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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 settembre 2021

Cassazione n. 38159/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore Generale presso la Corte di appello di Firenze nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.I.P. del Tribunale di Livorno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il G.I.P. del Tribunale di Livorno ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in relazione al reato di cui all'art. 9, comma 7, legge 376 del 2000 e, quanto al Boccolini, anche al reato di cui all'art. 648 cod. pen., nel contempo accogliendo la richiesta di proscioglimento di entrambi gli imputati dal delitto di cui all'art. 314 cod. pen., avente ad oggetto medicinali dopanti, perché, riqualificato il reato ai sensi degli artt. 646, 61, comma primo, n. 9 cod. pen., lo stesso era improcedibile per difetto di querela.

2. Ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze, deducendo violazione di legge in relazione alla qualificazione del fatto, quale appropriazione indebita aggravata, e vizio di motivazione e deducendo inoltre violazione di legge in relazione all'art. 448-comma 2 -bis cod. proc. pen. per l'illegalità della pena applicata.

3. Il Procuratore generale Oha inviato requisitoria scritta, concludendo per l'annullamento con rinvio.

4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria, deducendo l'inammissibilità del ricorso, sia perché tardivo, in quanto depositato oltre il termine di giorni quindici dalla comunicazione al Procuratore generale, sia perché non consentito ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. 5.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria, deducendo l'inamnnissibilità del ricorso per tardività, risultante dalla documentazione allegata.

6. Il ricorso è inammissibile per tardività.

E' stato infatti documentalmente dimostrato dalle parti interessate che la sentenza è stata comunicata al Procuratore Generale in data 1 dicembre 2020 e che il ricorso è stato depositato solo in data 17 dicembre 2020, quando era ormai decorso il termine di giorni quindici a tal fine prescritto dall'art. 585, connma 1, lett. a) cod. proc. pen.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 20/09/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore Generale presso la Corte di appello di Firenze nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.I.P. del Tribunale di Livorno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il G.I.P. del Tribunale di Livorno ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in relazione al reato di cui all'art. 9, comma 7, legge 376 del 2000 e, quanto al Boccolini, anche al reato di cui all'art. 648 cod. pen., nel contempo accogliendo la richiesta di proscioglimento di entrambi gli imputati dal delitto di cui all'art. 314 cod. pen., avente ad oggetto medicinali dopanti, perché, riqualificato il reato ai sensi degli artt. 646, 61, comma primo, n. 9 cod. pen., lo stesso era improcedibile per difetto di querela. 2. Ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze, deducendo violazione di legge in relazione alla qualificazione del fatto, quale appropriazione indebita aggravata, e vizio di motivazione e deducendo inoltre violazione di legge in relazione all'art. 448-comma 2 -bis cod. proc. pen. per l'illegalità della pena applicata. 3. Il Procuratore generale Oha inviato requisitoria scritta, concludendo per l'annullamento con rinvio. 4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria, deducendo l'inammissibilità del ricorso, sia perché tardivo, in quanto depositato oltre il termine di giorni quindici dalla comunicazione al Procuratore generale, sia perché non consentito ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. 5. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria, deducendo l'inamnnissibilità del ricorso per tardività, risultante dalla documentazione allegata. 6. Il ricorso è inammissibile per tardività. E' stato infatti documentalmente dimostrato dalle parti interessate che la sentenza è stata comunicata al Procuratore Generale in data 1 dicembre 2020 e che il ricorso è stato depositato solo in data 17 dicembre 2020, quando era ormai decorso il termine di giorni quindici a tal fine prescritto dall'art. 585, connma 1, lett. a) cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 20/09/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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