CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 luglio 2023
Cassazione n. 30799/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
INANZA sul ricorso 13961/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; D’[OSCURATO:PERSONA]; D’[OSCURATO:PERSONA], elett.te domic. in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale sono rappres. e difesi, con procura speciale in atti; -ricorrenti- [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; C [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; D’AGOSTIN O GIOVANNA; D’[OSCURATO:PERSONA]; D’[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; DALL’[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliat i in Roma , presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale sono rappres. e difesi, con procura in calce al ricorso; -ricorrentiincidentali- -contro- PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI; MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ e RICERCA; MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE; MINISTERO DELLA SALUTE; in persona dei rispettivi legali rappres. p.t., elett.te domic. in Roma, presso l’Avvocatura Generale dello Stato,dalla quale sono rappres. e difesi; -controricorrenti- avverso la sentenza n. 12035/2019,d el Tribunale di Roma , pubblicata il 7/6/2019, confermata a seguito diordinanza d’inammissibilità ex art. 348bisc.p.c., della Corte d’appello di Roma, pubblicata il 17.3.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d’appello di Roma dichiarava l’inammissibilità, ex art. 348bis c.p.c., dell’appello propost o da vari medici specializzandi avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 7.6.19 che, nel ritenere la legittimazione passiva della solaPresidenza del Consiglio dei Ministri, aveva rigettato le loro domande aventi ad oggetto la condanna della stessa Presidenza e dei Ministeri citati (Ministero dell’Università e Ricerca, Ministero della Salute , dell’Economia e delle Finanze) al pagamento delle differenze di remunerazione ed ai benefici economici, ed a titolo di carriera rispetto agli specializzandi che avevano frequentato i corsi a decorrere dall’anno accademico 2006/2007, nonché alla condanna di quanto dovuto a titolo di indicizzazione annuale e di rideterminazione triennale della borsa di studio di cui al d.lgs. n. 257/91. In particolare, nell’atto introduttivo del giudizio gli attori esponevano: di essersi iscritti a diversi corsi di specializzazione in varie discipline, conseguendo i rispettivi diplomi; che avevano dedicato a tale formazione la propria attività professionale per l’intera durata del corso, espletando le relative prestazioni mediche nelle strutture ospedaliere nelle quali erano inseriti a tempo pieno e in regime di esclusività; in base alle citate direttive europee in materia di formazione dei medici specialisti, erano state prescrittea tutti gli Stati membri le modalità di svolgimento dei corsi di specializzazione, prevedendo un’adeguata remunerazione; con il d.lgs. n. 257/91 il legislatore nazionale aveva attuato le suddette direttive introducendo, tra l’altro, un trattamento economico non retributivo di euro 21.500,00 annuali, da rivalutarsi; in data 5.4.93 era stata approvata la direttiva 93/16/CEE che sostituiva le precedenti, attuata con il d.lgs. n. 368/99; l’art. 37 di tale decreto prevedeva per gli specializzandiun contratto di formazione-lavoro e un trattamento economico annuo, a scadenze mensili; con successiva direttiva 05/36/CE, recepita con la l. n. 13/07 e con il d.lgs. n. 206/07, era stato stabilito che la formazione avvenisse a tempo pieno con adeguata retribuzione. Ciò premesso, gli attori convennero innanzi al Tribunale i suddetti enti, rilevando la mancata attuazione delle norme comunitarie, con conseguente responsabilità dello Stato per il periodo dal 1993 al 1999, a carico delle Regioni edell’Università che, non avendo implementato i contratti nel breve periodo di vigenza del d.lgs. n. 368/99, non avevano ottemperato agli obblighi di legge. La Corte d’appello, nella predetta ordinanza d’inammissibilità, osservava che: la direttiva n. 16/93 non aveva apportato alcuna variazione rispetto alle precedenti in tema di formazione dei medici specialisti; la remunerazione, della quale le stesse direttive non contenevano la definizione, era da considerarsi adeguata ; pertanto, non era sorto nessun vincolo in sede di trasposizione della direttiva in ordine al paramento della retribuzione adeguata; in materia era comunque da ritenere valido parametro di adeguatezza della retribuzione- cui era commisurato il ritardo del recepimento della direttiva- la somma di lire 13.000.000 annui per gli specializzandi immatricolati fino all’anno accademico 1990-1991; non emergeva la inadeguatezza del trattamento economico dei medici specializzandi, dovendosi escludere che illoro fosse un rapporto di lavoro subordinato oparasubordinato; di conseguenza era da escludere l’inadempimento dello Stato agli obblighi comunitari in ordine alla remunerazione adeguata, considerando che il trattamento economico di cui all’art. 39 del d.lgs. n. 368/99 s’applicava ai medici specializzandi solo a decorrere dall’anno 2006-2007 e non anche a quelli iscritti prima ai quali spettava invece la borsa di studio non rivalutabile; tale diversità di trattamento non era irragionevole datala libertà del legislatore di differire gli effetti di una disciplina e la diversità della situazione italiana rispetto a quella degli altri paesi europei. I soggetti indicati in epigrafe ricorrono in cassazione avverso la sentenza della Corte territoriale, con cinque motivi; con successivo ricorso, da considerare incidentale, altri medici specializzandi ricorrono in cassazione con due motivi. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri e i vari suddetti Ministeri resistono con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo del ricorso principale denunzia violazione dell’art.. 348bis, e dell’art. 101, comma 2, Cost., per aver il Tribunale trascurato l’interpretazione, pur minoritaria, adottata dai giudici di merito in ordine alla questione della adeguata remunerazione dei medici specializzandi. Il secondomotivo del ricorso principale denunzia violazione degli artt. 13, 16 della direttiva 82/76, 3 Cost., 37, 38 d.lgs. n. 368/99, per aver il Tribunale e la Corte d’appello escluso che l’attuazione dell’obbligo comunitario sarebbe avvenuto solo con i DPCM del 2007, con la conseguenza che il termine di prescrizione sarebbe decorso solo da tale ultima data. Il terzo motivo denunzia violazione dell’art. 36 Cost., per la mancata qualificazione del rapporto di formazione specialistica in questione come rapporto di lavoro subordinato. Il quartomotivo denunzia violazione dell’art. 6 d.lgs. n. 257/91, per il mancato riconoscimento dell’incremento dell’importo della borsa di studio. Il quinto motivo denunzia violazione dell’art. 92, comma 2, cpc, per aver il Tribunale e la Corte d’appello condannato i ricorrenti al pagamento delle spesesecondo il principio della soccombenza, senza tener conto dell’assoluta novità della questione esaminata circa la quale non si era ancora formato, all’atto dell’introduzione del giudizio, un orientamento consolidato. Il primo motivodel ricorso incidentale denunzia violazione delle norma in tema di risarcimento per omesso o tardivo recepimento di direttive comunitarie, nonché degli artt. 5, 189 Trattato CEE, direttive 75/362, 75/363, 82776, 93/16, 5/36CEE, 10Cost., 1,10,11,12 preleggi, 6 d.lgs. n. 257/91, 11 l. n. 370/99, 37,38,39,40,41,45,466, d.lgs. n. 368/99, 8 d.lgs. n. 517/99, 1, l. n. 266/05, in relazione all’art. 360, nn.3,4,5, c.p.c., per avereil Tribunale ritenuto l’insussistenza della responsabilità per la mancata attuazione delle direttive comunitarie, assumendo che il parametro di riferimento ai fini della determinazione del danno consisteva nel trattamento economico previsto dal d.lgs. n. 368/99, con il quale lo Stato Italiano aveva discrezionalmentestabilito l’importo dell’adeguata remunerazione, sulla base della sopravvenuta inadeguatezza dell’importo di cui al d.lgs. n. 257/91. I ricorrenti chiedono altresì effettuarsi rinvio pregiudiziale alla CGUE , tendente a chiarire se lo Stato abbia l’obbligo di remunerare e mantenerne nel tempo l’adeguatezza nel caso di svalutazione monetaria. Il secondo motivo denunzia violazione delle norma in tema di risarcimento per omesso o tardivo recepimento di direttive comunitarie, nonché degli artt. 5, 189 Trattato CEE, direttive 75/362, 75/363, 82776, 93/16, 5/36CEE, 10Cost., 1,10,11,12 preleggi, 6 d.lgs. n. 257/91, 11 l. n. 370/99, 37,38,39,40,41,45,466, d.lgs. n. 368/99, 8 d.lgs. n. 517/99, 1, l. n. 266/05, 7, c.5, prorogato fino al 31.12.05, 1, c. 33, l. n. 549/95, 22, l. n. 488/99, 36, l. n. 289/02, 1, c. 33, l. n. 549/95, 112 , c.p.c., in relazione all’art. 360, nn. 3,4,5, c.p.c., per non avere la Corte d’appello applicato la rivalutazione delle somme riconosciute agli attori, a causa del blocco derivante da Corte Cost. n. 432/77, e da quello triennale collegato ai miglioramenti stipendiali dei medici del SSN. Il motivi dal secondo al quarto del ricorso principalee i due motivi del ricorso incidentale, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono inammissibili. Si è affermato, dalla giurisprudenza ‒ ormai consolidata ‒ di questa Corte, che la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi prevista dall’art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, si applica, per effetto dei differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole solo a decorrere dall’anno accademico 2006-2007e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, e questo perché la direttiva n. 16 del 1993 non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio di cui alla normativa del 1991 (cfr., ad esempio, già Cass., 14/03/2018, n. 6355, con motivazione ampiamente ricostruttiva; conf. Cass., 23/02/2018, n. 4449, Cass., 29/05/2018, n. 13445, Cass., 24/05/2019, n. 14168, Cass., 27/10/2022, n. 31875, con richiamo di diffusa giurisprudenza); la decisione impugnata è conforme a questa impostazione. Va quindi ribadito che il recepimento delle direttive comunitarie che hanno previsto un’adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di specializzazione ‒ direttive non applicabili direttamente nell’ordinamento interno, in considerazione del loro carattere non dettagliato ‒è avvenuto con la legge n. 428 del 1990 e con il d.lgs. n. 257 del 1991 –quest’ultimo ha riconosciuto agli specializzandi la borsa di studio annua‒ e non in forza del nuovo ordinamento delle scuole di specializzazione di cui al d.lgs. n. 368 del 1999. Invero,quest’ultimo decreto, nel recepire la direttiva n. 16 del 1993 ‒ che ha codificato, raccogliendole in un testo unico, le precedenti direttive n. 362 e n. 363 del 1975, con le relative successive modificazioni ‒ ha riorganizzato l’ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, istituendo e disciplinando un vero e proprio contratto di formazione (inizialmente denominato “contratto di formazione lavoro” e successivamente “contratto di formazione specialistica”) da stipulare, e rinnovare annualmente, tra Università (e Regioni) e medici specializzandi, con un meccanismo di retribuzione articolato in una quota fissa e una quota variabile, in concreto periodicamente determinate da successivi decreti ministeriali. T ale contratto, peraltro, secondo l’indirizzo ormai ampiamente consolidato di questa Corte, non dà luogo a un rapporto inquadrabile nell’ambito del lavoro subordinato, né è riconducibile alle ipotesi di parasubordinazione, non essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tra l’attività degli specializzandi e gli emolumenti previsti dalla legge, restando conseguentemente inapplicabili pure l’art. 36 Cost. e il principio di adeguatezza della retribuzione ivi contenuto (cfr., nel tempo, Cass., 19/11/2008, n.27481, Cass., 22/09/2009, n. 20403, Cass., 27/07/2017, n. 18670; conf. Cass., n. 4449 del 2018, cit., e succ. conf.). Ai sensi dell’art. 1, comma 300, della legge n. 266 del 2005, gli effetti delle nuove disposizioni, contenute negli articoli da 37 a 42 del d.lgs. n. 368 del 1999 -le quali prevedono sia la stipula del nuovo contratto di formazione, con gli specifici obblighi che ne derivano, sia il corrispondente trattamento economico- sono applicabili, come anticipato, solo a decorrere dall’anno accademico 2006/2007; il trattamento retributivo spettante ai medici specializzandi in base al contratto di formazione specialistica è stato in concreto fissato con i D.P.C.M. 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007. Per gli iscritti ‒ come g l i odierni ricorrenti ‒ alle scuole di specializzazione negli anni accademici anteriori al 2006-2007 è stato, invece, espressamente disposto che continuasse a operare la precedente disciplina del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che sotto quello economico.La direttiva n. 16 del 1993, che costituisce un testo meramente compilativo, di coordinamento e aggiornamento delle precedenti disposizioni comunitarie già vigenti, non ha pertanto registrato un carattere innovativo con riguardo alla misura dei compensi da riconoscersi agli iscritti alle scuole di specializzazione. La previsione di un’adeguata remunerazione per i medici specializzandi è infatti contenuta nelle precedenti direttive del 1975 e nella n. 76 del 1982 (le cui disposizioni la direttiva del 1993 si limita appunto a recepire e riprodurre senza alcuna modifica), e i relativi obblighi debbono pertanto ritenersi già attuati dallo Stato italiano con l’introduzione della borsa di studio dicui al d.lgs. n. 257 del 1991. L’importo della predetta borsa di studio è da ritenersi di per sé sufficiente e idoneo adempimento degli indicati obblighi comunitari, rimasti, si ripete, immutati dopo la direttiva del 1993, quanto meno sotto il profilo economico, come confermano le pronunce di questa Corte che ne hanno riconosciuto l’adeguatezza nella sua iniziale misura, a prescindere dagli ulteriori incrementi connessi alla svalutazione monetaria, originariamente previsti dallo stesso testo legislativo e poi sospesi dalla successiva legislazione, sottolineando che «nella disciplina comunitaria non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione della stessa (Cass., 26/05/2001 n. 11565; 15/06/2016, n. 12346; Cass., 23/09/2016, n. 18710; l’indirizzo trova indiretta conferma nella sentenza n. 432 del 23 dicembre 1997 della Corte Costituzionale, che ha escluso l’illegittimità costituzionale delle disposizioni legislative che avevano disposto la sospensione degli adeguamenti della borsa alla svalutazione monetaria). Il nuovo ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia introdotto con il d.lgs. n. 368 del 1999, e il relativo meccanismo di retribuzione, non possono pertanto ritenersi il primo atto di effettivo recepimento e adeguamento dell’ordinamento italiano agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie, in particolare per quanto riguarda la misura della remunerazione spettante ai medici specializzandi, ma costituiscono il frutto di una successiva scelta discrezionale del legislatore nazionale, non vincolata o condizionata dai suddetti obblighi, e come tale non lesiva del principio ex art. 3 Cost. o dei principi unionali (Cass. n. 4449 del 2018, cit.). L’inadempimento dell’Italia agli obblighi comunitari, sotto il profilo in esame, è dunque cessato con l’emanazione del d.lgs. n. 257 del 1991, per il che non vi è neppure spazio alcuno per rinvii pregiudiziali. Quanto esposto rende, altresì, ragione del perché, come implicitamente statuito anche dalla Corte territoriale, non è applicabile ai soggetti in parolaneppure lo status previdenziale connesso al regime retributivo configurato dal d.lgs. n. 369 del 1999 (art. 41); in questo quadro è stato chiarito che l’importo delle borse di studio in parola non è soggetto all’adeguamento triennale previsto dall’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 257 del 1991, in quanto l’art. 32, comma 12, della legge n. 449 del 1997, con disposizione confermata dall’art. 36, comma 1, della legge n. 289 del 2002, ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio ed escluso integralmente l’applicazione del citato art. 6 (Cass., n. 4449 del 2018, cit., Cass., 20/05/2019, n. 13572, Cass., 18/10/2022, n. 30507). Quanto ai pretesi danni ulteriori è evidente che, come pure in tal caso, deve ritenersi implicitamente statuito dalla Corte territoriale, in assenza di allegazioni e prove specifiche, che non sono ipotizzabili maggiori danni che superino la complessiva remunerazione satisfattiva ricostruita; dalla aestimatio legislativa complessiva deriva cioè un’obbligazione costituente debito di valuta la quale (contrariamente a quanto si osserva nelle conclusioni dei funzionari della Commissione riguardo, peraltro, alle liquidazioni per i corsi anteriori al 1991: cfr. Cass., 21/12/2021, n. 41076), contempla (anch’essa) la risarcibilità del maggior danno ‒ solo qualora provato ‒ oltre che la decorrenza degli interessi legali, alle condizioni previste dall’art. 1224 cod. civ., senza che ciò sposti, logicamente, le conclusioni inerenti alla distinta indicizzazione di cui si è discusso. Infine, sono parimenti inammissibili il primo e quinto motivo del ricorso principale in quanto diretti al riesame dei fatti. Invero, circa il primo, la Corte d’appello ha correttamente pronunciato a norma dell’art. 348bis, avendo escluso ogni ragionevole probabilità d’accoglimento dell’impugnazione con ampia argomentazione, come esposto riguardo all’esame degli altri motivi. Il quinto motivo esprime invece un’inammissibile doglianza in ordine alla condanna al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio, fondata correttamente sulla piena soccombenza dei ricorrenti.Per tali ragioni ‒ essendo la decisione fondata su un orientamento ampiamente consolidato di questa Corte, e non offrendo l’impugnazione, in questa sede proposta, ragioni valide per rivedere tale indirizzo ‒ il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art.360 bis c.p.c. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] inammissibili i due ricorsi e condanna i ricorrenti, in via principale ed in via incidentale, in solido, al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 12.200,00, oltre alle spese prenotate a debito, maggiorazione del 15%, iva ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n.115/02, dà atto della sussistenza dei p