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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 15224/2024

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 22230/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.A.S., in persona del legale rap- presentante p.t. , rappresentata e difesa dall’Avv . [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domicili ata presso lo stu- dio del primo difensore in Roma, via Teulada n. 38/A (Pec: stefa- [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA] ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del [OSCURATO:PERSONA]:cartelle– noti- fica– impugnazione tar- diva– tempestività ri- corso–principio di diritto protempore, rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato,domiciliate in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrenti e ricorrenti incidentali – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell ’Um- bria,n.282/3/2019 depositata il 1 3 novembre 201 9 , non notificata.

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 5 marzo 2024 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’Umbria , è stato rigettato sia l’appello principale proposto dalla società Puli- gienedi [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. sia l’appello incidentale dell’Agenzia delleEntrate avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA]- vinciale di Terni n. 139 / 1 /201 8 avente ad oggetto sette cartell e di pagamentoper IVA ed II.DD. relative a gli anni di imposta 2008 - 20 13 notificatealla società dall’agente della riscossione per la provincia di Terni.

2. Le cartelle venivano emesse a ll'esito di controllo automatizzato delledichiarazioni ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 dei 1973 e dell'art. 54bis del d.P.R. n. 633 del 1972 , e venivano impugnate con il ricorso introduttivoper la loro pretesa nullità derivante da vizi della notifica, intervenuta decadenza e maturata prescrizione quinquennale dei creditiportati da alcune di esse , vizio di motivazione, omessa ap p li- cazionedel cumulo giuridico con riferimento a lle sanzioni e d errato calcolo dell'aggio e degli interessi di mora sulle somme iscritte a ruolo. 3.Il giudice di prime cure rigettava il ricorso della contribuente, de- cisione confermata dal giudice d’appello che disattendeva anche il ricorsoincidentale dell’A mministrazione finanziaria , in cui si denun- ciavala tardiva impugnazione delle sette cartelle di pagamento. 4.Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione la società,affidato a d otto motiv i di ricorso , cui replica no l’Agenzia delle Entrate e l’ Agenzia delle Entrate - Riscossione con controricorso e ricorsoincidentale per due motivi .

Consideratoche:

5. Il primo motivo del ricorso principale prospetta la v iolazione dell'articolo 26 del d.

P .

R . 602/1973, dell'articolo 60 del d.

P .

R . 600/1973 e degli articoli 21, 23 e 24 del d . l gs. 82/2005, nonché dell'articolo156 c od. proc. civ. - in relazione all'articolo 360 primo comman. 3 c od. proc. civ. - per non avere il g iudice di appello af- fermato l'inesistenza delle notifiche delle cartelle di pagamento ef- fettuatecon il formato “ .pdf ”. 6.Con il secondo motivo la ricorrente principale deduce la v iolazione dell'articolo112 c od. proc. civ. , dell'articolo 26 del d.

P .

R . 602/1973 e successive modifiche, dell'articolo 60 del d.

P .

R . 600/1973 e suc- cessivemodifiche e del d.

P .

R . 68/2005 , in relazione all'articolo 360 primo comma n n . 3, 4 e 5 c od. proc. civ., per non aver il giudice dichiaratola nullità delle notifiche delle cartelle effettuate tramite un indirizzoPEC non censito nei pubblici registri. 7.Con il terzo motivo la società prospetta la v iolazione dell'articolo 2948,comma 4 , c od. civ. , in relazione all'articolo 360 primo comma n.3 c od. proc. civ. , per n on aver il giudice accertato la prescrizione quinquennale dei tributi oggetto delle cartelle di pagamento impu- gnate. 8.Il quarto motivo del ricorso principale deduce la v iolazione dell'ar- ticolo112 c od. proc. civ. in merito all ’ eccepita violazione dell'articolo 25del d.

P .

R . 602/1973 e successive modifiche, in relazione all'arti- colo360 primo comma n. 4 c od. proc. civ. , per non aver il g iudice di secondogrado dichiarato la nullità ai sensi dell'articolo 161 comma 1cod. proc. civ. della sentenza della Com m issione Tributaria Provin- ciale. 9.Con il quinto motivo la ricorrente principale lamenta la v iolazione dell'articolo112 c od. proc. civ. e dell'articolo 36 bis del d.

P .

R . 600/73 e54 bis d.

P .

R . 633/72 , in relazione all'articolo 360 primo comma n.3 cod. proc. civ. , nella parte in cui il giudice non ha risposto alle censuresollevate dall'appellante con il quinto motivo di appello prin- cipale. 10.Con il sesto motivo la contribuente prospetta la violazione dell'ar- ticolo 7 della legge 212/2000 in relazione all'articolo 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ., per aver l a sentenza di II grado erro- neamenteritenuto infondato il sesto motivo di appello principale . 11.Il settimo motivo della ricorrente principale deduce la violazione dell'articolo17 del d.lgs 212/2000 come modificato dall'articolo 13 quater della legge 214/2011 in relazione all'articolo 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ., per aver errat o la sentenza di appello nellaparte in cui ha rigettato l'ottavo motivo di appello principale. 12.Con l’ottavo motivo la società deduce la violazione e falsa appli- cazione degli artt. 23, comma 5, l. 689/1981, 82 e 91, comma 1, cod.proc. civ., in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per non avereil giudice di appello riformato la sentenza di prime cure nella partein cui ha liquidato in favore dell'Amministrazione le spese le- gali,sebbene l'ente non fosse stato assistito da un avvocato, essen- dosilimitato alla sola produzione documentale.

13. Con il primo motivo di ricorso incidentale, dedotto ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., l’Amministrazione finan- ziariadenuncia la falsa applicazione dell'art.21 d.lgs. 546/1996 , per nonavere la CTR dichiarato inammissibile per tardività il ricorso in- troduttivodi primo grado della contribuente.14.Il primo motivo di ricorso incidentale va esaminato in via priori- tariaad ogni altra questione , non in quanto potenzialmente cd “pa- ralizzante”il ricorso principale, dal momento che in presenza di im- posta armonizzata i l principio di effettività del diritto comunitario prevalesui principi processuali interni e l ’ autonomia processuale de- gli Stati membri non può giustificare disposizioni di diritto interno che rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti comunitari (Corte di Giustizia UE sentenza dell’11aprile 2019, PORR [OSCURATO:PERSONA]. nella causa C - 691/17, § 39), quantopiuttosto perché investe un profilo rilevabile d’ufficio quale è latempestiva proposizione del ricorso di primo grado , che anche lo- gicamentesi pone a monte di tutte le altre questioni perché investe l’incardinamentodel ricorso introduttivo del giudizio. 15.Il motivo è fondato.

Lecartelle impugnate nel giudizio sono le seguenti: 1)n. 10920150000068870000, relativa ad I RAP ed IVA, acces- sorie sanzioni per gli anni 2008, 2009 e 2010 per un importo complessivodi euro 19.991,85 , notificata alla contribuente il 5 febbraio2015; 2)n. 10920150003527460000, relativa ad IVA, IRPEF, accessori esanzioni per gli anni 2008 - 2009 - 2011 per un importo com- plessivodi euro 28.803,24 notificata alla contribuente il 1 ° giu- gno2015; 3)n. 10920150007228254000, relativa ad I RAP, IVA, ritenute allafonte, accessori e sanzioni per l'anno 2012 per complessivi euro 2.343,42 notificata alla contribuente il 16 novembre 2015; 4)n.1092016000000016689000, relativa ad IVA, accessori e sanzioniper complessivi euro 25.849,18 notificata alla contri- buenteil 9 febbraio 201 6 ;5)n.10920160005382082000, relativa a ritenute alla fonte, ac- cessori e sanzioni per l'anno 2013 per complessivi euro 4.000,57notificata alla contribuente il 14 ottobre 2016 ; 6)n. 10920160005980118000, relativa a ritenute alla fonte, ac- cessorie sanzioni per l'anno 2013 per complessivi euro 536,33 notificataalla contribuente il 1 ° dicembre 2016 ; 7)n. 1092017000901788000 relativa ad IVA, accessori e san- zioniper l'anno 2013 per complessivi euro 33.890,92 notificata allacontribuente il 27 marzo 2017 . 16.Lo stesso giudice d’appello riporta l’essenza de i dati che prece- dono a pag.2 della sentenza, sia pure devalutandoli a pag.3 della decisionesulla base della considerazione che « i molteplici profili di nullitàdella cartella » non avrebbero consentit o il decor so de l termine perproporre il ricorso introduttivo , proposto il 26 febbraio 2018 , os- siaquasi un anno dopo la notifica della più recente cartella di paga- mento.

In disparte la genericità e imprecisione dell’assunto, che indica «una» cartella a fronte di ben sette cartelle di pagamento impu- gnate, l ’ apodittic a affermazione già su di un piano logico non è in alcunmodo condivisibile .

Innanzitutto,non tutti i profili di nullità di ciascuna cartella di paga- mento,e neppure di invalidità di ciascuna sua notifica, consentono diper sé di proporre impugnazione al di fuori del termine perentorio disessanta giorni di cui all’art.21 d.lgs. n.546/1992.

Inoltre,il profilo decisivo è che l a tardività del ricorso introduttivo è questione rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, ed è onere del ricorrenteche ha impugnato le cartelle, dimostrare il momento in cui haavuto conoscenza di ciascuna cartella ai fini della dimostrazione diaverla impugnat a entro i 60 giorni di cui all’art.21 cit., decorrente daquell’esatto momento.

Laddove contest i di non aver ne mai rice- vuto rituale notificazione e ciò nonostante impugna l’atto , il ricor- rentedeve pur sempre rendere noto e dimostrare quando ne abbia avutoconoscenza, per dare prova della tempestiva impugnazione.

Sia il giudice di prime cure che quello d’appello avrebbero dovuto porsi la questione, logicamente antecedente a tutte le censure di nullitàdegli atti impugnati e della loro notifica .

17. Dev’essere così affermato il seguente principio di diritto cui si atterràil giudice del la fase rescissoria : «Intema di cartella di pagamento, la questione della tempe- stivitàdel ricorso introduttivo proposto nel rispetto dell’art. 21del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, rilevabile d’ufficio in ognistato e grado del giudizio , precede logicamente ogni al- trarelativa alla validità della cartella e anche della sua noti- ficae, ove il contribuente contesti la validità della notifica, è suo onere dimostrare quando abbia avuto conoscenza dell’atto,ai fini di dare prova del la sua tempestiva impugna- zionenel termine perentorio di sessanta giorni . » .

Inapplicazione del principio suddetto, la censura in disamina è fon- dataed è necessario un preciso accertamento del giudice del rinvio ariguardo, con riferimento a ciascuna delle sette cartelle impugnate. 18.Restano assorbiti gli ulteriori motivi del ricorso principale e il se- condo motivo del ricorso incidentale , incentrato sulla statuizione contradittoria e perplessa del giudice d’appello che nella sua argo- mentazione prima fa riferimento a imprecisati « molteplici profili di nullità della cartella » al fine di disattendere l’appello incidentale dell’Amministrazione, e poi rigetta ogni censura della contribuente appellanteprincipale confermando la legittimità delle cartelle impu- gnate. 19.La sentenza impugnata va così cassata, con rinvio al giudice del merito,in diversa composizione, in relazione a l sud dett o profil o , oltre cheper

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 22230/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.A.S., in persona del legale rap- presentante p.t. , rappresentata e difesa dall’Avv . [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domicili ata presso lo stu- dio del primo difensore in Roma, via Teulada n. 38/A (Pec: stefa- [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA] ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del [OSCURATO:PERSONA]:cartelle– noti- fica– impugnazione tar- diva– tempestività ri- corso–principio di diritto protempore, rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato,domiciliate in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrenti e ricorrenti incidentali – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell ’Um- bria,n.282/3/2019 depositata il 1 3 novembre 201 9 , non notificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 5 marzo 2024 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’Umbria , è stato rigettato sia l’appello principale proposto dalla società Puli- gienedi [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. sia l’appello incidentale dell’Agenzia delleEntrate avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA]- vinciale di Terni n. 139 / 1 /201 8 avente ad oggetto sette cartell e di pagamentoper IVA ed II.DD. relative a gli anni di imposta 2008 - 20 13 notificatealla società dall’agente della riscossione per la provincia di Terni. 2. Le cartelle venivano emesse a ll'esito di controllo automatizzato delledichiarazioni ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 dei 1973 e dell'art. 54bis del d.P.R. n. 633 del 1972 , e venivano impugnate con il ricorso introduttivoper la loro pretesa nullità derivante da vizi della notifica, intervenuta decadenza e maturata prescrizione quinquennale dei creditiportati da alcune di esse , vizio di motivazione, omessa ap p li- cazionedel cumulo giuridico con riferimento a lle sanzioni e d errato calcolo dell'aggio e degli interessi di mora sulle somme iscritte a ruolo. 3.Il giudice di prime cure rigettava il ricorso della contribuente, de- cisione confermata dal giudice d’appello che disattendeva anche il ricorsoincidentale dell’A mministrazione finanziaria , in cui si denun- ciavala tardiva impugnazione delle sette cartelle di pagamento. 4.Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione la società,affidato a d otto motiv i di ricorso , cui replica no l’Agenzia delle Entrate e l’ Agenzia delle Entrate - Riscossione con controricorso e ricorsoincidentale per due motivi . Consideratoche: 5. Il primo motivo del ricorso principale prospetta la v iolazione dell'articolo 26 del d. P . R . 602/1973, dell'articolo 60 del d. P . R . 600/1973 e degli articoli 21, 23 e 24 del d . l gs. 82/2005, nonché dell'articolo156 c od. proc. civ. - in relazione all'articolo 360 primo comman. 3 c od. proc. civ. - per non avere il g iudice di appello af- fermato l'inesistenza delle notifiche delle cartelle di pagamento ef- fettuatecon il formato “ .pdf ”. 6.Con il secondo motivo la ricorrente principale deduce la v iolazione dell'articolo112 c od. proc. civ. , dell'articolo 26 del d. P . R . 602/1973 e successive modifiche, dell'articolo 60 del d. P . R . 600/1973 e suc- cessivemodifiche e del d. P . R . 68/2005 , in relazione all'articolo 360 primo comma n n . 3, 4 e 5 c od. proc. civ., per non aver il giudice dichiaratola nullità delle notifiche delle cartelle effettuate tramite un indirizzoPEC non censito nei pubblici registri. 7.Con il terzo motivo la società prospetta la v iolazione dell'articolo 2948,comma 4 , c od. civ. , in relazione all'articolo 360 primo comma n.3 c od. proc. civ. , per n on aver il giudice accertato la prescrizione quinquennale dei tributi oggetto delle cartelle di pagamento impu- gnate. 8.Il quarto motivo del ricorso principale deduce la v iolazione dell'ar- ticolo112 c od. proc. civ. in merito all ’ eccepita violazione dell'articolo 25del d. P . R . 602/1973 e successive modifiche, in relazione all'arti- colo360 primo comma n. 4 c od. proc. civ. , per non aver il g iudice di secondogrado dichiarato la nullità ai sensi dell'articolo 161 comma 1cod. proc. civ. della sentenza della Com m issione Tributaria Provin- ciale. 9.Con il quinto motivo la ricorrente principale lamenta la v iolazione dell'articolo112 c od. proc. civ. e dell'articolo 36 bis del d. P . R . 600/73 e54 bis d. P . R . 633/72 , in relazione all'articolo 360 primo comma n.3 cod. proc. civ. , nella parte in cui il giudice non ha risposto alle censuresollevate dall'appellante con il quinto motivo di appello prin- cipale. 10.Con il sesto motivo la contribuente prospetta la violazione dell'ar- ticolo 7 della legge 212/2000 in relazione all'articolo 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ., per aver l a sentenza di II grado erro- neamenteritenuto infondato il sesto motivo di appello principale . 11.Il settimo motivo della ricorrente principale deduce la violazione dell'articolo17 del d.lgs 212/2000 come modificato dall'articolo 13 quater della legge 214/2011 in relazione all'articolo 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ., per aver errat o la sentenza di appello nellaparte in cui ha rigettato l'ottavo motivo di appello principale. 12.Con l’ottavo motivo la società deduce la violazione e falsa appli- cazione degli artt. 23, comma 5, l. 689/1981, 82 e 91, comma 1, cod.proc. civ., in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per non avereil giudice di appello riformato la sentenza di prime cure nella partein cui ha liquidato in favore dell'Amministrazione le spese le- gali,sebbene l'ente non fosse stato assistito da un avvocato, essen- dosilimitato alla sola produzione documentale. 13. Con il primo motivo di ricorso incidentale, dedotto ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., l’Amministrazione finan- ziariadenuncia la falsa applicazione dell'art.21 d.lgs. 546/1996 , per nonavere la CTR dichiarato inammissibile per tardività il ricorso in- troduttivodi primo grado della contribuente.14.Il primo motivo di ricorso incidentale va esaminato in via priori- tariaad ogni altra questione , non in quanto potenzialmente cd “pa- ralizzante”il ricorso principale, dal momento che in presenza di im- posta armonizzata i l principio di effettività del diritto comunitario prevalesui principi processuali interni e l ’ autonomia processuale de- gli Stati membri non può giustificare disposizioni di diritto interno che rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti comunitari (Corte di Giustizia UE sentenza dell’11aprile 2019, PORR [OSCURATO:PERSONA]. nella causa C - 691/17, § 39), quantopiuttosto perché investe un profilo rilevabile d’ufficio quale è latempestiva proposizione del ricorso di primo grado , che anche lo- gicamentesi pone a monte di tutte le altre questioni perché investe l’incardinamentodel ricorso introduttivo del giudizio. 15.Il motivo è fondato. Lecartelle impugnate nel giudizio sono le seguenti: 1)n. 10920150000068870000, relativa ad I RAP ed IVA, acces- sorie sanzioni per gli anni 2008, 2009 e 2010 per un importo complessivodi euro 19.991,85 , notificata alla contribuente il 5 febbraio2015; 2)n. 10920150003527460000, relativa ad IVA, IRPEF, accessori esanzioni per gli anni 2008 - 2009 - 2011 per un importo com- plessivodi euro 28.803,24 notificata alla contribuente il 1 ° giu- gno2015; 3)n. 10920150007228254000, relativa ad I RAP, IVA, ritenute allafonte, accessori e sanzioni per l'anno 2012 per complessivi euro 2.343,42 notificata alla contribuente il 16 novembre 2015; 4)n.1092016000000016689000, relativa ad IVA, accessori e sanzioniper complessivi euro 25.849,18 notificata alla contri- buenteil 9 febbraio 201 6 ;5)n.10920160005382082000, relativa a ritenute alla fonte, ac- cessori e sanzioni per l'anno 2013 per complessivi euro 4.000,57notificata alla contribuente il 14 ottobre 2016 ; 6)n. 10920160005980118000, relativa a ritenute alla fonte, ac- cessorie sanzioni per l'anno 2013 per complessivi euro 536,33 notificataalla contribuente il 1 ° dicembre 2016 ; 7)n. 1092017000901788000 relativa ad IVA, accessori e san- zioniper l'anno 2013 per complessivi euro 33.890,92 notificata allacontribuente il 27 marzo 2017 . 16.Lo stesso giudice d’appello riporta l’essenza de i dati che prece- dono a pag.2 della sentenza, sia pure devalutandoli a pag.3 della decisionesulla base della considerazione che « i molteplici profili di nullitàdella cartella » non avrebbero consentit o il decor so de l termine perproporre il ricorso introduttivo , proposto il 26 febbraio 2018 , os- siaquasi un anno dopo la notifica della più recente cartella di paga- mento. In disparte la genericità e imprecisione dell’assunto, che indica «una» cartella a fronte di ben sette cartelle di pagamento impu- gnate, l ’ apodittic a affermazione già su di un piano logico non è in alcunmodo condivisibile . Innanzitutto,non tutti i profili di nullità di ciascuna cartella di paga- mento,e neppure di invalidità di ciascuna sua notifica, consentono diper sé di proporre impugnazione al di fuori del termine perentorio disessanta giorni di cui all’art.21 d.lgs. n.546/1992. Inoltre,il profilo decisivo è che l a tardività del ricorso introduttivo è questione rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, ed è onere del ricorrenteche ha impugnato le cartelle, dimostrare il momento in cui haavuto conoscenza di ciascuna cartella ai fini della dimostrazione diaverla impugnat a entro i 60 giorni di cui all’art.21 cit., decorrente daquell’esatto momento. Laddove contest i di non aver ne mai rice- vuto rituale notificazione e ciò nonostante impugna l’atto , il ricor- rentedeve pur sempre rendere noto e dimostrare quando ne abbia avutoconoscenza, per dare prova della tempestiva impugnazione. Sia il giudice di prime cure che quello d’appello avrebbero dovuto porsi la questione, logicamente antecedente a tutte le censure di nullitàdegli atti impugnati e della loro notifica . 17. Dev’essere così affermato il seguente principio di diritto cui si atterràil giudice del la fase rescissoria : «Intema di cartella di pagamento, la questione della tempe- stivitàdel ricorso introduttivo proposto nel rispetto dell’art. 21del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, rilevabile d’ufficio in ognistato e grado del giudizio , precede logicamente ogni al- trarelativa alla validità della cartella e anche della sua noti- ficae, ove il contribuente contesti la validità della notifica, è suo onere dimostrare quando abbia avuto conoscenza dell’atto,ai fini di dare prova del la sua tempestiva impugna- zionenel termine perentorio di sessanta giorni . » . Inapplicazione del principio suddetto, la censura in disamina è fon- dataed è necessario un preciso accertamento del giudice del rinvio ariguardo, con riferimento a ciascuna delle sette cartelle impugnate. 18.Restano assorbiti gli ulteriori motivi del ricorso principale e il se- condo motivo del ricorso incidentale , incentrato sulla statuizione contradittoria e perplessa del giudice d’appello che nella sua argo- mentazione prima fa riferimento a imprecisati « molteplici profili di nullità della cartella » al fine di disattendere l’appello incidentale dell’Amministrazione, e poi rigetta ogni censura della contribuente appellanteprincipale confermando la legittimità delle cartelle impu- gnate. 19.La sentenza impugnata va così cassata, con rinvio al giudice del merito,in diversa composizione, in relazione a l sud dett o profil o , oltre cheper
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