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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2022

Cassazione n. 09178/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 048FLN8) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ROMA con sentenza in data 24/05/2021 confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ROMA in data 14/06/2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (CUI 048FLN8) e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato, contestato in concorso, di cui all art. 633 CP (occupazione abusiva di un immobile in Roma); confermava altresì le statuizioni civili in favore della società ASTRAL proprietaria dell'immobile in questione, costituitasi parte civile.

Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, tramite il comune difensore, con un unico atto, eccependo: il vizio di motivazione circa la lamentata inutilizzabilità delle dichiarazioni rese alla P.G. in assenza del difensore, a base del giudizio di colpevolezza, nonché circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Con memoria del 28/12/2021 la parte civile ha concluso per il rigetto del ricorso chiedendo la liquidazione delle ulteriori spese del giudizio.

I ricorsi sono inammissibili.

Il primo motivo è aspecifico.

Per consolidata giurisprudenza di questa Corte è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso (tra le tante Sez. 5 n. 25559 del 15 giugno 2012; Sez. 6 n. 22445 del 8 maggio 2009, rv 244181; Sez. 5 n. 11933 del 27 gennaio 2005, rv. 231708).

In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta (Cass. Sez. 6, sent. n. 20377 del 11/03/2009, dep. 14/05/2009, Rv. 243838).

Nel caso di specie, l'affermazione di responsabilità si fonda sulle dichiarazioni di un teste che non ha riportato circostanze riferite dagli imputati bensì quanto da lui constatato in prima persona ossia l'occupazione dell'immobile da parte dei soggetti contestualmente identificati negli odierni ricorrenti: argomentazioni con le quali questi ultimi non si confrontano, insistendo nelle eccepita inutilizzabilità della prova dichiarativa.

Il motivo relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato non avendo la corte territoriale riscontrato elementi positivi a tal fine valorizzabili, in effetti estranei alle acquisizioni processuali.

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Va rigettata la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese relative al giudizio di legittimità.

Nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato per qualsiasi causa inammissibile, va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile solo qualora questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria (Cass. Sez. 7, Ordinanza n. 44280 del 13/09/2016 - dep. 19/10/2016 - Rv. 268139).

Nel caso di specie, la parte civile si è limitata a presentare le proprie conclusioni, senza svolgere attività difensiva a sostegno della pretesa risarcitoría, con conseguente insussistenza del diritto alla rifusione di spese per l'ulteriore grado di giudizio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 11/01/2022 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 048FLN8) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ROMA con sentenza in data 24/05/2021 confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ROMA in data 14/06/2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (CUI 048FLN8) e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato, contestato in concorso, di cui all art. 633 CP (occupazione abusiva di un immobile in Roma); confermava altresì le statuizioni civili in favore della società ASTRAL proprietaria dell'immobile in questione, costituitasi parte civile. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, tramite il comune difensore, con un unico atto, eccependo: il vizio di motivazione circa la lamentata inutilizzabilità delle dichiarazioni rese alla P.G. in assenza del difensore, a base del giudizio di colpevolezza, nonché circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Con memoria del 28/12/2021 la parte civile ha concluso per il rigetto del ricorso chiedendo la liquidazione delle ulteriori spese del giudizio. I ricorsi sono inammissibili. Il primo motivo è aspecifico. Per consolidata giurisprudenza di questa Corte è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso (tra le tante Sez. 5 n. 25559 del 15 giugno 2012; Sez. 6 n. 22445 del 8 maggio 2009, rv 244181; Sez. 5 n. 11933 del 27 gennaio 2005, rv. 231708). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta (Cass. Sez. 6, sent. n. 20377 del 11/03/2009, dep. 14/05/2009, Rv. 243838). Nel caso di specie, l'affermazione di responsabilità si fonda sulle dichiarazioni di un teste che non ha riportato circostanze riferite dagli imputati bensì quanto da lui constatato in prima persona ossia l'occupazione dell'immobile da parte dei soggetti contestualmente identificati negli odierni ricorrenti: argomentazioni con le quali questi ultimi non si confrontano, insistendo nelle eccepita inutilizzabilità della prova dichiarativa. Il motivo relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato non avendo la corte territoriale riscontrato elementi positivi a tal fine valorizzabili, in effetti estranei alle acquisizioni processuali. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Va rigettata la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese relative al giudizio di legittimità. Nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato per qualsiasi causa inammissibile, va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile solo qualora questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria (Cass. Sez. 7, Ordinanza n. 44280 del 13/09/2016 - dep. 19/10/2016 - Rv. 268139). Nel caso di specie, la parte civile si è limitata a presentare le proprie conclusioni, senza svolgere attività difensiva a sostegno della pretesa risarcitoría, con conseguente insussistenza del diritto alla rifusione di spese per l'ulteriore grado di giudizio. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]
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