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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 24928/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15.

Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza deliberata il 27/01/2022, il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale, in parziale accoglimento della domanda cautelare, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, per quanto è qui di interesse, aveva applicato la misura degli arresti domiciliari a [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle seguenti imputazioni provvisorie: - capo b): in relazione alla ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]", dichiarata fallita il [OSCURATO:DATA_NASCITA], bancarotta fraudolenta documentale; - capo c): in relazione alla medesima ditta di cui al capo b), bancarotta fraudolenta patrimoniale, per aver distratto o dissipato la somma di circa 29 mila euro, dal conto della ditta a uno intestato a [OSCURATO:PERSONA]:a s.r.I., pagamento di cui non risulta traccia nel libro giornale di quest'ultima, i cui partitari non indicano tra i clienti (e, quindi, come possibile debitore) la ditta individuale fallita, trattandosi di operazione effettuata in assenza di qualsiasi giustificazione di natura economico-aziendale e di alcuna utilità per la fallita; - capo e), quale amministratore di fatto di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., dichiarata fallita il 02/07/2019, in concorso con il figlio [OSCURATO:PERSONA], amministratore di diritto della società, bancarotta fraudolenta patrimoniale, per aver distratto o comunque dissipato le seguenti somme: circa 30 mila euro, pagati con un assegno di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a fronte di una fattura emessa da quest'ultima società senza aver mai ricevuto il pagamento; circa 184 mila euro, pagati in contanti a favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in assenza di qualsiasi riscontro contabile di tali pagamenti nelle scritture contabili di quest'ultima; circa 37 mila euro, pagati in contanti a favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in assenza di qualsiasi riscontro contabile di tali pagamenti nelle scritture di quest'ultima; operazioni effettuate in assenza di alcuna giustificazione di natura economico-aziendale e di alcuna utilità per la fallita; - capo h), quale amministratore di fatto di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita il 02/07/2019, in concorso con il figlio [OSCURATO:PERSONA], amministratore di diritto della società, bancarotta fraudolenta patrimoniale, per aver distratto o comunque dissipato le seguenti somme: circa 50 mila euro prelevati in contanti e senza alcuna ragione o idonea documentazione giustificativa; circa 310 mila euro, pagati con diversi assegni tratti sul conto della fallita e senza che di tali pagamenti vi sia alcuna traccia nella contabilità della fallita; operazioni effettuate in assenza di alcuna giustificazione di natura economico-aziendale e di alcuna utilità per la fallita.

2. Avverso l'indicata l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Il primo motivo denuncia omessa motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, avendo il Tribunale del riesame rinviato per relationem all'ordinanza genetica, recependone le argomentazioni e sostenendo che le eventuali carenze delle motivazioni dell'uno sono sanate dalle argomentazioni dell'altro, configurandosi pertanto la nullità ex art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. in punto di necessità di un'autonoma valutazione.

Diversamente da quanto sostenuto dall'ordinanza impugnata, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] non ha accumulato ingenti debiti fin dal 2000, in quanto erano aumentati i ricavi, tanto che i risultati di gestione sono stati positivi fino al 2012, laddove la contrazione dei ricavi del 2012 è dipesa da un evento coinvolgente un dipendente.

Con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], il curatore ha dichiarato che non vi è stata violazione della par condicio creditorum, mentre secondo il curatore il finanziamento di 1.350 euro del 2015 "si presume" acceso per spese personali, mentre fu acceso per coprire assegni ricevuti da un cliente per 90 mila euro e non pagati.

Per quanto riguarda [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dall'ultimo bilancio depositato nel 2015, risultano debiti per circa 94 mila eurc, ma non risultano passività inesistenti o spese personali e anche per questa società il curatore ha escluso violazioni della par condicio creditorum.

Con riguardo a [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., non risultano passività inesistenti, spese personali o estranee all'oggetto e il curatore ha escluso violazioni della par condicio creditorum, laddove i giroconti ai quali si fa cenno nell'imputazione erano dovuti a errori nell'imputazione dei pagamenti da parte del consulente fiscale.

La circostanza evidenziata dall'ordinanza impugnata secondo cui il ricorrente avrebbe incamerato somme consistenti è stata ampiamente giustificata durante l'interrogatorio, così come la condotta distrattiva che sarebbe stata commessa utilizzando il conto corrente presso UBI Banca, in quanto il finanziamento è stato acceso presso [OSCURATO:PERSONA] a copertura di una assegno scoperto di 90 mila euro consegnato a Senese.

Quanto ai pagamenti ricevuti mediante bonifici ritenuti non giustificati, in sede di interrogatorio si è dimostrato che nella prassi commerciale i bonifici effettuati in acconto su più fatture sono da imputare alle fatture con scadenze anteriori, laddove comunque va considerata la collocazione temporale risalente a oltre cinque anni prima dell'applicazione della misura cautelare, mentre le occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati non devono essere meramente ipotetiche.

Quanto all'asserita assenza di resipiscenza, i prelievi dalla società risalgono al periodo gennaio 2015 / febbraio 2018, ossia ad oltre quattro anni di distanza dall'applicazione della misura cautelare.

Quanto alla mancata emissione delle fatture da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., non incide sulla prestazione fornita, comprovata dalla documentazione amministrativa.

Tali pagamenti, risalenti al 2017, dimostrano come l'indagato non abbia voluto causare il fallimento della società, ma abbia provato a ridimensionare le attività sociali al fine di contenere i costi, utilizzando i ricavi per ridurre il passivo (unici creditori sono la SIAE, nei cui confronti era stata chiesta la rateizzazione del debito, e l'Agenzia delle entrate).

L'ordinanza impugnata non ha evidenziato elementi sufficienti per ritenere che, presentatasi l'occasione, l'indagato, commetta reati analoghi, trattandosi di un'operazione sostanzialmente unica, pur essendo articolata in più scansioni dislocate temporalmente nell'arco di cinque anni, né vi alcun riferimento a precedenti penali.

2.2. Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. risultando carente la dimostrazione dell'attualità e della concretezza delle esigenze cautelari.

L'attualità e la concretezza del pericolo cautelare sono state ravvisate nella gravità delle condotte, ma non si è tenuto conto delle condizioni personali dell'indagato e del contesto in cui è maturata la condotta illecita, mentre del tutto generico è il riferimento alla spregiudicatezza della condotta.

3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilil:à del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non merita accoglimento.

2. Le doglianze relative alla gravità indiziaria sono inammissibili.

Per esigenze di chiarezza conviene esaminare le singole imputazioni provvisorie, nell'ordine in cui sono trattate dall'ordinanza impugnata, e le censure ad esse riferite (nei limiti in cui è possibile correlare le une alle altre).

Su un piano generale, però, occorre dar conto del rilievo che il ricorso richiama sovente valutazioni del curatore (in punto, ad esempio, di asserite esclusioni della violazione della par condicio creditorum) in modo del tutto aspecifico, in tal modo, per un verso, sottraendosi all'onere di completa e specifica individuazione degli atti processuali fatti valere (Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011, dep. 2012, Rv. 252349) e, per altro verso, rimettendo, all'evidenza, a questa Corte inammissibili questioni di merito, posto che esula «dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scitiè).

2.1. Manifestamente infondata è la censura con la quale si apre il primo motivo, in quanto il requisito dell'autonoma valutazione si riferisce ex lege non già all'ordinanza del riesame, ma a quella genetica (che, nel caso di specie, ha per parti significative disatteso la domanda cautelare).

2.2. Quanto alle imputazioni provvisorie sub b) e c) - relative alla bancarotta documentale e alla bancarotta patrimoniale contestate entrambe con riguardo alla ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]" - l'ordinanza impugnata ha rilevato, alla luce degli elementi conoscitivi offerti dal curatore, che per la ditta (la quale seguiva il regime di contabilità semplificata pur in difetto dei relativi presupposti) non erano stati consegnati il libro giornale e il libro degli inventari, il che precludeva la possibilità di ricostruire il movimento degli affari, non consentito neppure dalla documentazione bancaria e da quella ai fini IVA; inoltre, il libro dei cespiti ammortizzabili era tenuto in modo tale da non consentire l'individuazione dei beni strumentali della società, così come il sistema contabile non ha permesso di verificare l'entità dei debiti; osserva ancora il giudice del riesame che l'inerzia e la caoticità nella tenuta della contabilità da parte dell'indagato risultano dolose in quanto funzionali a rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio sociale.

Con riguardo all'imputazione provvisoria sub c), l'ordinanza impugnata sottolinea che, in ragione dei rapporti tra le due società coinvolte, le somme di denaro sono state distratte dal patrimonio della ditta individuale poi fallita per essere ricollocate altrove, in assenza di alcuna giustificazione economica e di alcuna riscontrabile utilità per la stessa ditta individuale.

Al riguardo, con riferimento all'imputazione provvisoria di bancarotta documentale, il ricorso si limita a richiamare il dato della sopravvenuta carenza dei requisiti per la tenuta della contabilità semplificata, ma non articola specifiche censure idonee a inficiare la motivazione sul punto del giudice del riesame.

Quanto all'imputazione provvisoria di bancarotta fraudolenta patrimoniale, il ricorso, oltre a richiamare dichiarazioni del curatore nei termini sopra illustrati, fa leva sul dato di bilancio al 2015, in termini non solo del tutto aspecifici, ma in toto carenti di compiuta correlazione con le argomentazioni del giudice del riesame.

Privi di reale attitudine critica rispetto alla motivazione del provvedimento impugnato è poi il riferimento al "buon andamento" di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (per la quale - è il caso di ricordare - sono stati ammessi al passivo crediti per un ammontare complessivo superiore ai 744 mila euro).2.3.

Quanto alle imputazioni provvisorie sub e) e h) - relative alle bancarotte fraudolente patrimoniali contestate con riguardo, rispettivamente, a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. e a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - l'ordinanza impugnata ha ricostruito i singoli fatti distrattivi contestati, sottolineando che le transazioni effettuate erano prive di alcuna giustificazione causale di natura economica e di alcuna riscontrabile utilità per la fallita (oltre che prive di qualsiasi annotazione contabile nei libri delle società dalle quali sono state distolte le somme in questione).

Anche sul punto, il ricorso si limita a richiamare in termini del tutto aspecifici dichiarazioni del curatore e ad asserire apoditticamente l'inesistenza di spese personali o estranee all'oggetto sociale, in tal modo risultando in toto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849).

2.4. Le ulteriori deduzioni proposte dal ricorso sono manifestamente inidonee a disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516).

In alcuni passaggi, il ricorso richiama - sempre in termini radicalmente aspecifici - l'interrogatorio dell'indagato, senza però confrontarsi con il brano di tale interrogatorio richiamato dall'ordinanza impugnata, lì dove, in buona sostanza, il ricorrente afferma di aver costituito una delle plurime società su di lui gravitanti per poter poter continuare la propria attività, altrimenti impedita dagli "attacchi" dei creditori (la SIAE, in particolare).

In altri passaggi, il ricorso si sofferma sulla descrizione, all'evidenza priva di qualsiasi correlazione con la motivazione del giudice del riesame, di alcuni episodi (l'incidente sul lavoro in occasione di un concerto che si stava allestendo), mentre altre deduzioni (ad esempio, la causale di un finanziamento, la richiesta di rateizzazione alla SIAE, etc.) risultano ictu ocuti versate in fatto.

3. Le censure relative al presupposto cautelare non sono fondate.

Tali censure, in buona sostanza, risultano concentrate sul riferimento all'epoca dei fatti rispetto a quella di esecuzione della misura cautelare, sulla sostanziale "unicità" della bancarotta e sulla insussistenza di occasioni per la reiterazione di condotte criminose.

Sul punto, i giudici cautelari hanno motivato il pericolo di reiterazione rimarcando la pluralità delle imprese amministrate - di diritto o di fatto - dal ricorrente e dei fatti di bancarotta realizzati con riguardo ad esse, indice, questo, ritenuto espressivo di una forte capacità di prosecuzione nella condotta delittuosa e di una particolare pervicacia nella commissione dei delitti fallimentari da parte dell'indagato, già "ricaduto", più volte, nel reato: a dar corpo all'attualità e alla concretezza del periculum libertatis convergono, nel percorso argomentativo dei giudici cautelari, la continuità con la quale le singole condotte di bancarotta si sono ripetute nell'intervallo temporale oggetto di indagine, così «evocando una costante continuità dell'attività incriminata ed una spiccata capacità a delinquere».

Di qui, la scelta degli arresti domiciliari, risultando inadeguata quella interdittiva, che inibirebbe la sola possibilità di gestire in via diretta l'attività imprenditoriale, ma non quella di avvalersi di terzi.

Le doglianze in estrema sintesi richiamate non scalfiscono il ragionamento del Tribunale del riesame, fondato sulla consecutio dei fatti di bancarotta correlata alla costituzione via via di nuovi soggetti imprenditoriali.

Dati che, complessivamente valutati, sono stati posti a fondamento, in termini in linea con gli elementi indiziari richiamati e immuni da vizi logici, del giudizio sulla sussistenza dell'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione e dell'adeguatezza della misura applicata.

4. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza deliberata il 27/01/2022, il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale, in parziale accoglimento della domanda cautelare, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, per quanto è qui di interesse, aveva applicato la misura degli arresti domiciliari a [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle seguenti imputazioni provvisorie: - capo b): in relazione alla ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]", dichiarata fallita il [OSCURATO:DATA_NASCITA], bancarotta fraudolenta documentale; - capo c): in relazione alla medesima ditta di cui al capo b), bancarotta fraudolenta patrimoniale, per aver distratto o dissipato la somma di circa 29 mila euro, dal conto della ditta a uno intestato a [OSCURATO:PERSONA]:a s.r.I., pagamento di cui non risulta traccia nel libro giornale di quest'ultima, i cui partitari non indicano tra i clienti (e, quindi, come possibile debitore) la ditta individuale fallita, trattandosi di operazione effettuata in assenza di qualsiasi giustificazione di natura economico-aziendale e di alcuna utilità per la fallita; - capo e), quale amministratore di fatto di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., dichiarata fallita il 02/07/2019, in concorso con il figlio [OSCURATO:PERSONA], amministratore di diritto della società, bancarotta fraudolenta patrimoniale, per aver distratto o comunque dissipato le seguenti somme: circa 30 mila euro, pagati con un assegno di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a fronte di una fattura emessa da quest'ultima società senza aver mai ricevuto il pagamento; circa 184 mila euro, pagati in contanti a favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in assenza di qualsiasi riscontro contabile di tali pagamenti nelle scritture contabili di quest'ultima; circa 37 mila euro, pagati in contanti a favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in assenza di qualsiasi riscontro contabile di tali pagamenti nelle scritture di quest'ultima; operazioni effettuate in assenza di alcuna giustificazione di natura economico-aziendale e di alcuna utilità per la fallita; - capo h), quale amministratore di fatto di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita il 02/07/2019, in concorso con il figlio [OSCURATO:PERSONA], amministratore di diritto della società, bancarotta fraudolenta patrimoniale, per aver distratto o comunque dissipato le seguenti somme: circa 50 mila euro prelevati in contanti e senza alcuna ragione o idonea documentazione giustificativa; circa 310 mila euro, pagati con diversi assegni tratti sul conto della fallita e senza che di tali pagamenti vi sia alcuna traccia nella contabilità della fallita; operazioni effettuate in assenza di alcuna giustificazione di natura economico-aziendale e di alcuna utilità per la fallita. 2. Avverso l'indicata l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia omessa motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, avendo il Tribunale del riesame rinviato per relationem all'ordinanza genetica, recependone le argomentazioni e sostenendo che le eventuali carenze delle motivazioni dell'uno sono sanate dalle argomentazioni dell'altro, configurandosi pertanto la nullità ex art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. in punto di necessità di un'autonoma valutazione. Diversamente da quanto sostenuto dall'ordinanza impugnata, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] non ha accumulato ingenti debiti fin dal 2000, in quanto erano aumentati i ricavi, tanto che i risultati di gestione sono stati positivi fino al 2012, laddove la contrazione dei ricavi del 2012 è dipesa da un evento coinvolgente un dipendente. Con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], il curatore ha dichiarato che non vi è stata violazione della par condicio creditorum, mentre secondo il curatore il finanziamento di 1.350 euro del 2015 "si presume" acceso per spese personali, mentre fu acceso per coprire assegni ricevuti da un cliente per 90 mila euro e non pagati. Per quanto riguarda [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dall'ultimo bilancio depositato nel 2015, risultano debiti per circa 94 mila eurc, ma non risultano passività inesistenti o spese personali e anche per questa società il curatore ha escluso violazioni della par condicio creditorum. Con riguardo a [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., non risultano passività inesistenti, spese personali o estranee all'oggetto e il curatore ha escluso violazioni della par condicio creditorum, laddove i giroconti ai quali si fa cenno nell'imputazione erano dovuti a errori nell'imputazione dei pagamenti da parte del consulente fiscale. La circostanza evidenziata dall'ordinanza impugnata secondo cui il ricorrente avrebbe incamerato somme consistenti è stata ampiamente giustificata durante l'interrogatorio, così come la condotta distrattiva che sarebbe stata commessa utilizzando il conto corrente presso UBI Banca, in quanto il finanziamento è stato acceso presso [OSCURATO:PERSONA] a copertura di una assegno scoperto di 90 mila euro consegnato a Senese. Quanto ai pagamenti ricevuti mediante bonifici ritenuti non giustificati, in sede di interrogatorio si è dimostrato che nella prassi commerciale i bonifici effettuati in acconto su più fatture sono da imputare alle fatture con scadenze anteriori, laddove comunque va considerata la collocazione temporale risalente a oltre cinque anni prima dell'applicazione della misura cautelare, mentre le occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati non devono essere meramente ipotetiche. Quanto all'asserita assenza di resipiscenza, i prelievi dalla società risalgono al periodo gennaio 2015 / febbraio 2018, ossia ad oltre quattro anni di distanza dall'applicazione della misura cautelare. Quanto alla mancata emissione delle fatture da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., non incide sulla prestazione fornita, comprovata dalla documentazione amministrativa. Tali pagamenti, risalenti al 2017, dimostrano come l'indagato non abbia voluto causare il fallimento della società, ma abbia provato a ridimensionare le attività sociali al fine di contenere i costi, utilizzando i ricavi per ridurre il passivo (unici creditori sono la SIAE, nei cui confronti era stata chiesta la rateizzazione del debito, e l'Agenzia delle entrate). L'ordinanza impugnata non ha evidenziato elementi sufficienti per ritenere che, presentatasi l'occasione, l'indagato, commetta reati analoghi, trattandosi di un'operazione sostanzialmente unica, pur essendo articolata in più scansioni dislocate temporalmente nell'arco di cinque anni, né vi alcun riferimento a precedenti penali. 2.2. Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. risultando carente la dimostrazione dell'attualità e della concretezza delle esigenze cautelari. L'attualità e la concretezza del pericolo cautelare sono state ravvisate nella gravità delle condotte, ma non si è tenuto conto delle condizioni personali dell'indagato e del contesto in cui è maturata la condotta illecita, mentre del tutto generico è il riferimento alla spregiudicatezza della condotta. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilil:à del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non merita accoglimento. 2. Le doglianze relative alla gravità indiziaria sono inammissibili. Per esigenze di chiarezza conviene esaminare le singole imputazioni provvisorie, nell'ordine in cui sono trattate dall'ordinanza impugnata, e le censure ad esse riferite (nei limiti in cui è possibile correlare le une alle altre). Su un piano generale, però, occorre dar conto del rilievo che il ricorso richiama sovente valutazioni del curatore (in punto, ad esempio, di asserite esclusioni della violazione della par condicio creditorum) in modo del tutto aspecifico, in tal modo, per un verso, sottraendosi all'onere di completa e specifica individuazione degli atti processuali fatti valere (Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011, dep. 2012, Rv. 252349) e, per altro verso, rimettendo, all'evidenza, a questa Corte inammissibili questioni di merito, posto che esula «dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scitiè). 2.1. Manifestamente infondata è la censura con la quale si apre il primo motivo, in quanto il requisito dell'autonoma valutazione si riferisce ex lege non già all'ordinanza del riesame, ma a quella genetica (che, nel caso di specie, ha per parti significative disatteso la domanda cautelare). 2.2. Quanto alle imputazioni provvisorie sub b) e c) - relative alla bancarotta documentale e alla bancarotta patrimoniale contestate entrambe con riguardo alla ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]" - l'ordinanza impugnata ha rilevato, alla luce degli elementi conoscitivi offerti dal curatore, che per la ditta (la quale seguiva il regime di contabilità semplificata pur in difetto dei relativi presupposti) non erano stati consegnati il libro giornale e il libro degli inventari, il che precludeva la possibilità di ricostruire il movimento degli affari, non consentito neppure dalla documentazione bancaria e da quella ai fini IVA; inoltre, il libro dei cespiti ammortizzabili era tenuto in modo tale da non consentire l'individuazione dei beni strumentali della società, così come il sistema contabile non ha permesso di verificare l'entità dei debiti; osserva ancora il giudice del riesame che l'inerzia e la caoticità nella tenuta della contabilità da parte dell'indagato risultano dolose in quanto funzionali a rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio sociale. Con riguardo all'imputazione provvisoria sub c), l'ordinanza impugnata sottolinea che, in ragione dei rapporti tra le due società coinvolte, le somme di denaro sono state distratte dal patrimonio della ditta individuale poi fallita per essere ricollocate altrove, in assenza di alcuna giustificazione economica e di alcuna riscontrabile utilità per la stessa ditta individuale. Al riguardo, con riferimento all'imputazione provvisoria di bancarotta documentale, il ricorso si limita a richiamare il dato della sopravvenuta carenza dei requisiti per la tenuta della contabilità semplificata, ma non articola specifiche censure idonee a inficiare la motivazione sul punto del giudice del riesame. Quanto all'imputazione provvisoria di bancarotta fraudolenta patrimoniale, il ricorso, oltre a richiamare dichiarazioni del curatore nei termini sopra illustrati, fa leva sul dato di bilancio al 2015, in termini non solo del tutto aspecifici, ma in toto carenti di compiuta correlazione con le argomentazioni del giudice del riesame. Privi di reale attitudine critica rispetto alla motivazione del provvedimento impugnato è poi il riferimento al "buon andamento" di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (per la quale - è il caso di ricordare - sono stati ammessi al passivo crediti per un ammontare complessivo superiore ai 744 mila euro).2.3. Quanto alle imputazioni provvisorie sub e) e h) - relative alle bancarotte fraudolente patrimoniali contestate con riguardo, rispettivamente, a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. e a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - l'ordinanza impugnata ha ricostruito i singoli fatti distrattivi contestati, sottolineando che le transazioni effettuate erano prive di alcuna giustificazione causale di natura economica e di alcuna riscontrabile utilità per la fallita (oltre che prive di qualsiasi annotazione contabile nei libri delle società dalle quali sono state distolte le somme in questione). Anche sul punto, il ricorso si limita a richiamare in termini del tutto aspecifici dichiarazioni del curatore e ad asserire apoditticamente l'inesistenza di spese personali o estranee all'oggetto sociale, in tal modo risultando in toto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). 2.4. Le ulteriori deduzioni proposte dal ricorso sono manifestamente inidonee a disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516). In alcuni passaggi, il ricorso richiama - sempre in termini radicalmente aspecifici - l'interrogatorio dell'indagato, senza però confrontarsi con il brano di tale interrogatorio richiamato dall'ordinanza impugnata, lì dove, in buona sostanza, il ricorrente afferma di aver costituito una delle plurime società su di lui gravitanti per poter poter continuare la propria attività, altrimenti impedita dagli "attacchi" dei creditori (la SIAE, in particolare). In altri passaggi, il ricorso si sofferma sulla descrizione, all'evidenza priva di qualsiasi correlazione con la motivazione del giudice del riesame, di alcuni episodi (l'incidente sul lavoro in occasione di un concerto che si stava allestendo), mentre altre deduzioni (ad esempio, la causale di un finanziamento, la richiesta di rateizzazione alla SIAE, etc.) risultano ictu ocuti versate in fatto. 3. Le censure relative al presupposto cautelare non sono fondate. Tali censure, in buona sostanza, risultano concentrate sul riferimento all'epoca dei fatti rispetto a quella di esecuzione della misura cautelare, sulla sostanziale "unicità" della bancarotta e sulla insussistenza di occasioni per la reiterazione di condotte criminose. Sul punto, i giudici cautelari hanno motivato il pericolo di reiterazione rimarcando la pluralità delle imprese amministrate - di diritto o di fatto - dal ricorrente e dei fatti di bancarotta realizzati con riguardo ad esse, indice, questo, ritenuto espressivo di una forte capacità di prosecuzione nella condotta delittuosa e di una particolare pervicacia nella commissione dei delitti fallimentari da parte dell'indagato, già "ricaduto", più volte, nel reato: a dar corpo all'attualità e alla concretezza del periculum libertatis convergono, nel percorso argomentativo dei giudici cautelari, la continuità con la quale le singole condotte di bancarotta si sono ripetute nell'intervallo temporale oggetto di indagine, così «evocando una costante continuità dell'attività incriminata ed una spiccata capacità a delinquere». Di qui, la scelta degli arresti domiciliari, risultando inadeguata quella interdittiva, che inibirebbe la sola possibilità di gestire in via diretta l'attività imprenditoriale, ma non quella di avvalersi di terzi. Le doglianze in estrema sintesi richiamate non scalfiscono il ragionamento del Tribunale del riesame, fondato sulla consecutio dei fatti di bancarotta correlata alla costituzione via via di nuovi soggetti imprenditoriali. Dati che, complessivamente valutati, sono stati posti a fondamento, in termini in linea con gli elementi indiziari richiamati e immuni da vizi logici, del giudizio sulla sussistenza dell'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione e dell'adeguatezza della misura applicata. 4. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il
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