Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 giugno 2021

Cassazione n. 33353/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

eguente ORDINANZA sul ricorso 17424-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] 02438750586, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 117, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 19736/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 15/10/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Con atto notificato via pec il 18/6/2020, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza n. 19736/2019 del Tribunale di Roma, pubblicata in data 15/10/2019 e non notificata. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato controricorso. [OSCURATO:PERSONA] della GECOM s.r.I., intimato, non ha svolto difese in questa sede.

2. [OSCURATO:PERSONA] conveniva [OSCURATO:PERSONA] per sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro occorsole in data 18/1/2009 quando, per agevolare la discesa della madre dalla vettura, cadeva rovinosamente a terra, a causa della presenza di una buca posta sul marciapiede piena d'acqua, celata e non prevedibile, in assenza di sufficiente illuminazione pubblica.

Si costituiva il Comune convenuto spiegando domanda di man leva nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. in forza del contratto di appalto stipulato inter partes. [OSCURATO:PERSONA] di Pace, all'esito dell'istruttoria, rigettava la domanda compensando le spese di lite.

3. Avverso la pronuncia di primo grado, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha interposto appello principale e l'ente comunale appello incidentale.

Il Tribunale ha rigettato il gravame della danneggiata ritenendo non provato il nesso causale tra la res in custodia e i danni subiti; invece, ha accolto l'appello di [OSCURATO:PERSONA] quanto all'erronea compensazione delle spese di lite disposta in prime cure e, per l'effetto, ha condannato l'attrice al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in suo favore.

4. I difensori delle parti, nelle more del giudizio, hanno depositato memoria congiunta in cui dichiarano di avere rinunciato al ricorso e al controricorso.

Considerato che:

5. Rilevato preliminarmente che la ricorrente e il resistente hanno fatto pervenire presso la cancelleria di questo ufficio atto di rinuncia al ricorso e al controricorso con cui dichiarano che non hanno più interesse alla prosecuzione del giudizio, in ()\'\ quanto nelle more è stato raggiunto un accordo, formulando ai sensi dell'art. 390 la volontà di volere rinunciare al ricorso per cassazione con compensazione totale delle spese.

PQM La Corte, preso atto della rinuncia delle parti, visto l'art. 391 cod.proc. civ. dichiara estinto il giudizio; nulla per le spese.

Roma 10 giugno 2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso 17424-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] 02438750586, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 117, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 19736/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 15/10/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con atto notificato via pec il 18/6/2020, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza n. 19736/2019 del Tribunale di Roma, pubblicata in data 15/10/2019 e non notificata. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato controricorso. [OSCURATO:PERSONA] della GECOM s.r.I., intimato, non ha svolto difese in questa sede. 2. [OSCURATO:PERSONA] conveniva [OSCURATO:PERSONA] per sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro occorsole in data 18/1/2009 quando, per agevolare la discesa della madre dalla vettura, cadeva rovinosamente a terra, a causa della presenza di una buca posta sul marciapiede piena d'acqua, celata e non prevedibile, in assenza di sufficiente illuminazione pubblica. Si costituiva il Comune convenuto spiegando domanda di man leva nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. in forza del contratto di appalto stipulato inter partes. [OSCURATO:PERSONA] di Pace, all'esito dell'istruttoria, rigettava la domanda compensando le spese di lite. 3. Avverso la pronuncia di primo grado, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha interposto appello principale e l'ente comunale appello incidentale. Il Tribunale ha rigettato il gravame della danneggiata ritenendo non provato il nesso causale tra la res in custodia e i danni subiti; invece, ha accolto l'appello di [OSCURATO:PERSONA] quanto all'erronea compensazione delle spese di lite disposta in prime cure e, per l'effetto, ha condannato l'attrice al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in suo favore. 4. I difensori delle parti, nelle more del giudizio, hanno depositato memoria congiunta in cui dichiarano di avere rinunciato al ricorso e al controricorso. Considerato che: 5. Rilevato preliminarmente che la ricorrente e il resistente hanno fatto pervenire presso la cancelleria di questo ufficio atto di rinuncia al ricorso e al controricorso con cui dichiarano che non hanno più interesse alla prosecuzione del giudizio, in ()\'\ quanto nelle more è stato raggiunto un accordo, formulando ai sensi dell'art. 390 la volontà di volere rinunciare al ricorso per cassazione con compensazione totale delle spese. PQM La Corte, preso atto della rinuncia delle parti, visto l'art. 391 cod.proc. civ. dichiara estinto il giudizio; nulla per le spese. Roma 10 giugno 2021 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 33353/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris