida la specifica interpretazione confermata sul punto dalle Sezioni Unite (n. 5542 del 2023), non scalfita dalla novella legislativa.

Risulta, invece, del tutto nuovo, rispetto all’iter evolutivo descritto, l’introduzione del limite di durata massima di trentasei mesi, come misura ulteriore, che affianca quella tradizionale della temporaneità delle esigenze.

In definitiva, come già sopra osservato, l’attuale regime delineato per le fondazioni liriche-sinfoniche risulta, nella sostanza, allineato a quello previsto per il settore pubblico piuttosto che alla disciplina stabilita per il lavoro privato.

In questo senso, giova qui ribadire il divieto di conversione del rapporto a tempo indeterminato, nei termini affermati dalle Sezioni Unite nella richiamata pronuncia, con espresso riferimento alla disciplina delle fondazioni liriche sinfoniche.

10. Nella specie, poiché i contratti ancora in contestazione, secondo quanto osservato supra con riferimento al terzo motivo di ricorso, sono quelli a partire dal 4 gennaio 2015 (salva la valutazione, nella opportuna sede, circa l’eccezione di decadenza, nei termini riportati a p. 6 della sentenza impugnata), e l’ultimo (almeno per come emerge dal ricorso) è stato stipulato il 29 aprile 2019, per il periodo dal 2 maggio 2019 al 9 maggio 2019, viene in rilievo l’arco temporale compreso nella vigenza del d.lgs. n. 368 del 2001(come modificato dal d.l. n. 34 del 2014 di cui alla lett. e) del precedente p. 9) e, in successione, d el d.lgs. n. 81 del 2015 , prima delle modifiche apportate dal d.l. n. 59 del 2019, inapplicabile ratione temporis(di cui alle lett. f) e g) del precedente p. 9).

Poiché la Corte territoriale, nel ritenere contemporaneamente vigente sia il regime di acausalitàche l’assenza del limite di durata massima, ha adottato un’interpretazione non conforme al diritto eurounitario, nel senso sopra illustrato, va disposta la cassazione della sentenza impugnata, in accoglimento, per quanto di ragione, del terzo e del quarto motivo.

11. Procedendo nella disamina delle censure del ricorso, con il quinto motivo si deduce, alla luce dell’art. 1344 c.c., il convincimento circa la mancata prova dell’intento fraudolento, anche come omesso esame di fatti decisivi, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., nonché come violazione o falsa applicazione degli art t . 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

Si censura, in particolare, alla luce dell’art. 1344 c.c., il convincimento del giudice d’appello circa la mancata prova dell’intento fraudolento.

11.1. La censura, nei termini proposti, è i nammissibile perché sollecita il riesame, precluso nella sede di legittimità, del compendio documentale e delle complessive deduzioni difensive che, secondo la ricorrente, avrebbero dovuto orientare per l’accertamento dell’intento fraudolento per eludere l’obbligo di instaurazione di un contratto a tempo indeterminato pur godendone i vantaggi in termini di continuità di impego del dipendente; intento fraudolento negato, invece, dal giudice d’appello per carenza (o equivocità) degli elementi di prova.

Peraltro, la doglianza proposta sotto il profilo dell’art. 360 n. 5 c.p.c. non è conforme alle forme di deduzione indicate daquesta Corte a Sezioni Unite, risultando incentrato sull’omesso esame «di tutta la sopra riportata molteplicità di fatti (secondari) con portata indiziante decisiva», in tal modo già difettando la chiara decisività della censurata omissione.

12. L’accoglimento, nei limiti di cui sopra, del terzo e del quarto motivo determina l’assorbimento delle ulteriori censure.

12.1. Infatti, con il sesto motivo, formulato in via subordinata rispetto al secondo, al terzo e al quarto motivo e per l’ipotesi di mancata disapplicazione della disciplina interna, si censura, ex art. 360 , primo comma,n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 11, comma 4, del d.lgs. n. 368 del 2001, 3 del d.l. n. 64del 2010, 29, comma 3, del d.lgs. n. 81 del 2015 , nonché degli artt. 5 e 108 del C.C.N.L.

Fondazioni del 19 giugno 2000 , e dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per l’avvenuta applicazione alla ricorrente della normativa derogatoria prevista per il personale artistico e tecnico delle Fondazioni lirico-sinfoniche, pur non appartenendo la predetta, in quanto maschera di sala (accompagnamento del pubblico ai posti a sede),a tali categorie di personale.

12.2. Con il settimo motivo si censura, per erroneità derivata , il rigetto della domanda alla condanna indennitaria, exart. 32 della legge n. 183del 2010.

12.3. Con l’ottavo motivo, si censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., per erroneità derivata, in difetto di soccombenza,per l’accoglimento delle precedenti censure , della statuizione di condanna al pagamento delle spese di lite di primo e di secondo grado.

12.4. Con il nono motivo si ripropongono per la fase rescissoria le domande di cui al ricorso di primo grado e quelle di cui all ’ appello incidentale.

12.5. Infine, con il decimo motivo, ci si limita a trascrivere l’elenco dei n. 80 contratti a termine inter partes, dal 13 dicembre 2005 al 2 9 aprile 2019, elenco cui si fa riferimento nelle precedenti censure.

13. In definitiva, va accolto il terzo motivoe il quarto motivo, nei limiti di cui in motivazione, disattesi il primo, secondo e quinto motivo, assorbite le ulteriori censure, con conseguente cassazione della sentenza im

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5 PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 13555/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata inRoma, via Galilei n. 45, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in Roma, via delle [OSCURATO:PERSONA] n . 8, presso lo studio degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentanoe difendono -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4961/2022 depositata il 16/12/2022. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/10/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; uditi gli [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] per delega dei difensori della controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Roma riformava la sentenza del Tribunale della stessa sede che, in accoglimento della domanda di [OSCURATO:PERSONA] ‒ assunta come maschera dalla [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:SOCIETA] con contratti a termine reiterati nel tempo ‒ aveva dichiarato nulli i termini di durata apposti ai contratti inter partesa far data dal superamento del limite di trentasei mesi, effettuando il computo solo con i contratti stipulati a partire dal 2012, con conversione a tempo indeterminato del rapportodalla predetta data ( inquadramento nel V livello C.C.N.L. di settore) e risarcimento del danno in misura di sei mensilità di retribuzione. 2. La Corte territoriale rilevava, in limine , che la Fondazione con delibera del 23 giugno 2022, adottata nel corso del giudizio d’appello a seguito d’assegnazione di un termine perentorio per la regolarizzazione degli atti ex art. 182 , secondo co mma, c.p.c., aveva confermato i propri legali del libero foro, così giustificando di non essersi avvalsa del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, cui le Fondazioni possono ricorrere ai sensi dell’art. 1, comma 3 , del d.l. n. 345 del 2000, conv er t ito in legge n. 6 del 2001, e dell’art. 43 del r.d. n. 1611del 1033, come modificato dall’art. 11 della legge n. 103del 1979. 2.1. Nel merito, la Corte romana riteneva che la normativa interna non richiedesseper i contratti a termine con le fondazioni liriche sinfoniche l’indicazione di “ragioni obiettive” né fissasse, in tale specifico settore, un limite di durata massima, anche per proroghe o rinnovi. 2.2. Osservava, poi, da un lato, che v’era giudicato esterno (costituito dalla sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2655/2017 confermata da Cass. n. 8304del 25 marzo 2019) per i contratti a termine stipulati fino al 2012 e già in quella sede impugnati, e, dall’altro, che la lavoratrice non aveva proposto specifico motivo d’appello sulla assenza di “ragioni obiettive” a giustificazione del termine per i contratti stipulati nel periodo dal 1° gennaio 2012 (data a partire dalla quale non operava più il giudicato esterno) al 4 gennaio 2015 (data fino alla quale il primo giudice aveva ritenuto legittima l’apposizione del termine, con soccombenza della lavoratrice sul punto). 2.3. Quanto al periodo a far tempo d al 5 gennaio 2015, sulla cui illegittimità il primo giudice si era pronunciato, l’invalidità della causale ‒ dedotta in primo grado e riproposta in appello ex art. 346 c.p.c. ‒ perché collegata all’esecuzione di spettacoli (compito rientrante nell’ordinaria attività delle fondazioni), andava esclusa in base al dettato del d.lgs. n. 81 del 2015 , che aveva totalmente liberalizzato le assunzioni a tempo determinato, derogando per le f ondazioni a gran parte della nuova disciplina, sicché, tali contratti erano, in definitiva, rispettosi della normativa vigente. 3. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di dieci motivi , cui oppone difese con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:SOCIETA]. 4. Con ordinanza interlocutoria del 13 dicembre 2024 n. 32424 questa Corte ha rimesso la causa alla trattazione della pubblica udienza per la ritenuta necessità di valutare,con riferimento ai contratti a termine stipulati a partire dal 2015, l ’ esigenza di addurre ragioni obiettive ai sensi della clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva comunitaria, e ciò pur in presenza della normativa interna (art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 81 del 2015) che aveva prescritto per le fondazioni liriche sinfoniche la acausalità dei contratti a tempo determinato e nello stesso tempo la mancanza del limite temporale, al fine di apprezzare la portata dell’applicabilità della sentenza della Corte di giustizia UE 25 ottobre 2018 causa c-331/2017 e, ove possibile, adottare un’interpretazione orientata al diritto eurounitario. 5. In vista dell’udienza, le parti hanno depositato memoria e il rappresentante del Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, confermate nella pubblica udienza, chiedendo di accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si denuncia il difetto di rappresentanza processuale in capo agli avvocati del libero foro e l’inesistenza dello ius postulandi, con conseguente violazione o falsa applicazione dell’ art. 43, comma4, del r.d. n. 1611 del 1933 , in relazione all’art. 360, primo co mma , n. 3 c.p.c., e dell’ art. 125, primo e secondo comma , c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. In subordine, si deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 182, secondo comma, c.p.c.,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. Con questo motivo si censura, nel regime del patrocinio autorizzato exart. 43 del r.d. n. 1161 del 1933, l’errore del la Corte d’appello nel ritenere sanata la inesistenza dello ius postulandiin capo agli avvocati del libero foro, ciò per effetto della produzione di delibera del Consiglio di indirizzo formata in data successiva al conferimento della procura medesima. In subordine, si censura la mancata produzione della procura rinnovata o nuovamente rilasciata. 1.1. La censura è infondata. Infatti, questa Corte ha ripetutamente affermato che gli enti per i quali non opera il patrocinio obbligatoriodell’Avvocatura dello Stato, per avvalersi dell’opera di liberi professionisti, debbono adottare apposita e motivata deliberazione, in difetto della quale si configura un vizio di nullità del mandatoad litem (Cass. Sez. U., 20/10/2017, n. 24876 ; conforme Cass. Sez. U, 12/03/2025, n. 6635).Pertanto, poiché viene in rilievo un’ipotesi di nullità, emendabile ex tunc(Cass. Sez. U, 21/12/2022, n. 37434; conforme Cass. Sez. 3, 09/10/2023, n. 28251), nella specie è stata utilmente percorsa in appello la sanatoria exart. 182 c.p.c., attraverso il rilascio della necessaria autorizzazione, qui intervenuta con delibera resa in data 23 giugno 2022, come da art. 9 del protocollo d’intesa intercorso tra Fondazione e Avvocatura dello Stato, e, dunque, prima dello spirare del termine perentorio assegnato ex art. 182 , secondo comma, c.p.c. alla Fondazione. Va, quindi, disattesa anche la doglianza svolta in via subordinata . Infatti, non è revocato in dubbio che, in relazione al ricorso in appello, vi fosseuna procura difensiva in atti, riferibile alla parte e munita di specifici riferimenti all’atto processuale impugnato, cosicché ritiene questo Collegio che la Corte distrettuale bene ha fatto, in ossequio a quanto previsto dall’art. 182 c.p.c. ratione temporis vigente, a invitare la Fondazione ricorrente a sanare il vizio di nullità della procura, mediante apposita autorizzazione, con effetto sanante, senza che necessitasse rinnovazione della stessa procura ad avvalersi di avvocato del libero foro, stante anche il disposto di cui all’ultimo comma della citata norma,che fa espressamente salvi gli effetti sostanziali e processuali fin dal momento della prima notificazione (così, Cass. Sez. L, 06/09/2024, n. 23987). 2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 329, secondo comma, c.p.c., degli artt. 112-434 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. In particolare, si censura l’impugnata sentenza per violazione del giudicato interno, sull’assunto che l’avvenuta (in primo grado) disapplicazione della normativa interna derogatoria (segnatamente: artt. 3 del d.l. n. 64del 2010 e 29 , comma 3, del d .lgs. n. 81 del 2015) a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche costituisca“unità minima autonoma” della sentenza di primo grado non specificamente impugnata, donde, da parte della Corte di merito, la violazione del principio devolutivo, cd. limitato, dell’appello. In subordine, si censura per violazione dell’art. 101, secondo comma, c.p.c. la decisione ‘a sorpresa’, sulla base della cd. terza via, senza possibilità per le parti di contraddittorio. 2.1. In disparte il deficit di specificità della censura, ai sensi dell’art. 366 n. 6 c.p.c., non essendo riportate in ricorso le motivazioni della sentenza di primo grado necessarie per effettuare una verifica del perimetro del giudicato interno, si osserva che il terzo motivo d’appello della Fondazione (per come riportato allep p. 21 - 22 del ricorso per cassazione) fa espresso riferimento al rispetto della disciplina comunitaria anche attraverso il richiamo all’interpretazione della Corte di giustizia UE, e , dunque,investe direttamente il profilo della disapplicazione della normativa interna che, intanto è possibile, in quanto vi è un contrasto con quella europea, come interpretata dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale ultima impone che vi sia almeno il rispetto di una delle cd. misure antiabuso alternativamente indicate al punto 1 - lett. da a) a c) - dell’articolo 5 dell’ a ccordo quadro allegato alla direttiva 199/70/CE (e, qui, secondo la Fondazione sussisterebbero le “ragioni obiettive” a giustificazione dei termini). Una volta ritenuto che la questione era sottoposta al vaglio del giudice d’appello col (terzo) motivo di gravame, va escluso, conseguentemente, che possa configurarsi, sul punto, un rilievo d’ufficio da parte della Corte territorialee, parimenti, di una “terza via” perseguita dall’organo giudicante, trattandosi di aspetto su cui il contraddittorio era stato ritualmente attivato. Peraltro, va rimarcato che non può costituire unità minima decisionale, suscettibile di passaggio in giudicato, la conformità o meno di una data normativa al diritto eurounitario, ove la pronuncia sollecitata al giudice dell’impugnazione quella normativa ponga in discussione, rientrando nel potere/dovere dello stesso fare corretta applicazione del diritto unionale. 3. Con il terzo motivo si sviluppa una censura articolata in più punti, come segue: a) violazionedell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. In subordine, violazione o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.; b1) falsa applicazione degli artt. 333 e 436 c.p.c. e violazione o errata applicazione degli artt. 342, 346 e 329, secondo comma,c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.In subordine, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.; b2) violazione o falsa applicazionedell’art. 5 del d.lgs. n. 368 del 2001 , in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c.; b3) violazionedell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c., nonché dell’art. 111 Cost, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.; c) violazione o falsa applicazione dell’art. 1, del d.lgs. n. 368 del 2001 e dell’art. 19, comma1, del d.lgs. n. 81 del 2015, nonché degli artt. 10, 11 e 117 Cost., della clausola 5 dell’a ccordo q uadro allegato alla direttiva 1999/70/CE,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.; d) violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., e violazione o falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c., dell’art. 19, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 81del 2015, in relazione art. 360, primo comma , n. 3, c.p.c. Il motivo, invero di non perspicua lettura,è suddiviso in una serie di questioni, illustrate con riferimento alla sequenza temporale dei contratti inter partes. 3.1. In primo luogo, per i contratti fino al 1° gennaio 2012,si censura la sentenza impugnata per aver disatteso le deduzioni difensive facendo riferimento adun giudicato esterno: l’assunto sarebbe erroneo perché nel precedente giudizio non si faceva riferimento al superamento del limite di durata di trentaseimesi, ai sensi dell’ art. 5 d.lgs. n. 368 del 2001 , ma solo alla mancanza di specificità della causale dei contratti, ex art. 1,comma 2, del d.lgs.n. 368 del 2001 . La doglianza è infondata in quanto non considera che, per giurisprudenza consolidata, l’autorità del giudicato copre sia il dedotto che il deducibile (cfr., per tutte, le sentenze n. 5224 del 29/11/1989 delle Sezioni Unite, Cass. Sez. L., 24/03/2004, n. 5925, Cass. Sez. L, 03/11/2004,n. 21069, Cass. Sez. L, 03/08/2007, n. 17078, Cass. Sez. L, 28/10/2008, n. 25893, Cass. Sez. 5, 09/10/2015, n. 20257, Cass. Sez. 2, 10/05/2018, n. 11314, Cass. Sez. 3, 26/02/2019, n. 5486), restando salva ed impregiudicata soltanto la sopravvenienza di fatti e di situazioni nuove, che si siano verificate dopo la formazione del giudicato o, quantomeno, che non fossero deducibili nel giudizio, in cui il giudicato si è formato (sullo specifico punto, vedi, per tutte, Cass. n. 5925 del 2004, cit., e Cass. Sez. L, 08/10/2002, n. 14414). In particolare, è stato affermato che «in ogni azione contrattuale il negozio viene in rilievo “nella sua duplice accezione di fatto storico e di fattispecie programmatica” con la conseguenza che l’oggetto del giudizio è sempre anche il rapporto che da quel negozio scaturisce; sicché la domanda volta a ottenere la dichiarazione di nullità, in quanto avente ad oggetto l’accertamento negativo dell’esistenza del rapporto contrattuale fondamentale, è equiparabile alla domanda di accertamento di diritti autodeterminati, inerenti a situazioni giuridiche assolute, articolate in base a un solo elemento costitutivo»(così Cass. Sez. L, 24/03/2017, n. 7687). In tale ottica , è stato affermato che il giudizio sulla insussistenza di una causa di nullità del contratto preclude la possibilità di invocare, in un diverso giudizio, la nullità del medesimo contratto sotto altro profilo, atteso che la domanda di nullità contrattuale è pertinente ad un diritto autodeterminato, individuato indipendentemente dallo specifico vizio dedotto in giudizio, ed il giudicato, coprendo il dedotto e il deducibile, si estende anche all’insussistenza di cause di invalidità diverse da quelle fatte valere nel processo definito con sentenza irrevocabile (cd. giudicato per implicazione discendente: Cass. Sez. 2, 14/02/2022, n. 4717). Nello stesso senso, con specifico riferimento all’accertamento della nullità del termine apposto ad un contratto di lavoro, è stato ribadito il principio generale per cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, cosicché il giudicato sulla domanda di accertamento della nullità del termine apposto ad un contratto di lavoro per genericità delle mansioni da svolgere e della sede di lavoroè stato reputato preclusivo dell’esame,in un successivo giudizio, della nullità dello stesso termine per violazione della contrattazione collettiva (Cass. Sez. L, 30/10/2017, n. 25745). 3.2. Per i contratti dal 1° gennaio 2012 e fino al 4 gennaio 2015, nel motivo si assume che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente affermato che non risultasse proposta una censura sul difetto di specificità del termine, la cui legittimità era stata ritenuta dal primo giudice: anche tale rilievo sarebbe infondato, in quanto, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice d’appello, la questione non era stata decisa dal primo giudice, ma meramente assorbita, per essere stata accolta la domanda relativa alla violazione del limite massimo di trentasei mesi, sicché non era necessario proporre appello, per difetto di soccombenza, risultando sufficiente la mera riproposizione della questione. Anche tale censura, in disparte ogni valutazione sul difetto di specificità, non essendo riportate in ricorso le motivazioni della sentenza di primo grado necessarie per effettuare una verifica del decisum,è infondata. In effetti, la domanda di nullità dell’apposizione del termine al contratto di lavoro per difetto di specificità della causale precede, non solo logicamente ma anche giuridicamente, quella relativa alla sopravvenuta illegittimità per abusiva reiterazione oltre il limite di trentasei mesi, cosicché il giudice di primo grado era tenuto a valutareprioritariamente la domanda di nullità del termine per vizio genetico, dal momento che, ove l’avesse reputata fondata, non avrebbe dichiarato la conversione del rapporto a tempo indeterminato solo a decorrere dal superamento de l la durata massima, bensì dalla stipulazione del primo contratto cui era stato apposto il termine in violazione del requisito della causalità(del resto, per come pare desumersi dalla sentenza impugnata, p. 7, per questi contratti il primo giudice avrebbe ritenuto esente dalla decadenza ex art. 32 della legge n. 183 del 2010 solo il vizio derivante dal superamento del limite di trentasei mesi). Deve, dunque, concludersi che il Tribunale ha inteso respingere, anche implicitamente, la domanda sul difetto di specificità, rispetto alla quale la lavoratrice risultava soccombente, con onere di impugnazione sul punto. Peraltro, ad analoga conclusione, nel senso di risultare comunque preclusa la questione nel presente giudizio,dovrebbe pervenirsi anche ove si volesse, piuttosto , configura re un vizio di omessa pronuncia sulla domanda: infatti, qualora il giudice di primo grado ometta di pronunciare su una domanda e non ricorrano gli estremi di una reiezione implicita, né risulti l’assorbimento della questione pretermessa nella decisione di altra domanda, la parte ha la facoltà alternativa di fare valere la omissione in sede di gravame o di riproporre la domanda in separato giudizio (Cass. Sez. 3, 16/05/2006, n. 11356; conforme, Cass. Sez. 6-1, 01/12/2022 , n. 35382). Ne consegue che, anche in tal caso, la odierna ricorrente, per far valere il vizio nel presente giudizio,era onerata di specifica impugnazione. 3.3. Infine, con riferimento ai contratti a far tempo dal 5 gennaio 2015, si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che la disciplina ratione temporis consentissela piena legittimità del regime di acausalità del termine, ciò nonostanteil dictum della sentenza della C orte di giustizia U E del 25ottobre 2018, C - 331/17, [OSCURATO:PERSONA] . Sotto questo profilo, si censura l a decisione del giudice d’appello anche con riferimento ai contratti stipulati successivamente all’entrata in vigore del d.l. n. 87 del 2018, per aver respinto la domanda sul rilievo che non fosse stato allegato il superamento del termine di dodici mesi, senza considerare che, nell’assunto della lavoratrice, venivano in rilievo rinnovi acausali – come tali illegittimi, secondo la [OSCURATO:PERSONA] –e comunque la disciplina sui rinnovi. Si evoca,qui , chiaramente la questione su cui si incentra l’ordinanza interlocutoria, che rappresenta il punto decisivo della controversia e va affrontata unitamente al quarto motivo, che pure pone direttamente il tema della compatibilità dell’ordinamento interno con il diritto eurounitario. 4. Con il quarto motivo, infatti,si deduce la violazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 368 del 2001 e dell’art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015, nonché degli artt. 10,11 e 117 Cost., della clausola 5 dell’a ccordo q uadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. Si prospetta, altresì, la violazione del principio di primazia del diritto comunitario e dei principi espressi dalla Corte di giustizia europea in materia di abusiva successione di contratti a termine ad opera delle f ondazioni lirico - sinfoniche e di necessità di causali specifiche, concrete e coerenti con il requisito della temporaneità per il ricorso al termine. Si denuncia, inoltre, la violazionedell’art. 1 del d.lgs. n. 368del 2001 nonché la violazione dei principi di diritto sanciti nella sentenza della Corte di giustizia UE [OSCURATO:PERSONA], oltre all’errata applicazione dell’art. 11, comma4, del d.lgs. n. 368 del 2001, dell’art. 3, del d.l. n. 64 del 2010 e dell’art. 29, comma3, del d.lgs. n. 81 del 2015, il tutto in relazione all’art.360, comma1, n. 3 c.p.c. Il motivo sostiene, in sintesi , la non conformità alla direttiva, come interpretata dalla [OSCURATO:PERSONA], della normativa interna siccome applicata dalla Corte territoriale per sostenere che dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 34 del 2014 i contratti, non soggetti al limite massimo dei trentasei mesi, potevano essere liberamente stipulati. 5. Il terzo motivo, limitatamente ai contratti stipulati successivamente al 4 gennaio 2015, ed il quarto motivo sono fondati nei sensi che seguono. Per valutare la questione occorre procedere ad una analitica ricostruzione della disciplina che, nel tempo, ha regolato la materia del ricorso alla flessibilità per le fondazioni liriche-sinfoniche, disciplina connotata da specialità, rispetto a quella generale applicabile ai rapporti di diritto privato, con particolare riferimento ai requisiti necessari per la valida apposizione del termine, secondo il principio, riaffermato dalle Sezioni Unite (Cass. Sez. U, 22/02/2023, n. 5542), per cui, qualora venga dedotta in giudizio la nullità della clausola di durata apposta al contratto di lavoro e si sia in presenza di una successione di norme nel tempo, occorre fare riferimento alla normativa vigente alla data della stipulazione del contratto e non a quella in vigore al momento della pronuncia accertativa. 5.1. Giovandosi, almeno in parte qua, delquadro delineato nella citata decisione a Sezioni Unite, è opportuno partire dal regime di cui alla legge 14 agosto 1967 n. 800, non inciso, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. U, 28 ottobre 1993 n. 10705, richiamata, fra le altre, da Cass. Sez. U, 3 marzo 2010, n. 5029), quanto alla natura pubblica dell’ente e dei rapporti di lavoro,dall’art. 3 del d.l. 11 settembre 1987 n. 374, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 450, che aveva esteso ai dipendenti degli enti lirici l’applicazione della normativa vigente per gli enti pubblici economici. In effetti, tale normativa configurava un rapporto di lavoro, per così dire,“ibrido”, che presentava, cioè, elementi di diversificazione sia rispetto all’impiego pubblico tradizionale, perché costituito su base contrattuale e disciplinato da contratti collettivi di natura privatistica, sia rispetto al rapporto di lavoro privato, in quanto la natura pubblica dell’ente e la disciplina settoriale impedivano l’estensione piena della disciplina privatistica, applicabile agli enti pubblici economici, solo apparentemente richiamata nella sua interezza dal d.l. n. 374 del 1987.Peraltro, rimaneva in vigore l’art. 3 della legge 22 luglio 1977, n. 426, che, fra l’altro, vieta, a pena di nullità, «i rinnovi dei rapporti di lavoro che, in base a disposizioni legislative o contrattuali, comporterebbero la trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato». 5.2.L’inapplicabilità agli enti lirici della legge 18 aprile 1962, n. 230 , nella sua interezza (sino a quel momento affermata dalla giurisprudenza amministrativa limitatamente alla disciplina dettata dall’art. 2 della medesima legge)era stata, poi, sancita dall’art. 9, comma 4, della legge 23 dicembre 1992 n. 498, che aveva anche previsto, per l’anno 1993, il divieto di assunzione di personale a tempo indeterminato ed aveva consentito solo a determinate condizioni il ricorso al rapporto a tempo determinato («Per il 1993, gli enti e le istituzioni di cui al comma 1 non possono assumere personale a tempo indeterminato, neanche in sostituzione di personale cessato dal servizio. Sono altresì vietate assunzioni di personale a tempo determinato, salvo che si tratti di personale artistico e tecnico da impiegare per singole opere o spettacoli, o di personale tecnico, artistico e amministrativo addetto alla preparazione e allo svolgimento di festival estivi o all’aperto di fama internazionale che risultino realtà consolidate e con carattere di continuità. Non si applicano le disposizioni della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni.»). 5.3. Con il d.lgs. 29 giugno 1996 n. 367 è stato avviato il processo di trasformazione degli enti lirici in fondazioni di diritto privato, con la previsione, di carattere generale, che le fondazioni «sono disciplinate, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo», principio, poi, ripreso, quanto al personale, dall’art. 22 che, nel testo originario, al comma 1 prevede che «i rapporti di lavoro dei dipendenti delle fondazioni sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa e sono costituiti e regolati contrattualmente», mentre, ai commi successivi inserisce specifiche deroghe,stabilendo, per quel che qui rileva, l’inapplicabilità dell’art. 2 della legge n. 230 del 1962, in tema di proroghe e rinnovi del contratto a termine. 5.4. Al d.lgs. n. 367 del 1996 ha, poi, fatto seguito il d.l. 20 novembre 2000 n. 345, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2001 n. 6, che, reiterando nella sostanza le disposizioni già contenute nel d.lgs. 23 aprile 1998 n. 134, dichiarato incostituzionale per difetto di delega con sentenza 18 novembre 2000 n. 503, ha previsto la trasformazione ex lege degli enti lirici in fondazioni di diritto privato con decorrenza retroattiva dal 23 maggio 1998 e, quanto alla disciplina applicabile ai rapporti di lavoro instaurato dalle fondazioni, ha richiamato il precedente decreto n. 367 del 1996, aggiungendo solominime specificazioni. Come sottolineato nella richiamata pronuncia a Sezioni Unite, a partire, dunque, dalla data sopra indicata la mutata natura del datore di lavoro (inizialmente pubblica e poi trasformata in personalità giuridica di diritto privato) ha comportato la sottrazione dei rapporti di lavoro instaurati dagli enti lirici dall’area dell’impiego pubblico, con la conseguenza che è mutato integralmente il sistema delle fonti, perché se, in precedenza, era alla normativa dell’impiego pubblico che occorreva fare riferimento (in assenza di disciplina speciale), successivamente alla trasformazione l’applicabilità di quest’ultima è condizionata da un espresso richiamo, in difetto del quale trova applicazione la disciplina dell’impiego privato. 5.5. A tale riguardo, con l’emanazione del d.lgs. n. 368 del 6 settembre 2001, con cui è stata data attuazione alla direttiva 1999/70/CE, è stata sostanzialmente reiterata la disciplina per le fondazioni liriche già prevista con l’esclusione dell’applicazione dell’art. 2 della legge n. 230 del 1962, in quantol’art. 11, comma 4, ha stabilito che «al personale artistico e tecnico delle fondazioni di produzione musicale previste dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, non si applicano le norme di cui agli articoli 4 e 5», ossia la disciplina dellaproroga, del rinnovo del contratto e della prosecuzione del rapporto oltre la scadenza del termine. 5.6. In tale contestosi è, poi , inserita la disposizione di cui all’art. 3, comma 6, del d.l. 30 aprile 2010, n. 64, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2010, n. 100: «Alle fondazioni lirico-sinfoniche, fin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato, continua ad applicarsi l’articolo 3, quarto e quinto comma, della legge 22 luglio 1977, n. 426, e successive modificazioni, anche con riferimento ai rapporti di lavoro instaurati dopo la loro trasformazione in soggetti di diritto privato e al periodo anteriore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Sono altresì inefficaci i contratti di scrittura artistica non concretamente riferiti a specifiche attività artistiche espressamente programmate. Non si applicano, in ogni caso, alle fondazioni lirico-sinfoniche le disposizioni dell’articolo 1, commi 01 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. […]». Dalla comparazione fra il testo della norma in commento e quello del già richiamato art. 11 del d.lgs. n. 368 del 2001, emerge evidente l’estensione della deroga contenuta in quest’ultima disposizione, perché, all’esito dell’intervento riformatore, la deroga stessa risulta, non più limitata alla sola disciplina delle proroghe e dei rinnovi, bensì ampliata sino a ricomprendere anche parte dell’art. 1 che, nel testo all’epoca vigente (antecedente alla modifica attuata dalla legge 28 giugno 2012 n. 92), sanciva, al comma 01, la regola secondo cui il contratto di lavoro è stipulato, di regola, a tempo indeterminato, ed al comma 2 prevedeva che, a pena di inefficacia, l’apposizione del termine dovesse risultare da atto scritto, nel quale dovevano essere specificate le ragioni (tecniche, produttive, organizzative o sostitutive) del ricorso alla tipologia contrattuale. 5.7. Il legislatore è, quindi, intervenuto nuovamente sul tema con l’art. 40, comma 1-bis, del d.l. 21 giugno 2013 n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, d isposizione – espressamente qualificatasi interpretativa – dichiarata incostituzionale dal Giudice delle leggi con sentenza n. 260 dell’11 dicembre 2015, con la quale la Corte, in sintesi, ha rilevato che il legislatore, estendendo il divieto di stabilizzazione sancito dall’art. 3, quinto comma, della legge n. 426 del 1997 oltre il limite del rinnovo, aveva attribuito alla norma interpretata «un contenuto precettivo dissonante rispetto al significato della parola “rinnovi”, accreditato da una costante elaborazione della giurisprudenza di legittimità» e così facendo aveva leso l’autonomo esercizio della funzione giurisdizionale, interferendo sui giudizi in corso, nonché «l’affidamento dei consociati nella sicurezza giuridica e le attribuzioni costituzionali dell’autorità giudiziaria». Nel dichiarare l’incostituzionalità della norma interpretativa la stessa Corte costituzionale ha dato atto, nella motivazione, delle disposizioni di carattere innovativo con le quali, in un disegno complessivo improntato all’esigenza di razionalizzare la spesa, il legislatore aveva accentuato, per le fondazioni lirico-sinfoniche, gli aspetti derogatori rispetto alla disciplina generale, sottraendo i rapporti a termine delle fondazioni medesime, oltre che al rispetto delle condizioni imposte per le proroghe ed i rinnovi, all’applicazione dei commi 01 e 2 dell’art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, nel testo all’epoca vigente. 5.8. Lo scenario della complessiva disciplina dei rapporti a termine delle fondazioni lirico-sinfoniche diviene critico, per quel che si dirà di seguito sul piano della conformità all’ordinamento comunitario, con le modifiche apportate dal d.l. 20 marzo 2014, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, ald.lgs. n. 368 del 2001. Infatti, in tal modo è stato abolito il requisito della causalità del termine, già previsto in via generale dal comma 1 dell’art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001e derogato dal comma 1-bis (introdotto dalla legge n. 92 del 2012 e coerentemente abrogato con il d.l. n. 34 del 2014) solo per l’ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi. La prevenzione degli abusi nel ricorso al termine è stata così incentrata sulla previsione della durata massima, consentita nel limite di trentasei mesi, comprensivo di proroghe, fino ad un massimo di cinque volte , indipendentemente dal numero dei rinnovi, unitamente al limite numerico percentuale della forza di lavoro flessibile rispetto a quella stabile. Il requisito della forma scritta, che continua ad essere prescritto dal comma 2 dell’art. 1, è ormai limitato all’apposizione del termine, risultando per l’appunto superata la necessità dell’indicazione della causale. Non viene, tuttavia , innovato l’art. 11, in tema di esclusione dell e fondazioni liriche-sinfoniche dalla disciplina di cui agli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 368 del 2001, né è chiarito espressamente il senso delle esclusioni già previste con il d.l. n. 64 del 2010nell’ambito della nuova disciplina generale di superamento della causalità del termine. 5.9. Anche in occasione della revisione della «disciplina organica dei contratti di lavoro …» approvata con il d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81, i rapporti intercorrenti con il personale artistico e tecnico delle fondazioni di produzione musicale di cui al d.lgs. n. 367 del 1996 non vengono sottratti alla disciplina privatistica nella sua interezza bensì, nella versione originaria, si prevede l’inapplicabilità delle sole disposizioni dettate dagli artt. 19, commi da 1 a 3, e 21, relativi, rispettivamente, alla durata massima del rapporto a tempo determinato ed alla disciplina delle proroghe e dei rinnovi. 5.10. La disciplina generale è, poi,mutata per effetto del d.l. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, che, modificando il comma 1 dell’art. 19 del d.lgs. n. 81 del 2015, ha ricondotto l’ambito della acausalità al primo contratto a termine di durata non superiore a dodici mesi, condizionando la durata superiore –comunque non eccedente i ventiquattro mesi – alla presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria. La causalità specifica, come dianzi declinata, è richiesta anche in caso di rinnovo o proroga che comporti il superamento del termine di dodici mesi. Si reintroduce, di conseguenza, l’onere formale di specificazione delle esigenze, quando richieste. Le fondazioni liriche-sinfoniche non risultano incluse fra le discipline esenti dalle modifiche apportate, ai sensi dell’art. 1, comma 3,del d.l. n. 87 del 2018, cit., restando immutata la previsione di cui all’art. 29 del d.lgs. n. 81 del 2015, che esclude per tali enti l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 19, commi da 1 a 3, e 21. 5.11. Tuttavia, all’esito della pronuncia della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], più volte citata, il legislatore è nuovamente intervenuto ed ha modificato l’art. 29 nei termini che seguono. In particolare con il d.l. 28 giugno 2019 n. 59, convertito dalla legge agosto 2019 n. 81, sono stati aggiuntiall’art. 29 del d.lgs. n. 81 del 2015 i commi 3-bise 3-ter, che recitano, nella versione originaria: «3-bis. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 23, in presenza di esigenze contingenti o temporanee determinate dalla eterogeneità delle produzioni artistiche che rendono necessario l’impiego anche di ulteriore personale artistico e tecnico ovvero, nel rispetto di quanto previsto nel contratto collettivo di categoria, dalla sostituzione di lavoratori temporaneamente assenti, le fondazioni lirico sinfoniche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, i teatri di tradizione di cui all’articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e i soggetti finanziati dal Fondo unico per lo spettacolo che applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro delle fondazioni lirico sinfoniche possono stipulare, con atto scritto a pena di nullità, uno o piùcontratti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, per una durata che non può superare complessivamente, a decorrere dal 1° luglio 2019, fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, i trentasei mesi, anche non continuativi, anche all’esito di successive proroghe o rinnovi. A pena di nullità, il contratto reca l’indicazione espressa della condizione che, ai sensi del presente comma, consente l’assunzione a tempo determinato, la proroga o il rinnovo. Detto incombente è assolto anche attraverso il puntuale riferimento alla realizzazione di uno o più spettacoli, di una o più produzioni artistiche cui sia destinato l’impiego del lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo determinato. Fatta salva l’obbligatorietà della forma scritta a pena di nullità, il presente comma non trova applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate ai sensi dell’articolo 21, comma 2. 3-ter. La violazione di norme inderogabili riguardanti la costituzione, la durata, la proroga o i rinnovi di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di cui al comma 3-bis non ne comporta la conversione in contratti a tempo indeterminato. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le fondazioni hanno l’obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave». Con l’art. 6, comma 8-bis, de l d.l. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il comma 3-bis dell’art. 29 è stato modificato nel senso che, dopo il primo periodo, è stato inserito il seguente: «Al fine di salvaguardare i relativi cicli lavorativi e produttivi, nelle more dell’approvazione delle nuove dotazioni organiche e dell’espletamento delle procedure concorsuali, le fondazioni lirico-sinfoniche possono prorogare fino al 30 giugno 2023 i contratti di lavoro stipulati a tempo determinato nell’anno 2019 con personale artistico e tecnico in presenza di esigenze contingenti o temporanee.». Come anticipato, l’intervento del legislatore è seguito alla pronuncia della Corte di giustizia UE in materia, prevedendo espressamente la ricorrenza di esigenze contingenti e temporanee, inserendo il limite massimo di trentasei mesi(a differenza del limite di ventiquattro mesi ormai previsto per il lavoro privato)e reintroducendo il requisito formale dell’atto scritto con indicazione della causale. In tal modo, è stata dettata una disciplina speciale derogatoria rispetto a quella prevista per il lavoro privato, non dissimile, nella sostanza, a quella prevista per il lavoro pubblico contrattualizzato dall’art. 36, commi 2 e5, del d.lgs. n. 165 del 2001. 5.12. Per completezza, si precisa che il d.l. n. 59 del 2019 ha contestualmente riformulato l’art. 22 del d.lgs. n. 367 del 1996 che, nel testo risultante all’esito della riscrittura, ribadisce, al comma 1, la natura privatistica dei rapporti instaurati dalle fondazioni lirico-sinfoniche ma inserisce anche, dal comma 2-teral comma 2-decies, una serie di condizioni limitative delle facoltà assunzionali, a tempo determinato ed indeterminato, con obbligo per le fondazioni di rideterminazione delle dotazioni organiche. 6. In esito alla complessiva ricostruzione della normativa, seppure limitata ai profili di interesse nella presente sede, occorre approfondire la portata della pronuncia della Corte di Giustizia UE (sentenza del 25 ottobre 2018, in causa C-331/17, [OSCURATO:PERSONA]), più volte richiamata, che, nell’esaminare il quadro derivante dall’applicazione dell’art. 3 della legge n. 426 del 1997, dell’art. 11 del d.lgs. n. 368 del 2001 e dell’art. 3, comma 6, del d.l. n. 64 del 2010, ha ritenuto contrastante con la clausola 5 dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato «una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale le norme di diritto comune disciplinanti i rapporti di lavoro, e intese a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato tramite la conversione automatica del contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato se il rapporto di lavoro perdura oltre una data precisa, non sono applicabili al settore di attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, qualora non esista nessun’altra misura effettiva nell’ordinamento giuridico interno che sanzioni gli abusi constatati in tale settore.». La Corte, pure richiamando le particolari esigenze di un settore, quello dello spettacolo, nel quale «la programmazione annuale di spettacoli artistici comporta necessariamente per il datore di lavoro, esigenze provvisorie in materia di assunzione», che possono integrare una ragione obiettiva ai sensi della clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (Corte di Giustizia UE, causa C-331/17, [OSCURATO:PERSONA], cit., punti 46 e 47), ha ribadito che «non si può ammettere che contratti di lavoro a tempo determinato possano essere rinnovati per la realizzazione, in modo permanente e duraturo, di compiti nelle istituzioni culturali di cui trattasi che rientrano nella normale attività del settore di attività delle fondazioni lirico-sinfoniche», sicché icontratti in parola devono risultare conclusi per ragioni specifiche che rispondano ad un’esigenza soltanto temporanea e provvisoria di personale (Corte di Giustizia UE, causa C-331/17, [OSCURATO:PERSONA], cit., punti da 45 a 54). In particolare, si osserva che «Seb bene la programmazione annuale di diversi spettacoli possa richiedere l’assunzione di lavoratori particolari o supplementari, non risulta tuttavia dal fascicolo di cui dispone la Corte per quali ragioni le rappresentazioni artistiche, per le quali i contratti della ricorrente nel procedimento principale sono stati conclusi, sarebbero state specifiche né perché esse avrebbero dato luogo a un’esigenza soltanto provvisoria in termini di personale» (punto 53), aggiungendo, specificamente, che «i diversi contratti di lavoro a tempo determinato con i quali la ricorrente è stata assunta hanno dato luogo all’espletamento di compiti analoghi per vari anni, cosicché tale rapporto di lavoro, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare, potrebbe aver soddisfatto un’esigenza non già provvisoria bensì, al contrario, duratura»(punto 54). 7. Rispetto alla interpretazione così resa dalla [OSCURATO:PERSONA], occorre stimare l’adeguatezza dell’ordinamento interno alla direttiva ed all’accordo quadro ad essa allegato, con riferimento alla normativa di volta in volta applicabile. 7.1. Fino all’entrata in vigore del d.l. n. 34 del 2014 , la disciplina speciale stabilita per le fondazioni liriche-sinfoniche si caratterizzava per la tradizionale esclusione della normativa in tema di rinnovi e proroghe (già con la sancita inapplicabilità dell’art. 2 della legge n. 230 del 1962 e quindi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 368 del 2001), non innovata sostanzialmente neppure dal d.l. n. 64 del 2010, ancorché amplia sse la deroga sino a ricomprendere l’affermazione secondo cui il contratto di lavoro è stipulato, di regola, a tempo indeterminato el’onere della forma scritta: infatti, come ritenuto da questa Corte (Cass. Sez. L, 11/02/2025, n. 3491), in tal modo il regime derogatorio aveva inciso solo sui requisiti formali della clausola appositiva del termine e, attraverso l’affermata inapplicabilità del comma 01, aveva inteso sottolineare le particolari esigenze di un settore, quello dello spettacolo, come evidenziato anche dalla Corte di Giustizia;rimaneva però, confermato, attraverso la ribadita applicabilità alle fondazioni lirico- sinfoniche del comma 1 del citato art. 1 d.lgs. n. 368 del 2001, il presupposto causale per il valido ricorso al rapporto di lavoro a tempo determinato, vale a dire la ricorrenza di ragioni tecniche, organizzative, produttive e sostitutive. In tale specifico contesto, questa Corte (Cass. Sez. L, n. 3491 del 2025, cit.) ha ritenuto che, per assicurare la conformità della normativa interna all’ordinamento eurounitario, si deve escludere che le ragioni richiamate dal comma 1 dell’art. 1 del d.lgs. n. 368del 2001 possano essere coincidenti con quelle che stanno alla base del contratto di lavoro a tempo indeterminato e, pertanto, devono essere connotate da temporaneità; con la conseguenza che, in un settore nel quale l’attività ordinaria si esplica attraverso l’allestimento di spettacoli di durata temporalmente limitata che si susseguono nell’ambito di stagioni teatrali anch’esse ad tempus, non è sufficiente, per giustificare il ricorso al rapporto a tempo determinato, fare leva sulla temporaneità della singola produzione e della stagione medesima; una tale interpretazione della normativa interna, infatti, consentirebbe alle fondazioni lirico-sinfoniche l’elusione della disciplina sovranazionale, perché, in sostanza, legittimerebbe sempre ed in ogni caso il ricorso al rapporto a tempo determinato, essendo connotati da temporaneità lo spettacolo e la stagione alla quale lo stesso si riferisce; la temporaneità, allora, va verificata in relazione ad un contesto più ampio ed alla complessiva organizzazione dell’attività curata dalla fondazione, e potrà essere ritenuta sussistente solo qualora emergano ragioni dalle quali si possa desumere che quelle esigenze non potevano essere assicurate da personale assunto a tempo indeterminato. Ne discende che, anche nella vigenza dell’art. 3 del d.l. n. 64del 2010, il ricorso al rapporto a tempo determinato non poteva essere giustificato con il solo richiamo alle mansioni ed allo spettacolo, in assenza di qualsivoglia ulteriore precisazione in ordine allo scopo del contratto, alla temporaneità delle esigenze, alla professionalità del soggetto assunto, ossia alla particolarità dell’apporto lavorativo per ciascuno dei diversi spettacoli con riferimento a ragioni tecniche o artistiche, secondo l’interpretazione ribadita nella richiamata pronuncia a Sezioni Unite (n. 5542 del 2023). In particolare, in continuità con quanto già affermato (ancora, Cass. Sez. L, n. 3491 del 2025, cit.), va precisato che quell’orientamento, al pari delle pronunce rese sull’interpretazione della legge n. 230del 1962, si è formato con riferimento ai requisiti formali della clausola appositiva del termine (in particolare al concetto di specificità della causale ed alla nozione di «specifico» spettacolo), non più richiesti per i contratti stipulati dalle fondazioni lirico-sinfoniche dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 64 del 2010 (in ragione dell’affermata inapplicabilità del comma 2 dell’art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001), ma le considerazioni sulle quali riposano i principi enunciati ben possono essere utilizzate per enucleare e circoscrivere le «ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo e sostitutivo», richieste dal citato d.l. per il valido ricorso alrapporto a tempo determinato. Pertanto, l’indagine che il giudice è chiamato a svolgere, pur riguardando non più la causale indicata nel contratto ma l’effettiva sussistenza delle ragioni oggettive, che deve essere provata dal datore di lavoro, va condotta sulla base delle medesime indicazioni date dalle pronunce di questa Corte e, quindi, ove non vengano in rilievo ragioni sostitutive in relazione a lavoratore solo momentaneamente impedito (ragioni la cui sussistenza deve essere provata nei termini indicati, fra le tante, da Cass. Sez. L, 17 aprile 2024, n. 10391), occorrerà verificare se «le caratteristiche oggettive dello spettacolo o del programma richiedano un apporto peculiare e temporaneo, che non possa essere fornito dal personale assunto in pianta stabile» ed a tal fine «non può considerarsi sufficiente ad integrare l’ipotesi di legittimo ricorso al contratto a tempo determinato la mera qualifica tecnica o artistica del personale correlata alla produzione di spettacoli o programmi radiofonici e televisivi, occorrendo che l’apporto del peculiare contributo professionale, tecnico o artistico del soggetto esterno sia reso necessario per il buon funzionamento dello spettacolo, in quanto non sostituibile con le prestazioni del personale di ruolo dell’azienda»(Cass. Sez. L, 28 novembre 2018, n. 3187). In definitiva, pure con le deroghe ampliate con il d.l. n. 64 del 2010, continuava a trovare applicazione il regime di causalità specifica per l’apposizione del termine, nel senso sopra interpretato dalla giurisprudenza di legittimità per assicurare la conformità della normativa nazionale a quella europea, vale a dire che, nonostante fosse caduto l’onere formale di indicazione delle esigenze che giustificano il ricorso alla flessibilità, rimaneva fermo il requisito della temporaneità e provvisorietà, da rapportare alla posizione del singolo lavoratore interessato, quale requisito su cui poggiava tradizionalmente la disciplina antiabusiva nello specifico settore in esame. 7.2. Viceversa, nella sopraggiunta vigenza del d.l. n. 34 del 2014 il regime della causalità viene ad essere espunto dalla disciplina generale con la modifica dell’art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, come sopra indicato. Come ricadutasulla disciplina speciale prevista per le fondazioni liriche-sinfoniche, la perdurante applicazione della disposizione prevista dal predetto art. 1 (rectius: la sua mancata inclusione fra le norme inapplicabili) potrebbe astrattamente indurre a ritenere estesa a lle stesse i l limite di durata massima di trentasei mesi ivi stabilito ; tuttavia, tale conclusione risult a sostanzialmente incompatibile con la mantenuta inapplicabilità della disciplina sulle proroghe e sui rinnovi, oltre che con le esigenze specifiche del settore, che, tradizionalmente, avevano giustificato un trattamento differenziato. Peraltro, l’applicazione del termine di durata massima è stata espressamente esclusa nel regime originariamente delineato d a l d.lgs. n. 81 del 2015 (art. 29), ciò che induce a conferma re la linearità di un’interpretazione in continuità sul punto nella disciplina in materia. In sintesi, coniugando la acausalità con la mancanza del limite massimo temporale, nel sistema interno si determinerebbe la totale assenza di misure di prevenzione degli abusi, in evidente contrasto con la clausola 5, secondo la lettura già fornita dalla [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza [OSCURATO:PERSONA], tenendo anche conto dell’impossibilità di procedere alla conversione del rapporto, ribadita anche dalle Sezioni Unite. 8. In tale quadro, ferma l’irretroattività della nuova disciplina derivante dalle modifiche introdotte con il d.l. n. 59 del 2019, prima di giungere a sollevare questione di costituzionalità della normativa interna, in relazione all’art. 117 Cost. ed al parametro interposto della direttiva non autoapplicativa quanto alla clausola 5, stante la chiara interpretazione della [OSCURATO:PERSONA], occorre preliminarmente vagliare la p ercorribilità di un’interpretazione conforme, come pure predicato dalla Corte europea («Più in particolare, spetta al giudice adito, nei limiti del possibile e qualora si sia verificato un utilizzo abusivo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, interpretare ed applicare le pertinenti disposizioni di diritto interno in mododa sanzionare debitamente tale abuso e da eliminare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione (ordinanza dell’11 dicembre 2014, [OSCURATO:PERSONA], C 86/14, non pubblicata, EU:C:2014:2447, punto 56).»: causa C-331/17, [OSCURATO:PERSONA], punto 69). In effetti, ad avviso del Collegio, sia nella vigenza del d.l. n. 34 del 2014 che nel regime previsto dal d.lgs. n. 81 del 2015, anteriormente all’adeguamento operato con il d.l. n. 59 del 2019, la strada dell’interpretazione conforme è plausibile e obbligata attraverso il ricorso al requisito della necessaria temporaneità e provvisorietà dell’occasione di lavoro che giustifica l’apposizione de l termine , quale presupposto intrinsecamente connaturato alla specialità della disciplina prevista per le fondazioni liriche-sinfoniche, secondo quanto precisato dalla Corte di giustizia UE, in conformità , del resto, all’ opzione ermeneutica costantemente adottata da questa Corte proprio per assicurare la tenuta dell’ordinamento interno rispetto alla normativa eurounitaria. In tale ottica, in continuità con l’indirizzoespresso in riferimento a lla vigenza del d.l. n. 64 del 2010 (supra p. 7.1.), ferma l’inapplicabilità degli oneri di specificazione formali, in caso di contestazione sull a legittima apposizione del termine in sede giudiziale, l’accertamento va compiuto non sulle indicazioni contrattuali bensì sul rapporto, sulla base dei medesimi parametri in precedenza affermati per ravvisare la specificitàdella causale e giustificato il ricorso al termine. Questo approdo, che fa leva non sulla durata massima ma sulla temporaneità e provvisorietà della esigenza , come condizione radicata nell’essenza stessa del rapporto a tempo determinato, consente di interpretare in maniera conforme alla normativa comunitaria la disciplina applicabile sia nella vigenza del cd. decreto Poletti che nel regime del cd. [OSCURATO:PERSONA], sino all’entrata in vigore della normativa specificadi cui ai commi 3-bis e 3 - ter dell’art. 29 , attraverso l’estrapolazione di un requisito immanente al‘sistema’, secondo una linea di continuità con il passato. 9. Nel ricostruire, dunque, gli interventi normativi che si sono succeduti in materia, in adesione all’orientamento espresso da questa Sezione (fra le altre, Cass. Sez. L, 20 marzo 2014,n. 6547), valorizzando i commi 1 e 2 dell’art. 22 del d.lgs. n. 367 del 1996, che fissano, rispettivamente, in tema di rapporto a tempo determinato la regola e l’eccezione, vanno affermati i seguenti principi, secondo la disciplina applicabile ratione temporis: a) ai contratti del personale artistico sottoscritti prima della trasformazione degli enti lirici in fondazioni con personalità giuridica di diritto privato (ovvero prima del 23 maggio 1998) sono inapplicabili le disposizioni della legge n. 230del 1962, e in particolare le norme sui rinnovi dei rapporti di lavoro (leggen. 426 del 1977, art. 3, commi 4 e 5); b) successivamente alla trasformazione (a partire, dunque, dal 23 maggio 1998), e fino all’entrata in vigore del d.lgs. n. 368 del 2001, ai contratti di lavoro a termine stipulati con le fondazioni lirico-sinfoniche si applica la disciplina prevista dalla citata legge n. 230del 1962, con l’unica esclusione costituita dell’art. 2 della medesima legge, relativa alle proroghe , alla prosecuzione ed ai rinnovi dei contratti a tempo determinato, come stabilito dal d.lgs. n. 367 del 1996, art. 22; c) dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 368 del 2001 , ai contratti di lavoro a termine stipulati dal personale delle fondazioni lirico-sinfoniche previste dal d.lgs. n. 367del 1996, si applica la disciplina generale di cui a l predetto d.lgs. n. 368 del 2001, con le esclusioni costituite dall’art. 4, relativo alle proroghe, e dall’art. 5, relativo alle prosecuzioni ed ai rinnovi, come stabilito dal d.lgs. n. 368 del 2001, art. 11, comma 4; d) il d.l. n. 64 del 2010 , art. 3, comma 6, ha un valore confermativo della inapplicabilità ai rapporti in esame delle norme in tema di rinnovi dei contratti a tempo determinato, ma, rispetto alla disciplina generale , ha esteso la deroga al requisito di forma ed al l’affermazione secondo cui la forma ordinaria è il contratto a tempo indeterminato; rimane il regime di causalità del termine, nell’accezione specifica indicata supra, al p. 7.1., con verifica da compiere non sul rispetto dell’onere di forma ma nella sostanza dell’atteggiarsi del rapporto di lavoro; e) nella vigenza del d.l. n. 34 del 2014, la caducazione del requisito della causalità del termine, stabilitoin via generale con la modifica dell’art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, incidendo su una disciplina che già prevedeva per le fondazioni lirico-sinfoniche l’inapplicabilità del limite massimo di durata di trentasei mesi, derivante dalla esclusione delle disposizioni in tema di rinnovi e proroghe, comporterebbe l’assenza di misure antiabusive , evocando la necessità di procedere ad un’interpretazione conforme. In tal senso, per ritenere legittima l’ apposizione del termine l’ esigenza che giustifica l’assunzione deve essere temporanea e provvisoria e non già rispondente a fabbisogni duraturi e permanente, nei medesimi termini già interpretati nella vigenza del d.l. n. 64 del 2010; f) alla stessa conclusione di cui al precedente punto e) occorre pervenire nel regime di cui a l d.lgs. n. 81 del 2015, anteriormente alle modifiche apportate con il d.l. n. 59 del 2019, stante l’espressa inapplicabilità del limite di durata massima, oltre che della disciplina in tema di rinnovi e proroghe; g) la temporaneità delle esigenze che giustificano il ricorso al termine, analogamente a quanto espresso ai punti e) e f), è richiesta anche a seguito delle modifiche apportate al d.lgs. n. 81 del 2015 dal d.l. n. 87 del 2018, nella immutata previsione delle deroghe di cui all’art. 29 sul termine massimo, rinnovi e proroghe; h) infine, con l’introduzione dei nuovi commi 3-bis e 3 - ter all’art. 29 del d.lgs. n. 81 del 2015, è stat o espressamente ripristinato il requisito della causalità, postulato dal chiaro riferimento alle « esigenze contingenti o temporanee determinate dalla eterogeneità delle produzioni artistiche che rendono necessario l’impiego anche di ulteriore personale artistico e tecnico ovvero, nel rispetto di quanto previsto nel contratto collettivo di categoria, dalla sostituzione di lavoratori temporaneamente assenti», così come è stato reintrodotto l’onere di forma («A pena di nullità, il contratto reca l’indicazione espressa della condizione che, ai sensi del presente comma, consente l’assunzione a tempo determinato, la proroga o il rinnovo»),che può essere assolto «anche attraverso il puntuale riferimento alla realizzazione di uno o più spettacoli, di una o più produzioni artistiche cui sia destinato l’impiego del lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo determinato». In base alla lettera della norma emerge con chiarezza che il richiamo al programma vale a soddisfare l’onere formale di specificazione della causale, ma non integra di per sé il requisito sostanziale di giustificazione, rispetto al quale, a parte l’ipotesi della sostituzione, è richiesto espressamente il carattere contingenteo temporaneodell’esigenza determinato « dalla eterogeneità delle produzioni artistiche che rendono necessario l’impiego anche di ulteriore personale artistico e tecnico»; rimane, dunque, valida la specifica interpretazione confermata sul punto dalle Sezioni Unite (n. 5542 del 2023), non scalfita dalla novella legislativa. Risulta, invece, del tutto nuovo, rispetto all’iter evolutivo descritto, l’introduzione del limite di durata massima di trentasei mesi, come misura ulteriore, che affianca quella tradizionale della temporaneità delle esigenze. In definitiva, come già sopra osservato, l’attuale regime delineato per le fondazioni liriche-sinfoniche risulta, nella sostanza, allineato a quello previsto per il settore pubblico piuttosto che alla disciplina stabilita per il lavoro privato. In questo senso, giova qui ribadire il divieto di conversione del rapporto a tempo indeterminato, nei termini affermati dalle Sezioni Unite nella richiamata pronuncia, con espresso riferimento alla disciplina delle fondazioni liriche sinfoniche. 10. Nella specie, poiché i contratti ancora in contestazione, secondo quanto osservato supra con riferimento al terzo motivo di ricorso, sono quelli a partire dal 4 gennaio 2015 (salva la valutazione, nella opportuna sede, circa l’eccezione di decadenza, nei termini riportati a p. 6 della sentenza impugnata), e l’ultimo (almeno per come emerge dal ricorso) è stato stipulato il 29 aprile 2019, per il periodo dal 2 maggio 2019 al 9 maggio 2019, viene in rilievo l’arco temporale compreso nella vigenza del d.lgs. n. 368 del 2001(come modificato dal d.l. n. 34 del 2014 di cui alla lett. e) del precedente p. 9) e, in successione, d el d.lgs. n. 81 del 2015 , prima delle modifiche apportate dal d.l. n. 59 del 2019, inapplicabile ratione temporis(di cui alle lett. f) e g) del precedente p. 9). Poiché la Corte territoriale, nel ritenere contemporaneamente vigente sia il regime di acausalitàche l’assenza del limite di durata massima, ha adottato un’interpretazione non conforme al diritto eurounitario, nel senso sopra illustrato, va disposta la cassazione della sentenza impugnata, in accoglimento, per quanto di ragione, del terzo e del quarto motivo. 11. Procedendo nella disamina delle censure del ricorso, con il quinto motivo si deduce, alla luce dell’art. 1344 c.c., il convincimento circa la mancata prova dell’intento fraudolento, anche come omesso esame di fatti decisivi, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., nonché come violazione o falsa applicazione degli art t . 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. Si censura, in particolare, alla luce dell’art. 1344 c.c., il convincimento del giudice d’appello circa la mancata prova dell’intento fraudolento. 11.1. La censura, nei termini proposti, è i nammissibile perché sollecita il riesame, precluso nella sede di legittimità, del compendio documentale e delle complessive deduzioni difensive che, secondo la ricorrente, avrebbero dovuto orientare per l’accertamento dell’intento fraudolento per eludere l’obbligo di instaurazione di un contratto a tempo indeterminato pur godendone i vantaggi in termini di continuità di impego del dipendente; intento fraudolento negato, invece, dal giudice d’appello per carenza (o equivocità) degli elementi di prova. Peraltro, la doglianza proposta sotto il profilo dell’art. 360 n. 5 c.p.c. non è conforme alle forme di deduzione indicate daquesta Corte a Sezioni Unite, risultando incentrato sull’omesso esame «di tutta la sopra riportata molteplicità di fatti (secondari) con portata indiziante decisiva», in tal modo già difettando la chiara decisività della censurata omissione. 12. L’accoglimento, nei limiti di cui sopra, del terzo e del quarto motivo determina l’assorbimento delle ulteriori censure. 12.1. Infatti, con il sesto motivo, formulato in via subordinata rispetto al secondo, al terzo e al quarto motivo e per l’ipotesi di mancata disapplicazione della disciplina interna, si censura, ex art. 360 , primo comma,n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 11, comma 4, del d.lgs. n. 368 del 2001, 3 del d.l. n. 64del 2010, 29, comma 3, del d.lgs. n. 81 del 2015 , nonché degli artt. 5 e 108 del C.C.N.L. Fondazioni del 19 giugno 2000 , e dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per l’avvenuta applicazione alla ricorrente della normativa derogatoria prevista per il personale artistico e tecnico delle Fondazioni lirico-sinfoniche, pur non appartenendo la predetta, in quanto maschera di sala (accompagnamento del pubblico ai posti a sede),a tali categorie di personale. 12.2. Con il settimo motivo si censura, per erroneità derivata , il rigetto della domanda alla condanna indennitaria, exart. 32 della legge n. 183del 2010. 12.3. Con l’ottavo motivo, si censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., per erroneità derivata, in difetto di soccombenza,per l’accoglimento delle precedenti censure , della statuizione di condanna al pagamento delle spese di lite di primo e di secondo grado. 12.4. Con il nono motivo si ripropongono per la fase rescissoria le domande di cui al ricorso di primo grado e quelle di cui all ’ appello incidentale. 12.5. Infine, con il decimo motivo, ci si limita a trascrivere l’elenco dei n. 80 contratti a termine inter partes, dal 13 dicembre 2005 al 2 9 aprile 2019, elenco cui si fa riferimento nelle precedenti censure. 13. In definitiva, va accolto il terzo motivoe il quarto motivo, nei limiti di cui in motivazione, disattesi il primo, secondo e quinto motivo, assorbite le ulteriori censure, con conseguente cassazione della sentenza im
Sentenza Cassazione n. 29455/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris