CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 novembre 2022
Cassazione n. 38136/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 13177 /202 1 proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso giusta procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilioeletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] ; - intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la Campanian. 5431 / 1 8/20 depositata in data 12 / 11 /20 20 , udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA] ; Oggetto:contraddittorio endo-procedimentale Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Rilevatoche: - il contribuente ricorreva avvero l’ atto di recupero con il quale l’Amministrazione disconosceva la compensazione da questi operataex art. 17 d. Lgs. n. 241 del 1997 in quanto derivante da creditiritenuti inesistenti ; - la CTP rigettava il ri corso; gravava tal pronuncia di appello il De SimoneMassimiliano; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello; - ricorre a questa Corte il contribuente con atto affidato a tre motivi; l’AmministrazioneFinanziaria è rimasta intimata ; Consideratoche: - il primo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.42 c. 2 e c. 3 del d.P.R. n. 600 del 1973 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 e n. 4 c.p.c. per avere la CTR erroneamente affermato la regolarità della delega di firma n. 31/2017 e della relativa sottoscrizione apposta dal direttore provinciale con carenza assoluta di motivazione della sentenza impugnata sub speciedi motivazione apparente; - il motivo, quanto al profilo di censura afferente alla dedotta carenza assoluta di m otivazione riguardo alla circostanza che la delegadi firma era limitata temporalmente al 31 dicembre 2017, mentrel’avviso di recupero è stato emesso e notificato nel 2018 , èfondato; - effettivamente la CTR si è limitata, sul punto, in modo assertivo e apodittico, a ritenere che la delega in atti “reca gli elementi sufficienti per la sua validità in conformità ai principi enunciati dallaCorte di Cassazione…” (pagina ultima primo capoverso della sentenza gravata) con ciò mancando di da r conto in modo esaustivodelle ragioni che sostenevano la sua statuizione; - va poi esaminato, in quanto logicamente prioritario rispetto al secondo,il terzo motivo di ricorso; - detto motivo aggredisce la pronuncia gravata in quanto censurabile sotto il profilo del mancato esame di punti decisivi Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 della controversia consistenti nella violazione del contraddittorio endo-procedimentale ex art. 37 – bis e 32 c. 3 del d.P.R. n. 600 del1973 e dell’art. 7 della L. n. 212 del 2000 per avere la CTR – intema di tributi armonizzati, risultando qui la pretesa di maggiori tributifondata sul disconoscimento di compensazioni di crediti IVA –mancato di fare applicazione dei principi eurounitari in materia di obbligo del contraddittorio endo - procedimentale, poiché sussistevano in capo al contribuente ragioni non puramente pretestuose da farsi valere di fronte all’Amministrazione onde poterdimostrare di non aver totalmente beneficiato dell’indebita compensazionedi crediti IVA con debiti iscritti a ruolo; - il motivo è fondato; - con il motivo il contribuente, al di là dell’erroneo rimando all’art. 37bis del d.P.R. n. 600 del 1973, qui non applicabile, nel concreto invoca l’applicazione di quella nota e costante giurisprudenza di questa Corte in forza della quale ( tra molte si vedano Cass. Sez.U, Sentenza n. 24823 del 09/12/2015 ma anche Cass. Sez.6 - 5 , Ordinanza n. 20036 del 27/07/2018 e infine pure Cass. Sez. 6 - 5 , Ordinanza n. 27420 del 29/10/2018) in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziar ia è tenuta a rispettare, anche nell'ambitodelle indagini c . d. "a tavolino", il contraddittorio endo - procedimentaleove l'accertamento attenga a tributi "armonizzati": la violazione di tale obbligo comporta l'invalidità dell'attopurché il contribuente abbia as solto all'onere di enunciare inconcreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia propostoun'opposizione meramente pretestuosa; - in ossequio al principio di autosufficienza di cui agli artt. 366, primocomma, n. 6, e 369, s econdo comma, n. 4, cod. proc. civ., edin ossequio alle "raccomandazioni" di cui al Protocollo d'intesa tra questa Corte ed il CNF del 17/12/2015, il ricorrente ha in questo caso allegato al ricorso per cassazione le quietanze di pagamentorelative al mod . F24 del 19 settembre 2017 e trascritto Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 nel proprio atto il contenuto delle risultanze dal cassetto fiscale tenuto presso l’Agenzia delle Entrate competente dai quali risultano l’estinzione per compensazione dei debiti tributari ivi indicati (pagg. da 10 a 11 del ricorso per cassazione) e i singoli debiti oggetto della medesima; peraltro la deduzione di tali circostanzerisulta dalla sentenza impugnata esser stata formulata eribadita nei gradi del merito; - va premesso in primo luogo che l’atto di recupero iva qui impugnato va equiparato, per quanto interessa in questa sede, all’avviso di accertamento , come questa Corte ha ritenuto anche direcente (Cass. Sez. 5 , Ordinanza n. 23223 del 25/07/2022 ) in temadi diritti e garanzie del contribuente ; - ancora, si è puntualmente specificato , sul piano sistematico, che (Cass. Sez. 5 , Sentenza n. 18450 del 21/09/2016 ) in tema di diritti e garanzie del contribuente, l'omissione della prescritta comunicazionedell'avvio del procedimento volto ad addivenire alla revoca del credito d'imposta di cui alla L . n. 449 del 1997 per incrementioccupazionali determina l'invalidità del provvedimento adottato,per violazione del principio generale di cui all'art. 7 della L.n. 241 del 1990, qualora, senza quella irregolarità e sulla base delleallegazioni del contribuente, il procedimento avrebbe potuto avere un esito diverso; con ciò sottolineandosi il criterio della strumentalitàdelle forme, sulla base del quale la trasgr essione di una prescrizione che si riferisca ad una formalità o circostanza essenziale per il raggiungimento dello scopo cui l'atto è teso, comporta la nullità dell'atto, ancorché tale sanzione non sia espressamenteprevista da una specifica disposizione d i legge; - alla luce di quanto sopra, è chiaro che la valutazione di tali elementi relativi al quantum oggetto della compensazione effettivamente operata, da parte dell’Ufficio, avrebbe potuto portare a un ridimensionamento della pretesa, dovendosi riconoscere l’estinzione del debito tributario per compensazione perle sole somme effettivamente compensate in modo legittimo, Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 con l’utilizzo di crediti iva effettivi ed esigibili, e viceversa disconoscendosi dett a estinzione negandosi la compensazione operataillegittimamente quanto alle somme compensate in modo illecito,con l’utilizzo di crediti iva inesistenti; - - che l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endo - pro cedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere dienunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi "armonizzati", (l’IVA nel presente caso)mentre, per quelli "non armonizzati", non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito»(così Cass. Sez. U, Sentenza n. 24823 del 09/12/2015; - nel ritenere quindi legittimamente pretermessa l’attività di contraddittorioendo-procedimentale, in presenza di elementi non pretestuosi offerti dal contribuente, la pronuncia impugnata si è disallineatarispetto ai principi in materia; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 - il secondo motivo si incentra sulla violazione e falsa applicazione dell’art.37 bis e 32 c. 1 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 7 della L. n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 e n. 5 c.p.c.per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere la CTR, di fronte alla dimostrazione fornita dal contribuente di non aver totalmente beneficiato della compensazione integrale di euro 64.220,88come esposto nell’F24 del 19 settembre 2017, sia del tuttomancato di motivare sulle ragioni di mancata attivazione del contraddittorioendo-procedimentale, rilevando in questa sede la rideterminazione dell’iva dovuta, sia omesso l’esame del fatto storico consistente nella presenza in atti dei prospetti contabil i e delle quiet a nze di pagamento dalle quali si evinceva la compensazione,risulta assorbito; - alla luce delle decisioni rese in sede di esame del primo e del terzo motivo,il secondo mezzo di impugnazione è assorbito; - pertanto, in accoglimento dei ridetti motivi la sentenza è cassata conrinvio al giudice dell’appello per nuovo esame del merito; p.q.m. acco