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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 10472/2022

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eguente 9211GNALAZIONE PRR l'IMPERO ORDINANZA C.U. ex art. 13 c,o.

I quastr DPR 115102 sul ricorso n. 4268 - 2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. (già "[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & - c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Cola di Rienzo, n. 212, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] - c.f.

FTTSND5OCO6H501K - INTIMATO avverso la sentenza n. 4346 - 7.6/7.7.2016 della Corte d'Appello di Roma, udita la relazione nella camera di consiglio del 21 dicembre 2021 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-0 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto notificato in data 11.12.2006 [OSCURATO:PERSONA] citava a comparire dinanzi al Tribunale di Viterbo la "[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C.".

Esponeva che con contratto in data 23.1.1998 aveva affidato in appalto alla società convenuta la costruzione e la messa in opera di un prefabbricato metallico ad uso agricolo; che il corrispettivo era stato pattuito in lire 148.500.000, oltre i.v.a.; che contestualmente alla stipula del contratto aveva provveduto al versamento di un acconto di lire 30.000.000, oltre i.v.a.

Esponeva che la collettiva convenuta non aveva adempiuto gli obblighi contrattuali a suo carico.

Chiedeva dichiararsi la risoluzione del contratto d'appalto per inadempimento della convenuta s.n.c. e pronunciarsene condanna alla restituzione dell'acconto percepito - oltre interessi a decorrere dal 16.1.2006 - nonché al risarcimento dei danni cagionati, indicati in euro 25.000,00 ovvero nella diversa somma acclaranda in corso di causa.

2. Si costituiva la "[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C.".

Deduceva che poco dopo la stipulazione del contratto l'attore committente aveva inteso recedere ai sensi dell'art. 1671 cod. civ. dal contratto per problemi correlati a difficoltà frapposte dagli enti pubblici competenti.

Deduceva che circa un anno dopo la stipulazione del contratto in data 23.1.1998 aveva siglato con l'attore un ulteriore contratto d'appalto avente ad oggetto la costruzione e la messa in opera di altro e diverso prefabbricato metallico di più modeste dimensioni rispetto al precedente.

Instava per il rigetto dell'avversa domanda.

In riconvenzionale, chiedeva accertarsi e darsi atto dell'intervenuto recesso dell'attore dal contratto in data 23.1.1998, accertarsi e darsi atto dell'obbligo dell'attore di corresponsione delle indennità di cui all'art. 1671 cod. civ., accertarsi e darsi atto della legittima percezione, a tale titolo, da parte sua della somma di lire 20.000.000 in acconto del maggior dovuto, condannarsi \ I controparte al pagamento di ogni ulteriore somma necessaria ai fini dell'integrale pagamento di quanto dovutole ai sensi dell'art. 1671 cod. civ.

3. Respinte le istanze istruttorie, con sentenza n. 467/2009 il tribunale dichiarava la risoluzione del contratto per inadempimento della società convenuta e condannava la medesima s.n.c. alla restituzione della somma di euro 10.329,13 (lire 20.000.000), detratto l'importo di lire 10.000.000 imputato al secondo contratto, nonché alle spese di lite.

4. La "Officine [OSCURATO:SOCIETA]." s.r.l. (già "[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C.") proponeva appello. [OSCURATO:PERSONA]; proponeva appello incidentale.

5. Con sentenza n. 4346 dei 7.6/7.7.2016 la Corte d'Appello di Roma rigettava l'appello principale, rigettava l'appello incidentale e compensava integralmente le spese del grado.

Esponeva la corte che dell'asserito recesso ex art. 1671 cod civ. del committente l'appellante principale non aveva fornito prova alcuna, benché fosse a tanto onerata, trattandosi di fatto estintivo dell'avversa pretesa.

Esponeva che l'appellante principale non aveva censurato l'inammissibilità dei capitoli di prova, inammissibilità dal tribunale correlata alla loro genericità ovvero alla mancata specificazione delle circostanze di tempo e di luogo dell'asserto recesso del committente.

Esponeva che a dimostrazione dell'asserito recesso neppure soccorrevano le fatture allegate né concorrevano ad invertire l'onere della prova gli adempimenti gravanti sul committente e preliminari all'esecuzione della prestazione da parte dell'appaltatrice.Esponeva che, in tale quadro, del tutto superflua si prospettava la nomina di un c.t.u., sicché era senz'altro da confermare la risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatrice pronunciata dal tribunale.

6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la "Officine [OSCURATO:SOCIETA]." s.r.I.; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese.

7. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 5, cod. proc. civ. l'omesso esame circa fatto decisivo della controversia.

Deduce che, nella specie, la prestazione su di essa appaltatrice gravante era subordinata all'assolvimento da parte del committente di talune prestazioni preliminari, quali l'ottenimento dei permessi edificatori, e che sarebbe stato onere del committente dar prova di aver assolto tali preliminari adempimenti.

Deduce quindi che la mancata esecuzione da parte del committente di siffatti preliminari adempimenti non può che essere considerata come espressione della volontà di [OSCURATO:PERSONA] di non voler dar esecuzione al contratto e dunque di voler recedere dal contratto stesso.

Deduce pertanto che non aveva alcun onere di dimostrare l'avvenuto recesso del committente dal contratto.

Deduce d'altra parte che l'impugnato dictum è inficiato da motivazione "apparente" nella parte in cui ha assunto, per un verso, che non avesse dato prova del recesso ex art. 1671 cod. civ. del committente, per altro verso, che il capitolo di prova testimoniale al riguardo articolato fosse generico.8.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 112, 230, 244, 342 e 346 cod. proc. civ.; ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l'omessa motivazione.

Deduce, in ordine alla prova testimoniale articolata onde dimostrare l'avvenuto recesso del committente, che era sufficiente la riproposizione in appello della prova non ammessa in prime cure.

Deduce al contempo che i capitoli di prova non erano per nulla generici ovvero non erano affatto privi di riferimenti cronologici.

Deduce ulteriormente che in sede di assunzione ben avrebbe potuto la corte richiedere ai testi gli opportuni chiarimenti e le opportune precisazioni.

9. I rilievi, che la delibazione dei motivi di ricorso postula, tendono, per ampia parte, a sovrapporsi e a riproporsi; il che suggerisce la disamina simultanea degli esperiti mezzi di impugnazione, mezzi che, in ogni caso, sono da rigettare.

10. Con precipuo riferimento al primo motivo si reputa quanto segue.

11. Innanzitutto, è ineccepibile l'affermazione della corte d'appello alla cui stregua ricade nell'onere probatorio dell'appaltatrice la dimostrazione dell'avvenuto recesso ex art. 1671 cod. civ. del committente dal contratto.

Invero, al di là del rilievo per cui l'esercizio del diritto di recesso riservato al committente, in materia di appalto, dall'art. 1671 cod. civ. non priva il recedente del diritto di richiedere il risarcimento per l'inadempimento in cui l'appaltatore sia già incorso al momento del recesso (cfr. Cass. 18.4.1975, n. 1491), il recesso del committente dal contratto d'appalto ha costituito il presupposto delle pretese azionate in via riconvenzionale dalla "[OSCURATO:SOCIETA].".

A 5 E questa Corte da tempo spiega che, secondo il sistema dettato dall'art. 2697 cod. civ., ogni parte in causa deve provare l'assunto dal quale intende dedurre conseguenze giuridiche in proprio favore (cfr. Cass. sez. lav. 25.1.1975, n. 294).

12. Inoltre, la ricorrente assume sì - del pari con il primo mezzo - che, in dipendenza del mancato assolvimento, da parte del committente, della prova del compimento degli adempimenti preliminari sullo stesso Fattori ricadenti a termini di contratto, "era conseguenza logica inevitabile la considerazione per cui fosse stato il committente stesso a (...) recedere [dal contratto]" (così ricorso, pag. 18).

E tuttavia in tal guisa, ovvero alla stregua della prefigurata costruzione logico- inferenziale, la ricorrente sollecita questa Corte a riesaminare la valutazione "in fatto" al riguardo operata dalla corte di merito.

Ebbene, la valutazione cui la corte distrettuale ha atteso, è non solo inappuntabile sul piano della "costruzione in diritto", ma va esente sia dall' "omesso esame circa un fatto decisivo della controversia" (che, appunto, con il primo motivo si è inteso censurare) sia da qualsivoglia forma di "anomalia motivazionale" rilevante alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte.

13. Ancora, la ricorrente - parimenti con il primo motivo (cfr. pag. 19) - si duole per la mancata valutazione del documento di trasporto n. 153/1998 di n. 72 piastre di ancoraggio del capannone, documento acquisito agli atti e da cui si evince - assume - che ha dato inizio all'esecuzione del contratto e che non ha ricevuto la comunicazione di "pronto cantiere".

E, più in generale, la ricorrente prospetta l'erronea valutazione del "corredo probatorio di causa" (così ricorso, pag. 19).E però l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato - è il caso di specie - comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. (ord.) 29.10.2018, n. 27415).

E però il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892).

14. Con precipuo riferimento al secondo motivo si reputa quanto segue.

Innanzitutto, la ricorrente di certo non avrebbe potuto limitarsi, con l'appello principale, quanto meno in dipendenza del principio di specificità dei motivi di gravame, alla mera riproposizione dei capitoli di prova testimoniale dal primo giudice reputati generici, onde, sic et simpliciter, lamentarne la mancata ammissione.

Inoltre, l'accertamento della specificità dei capitoli di prova involge un giudizio "di fatto" sottratto al sindacato di legittimità, quando è sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (cfr. Cass. 4.2.1969, n. 356; Cass.19.2.1997, n. 1513; Cass. 31.1.2007, n. 2201) Ebbene, a tal ultimo riguardo, la valutazione circa la genericità dei capitoli, in dipendenza dell'omessa specificazione delle circostanze di tempo e di luogo dell'asserita manifestazione di recesso, non solo va esente, analogamente, da qualsivoglia forma di "anomalia motivazionale", ma è appieno da condividere.

Ancora - con riferimento al rilievo infine veicolato dal secondo mezzo - è sufficiente reiterare l'insegnamento di questa Corte.

Ovvero l'insegnamento secondo cui l'indagine del giudice di merito sui requisiti di specificità e rilevanza dei capitoli formulati dalla parte istante va condotta non solo alla stregua della loro formulazione letterale, ma anche in correlazione all'adeguatezza fattuale e temporale delle circostanze articolate, con l'avvertenza che la facoltà del giudice di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 cod. pro. civ., di natura esclusivamente integrativa, non può tradursi in una inammissibile sanatoria della genericità e delle deficienze dell'articolazione probatoria (cfr. Cass. (ord.) 5.6.2018, n. 14363; altresì Cass.21.9.2015, n. 18481, secondo cui la facoltà di porre domande a chiarimenti, ex art. 253 cod. proc. civ., va circoscritta a meglio dettagliare lo svolgimento di un fatto, allegato e oggetto di prova con il capitolo ammesso, e non ad introdurre fatti nuovi o circostanze che, pur rilevanti sul piano probatorio, non siano state oggetto di capitoli di prova oppure appartengano a capitoli non ammessi per come formulati, non potendo l'intervento del giudice assumere una funzione di supplenza rispetto all'onere probatorio della parte).

15. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese.

Nonostante il rigetto del ricorso nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va pertanto assunta.

16. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della s.r.l. ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della s.r.l. ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di 4 contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consigl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente 9211GNALAZIONE PRR l'IMPERO ORDINANZA C.U. ex art. 13 c,o. I quastr DPR 115102 sul ricorso n. 4268 - 2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. (già "[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & - c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Cola di Rienzo, n. 212, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] - c.f. FTTSND5OCO6H501K - INTIMATO avverso la sentenza n. 4346 - 7.6/7.7.2016 della Corte d'Appello di Roma, udita la relazione nella camera di consiglio del 21 dicembre 2021 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-0 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto notificato in data 11.12.2006 [OSCURATO:PERSONA] citava a comparire dinanzi al Tribunale di Viterbo la "[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C.". Esponeva che con contratto in data 23.1.1998 aveva affidato in appalto alla società convenuta la costruzione e la messa in opera di un prefabbricato metallico ad uso agricolo; che il corrispettivo era stato pattuito in lire 148.500.000, oltre i.v.a.; che contestualmente alla stipula del contratto aveva provveduto al versamento di un acconto di lire 30.000.000, oltre i.v.a. Esponeva che la collettiva convenuta non aveva adempiuto gli obblighi contrattuali a suo carico. Chiedeva dichiararsi la risoluzione del contratto d'appalto per inadempimento della convenuta s.n.c. e pronunciarsene condanna alla restituzione dell'acconto percepito - oltre interessi a decorrere dal 16.1.2006 - nonché al risarcimento dei danni cagionati, indicati in euro 25.000,00 ovvero nella diversa somma acclaranda in corso di causa. 2. Si costituiva la "[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C.". Deduceva che poco dopo la stipulazione del contratto l'attore committente aveva inteso recedere ai sensi dell'art. 1671 cod. civ. dal contratto per problemi correlati a difficoltà frapposte dagli enti pubblici competenti. Deduceva che circa un anno dopo la stipulazione del contratto in data 23.1.1998 aveva siglato con l'attore un ulteriore contratto d'appalto avente ad oggetto la costruzione e la messa in opera di altro e diverso prefabbricato metallico di più modeste dimensioni rispetto al precedente. Instava per il rigetto dell'avversa domanda. In riconvenzionale, chiedeva accertarsi e darsi atto dell'intervenuto recesso dell'attore dal contratto in data 23.1.1998, accertarsi e darsi atto dell'obbligo dell'attore di corresponsione delle indennità di cui all'art. 1671 cod. civ., accertarsi e darsi atto della legittima percezione, a tale titolo, da parte sua della somma di lire 20.000.000 in acconto del maggior dovuto, condannarsi \ I controparte al pagamento di ogni ulteriore somma necessaria ai fini dell'integrale pagamento di quanto dovutole ai sensi dell'art. 1671 cod. civ. 3. Respinte le istanze istruttorie, con sentenza n. 467/2009 il tribunale dichiarava la risoluzione del contratto per inadempimento della società convenuta e condannava la medesima s.n.c. alla restituzione della somma di euro 10.329,13 (lire 20.000.000), detratto l'importo di lire 10.000.000 imputato al secondo contratto, nonché alle spese di lite. 4. La "Officine [OSCURATO:SOCIETA]." s.r.l. (già "[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C.") proponeva appello. [OSCURATO:PERSONA]; proponeva appello incidentale. 5. Con sentenza n. 4346 dei 7.6/7.7.2016 la Corte d'Appello di Roma rigettava l'appello principale, rigettava l'appello incidentale e compensava integralmente le spese del grado. Esponeva la corte che dell'asserito recesso ex art. 1671 cod civ. del committente l'appellante principale non aveva fornito prova alcuna, benché fosse a tanto onerata, trattandosi di fatto estintivo dell'avversa pretesa. Esponeva che l'appellante principale non aveva censurato l'inammissibilità dei capitoli di prova, inammissibilità dal tribunale correlata alla loro genericità ovvero alla mancata specificazione delle circostanze di tempo e di luogo dell'asserto recesso del committente. Esponeva che a dimostrazione dell'asserito recesso neppure soccorrevano le fatture allegate né concorrevano ad invertire l'onere della prova gli adempimenti gravanti sul committente e preliminari all'esecuzione della prestazione da parte dell'appaltatrice.Esponeva che, in tale quadro, del tutto superflua si prospettava la nomina di un c.t.u., sicché era senz'altro da confermare la risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatrice pronunciata dal tribunale. 6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la "Officine [OSCURATO:SOCIETA]." s.r.I.; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. 7. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 5, cod. proc. civ. l'omesso esame circa fatto decisivo della controversia. Deduce che, nella specie, la prestazione su di essa appaltatrice gravante era subordinata all'assolvimento da parte del committente di talune prestazioni preliminari, quali l'ottenimento dei permessi edificatori, e che sarebbe stato onere del committente dar prova di aver assolto tali preliminari adempimenti. Deduce quindi che la mancata esecuzione da parte del committente di siffatti preliminari adempimenti non può che essere considerata come espressione della volontà di [OSCURATO:PERSONA] di non voler dar esecuzione al contratto e dunque di voler recedere dal contratto stesso. Deduce pertanto che non aveva alcun onere di dimostrare l'avvenuto recesso del committente dal contratto. Deduce d'altra parte che l'impugnato dictum è inficiato da motivazione "apparente" nella parte in cui ha assunto, per un verso, che non avesse dato prova del recesso ex art. 1671 cod. civ. del committente, per altro verso, che il capitolo di prova testimoniale al riguardo articolato fosse generico.8. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 112, 230, 244, 342 e 346 cod. proc. civ.; ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l'omessa motivazione. Deduce, in ordine alla prova testimoniale articolata onde dimostrare l'avvenuto recesso del committente, che era sufficiente la riproposizione in appello della prova non ammessa in prime cure. Deduce al contempo che i capitoli di prova non erano per nulla generici ovvero non erano affatto privi di riferimenti cronologici. Deduce ulteriormente che in sede di assunzione ben avrebbe potuto la corte richiedere ai testi gli opportuni chiarimenti e le opportune precisazioni. 9. I rilievi, che la delibazione dei motivi di ricorso postula, tendono, per ampia parte, a sovrapporsi e a riproporsi; il che suggerisce la disamina simultanea degli esperiti mezzi di impugnazione, mezzi che, in ogni caso, sono da rigettare. 10. Con precipuo riferimento al primo motivo si reputa quanto segue. 11. Innanzitutto, è ineccepibile l'affermazione della corte d'appello alla cui stregua ricade nell'onere probatorio dell'appaltatrice la dimostrazione dell'avvenuto recesso ex art. 1671 cod. civ. del committente dal contratto. Invero, al di là del rilievo per cui l'esercizio del diritto di recesso riservato al committente, in materia di appalto, dall'art. 1671 cod. civ. non priva il recedente del diritto di richiedere il risarcimento per l'inadempimento in cui l'appaltatore sia già incorso al momento del recesso (cfr. Cass. 18.4.1975, n. 1491), il recesso del committente dal contratto d'appalto ha costituito il presupposto delle pretese azionate in via riconvenzionale dalla "[OSCURATO:SOCIETA].". A 5 E questa Corte da tempo spiega che, secondo il sistema dettato dall'art. 2697 cod. civ., ogni parte in causa deve provare l'assunto dal quale intende dedurre conseguenze giuridiche in proprio favore (cfr. Cass. sez. lav. 25.1.1975, n. 294). 12. Inoltre, la ricorrente assume sì - del pari con il primo mezzo - che, in dipendenza del mancato assolvimento, da parte del committente, della prova del compimento degli adempimenti preliminari sullo stesso Fattori ricadenti a termini di contratto, "era conseguenza logica inevitabile la considerazione per cui fosse stato il committente stesso a (...) recedere [dal contratto]" (così ricorso, pag. 18). E tuttavia in tal guisa, ovvero alla stregua della prefigurata costruzione logico- inferenziale, la ricorrente sollecita questa Corte a riesaminare la valutazione "in fatto" al riguardo operata dalla corte di merito. Ebbene, la valutazione cui la corte distrettuale ha atteso, è non solo inappuntabile sul piano della "costruzione in diritto", ma va esente sia dall' "omesso esame circa un fatto decisivo della controversia" (che, appunto, con il primo motivo si è inteso censurare) sia da qualsivoglia forma di "anomalia motivazionale" rilevante alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte. 13. Ancora, la ricorrente - parimenti con il primo motivo (cfr. pag. 19) - si duole per la mancata valutazione del documento di trasporto n. 153/1998 di n. 72 piastre di ancoraggio del capannone, documento acquisito agli atti e da cui si evince - assume - che ha dato inizio all'esecuzione del contratto e che non ha ricevuto la comunicazione di "pronto cantiere". E, più in generale, la ricorrente prospetta l'erronea valutazione del "corredo probatorio di causa" (così ricorso, pag. 19).E però l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato - è il caso di specie - comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. (ord.) 29.10.2018, n. 27415). E però il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892). 14. Con precipuo riferimento al secondo motivo si reputa quanto segue. Innanzitutto, la ricorrente di certo non avrebbe potuto limitarsi, con l'appello principale, quanto meno in dipendenza del principio di specificità dei motivi di gravame, alla mera riproposizione dei capitoli di prova testimoniale dal primo giudice reputati generici, onde, sic et simpliciter, lamentarne la mancata ammissione. Inoltre, l'accertamento della specificità dei capitoli di prova involge un giudizio "di fatto" sottratto al sindacato di legittimità, quando è sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (cfr. Cass. 4.2.1969, n. 356; Cass.19.2.1997, n. 1513; Cass. 31.1.2007, n. 2201) Ebbene, a tal ultimo riguardo, la valutazione circa la genericità dei capitoli, in dipendenza dell'omessa specificazione delle circostanze di tempo e di luogo dell'asserita manifestazione di recesso, non solo va esente, analogamente, da qualsivoglia forma di "anomalia motivazionale", ma è appieno da condividere. Ancora - con riferimento al rilievo infine veicolato dal secondo mezzo - è sufficiente reiterare l'insegnamento di questa Corte. Ovvero l'insegnamento secondo cui l'indagine del giudice di merito sui requisiti di specificità e rilevanza dei capitoli formulati dalla parte istante va condotta non solo alla stregua della loro formulazione letterale, ma anche in correlazione all'adeguatezza fattuale e temporale delle circostanze articolate, con l'avvertenza che la facoltà del giudice di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 cod. pro. civ., di natura esclusivamente integrativa, non può tradursi in una inammissibile sanatoria della genericità e delle deficienze dell'articolazione probatoria (cfr. Cass. (ord.) 5.6.2018, n. 14363; altresì Cass.21.9.2015, n. 18481, secondo cui la facoltà di porre domande a chiarimenti, ex art. 253 cod. proc. civ., va circoscritta a meglio dettagliare lo svolgimento di un fatto, allegato e oggetto di prova con il capitolo ammesso, e non ad introdurre fatti nuovi o circostanze che, pur rilevanti sul piano probatorio, non siano state oggetto di capitoli di prova oppure appartengano a capitoli non ammessi per come formulati, non potendo l'intervento del giudice assumere una funzione di supplenza rispetto all'onere probatorio della parte). 15. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. Nonostante il rigetto del ricorso nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va pertanto assunta. 16. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della s.r.l. ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della s.r.l. ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di 4 contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consigl
Sentenza Cassazione n. 10472/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris