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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 aprile 2021

Cassazione n. 47202/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Roma dichiarava inammissibile l'istanza di concessione della detenzione domiciliare avanzata da [OSCURATO:PERSONA] e rigettava quella di affidamento in prova al servizio sociale.

Secondo il Tribunale, essendo la pena residua superiore ad anni due di reclusione, l'istanza di concessione della detenzione domiciliare era inammissibile.

L'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, al contrario, veniva rigettata alla luce della pericolosità sociale del condannato: in effetti, Cinti aveva goduto della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale in relazione a precedente condanna dal 2014 al 2018; subito dopo, nel 2018, aveva commesso gli ulteriori e gravi reati per i quali la condanna è in espiazione, così dimostrando di non avere conseguito alcun effettivo e reale reinserimento nelle regole sociali, dovendosi, quindi, ritenere le istanze di misure alternative strumentali.

2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge con riferimento alla declaratoria di inammissibilità dell'istanza di detenzione domiciliare.

In effetti, a seguito della concessione della liberazione anticipata, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma aveva emesso un nuovo provvedimento di scadenza della pena, fissata al 19 aprile 2023; pertanto, l'ordinanza del 22 aprile 2021 aveva erroneamente affermato che il residuo pena era inferiore ad anni due di reclusione.

In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento al rigetto dell'istanza di affidamento in prova al servizio sociale.

La valutazione prognostica demandata al Tribunale di Sorveglianza deve essere affidata alla valutazione della condotta successiva al reato: in particolare, il Tribunale non aveva tenuto conto della regolare condotta tenuta agli arresti domiciliari e della proposta lavorativa che il condannato aveva ricevuto.

La valutazione non faceva, quindi, riferimento all'attuale e concreta situazione esecutiva del ricorrente.

Il ricorrente conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. Il difensore del ricorrente ha depositato motivi nuovi e note in replica alla requisitoria di Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

1. La violazione di legge denunciata con il motivo di ricorso non sussiste.

In effetti, la lettura del verbale di udienza e degli atti del procedimento del Tribunale di Sorveglianza dimostra che il Collegio non conosceva il provvedimento di determinazione del nuovo "fine pena" emesso dal Pubblico Ministero a seguito della concessione della liberazione anticipata.

Tale provvedimento non è presente nel fascicolo e, soprattutto, non risulta in alcun modo che il difensore, all'udienza del 22 aprile 2021, avesse rappresentato al Tribunale l'emanazione di tale provvedimento né l'avesse, tanto meno, prodotto.

Di conseguenza, il Tribunale ha deciso l'istanza alla luce della posizione giuridica del detenuto così come nota alla data dell'udienza.

2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.

Senza dubbio la condotta del condannato tenuta successivamente alla commissione del reato per il quale è stata pronunciata la condanna da eseguire è rilevante ai fini della valutazione prognostica richiesta per la concessione delle misure alternative, come emerge con chiarezza dall'art. 47 ord. pen.; tuttavia, tale giudizio è pur sempre frutto di una valutazione complessiva sulla personalità dell'imputato, sulla sua pericolosità sociale e sulla effettiva volontà di reinserimento e rieducazione.

Questa Corte ha più volte affermato che, ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere, dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602).

Per tale valutazione complessiva possono avere rilievo circostanze particolarmente gravi e significative, anche se precedenti alla commissione del reato, che possono avere influenza decisiva sulla decisione.

L'art. 58 quater ord. pen. - pur non applicabile nel caso di specie - dimostra che il legislatore non ha ritenuto irrilevante l'esito negativo della precedente applicazione di misure alternative, cosicché la valutazione del Tibunale dì Sorveglianza, alla luce della palese inutilità dell'affidamento in prova al servizio sociale concesso in epoca precedente e della gravità del delitto commesso subito dopo la sua cessazione (tentato omicidio), non appare affatto manifestamente illogica nel sottolineare la strumentalità delle istanze di concessione delle misure alternative e l'impossibilità di esprimere un giudizio prognostico favorevole sulla possibile reiterazione di condotte illecite.

D'altro canto, l'unico elemento positivo che emerge dal provvedimento impugnato - senza che il ricorrente ne evidenzi altri non valutati dal Tribunale di Sorveglianza - è la condotta regolare tenuta dal condannato durante il regime di arresti domiciliari: ma, da una parte si tratta di condotta doverosa e, dall'altra, attiene al rispetto di una misura più restrittiva rispetto a quella di affidamento in prova al servizio sociale, cosicché non risulta significativa per una prognosi favorevole in ordine alla futura reiterazione di reati da parte del condannato nel regime di sostanziale libertà derivante dalla misura alternativa.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 14 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Roma dichiarava inammissibile l'istanza di concessione della detenzione domiciliare avanzata da [OSCURATO:PERSONA] e rigettava quella di affidamento in prova al servizio sociale. Secondo il Tribunale, essendo la pena residua superiore ad anni due di reclusione, l'istanza di concessione della detenzione domiciliare era inammissibile. L'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, al contrario, veniva rigettata alla luce della pericolosità sociale del condannato: in effetti, Cinti aveva goduto della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale in relazione a precedente condanna dal 2014 al 2018; subito dopo, nel 2018, aveva commesso gli ulteriori e gravi reati per i quali la condanna è in espiazione, così dimostrando di non avere conseguito alcun effettivo e reale reinserimento nelle regole sociali, dovendosi, quindi, ritenere le istanze di misure alternative strumentali. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge con riferimento alla declaratoria di inammissibilità dell'istanza di detenzione domiciliare. In effetti, a seguito della concessione della liberazione anticipata, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma aveva emesso un nuovo provvedimento di scadenza della pena, fissata al 19 aprile 2023; pertanto, l'ordinanza del 22 aprile 2021 aveva erroneamente affermato che il residuo pena era inferiore ad anni due di reclusione. In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento al rigetto dell'istanza di affidamento in prova al servizio sociale. La valutazione prognostica demandata al Tribunale di Sorveglianza deve essere affidata alla valutazione della condotta successiva al reato: in particolare, il Tribunale non aveva tenuto conto della regolare condotta tenuta agli arresti domiciliari e della proposta lavorativa che il condannato aveva ricevuto. La valutazione non faceva, quindi, riferimento all'attuale e concreta situazione esecutiva del ricorrente. Il ricorrente conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore del ricorrente ha depositato motivi nuovi e note in replica alla requisitoria di Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. La violazione di legge denunciata con il motivo di ricorso non sussiste. In effetti, la lettura del verbale di udienza e degli atti del procedimento del Tribunale di Sorveglianza dimostra che il Collegio non conosceva il provvedimento di determinazione del nuovo "fine pena" emesso dal Pubblico Ministero a seguito della concessione della liberazione anticipata. Tale provvedimento non è presente nel fascicolo e, soprattutto, non risulta in alcun modo che il difensore, all'udienza del 22 aprile 2021, avesse rappresentato al Tribunale l'emanazione di tale provvedimento né l'avesse, tanto meno, prodotto. Di conseguenza, il Tribunale ha deciso l'istanza alla luce della posizione giuridica del detenuto così come nota alla data dell'udienza. 2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Senza dubbio la condotta del condannato tenuta successivamente alla commissione del reato per il quale è stata pronunciata la condanna da eseguire è rilevante ai fini della valutazione prognostica richiesta per la concessione delle misure alternative, come emerge con chiarezza dall'art. 47 ord. pen.; tuttavia, tale giudizio è pur sempre frutto di una valutazione complessiva sulla personalità dell'imputato, sulla sua pericolosità sociale e sulla effettiva volontà di reinserimento e rieducazione. Questa Corte ha più volte affermato che, ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere, dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602). Per tale valutazione complessiva possono avere rilievo circostanze particolarmente gravi e significative, anche se precedenti alla commissione del reato, che possono avere influenza decisiva sulla decisione. L'art. 58 quater ord. pen. - pur non applicabile nel caso di specie - dimostra che il legislatore non ha ritenuto irrilevante l'esito negativo della precedente applicazione di misure alternative, cosicché la valutazione del Tibunale dì Sorveglianza, alla luce della palese inutilità dell'affidamento in prova al servizio sociale concesso in epoca precedente e della gravità del delitto commesso subito dopo la sua cessazione (tentato omicidio), non appare affatto manifestamente illogica nel sottolineare la strumentalità delle istanze di concessione delle misure alternative e l'impossibilità di esprimere un giudizio prognostico favorevole sulla possibile reiterazione di condotte illecite. D'altro canto, l'unico elemento positivo che emerge dal provvedimento impugnato - senza che il ricorrente ne evidenzi altri non valutati dal Tribunale di Sorveglianza - è la condotta regolare tenuta dal condannato durante il regime di arresti domiciliari: ma, da una parte si tratta di condotta doverosa e, dall'altra, attiene al rispetto di una misura più restrittiva rispetto a quella di affidamento in prova al servizio sociale, cosicché non risulta significativa per una prognosi favorevole in ordine alla futura reiterazione di reati da parte del condannato nel regime di sostanziale libertà derivante dalla misura alternativa. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 14 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Ca
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