CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 35833/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG N . ecivv, Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha rigettato il reclamo dell'Amministrazione penitenziaria avverso l'ordinanza con cui il Magistrato di sorveglianza ha riconosciuto in favore di [OSCURATO:PERSONA], già detenuto presso la Casa circondariale di Bergamo, la misura indennitaria di euro 7.024,00 per giorni 878 di detenzione attuata in condizioni inumane e degradanti, per aver usufruito di uno spazio minimo vitale all'interno delle camere di pernottamento di appena 2,6 mq senza la sussistenza di fattori compensativi. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Ministero della giustizia, per mezzo dell'Avvocatura dello Stato, che ha dedotto vizio di violazione di legge per omessa considerazione dei fattori compensativi. Nell'Istituto penitenziario di Bergamo le camere di detenzione ove fu ristretto l'interessato erano dotate di finestre, i servizi igieni erano dotafti di finestra e fruibili in maniera riservata, le docce erano dotate di acqua calda, nelle sezioni 3°, 6° e 9° erano fruibili quotidianamente,»f locali di uso comune. Il detenuto poteva fruire della custodia cd. aperta, potendo permanere fuori della camera di pernottamento dalle ore 8.30 alle ore 20.30, poteva permanere nei cortili passeggi per quattro ore al giorno e poteva fruire dello spazio allestito nella sezione allo scopo di favorire le relazioni interpersonali. L'assistenza sanitaria era garantita dalla presenza del presidio sanitario e della guardia medica per l'intero arco della giornata. L'Istituto proponeva un'adeguata offerta formativa e di attività da svolgersi al di fuori della stanza di pernottamento, con possibilità di accesso a tutte le iniziative. Il detenuto ha poi svolto attività lavorativa in qualità di "inserviente di cucina". La carenza di spazio nella camera di pernottamento è stata quindi adeguatamente compensata e non può quindi da sola far ritenere che il detenuto sia stato ristretto in regime inumano e degradante. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria, con allegati, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. 2. Il Tribunale, dopo aver rilevato che il detenuto fu ristretto in una cella con spazio individuale inferiore a tre metri quadrati, ha correttamente osservato che nel caso in esame manca il fattore compensativo della durata contenuta della detenzione, che deve concorrere con gli altri per poter, appunto, compensare il sacrificio imposto dalla ristrettezza degli spazi in cella. Il periodo interessato dalla assenza di adeguati spazi all'interno 'della cella è stato, infatti, particolarmente ampio, essendosi protratto per ben 878 giorni. Il Tribunale ha quindi fatto corretta applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la forte presunzione di sussistenza di un trattamento carcerario inumano e degradante può essere vinta soltanto dagli effetti cumulativi degli altri aspetti delle condizioni di detenzione, primo fra tutti la brevità del periodo nel quale si è protratta la condizione di uno spazio personale al di sotto della soglia di tre metri quadrati - v. Sez. U, n. 6551 del 24/09/2020, dep. 2021, Rv. 280433 - 02 che ha stabilito il principio per il quale "in tema di rimedi risarcitori nei confronti di soggetti detenuti o internati, previsti dall'art. 35- ter ord. pen, i fattori compensativi, costituiti dalla breve durata della detenzione, dalle dignitose condizioni carcerarie, dalla sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella mediante lo svolgimento di adeguate attività, se congiuntamente ricorrenti, possono permettere di superare la presunzione di violazione dell'art. 3 della CEDU derivante dalla disponibilità nella cella collettiva di uno spazio minimo individuale inferiore a tre metri quadrati, mentre, nel caso di disponibilità di uno spazio individuale compreso fra i tre e i quattro metri quadrati, i predetti fattori compensativi concorrono, unitamente ad altri di carattere negativo, alla valutazione unitaria delle condizioni complessive di detenzione". -. 3. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. P.Q.M. Rigetta il ricorso. C