CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 maggio 2022
Cassazione n. 16626/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 19982-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; 2022 - ricorrenti - 699 contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : S P E N A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 a f 8 9 7 6 4 a 1 2 8 2 c 1 d 8 8 5 7 2 f 2 a 0 5 4 c 7 4 5 f F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 19982/2015 GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia Numero sezionale 699/2022 Numero di raccolta generale 16626/2022 in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12; Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 68/2015 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 29/04/2015 R.G.N. 157/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : S P E N A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 a f 8 9 7 6 4 a 1 2 8 2 c 1 d 8 8 5 7 2 f 2 a 0 5 4 c 7 4 5 f F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 19982/2015 Numero sezionale 699/2022 Numero di raccolta generale 16626/2022 Data pubblicazione 23/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’Appello di CAMPOBASSO, con sentenza del 29 aprile 2015, in riforma della sentenza del Tribunale di Larino, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]― dipendenti del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (in prosieguo: il MINISTERO) con profilo professionale di ufficiale giudiziario/ex B3, in servizio presso l’UNEP di Larino ― avente ad oggetto la dichiarazione di nullità/illegittimità del CCNI del 30 luglio 2010, nella parte in cui inquadrava gli ufficiali giudiziari ex B3 e B3S nella seconda area e sottraeva loro le mansioni di esecuzione. 2.La Corte territoriale esponeva che dopo il nuovo inquadramento del personale in Aree, operato dal CCNL del [OSCURATO:PERSONA] 1998/2001, il CCNI del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA del 4 aprile 2000 aveva collocato la figura professionale dell’ufficiale giudiziario in due distinte aree ed in diverse posizioni economiche, mantenendo il riferimento alle precedenti qualifiche funzionali del pubblico impiego ed ai relativi contenuti. Nell’area C, la posizione C2 corrispondeva al precedente profilo di «funzionario UNEP» e la posizione C1 al precedente profilo di «collaboratore UNEP»; nell’area B, la posizione dell’ufficiale giudiziario B3 equivaleva a quella di «Ausiliario UNEP». 3. La declaratoria della posizione B3 prevedeva l’esecuzione da parte dell’ufficiale giudiziario in essa inquadrato di tutti gli atti attribuiti alla competenza dell’ufficiale giudiziario, escluse le attività riservate alle professionalità superiori. Le attività escluse dovevano individuarsi proprio negli atti di esecuzione, vietati all’ «aiutante ufficiale giudiziario» (poi «ausiliario UNEP») e riservati alla competenza dell’«Ufficiale giudiziario» (poi «collaboratore UNEP»). 4. Secondo il giudice dell’appello, il CCNI dell’anno 2000 non poteva interpretarsi nel senso della avvenuta unificazione delle funzioni dell’ufficiale giudiziario B3 e C1 e della interfungibilità delle funzioni di notificazione e di esecuzione (con riserva alle professionalità superiori delle sole attività di direzione degli uffici e di istruttoria contabile); poiché le attività di direzione degli uffici e di istruttoria contabile erano già riservate alle categorie C1 e C2 dalla F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : S P E N A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 a f 8 9 7 6 4 a 1 2 8 2 c 1 d 8 8 5 7 2 f 2 a 0 5 4 c 7 4 5 f F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 19982/2015 Numero sezionale 699/2022 Numero di raccolta generale 16626/2022 Data pubblicazione 23/05/2022 declaratoria contrattuale, la esclusione, contenuta nella definizione del profilo B3, delle «attività riservate alle professionalità superiori» sarebbe stata, in caso diverso, del tutto priva di effetto. 5. Il successivo CCNI dell’anno 2010, pertanto, si poneva in continuità con il contratto integrativo del 2000, senza determinare alcun demansionamento dell’ufficiale giudiziario B3; anzi, esso consentiva ai capi degli uffici di demandare agli ufficiali giudiziari ex B3 e B3S le attività di esecuzione in caso di esigenze di servizio, attribuendo a tali dipendenti una specifica competenza, seppur in via straordinaria. 6. Il fatto che agli appellati fossero state attribuite nella vigenza del CCNI 2000 anche attività di esecuzione, congiuntamente alle attività di notifica e di protesto ― e che queste fossero state in seguito sottratte ― non configurava demansionamento, ma esatta assegnazione di mansioni; in ogni caso, i lavoratori neppure allegavano l’esercizio dell’attività di esecuzione in via prevalente rispetto alle altre funzioni sicché anche sotto questo profilo doveva escludersi il demansionamento. 7. Il CCNI 2010 non atteneva alla organizzazione degli uffici ma alle declaratorie professionali e rispettava i criteri fissati alla contrattazione integrativa dall’articolo 8 CCNL 2006/2009. 8.Hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidato ad un unico motivo di censura. 9. La causa, già fissata per la trattazione nella camerale di consiglio del 22 giugno 2021 ― in relazione alla quale i ricorrenti depositavano a tto di «conclusioni scritte» ― è stata rinviata a nuovo ruolo per la rinnovazione della notifica del ricorso alla Avvocatura generale dello Stato. Il MINISTERO, all’esito della rinotifica, ha depositato atto di costituzione per l’eventuale partecipazione alla discussione orale. 10.Il PG ha depositato conclusioni scritte, nel senso del rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : S P E N A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 a f 8 9 7 6 4 a 1 2 8 2 c 1 d 8 8 5 7 2 f 2 a 0 5 4 c 7 4 5 f F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 19982/2015 Numero sezionale 699/2022 Numero di raccolta generale 16626/2022 Data pubblicazione 23/05/2022 1.Con l’unico motivo la parte ricorrente ha dedotto ― ai sensi dell’articolo 360 numero 3 cod. proc. civ.: ― la nullità del co ntratto integrativo per carenza di potere nonché per violazione e/o falsa applicazione degli articoli 52,40, e 5 decreto legislativo nr. 165/2001 nonché degli articoli 33,34, 62 decreto legislativo nr. 150/2009 e degli articoli 1 DPR nr. 1229/ 1959 e 2 legge nr. 421/1992; ― la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2103 codice civile, 52 decreto legislativo nr. 165/2001 (come modificato dall’articolo 62 decreto legislativo nr. 150/2009) e 35 Costituzione nonché della disciplina dettata dagli articoli 5,6,7,8,10 del [OSCURATO:PERSONA] di comparto 2006/2009; ― la violazione dell’articolo 25 [OSCURATO:PERSONA] del 5 aprile 2000 e la illegittima lesione del «bagaglio professionale» acquisito dagli ufficiali giudiziari ex B3 e B3S. 2. Nell’assunto delle parti ricorrenti, il CCNI del Ministero della Giustizia dell’anno 2000 avrebbe unificato nell’unico profilo dell’«ufficiale giudiziario» le attribuzioni dell’ufficiale giudiziario B3 e C1, stabilendo la interfungibilità delle funzioni di notificazione e di esecuzione; su tale presupposto, si sostiene che la sottrazione delle funzioni di esecuzione agli ufficiali giudiziari B3, operata dal successivo CCNI dell’anno 2010, realizzerebbe un demansionamento. 3. Si sostiene, inoltre, che il contratto integrativo dell’anno 2010 avrebbe illegittimamente «sdoppiato» il profilo professionale dell’ufficiale giudiziario, definito come unico dall’articolo 1 DPR nr. 1229/1959, privando gli ufficiali giudiziari ex B3 dell’attività di esecuzione. 4. I ricorrenti a tal fine evidenziano che le funzioni dell’ufficiale giudiziario sono individuate da norme del codice di procedura civile e della legge speciale e che, secondo l’ordinamento, il profilo professionale dell’«ufficiale giudiziario» (articolo 1 DPR nr. 1229/1959; articolo 8 CCNL relativo alle norme di raccordo di cui all’articolo 1 CCNL 1998/2001) comprende tutte le funzioni caratterizzanti, tra le quali quelle di esecuzione. 5.Le parti ricorrenti hanno da ultimo dedotto che con la modifica del testo dell’articolo 52 D.Lgs. nr. 165/2001 operata dal D.L.gs nr. 150/2009, articolo F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : S P E N A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 a f 8 9 7 6 4 a 1 2 8 2 c 1 d 8 8 5 7 2 f 2 a 0 5 4 c 7 4 5 f F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 19982/2015 Numero sezionale 699/2022 Numero di raccolta generale 16626/2022 Data pubblicazione 23/05/2022 62, sarebbe venuta meno la delega alla contrattazione collettiva ad incidere sull’inquadramento dei lavoratori. 6. Hanno evidenziato anche che l’articolo 40 del D.Lgs nr. 165/2001 ― come modificato dal medesimo D.Lgs. nr. 150/2009, articolo 54 ― esclude dalla delega alla contrattazione collettiva le materie di cui all’articolo 2, comma uno, lettera c) L. nr. 421/1992 (e, tra esse, le «responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell’espletamento di procedure amministrative», cui atterrebbe la disciplina delle funzioni degli ufficiali giudiziari) nonché la materia della «organizzazione degli uffici e gestione risorse umane». 7.Il ricorso è inammissibile. 8. Per una migliore comprensione della vicenda di causa, giova premettere che nel previgente regime del pubblico impiego l’ordinamento degli ufficiali giudiziari era regolato dal DPR nr. 1229/1959 (Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari) che distingueva le figure dell’ «ufficiale giudiziario» e dell’ «aiutante ufficiale giudiziario». 9. All’ufficiale giudiziario erano attribuite: la direzione dell'ufficio e di tutti i servizi ad esso inerenti; l'espletamento degli atti di esecuzione, dei protesti cambiari e titoli equiparati nonché di tutti gli altri atti ad esso demandati per legge o per regolamento (articolo 106, comma due, DPR citato). L’aiutante ufficiale giudiziario coadiuvava l’ufficiale giudiziario nella notificazione degli atti in materia civile, penale ed amministrativa e nell'assistenza alle udienze ed era altresì adibito ai lavori interni d'ufficio; era responsabile della regolarità della consegna della copia dell'atto e della relazione di notificazione (articolo 165 del medesimo DPR). 10. Con il D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44 ― di recepimento dell'accordo sindacale 26 settembre 1989 per il personale del comparto Ministeri ― sono stati istituiti i nuovi profili professionali di «collaboratore UNEP», di settima qualifica funzionale e di «assistente UNEP», di sesta qualifica funzionale: al primo sono stati attribuiti tutti gli atti che le leggi ed i regolamenti demandano all’ufficiale giudiziario; all’ «assistente UNEP» sono stati assegnati gli atti che le F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : S P E N A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 a f 8 9 7 6 4 a 1 2 8 2 c 1 d 8 8 5 7 2 f 2 a 0 5 4 c 7 4 5 f F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 19982/2015 Numero sezionale 699/2022 Numero di raccolta generale 16626/2022 Data pubblicazione 23/05/2022 leggi ed i regolamenti demandano all’aiutante ufficiale giudiziario e, tra gli altri compiti, la notificazione degli atti, in materia civile, penale e amministrativa. 11. In sostanza, soltanto all’ufficiale giudiziario, poi collaboratore UNEP, era attribuito il compimento di tutti gli atti riservati dalla legge e dai codici alla figura dell’ufficiale giudiziario mentre all’aiutante ufficiale giudiziario, poi assistente UNEP, erano affidate le sole attività di notificazione, in un primo tempo come ausiliario dell’ufficiale giudiziario, poi, con il DPR nr. 44/1990, con la esecuzione diretta della notificazione. 12. Dopo la privatizzazione del pubblico impiego, il CCNL del comparto Ministeri sottoscritto il 16 febbraio 1999 ha introdotto il nuovo sistema di inquadramento del personale in aree (A, B, e C), stabilendo, all’art 13, l’inquadramento di ogni dipendente, in base alla ex qualifica e profilo professionale di appartenenza, nell’area e nella posizione economica indicati nella specifica tabella di confluenza (Tabella B) e rinviando alla contrattazione integrativa di amministrazione la definizione dei profili professionali. Sulla base di tale tabella, la sesta qualifica funzionale, cui apparteneva l’assistente UNEP, è confluita nell’area B-posizione B3, la settima qualifica, cui apparteneva il collaboratore UNEP, è confluita nell’area C- posizione C1. 13. Per il Ministero della Giustizia il contratto collettivo integrativo è stato sottoscritto il 5.4.2000 ed ha individuato un’unica figura di ufficiale giudiziario, trasversale alle aree B e C (comprendente i profili da B3 a C3) . 14. Nell’assunto delle parti ricorrenti, con il suddetto contratto integrativo sarebbero state attribuite all’ufficiale giudiziario-B3 tutte le competenze che per legge o regolamento spettano alla figura dell’ufficiale giudiziario e, tra esse, le attività di esecuzione forzata; a sostegno di tale interpretazione i ricorrenti allegano le circolari del MINISTERO. 15.Non è questa, tuttavia, la interpretazione del contratto integrativo accolta nella sentenza impugnata. 16. Il giudice dell’appello ha infatti ritenuto che il contratto integrativo del 2000 abbia lasciato inalterata la ripartizione di attribuzioni vigente nel precedente ordinamento pubblicistico. A tale fine ha valorizzato la previsione F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : S P E N A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 a f 8 9 7 6 4 a 1 2 8 2 c 1 d 8 8 5 7 2 f 2 a 0 5 4 c 7 4 5 f F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 19982/2015 Numero sezionale 699/2022 Numero di raccolta generale 16626/2022 Data pubblicazione 23/05/2022 del contratto integrativo che esclude dalle attribuzioni dell’ufficiale giudiziario B3 le attività riservate alle professionalità superiori; detta riserva è stata letta congiuntamente al rinvio del contratto collettivo integrativo alla precedente figura professionale dell’ «ausiliario UNEP». 17.In sostanza, nell’interpretazione accolta nella sentenza impugnata, anche dopo il 2000 le attività di esecuzione restavano sottratte agli ufficiali giudiziari B3 e riservate agli ufficiali giudiziari C1. 18. Detta interpretazione non è in sé affetta dal vizio di violazione di legge; a tenore dell’articolo 40, comma uno, D.L.gs nr. 165/2001, come vigente ratione temporis, «La contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro». La contrattazione integrativa era stata poi delegata dal CCNL del [OSCURATO:PERSONA] 1998/2001― articolo 13, comma cinque― sia individuazione di nuovi profili che alla diversa denominazione o ricollocazione nelle aree di quelli esistenti, in relazione alle esigenze di ciascuna amministrazione. 19. Né appare fondato l’assunto delle parti ricorrenti secondo cui la individuazione nel contratto integrativo del 2000 di un’unica figura professionale di «ufficiale giudiziario», traversale ai profili professionali da B3 a C3, avrebbe comportato l’attribuzione anche al dipendente B3 di tutte le competenze proprie dell’«ufficiale giudiziario», per legge o regolamento. 20. Non vi è una norma imperativa di legge che vieti di distribuire tra più profili professionali le competenze della figura dell’ufficiale giudiziario; a ciò va aggiunto che il giudice dell’appello, nell’interpretare il CCNI del 5 aprile 2000, ha ritenuto che il termine «ufficiale giudiziario», che in detto contratto definisce l’unica figura trasversale alle aree B e C, sia stato utilizzato dalla parti collettive in senso atecnico (così a pagina 9 della sentenza, capoverso 5). 21. In sostanza, la questione di causa presuppone l’interpretazione del CCNI 5 aprile 2000. 22. Questa Corte nell’arresto del 31 maggio 2017 nr. 13802 ha già ribadito, in relazione al CCNI 5 aprile 2000 del Ministero della Giustizia qui in F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : S P E N A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 a f 8 9 7 6 4 a 1 2 8 2 c 1 d 8 8 5 7 2 f 2 a 0 5 4 c 7 4 5 f F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 19982/2015 Numero sezionale 699/2022 Numero di raccolta generale 16626/2022 considerazione, la propria costante giurisprudenza (Cass. 19.3.2004 n. 5565; Data pubblicazione 23/05/2022 Cass. 22.9.2006 n. 20599; Cass. 5.12.2008 n. 28859; Cass. 19.3.2010 n. 6748; Cass. 25.6.2013 n. 15934; Cass. 14.3.2016 n. 4921) secondo la quale la denuncia della violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro ― ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63 e dell'art. 360 nr. 3 cod. proc. civ, come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006 ― è ammessa solo con riferimento a quelli di carattere nazionale, per i quali è previsto il particolare regime di pubblicità di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 47, comma 8, mentre i contratti integrativi, pur se parametrati al territorio nazionale in ragione dell'amministrazione interessata, hanno una dimensione di carattere decentrato rispetto al comparto, con la conseguenza che la loro interpretazione è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizio di motivazione, nei limiti fissati dall'art. 360 cod. proc. civ., n. 5 nel testo applicabile ratione temporis. 23. Le parti ricorrenti non muovono alcuna censura, in relazione agli indicati parametri, all’interpretazione del CCNI del 5 aprile 2000 enunciata nella sentenza impugnata. 24.L’interpretazione del CCNI del 2000 costituisce la ratio decidendi della sentenza impugnata. 25. Dalla suddetta interpretazione deriva, infatti, la conseguenza, nel ragionamento del giudice dell’appello, che il CCNI 2010 non avrebbe realizzato alcun demansionamento (giacché l’attività di esecuzione non sarebbe mai rientrata nelle attribuzioni dell’ufficiale giudiziario B3) ma anzi, all’opposto, un ampliamento di competenze (essendo da essa prevista la possibilità del capo dell’ufficio di assegnare all’ex- ufficiale giudiziario B3 l’attività di esecuzione per esigenze di servizio) . 26. La ratio decidendi della sentenza impugnata non è stata dunque idoneamente censurata. 27. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato nel complesso inammissibile. F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : S P E N A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 a f 8 9 7 6 4 a 1 2 8 2 c 1 d 8 8 5 7 2 f 2 a 0 5 4 c 7 4 5 f F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 19982/2015 Numero sezionale 699/2022 Numero di raccolta generale 16626/2022 Data pubblicazione 23/05/2022 28. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, in quanto il MINISTERO non ha sostanzialmente svolto attività difensiva. 29. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell’art.1 co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 DPR 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315). PQM La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella udienza del 23 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : S P E N A F R A N C E S C A E m