Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25195/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ella Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]Oria e le memoriesopravenute;lette le memorie fatte pervenire dalle parti civili Associazione RegionaleAntiracket [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l’inammissibilità oper il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese dirappresentanza a difesa sostenute nel presente giudizio;ritenuto che i primi due motivi di ricorso, segnatamente: il primo, chededuce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione nel recepimentodelle dichiarazioni della persona offesa, le cui dichiarazioni sono state ritenutedal ricorrente, nell’asserita mancanza di riscontri oggettivi né della chiaraesposizioni delle ragioni poste a fondamento della valutazione giudiziale in meritoalla decisività di alcune dichiarazioni ritenute inattendibili, nonché il secondomotivo, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione, nonchétravisamento della prova e omessa valutazione della consulenza contabiledifensiva con riferimento all’usurarietà dei tassi d’interesse effettivamenteapplicati, nonché alla valutazione della corte d’appello ritenuta priva di parametridi riferimento e apodittica, sono non consentiti, perché meramente reiterativi didoglianze già dedotte in appello e ivi puntualmente disattese (Sez. 2, n. 27816del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014,Cariolo, Rv. 260608-01), e altresì manifestamente infondati, giacché deduconovizi che tuttavia non emergono dal testo della sentenza impugnata, la quale,anzi, illustra con chiarezza le ragioni poste a fondamento della valutazione dicomplete, comprensive dei riscontri oggettivi debitamente indicati (si vedano inparticolare, con riferimento al primo motivo, le pagg. 16-23 della sentenzaimpugnata, ove il giudice adito richiama i numerosi elementi che corroborano lavalutazione intrinseca di attendibilità della p.o., tra i quali emergono la condottadel ricorrente in sede di perquisizione, le intercettazioni telefoniche, ledichiarazioni rese dal teste Caramia; nonché le pagg. 24-34 con riferimentoall’esame peritale relativo all’entità degli interessi convenuti e al superamentodel tasso soglia degli stessi), risolvendosi in una proposta di lettura alternativadel merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018,ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione dellalegge penale in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo della fattispeciedi usura, di cui all’art. 644 cod. pen., non è consentito in sede di legittimitàperché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo diappello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravameriportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovutocontestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque noncorretto (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627-01);ritenuto che il quarto motivo, che deduce il vizio di violazione di legge inmateria di prescrizione, per mancata indicazione dei periodi di sospensione econseguente erroneo calcolo dei termini di prescrizione, nonché il quinto motivo,che deduce il vizio di motivazione, per avere la corte d’appello fatto acriticorinvio alla sentenza di primo grado senza effettuare un’autonoma valutazione delmateriale probatorio, sono entrambi generici per mancanza di specificità, stantela totale assenza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisioneimpugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (cfr., sul tema, Sez.6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 – 01) e sono altresì manifestamenteinfondati perché censurano vizi che tuttavia non emergono dalla sentenzaimpugnata, la quale, anzi, compiutamente illustra i termini di sospensione (sivedano pagg. 37-38 della sentenza impugnata) e, d’altra parte, articola passaggilogicamente corretti ed esaustivi, rilevando quanto già accertato in primo gradosenza esondare dai limiti stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, a tenoredella quale“in tema di giudizio di appello, è legittima la sentenza motivata "perrelationem" alla sentenza di primo grado nel solo caso in cui il complessivoquadro argomentativo fornisca una giustificazione propria del provvedimento e siconfronti con le deduzioni e con le allegazioni difensive provviste del necessariogrado di specificità” (Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024, Lo, Rv. 286406 - 02);rimarcato, quanto all’eccezione di prescrizione, che «è inammissibile, inquanto carente del requisito della specificità del motivo, il ricorso per cassazionecon cui si deduca l'omesso rilievo "ex officio", da parte del giudice di merito,della prescrizione del reato, nel caso in cui il ricorrente non fornisca compiutarappresentazione della sequela procedimentale e non dimostri, alla luce dellastessa, l'intervenuta maturazione del termine di legge» (Sez. 4, n. 13353 del19/03/2025, Rv. 287951 – 01).

Onere di specificità del tutto mancante nel casoin esame, tanto più necessario in presenza di una motivazione che, invece,quella sequela ha dettagliatamente illustrato;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende;considerato che il ricorrente deve essere altresì condannato alla rifusionedelle spese e competenze sostenute nel presente grado dalle parti civilicostituite.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civiliAssociazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che liquidain complessivi euro duemila per ciascuna delle parti, oltre accessori di legge.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ella Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]Oria e le memoriesopravenute;lette le memorie fatte pervenire dalle parti civili Associazione RegionaleAntiracket [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l’inammissibilità oper il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese dirappresentanza a difesa sostenute nel presente giudizio;ritenuto che i primi due motivi di ricorso, segnatamente: il primo, chededuce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione nel recepimentodelle dichiarazioni della persona offesa, le cui dichiarazioni sono state ritenutedal ricorrente, nell’asserita mancanza di riscontri oggettivi né della chiaraesposizioni delle ragioni poste a fondamento della valutazione giudiziale in meritoalla decisività di alcune dichiarazioni ritenute inattendibili, nonché il secondomotivo, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione, nonchétravisamento della prova e omessa valutazione della consulenza contabiledifensiva con riferimento all’usurarietà dei tassi d’interesse effettivamenteapplicati, nonché alla valutazione della corte d’appello ritenuta priva di parametridi riferimento e apodittica, sono non consentiti, perché meramente reiterativi didoglianze già dedotte in appello e ivi puntualmente disattese (Sez. 2, n. 27816del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014,Cariolo, Rv. 260608-01), e altresì manifestamente infondati, giacché deduconovizi che tuttavia non emergono dal testo della sentenza impugnata, la quale,anzi, illustra con chiarezza le ragioni poste a fondamento della valutazione dicomplete, comprensive dei riscontri oggettivi debitamente indicati (si vedano inparticolare, con riferimento al primo motivo, le pagg. 16-23 della sentenzaimpugnata, ove il giudice adito richiama i numerosi elementi che corroborano lavalutazione intrinseca di attendibilità della p.o., tra i quali emergono la condottadel ricorrente in sede di perquisizione, le intercettazioni telefoniche, ledichiarazioni rese dal teste Caramia; nonché le pagg. 24-34 con riferimentoall’esame peritale relativo all’entità degli interessi convenuti e al superamentodel tasso soglia degli stessi), risolvendosi in una proposta di lettura alternativadel merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018,ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione dellalegge penale in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo della fattispeciedi usura, di cui all’art. 644 cod. pen., non è consentito in sede di legittimitàperché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo diappello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravameriportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovutocontestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque noncorretto (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627-01);ritenuto che il quarto motivo, che deduce il vizio di violazione di legge inmateria di prescrizione, per mancata indicazione dei periodi di sospensione econseguente erroneo calcolo dei termini di prescrizione, nonché il quinto motivo,che deduce il vizio di motivazione, per avere la corte d’appello fatto acriticorinvio alla sentenza di primo grado senza effettuare un’autonoma valutazione delmateriale probatorio, sono entrambi generici per mancanza di specificità, stantela totale assenza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisioneimpugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (cfr., sul tema, Sez.6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 – 01) e sono altresì manifestamenteinfondati perché censurano vizi che tuttavia non emergono dalla sentenzaimpugnata, la quale, anzi, compiutamente illustra i termini di sospensione (sivedano pagg. 37-38 della sentenza impugnata) e, d’altra parte, articola passaggilogicamente corretti ed esaustivi, rilevando quanto già accertato in primo gradosenza esondare dai limiti stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, a tenoredella quale“in tema di giudizio di appello, è legittima la sentenza motivata "perrelationem" alla sentenza di primo grado nel solo caso in cui il complessivoquadro argomentativo fornisca una giustificazione propria del provvedimento e siconfronti con le deduzioni e con le allegazioni difensive provviste del necessariogrado di specificità” (Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024, Lo, Rv. 286406 - 02);rimarcato, quanto all’eccezione di prescrizione, che «è inammissibile, inquanto carente del requisito della specificità del motivo, il ricorso per cassazionecon cui si deduca l'omesso rilievo "ex officio", da parte del giudice di merito,della prescrizione del reato, nel caso in cui il ricorrente non fornisca compiutarappresentazione della sequela procedimentale e non dimostri, alla luce dellastessa, l'intervenuta maturazione del termine di legge» (Sez. 4, n. 13353 del19/03/2025, Rv. 287951 – 01). Onere di specificità del tutto mancante nel casoin esame, tanto più necessario in presenza di una motivazione che, invece,quella sequela ha dettagliatamente illustrato;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende;considerato che il ricorrente deve essere altresì condannato alla rifusionedelle spese e competenze sostenute nel presente grado dalle parti civilicostituite. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civiliAssociazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che liquidain complessivi euro duemila per ciascuna delle parti, oltre accessori di legge.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25195/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris