CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 12727/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso 26919-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimate - avverso la sentenza n. 935/5/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di CATANIA, depositata il 14/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2019 n. 26919 sez. MT - ud. 22-03-2022 -2- Rg 26919/2019 FATTO Considerato che: L'Agenzia delle Entrate di Catania a seguito di un controllo automatizzato ex ad 54 bis del DPR 633/ 1972 del [OSCURATO:PERSONA] soc /2013 dell' anno di imposta 2012r notificava alla società [OSCURATO:SOCIETA]. la cartella di pagamento con la quale recuperava il credito Iva infrannuale pari ad C 120.658,00. La contribuente impugnava detto atto avanti alla CTP di Catania che la rigettava con sentenza nr 88 del 2017 , confermata dalla CTR della Sicilia, sez distaccata di Catania la quale , con pronuncia nr 935/ 2019,rilevava il difetto delle condizioni oggettive richieste dalla legge per avvalersi del beneficio fiscale della disapplicazione della disciplina tributaria vigente sulle c.d.. Società di comodo( art 30 I. 1994 nr 724). Contro questa sentenza, la contribuente propone ricorso, affidandolo a due motivi, l'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio con controricorso. Con memoria depositata ritualmente in prossimità dell'udienza camerale la società [OSCURATO:SOCIETA]. rendeva noto che la sentenza qui impugnata era stata revocata con la pronuncia nr 3702/2021 della CTR Sicilia. Con ordinanza interlocutoria nr 20087/21 la Corte rimetteva la causa sul ruolo al fine di accertare l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza su richiamata. A seguito di verifica si rilevava l'intervenuta impugnazione di detta sentenza sicchè veniva formulata nuova proposta e fissata nuova udienza camerale. DIRITTO Considerato che: Con il primo motivo si duole della omessa e/o insufficiente motivazione mancata valutazione di elementi addotti . Si lamenta che la CTR sarebbe incorsa in errore ritenendo che 1) la questione controversa avesse ad oggetto la natura della società di comodo della società i [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I e che quest'ultima non avesse dimostrato gli elementi necessari per la disapplicazione della normativa ; 2) non fosse dimostrato sul piano documentale la natura operativa della predetta società malgrado la produzione di numerose pronunce giurisprudenziali rese in favore della contribuente . Si osserva che la CTR avrebbe altresì omesso di considerare la pendenza relativa alla causa pregiudiziale avente ad oggetto l'avviso di accertamento afferente l'Iva 2012,Ires e [OSCURATO:PERSONA] il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art 30 I. 1994 nr 724 in relazione all'art 360,primo comma nr 3 c.p.c. Si afferma che la CTR non avrebbe correttamente interpretato la norma indicata in rubrica ed omesso di verificare la sussistenza del requisito temporale stabilita dalla legge per il disconoscimento ed il recupero dell'Iva infrannuale maturato dalla società. Il primo motivo è inammissibile sotto un duplice profilo. Da un lato vi è carenza dell'illustrazione dei fatti storici che la CTR avrebbe omesso di esaminare e delle ragioni giuridiche nonché della loro pretesa decisività. Dall'altra com'è noto, deduce profili di censura afferenti alla valutazione di merito. Giova ricordare che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (da ultimo, Cass. Sez. U, n. 34476 del 2019). In particolare, la deduzione del vizio di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5), nel giudizio di cassazione, non consente alla parte di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una sua diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito. Le censure poste a fondamento del ricorso non possono pertanto risolversi nella sollecitazione di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito, o investire la ricostruzione della fattispecie concreta, o riflettere un apprezzamento dei fatti e delle prove difforme da quello dato dal giudice di merito (tra le tante, v. Sez. 1, n. 7972 del 2007). La CTR ha illustrato le ragioni per le quali non erano riscontrabili alla luce della documentazione acquisita in atti la sussistenza delle situazioni disapplicative richieste dal legislatore tributario constatando l'esistenza di dati assertivi privi di prova certa Con riguardo poi al prospettato rapporto di pregiudizialità esistente fra il giudizio avente ad oggetto la cartella e quello relativo all'impugnativa dell'avviso di accertamento va ricordato che questa Corte ha escluso la sussistenza di alcun rapporto di pregiudizialità atteso che la pretesa erariale azionata con la cartella è fondata su una sentenza e, quindi, su un titolo diverso rispetto all'avviso di accertamento la cui legittimità è ancora "sub judice", poichè, altrimenti, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza in questione sarebbe surrettiziamente surrogata con la sospensione del giudizio di impugnazione della cartella di pagamento (v. da ultimo, Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 28595 del 29/11/2017 Rv. 646516 - 01). Con riferimento al secondo motivo se ne deve rilevare l'inammissibilità in quanto nuova. Va ribadito che: "In tema di ricorso per cassazione, qualora una determinata questione giuridica - che implichi accertamenti di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa." (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 1435 del 22/01/2013, Rv. 625055 - 01; conformi, Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 27568 del 21/11/2017, Rv. 646645 - 01 e Cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 16347 del 21/06/2018, Rv. 649535 - 01). Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri normativi vigenti. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessive C 5.600,00 oltre spese prenotate a debito. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.