CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 09233/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 6450/2015R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Viale G. Mazzini n. 140, come da procura speciale a margine del ricorso –ricorrente – Contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –resistente – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - intimata - avverso le sentenz e della Commissione tributaria regionale d el Lazio n. 7791 / 21 / 20 1 4 , depositata il 19 . 1 2 .201 4 e n. 7792/21/2014, depositata il 19.12.2014. Oggetto: Tributi, Cartella di pagamento Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 novembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - C on l a sentenza n. 7791/21/2014 , la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la sentenz a n. 243/1/13 emess a dalla Commissione tributaria provinciale di Roma, con la qual e era stato rigettat o i l ricors o propost o dalla medesima contribuente avverso la cartella di pagamento n. 07120120101686831 - 730 , con cui era stato ingiunto il pagamento di vari tributi, in relazione all’anno 2008; - con la sentenza n. 7792/21/2014, la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la sentenza n. 244/1/13 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Roma, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto dalla medesima contribuente avverso la cartella di pagamento n. 07120120083447208,con cui era stato ingiunto il pagamento di vari tributi, in relazione agli anni2008 e 2009 -da entrambe le sentenz e della CTR si evince che: - l e cartell e impugnat e era no state notificat e alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in qualità di responsabile solidale con la società [OSCURATO:SOCIETA]., a seguito di atto di scissione del 2.12.2010; - le società beneficiarie erano responsabili in solido, ai sensi dell’art. 173, comma 13, del TUIR, per le imposte, le sanzioni pecuniarie ed interessi, nonché, ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 472 del 1997, per le violazioni commesse dalla scissa anteriormente alla data della scissione, in quanto per i crediti tributari non si applicano le limitazioni previste dall’art. 2506-bis cod. civ.;-le altre censure, riguardanti profili processuali, risultavano infondate e, comunque, assorbite; - l a società contribuente impugnava entrambe l e sentenz e della CTR del Lazio con un unico ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; - l’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione; -[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] - Preliminarmente, si rileva che il ricorso non risulta notificato a d [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.che, essendo stata parte nel giudizio di appello , è litisconsorte necessario; ritiene, tu ttavia, il Collegio che, in forza del principio di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), la fissazione del termine ex art. 331 cod. proc. civ. per integrare il contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] sia superflua, atteso che il gravame è infondato (per le ragioni di seguito esposte), sicché l'integrazione del contraddittorio si rivela attività del tutto ininfluente sull'esito del procedimento (Cass., Sez. U, n. 21670 del 23/09/2013; Cass. n. 17360 del 17/06/2021); -ciò premesso, c on i l prim o motiv o , la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, comma 1 , n. 3 , cod. proc. civ., l a violazione e falsa applicazione dell’art. 173, commi 12 e 13 del TUIR, per avere la CTR erroneamente ritenuto che la contribuente fosse responsabile in solido per le obbligazioni tributarie della società scissa (relative a periodi di imposta precedenti alla scissione), sebbene si trattasse di società [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] di [OSCURATO:SOCIETA].(oggi fallimento [OSCURATO:SOCIETA].); - con il secondo motivo, lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2506-quater, comma 3, cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR ritenuto sussistente la responsabilità solidale nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto assegnato alla contribuente, non contenendo né l’art. 173, comma 13, del TUIR né l’art. 15 del d.lgs. n. 472 del 1997 una deroga espressa all’art. 2506-quater, comma 3, cod. civ.; -con il terzo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del d.lgs. n. 472 del 1997, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR ritenuto che la ricorrente, in quanto beneficiaria di un atto di scissione parziale, fosse solidalmente responsabile solo per le sanzioni tributarie e nei limiti del patrimonio netto trasferito; - con il quarto motivo, deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per violazione degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, 24 e 97 Cost., non essendosi la CTR pronunciata sulle ulteriori contestazioni sollevate dalla ricorrente in merito all’inesistenza della notificazione della cartella esattoriale e del prodromico avviso di accertamento; - occorre preliminarmente affrontare la questione riguardante l’ammissibilità dell’unico ricorso proposto contro due distinte sentenze emesse dallo stesso giudice nei confronti delle stesse parti, in relazione a diverse cartelle di pagamento; - secondo l’orientamento costante di questa Corte ( Cass. Sez . U n. 3692 del 16/02/2009), in materia tributaria è ammissibile - fermi restando gli eventuali obblighi tributari del ricorrente, in relazione al numero dei provvedimenti impugnati - il ricorso c umulativo avverso più sentenze emesse tra le stesse parti, sulla base della medesima "ratio", in procedimenti formalmente distinti ma attinenti al medesimo rapporto giuridico d'imposta, pur se riferiti a diverse annualità, ove i medesimi dipendano per intero dalla soluzione di una identica questione di diritto, comune a tutte le cause, in ipotesi suscettibile di dar vita ad un giudicato rilevabile d'ufficio in tutte le cause relative al medesimo rapporto d'imposta; -detti presupposti sussistono nel caso in esame, in quanto le distinte sentenze sono state emesse nei confronti delle stesse parti in relazione ad altrettante cartelle esattoriali, riguardanti diverse annualità, ma le questioni prospettate con i motivi di ricorso sono identiche per entrambe le decisioni; - ciò posto, per ragioni di priorità logica occorre esaminare prima il quarto motivo che è inammissibile per il limite della c.d. "doppia conforme" di cui all'art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., introdotto dall'articolo 54, comma 1, lett. a), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, ed applicabile ratione temporisnel presente giudizio, atteso che l’appello avverso la sentenza di primo grado risulta depositato in data 19.06.2013; -i restanti motivi, suscettibili di trattazione unitaria , in quanto relativi alla medesima questione, sono infondati; - costit uisce ormai orientamento consolidato di questa Corte quello secondo il quale “In tema di scissione parziale, per i debiti fiscali della società scissa relativi a periodi d'imposta anteriori all'operazione, rispondono, ai sensi dell'art. 173, comma 13, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, solidalmente ed illimitatamente tutte le società partecipanti la scissione, come conferma l'art. 15, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, che, con riguardo alle somme da pagarsi in conseguenza delle violazioni fiscali commesse dalla società scissa, prevede la solidarietà illimitata di tutte le beneficiarie, differentemente dalla disciplina della responsabilità relativa alle obbligazioni civili, per la quale, invece, gli artt. 2506 bis, comma 2 e 2506 quater, comma 3, cod. civ., prevedono limiti precisi”(ex multis, Cass. n.13059 del 24/06/2015);- in forza della disciplina prevista dalle richiamate disposizioni tributarie - le quali prevalgono, per il principio di specialità, sull'art. 2506-quater, comma 3, cod. civ. - la responsabilità per i debiti fiscali, fermi gliobblighi erariali in capo alla soc ietà scissa e a quella designata, si estende non solo solidalmente, ma anche illimitatamente, tenuto conto altresì del principio dell’unitarietà dell’imposta, a tutte le società partecipanti all'operazione, indipendentemente dalle quote di patrimonio assegnato con detta operazione, rispondendo tale differente trattamento all'esigenza di un'agevole riscossione dei tributi nel rispetto del principio costituzionale di pareggio del bilancio e a criteri di adeguatezza e di proporzionalità, come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 90 del 2018 (Cass. n. 3233 del 10/02/2021; Cass. n. 31591 del 6/12/2018); -il ricorso va, dunque, rigettato; -nulla sulle spese nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, non avendo la stessa svolto difese. P.Q.M. LaCorte rigetta il ricorso; dà atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato,