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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 giugno 2026

Cassazione n. 19679/2026

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o e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n.1582/2022 depositata il 19/12/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con sentenza n. 112 del 14/10/2019 la CTP di [OSCURATO:PERSONA], in parzialeaccoglimento del ricorso proposto dalla contribuente [OSCURATO:PERSONA],annullava l’avviso di accertamento relativo ad IMU 2012 emesso a caricoNumero registro generale 13272/2023Numero sezionale 4827/2026Numero di raccolta generale 19679/2026Data pubblicazione 13/06/2026della predetta in relazione ai terreni siti in via [OSCURATO:PERSONA] e in via Ronchi,respingendo l’impugnazione quanto all’area di via dei Fortini, con unamotivazione fondata sull’esistenza di un giudicato esterno formatosi pereffetto delle sentenze della Corte di Cassazione n. 25248 e 25254 del 2019.2.

Il giudice di primo grado, facendo proprio l’orientamentogiurisprudenziale riguardante la qualificazione delle aree ai finidell’imposizione IMU, rilevava che dovevano, comunque, considerarsiedificabili quelle classificate tali dallo strumento urbanistico, come l’areasuddetta di cui trattasi, indipendentemente dalla concreta utilizzabilità a finiedificatori; argomentava, altresì, in ordine all’assenza del vincolo dipertinenzialità e alla mancata dimostrazione di un valore alternativo rispettoa quello attribuito dall’ente impositore.3.

Proposto appello da parte della contribuente la CGT-2 della Toscana, conla sentenza n. 1582/3/2022 in accoglimento del gravame, accoglievaintegralmente il ricorso della contribuente.4.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione sulla base disei motivi, illustrati con successiva memoria, il Comune di [OSCURATO:PERSONA].5.

La contribuente ha resistito con controricorso e successiva memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il Comune ricorrente lamenta, ai sensi dell’ art. 360primo comma n. 4 c.p.c., nullità della sentenza per motivazione apparenteo error in procedendo, in violazione e falsa applicazione degli artt. 36,comma 2, n. 4, D. Lgs. n. 546/1992, 111 Cost. e 12 delle preleggi,assumendo che la motivazione non rendeva percepibile il fondamento delladecisione, demandandosi all’interprete l’inammissibile compito di integrarlacon congetture per comprenderne la portata.2.

Con il secondo motivo il Comune ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360primo comma n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per carenza/apparenzadella motivazione, in violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 2,n. 4, d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 111 Cost., in quanto non sono stateNumero registro generale 13272/2023Numero sezionale 4827/2026Numero di raccolta generale 19679/2026Data pubblicazione 13/06/2026indicate le ragioni per discostarsi dalla statuizione di primo grado in ordinealla sussistenza di un giudicato esterno a seguito delle sentenze di rigettodella Corte di Cassazione nn. 25248 e 25254 del 2019, con cui, tra le stesseparti, era stata accertata l’edificabilità del terreno di cui trattasi sulla basedel criterio dell’edificabilità legale.3.

I primi due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto fra loroconnessi, sono da ritenere fondati.3.1.

Come chiarito delle S.U. di questa Corte, la motivazione è soloapparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo",quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile ilfondamento della decisione, perché recante argomentazioniobbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciareall'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.(Cass. Sez.

U., 03/11/2016, n. 22232, Rv. 641526 - 01).Nella specie appare evidente che la motivazione è caratterizzata davalutazioni astratte e di ordine generale e da considerazioni incongruerispetto alle questioni prospettate, specie ove si ponga mente allacircostanza che i giudici di appello hanno omesso di specificare le ragioniidonee a superare quanto statuito dalla CTP nella pronunzia di primo gradoin ordine alla sussistenza di un giudicato esterno formatosi per effetto dellesentenze di rigetto della Corte di Cassazione nn. 25248 e n. 25254 del3/7/2019 circa la natura edificatoria dell’area di via dei Fortini.Ciò implica il necessario annullamento della sentenza impugnata dovendosi,comunque, in questa sede precisare - ai fini della disamina della interavicenda ed alla questione relativa alla legittimità dell’avviso di accertamentoIMU 2012 - che si è formato il giudicato interno sulla non imponibilità,quanto all’annualità in esame, in relazione ai terreni siti in via MarinaVecchia ed in via Ronchi stante la mancata impugnazione da parte delNumero registro generale 13272/2023Numero sezionale 4827/2026Numero di raccolta generale 19679/2026Data pubblicazione 13/06/2026Comune della sentenza di primo grado n. 112 del 14/10/2019 della CTP diMassa Carrara che, ha, in parte qua, annullato l’avviso oggetto di causa.4.

Accolti i primi due motivi di ricorso, rimangono assorbiti gli altri ed inparticolare:- il terzo motivo, in forza del quale il Comune ricorrente lamenta, ai sensidell’ art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degliartt. 2, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 504/1992, 11 quaterdecies, comma 16,D.L. n. 203/2005, 36, comma 2, d.l. n. 223/2006, in quanto la sentenzaaveva ritenuto che, nonostante la previsione dello strumento urbanistico, aifini dell’imposizione dovesse verificarsi la concreta possibilità diedificazione;- il quarto motivo, con cui il Comune ricorrente lamenta, ai sensi dell’ art.360 primo comma n. 5 c.p.c., l’omesso esame del fatto decisivo per ilgiudizio costituito dall’esistenza di un atto deliberativo regolamentare difissazione dei valori dei beni per zone omogenee, assumendo che nellasentenza impugnata del tutto genericamente si assumeva la mancanza di“qualifiche finanziarie ipotizzate dall’Ente impositore”;- il quinto motivo, con il quale Comune ricorrente lamenta, ai sensi dell’ art.360, primo comma, n. 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.2697 c.c. e 115 c.p.c., 7, comma 5, d.lgs. n. 546/1992 e 59, comma 1, lett.g), d.lgs. n. 446/1997, in quanto il giudice d’appello aveva valutato noncongrua la “valutazione finanziaria” operata dall’Ente pur in assenza diqualsivoglia dimostrazione da parte del contribuente della correttezza divalutazioni alternative, con violazione del principio dell’onere della prova eobliterando il Regolamento comunale senza disapplicarlo;- il sesto motivo, con il quale il Comune ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 2, 7, 35, comma 3, e 36 D. Lgs. n. 546/1992, 111 Cost, 47 CDFUEe 6 CEDU, in quanto il giudice si è limitato ad annullare l’atto impositivoNumero registro generale 13272/2023Numero sezionale 4827/2026Numero di raccolta generale 19679/2026Data pubblicazione 13/06/2026anziché esaminare nel merito la pretesa tributaria e operare una motivatavalutazione sostitutiva.5.

In conclusione in accoglimento dei primi due motivi di ricorso, assorbitigli altri, la sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversacomposizione, cui è rimessa anche la regolazione delle spese di lite di questogiudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti gli altri; cassa lasentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado della Toscana in diversacomposizione, cui rimette anche la liquidazione delle spese del presentegiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, indata 9 giugno 2026 .IL PRESIDENTEGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n.1582/2022 depositata il 19/12/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 112 del 14/10/2019 la CTP di [OSCURATO:PERSONA], in parzialeaccoglimento del ricorso proposto dalla contribuente [OSCURATO:PERSONA],annullava l’avviso di accertamento relativo ad IMU 2012 emesso a caricoNumero registro generale 13272/2023Numero sezionale 4827/2026Numero di raccolta generale 19679/2026Data pubblicazione 13/06/2026della predetta in relazione ai terreni siti in via [OSCURATO:PERSONA] e in via Ronchi,respingendo l’impugnazione quanto all’area di via dei Fortini, con unamotivazione fondata sull’esistenza di un giudicato esterno formatosi pereffetto delle sentenze della Corte di Cassazione n. 25248 e 25254 del 2019.2. Il giudice di primo grado, facendo proprio l’orientamentogiurisprudenziale riguardante la qualificazione delle aree ai finidell’imposizione IMU, rilevava che dovevano, comunque, considerarsiedificabili quelle classificate tali dallo strumento urbanistico, come l’areasuddetta di cui trattasi, indipendentemente dalla concreta utilizzabilità a finiedificatori; argomentava, altresì, in ordine all’assenza del vincolo dipertinenzialità e alla mancata dimostrazione di un valore alternativo rispettoa quello attribuito dall’ente impositore.3. Proposto appello da parte della contribuente la CGT-2 della Toscana, conla sentenza n. 1582/3/2022 in accoglimento del gravame, accoglievaintegralmente il ricorso della contribuente.4. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione sulla base disei motivi, illustrati con successiva memoria, il Comune di [OSCURATO:PERSONA].5. La contribuente ha resistito con controricorso e successiva memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il Comune ricorrente lamenta, ai sensi dell’ art. 360primo comma n. 4 c.p.c., nullità della sentenza per motivazione apparenteo error in procedendo, in violazione e falsa applicazione degli artt. 36,comma 2, n. 4, D. Lgs. n. 546/1992, 111 Cost. e 12 delle preleggi,assumendo che la motivazione non rendeva percepibile il fondamento delladecisione, demandandosi all’interprete l’inammissibile compito di integrarlacon congetture per comprenderne la portata.2. Con il secondo motivo il Comune ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360primo comma n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per carenza/apparenzadella motivazione, in violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 2,n. 4, d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 111 Cost., in quanto non sono stateNumero registro generale 13272/2023Numero sezionale 4827/2026Numero di raccolta generale 19679/2026Data pubblicazione 13/06/2026indicate le ragioni per discostarsi dalla statuizione di primo grado in ordinealla sussistenza di un giudicato esterno a seguito delle sentenze di rigettodella Corte di Cassazione nn. 25248 e 25254 del 2019, con cui, tra le stesseparti, era stata accertata l’edificabilità del terreno di cui trattasi sulla basedel criterio dell’edificabilità legale.3. I primi due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto fra loroconnessi, sono da ritenere fondati.3.1. Come chiarito delle S.U. di questa Corte, la motivazione è soloapparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo",quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile ilfondamento della decisione, perché recante argomentazioniobbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciareall'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.(Cass. Sez. U., 03/11/2016, n. 22232, Rv. 641526 - 01).Nella specie appare evidente che la motivazione è caratterizzata davalutazioni astratte e di ordine generale e da considerazioni incongruerispetto alle questioni prospettate, specie ove si ponga mente allacircostanza che i giudici di appello hanno omesso di specificare le ragioniidonee a superare quanto statuito dalla CTP nella pronunzia di primo gradoin ordine alla sussistenza di un giudicato esterno formatosi per effetto dellesentenze di rigetto della Corte di Cassazione nn. 25248 e n. 25254 del3/7/2019 circa la natura edificatoria dell’area di via dei Fortini.Ciò implica il necessario annullamento della sentenza impugnata dovendosi,comunque, in questa sede precisare - ai fini della disamina della interavicenda ed alla questione relativa alla legittimità dell’avviso di accertamentoIMU 2012 - che si è formato il giudicato interno sulla non imponibilità,quanto all’annualità in esame, in relazione ai terreni siti in via MarinaVecchia ed in via Ronchi stante la mancata impugnazione da parte delNumero registro generale 13272/2023Numero sezionale 4827/2026Numero di raccolta generale 19679/2026Data pubblicazione 13/06/2026Comune della sentenza di primo grado n. 112 del 14/10/2019 della CTP diMassa Carrara che, ha, in parte qua, annullato l’avviso oggetto di causa.4. Accolti i primi due motivi di ricorso, rimangono assorbiti gli altri ed inparticolare:- il terzo motivo, in forza del quale il Comune ricorrente lamenta, ai sensidell’ art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degliartt. 2, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 504/1992, 11 quaterdecies, comma 16,D.L. n. 203/2005, 36, comma 2, d.l. n. 223/2006, in quanto la sentenzaaveva ritenuto che, nonostante la previsione dello strumento urbanistico, aifini dell’imposizione dovesse verificarsi la concreta possibilità diedificazione;- il quarto motivo, con cui il Comune ricorrente lamenta, ai sensi dell’ art.360 primo comma n. 5 c.p.c., l’omesso esame del fatto decisivo per ilgiudizio costituito dall’esistenza di un atto deliberativo regolamentare difissazione dei valori dei beni per zone omogenee, assumendo che nellasentenza impugnata del tutto genericamente si assumeva la mancanza di“qualifiche finanziarie ipotizzate dall’Ente impositore”;- il quinto motivo, con il quale Comune ricorrente lamenta, ai sensi dell’ art.360, primo comma, n. 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.2697 c.c. e 115 c.p.c., 7, comma 5, d.lgs. n. 546/1992 e 59, comma 1, lett.g), d.lgs. n. 446/1997, in quanto il giudice d’appello aveva valutato noncongrua la “valutazione finanziaria” operata dall’Ente pur in assenza diqualsivoglia dimostrazione da parte del contribuente della correttezza divalutazioni alternative, con violazione del principio dell’onere della prova eobliterando il Regolamento comunale senza disapplicarlo;- il sesto motivo, con il quale il Comune ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 2, 7, 35, comma 3, e 36 D. Lgs. n. 546/1992, 111 Cost, 47 CDFUEe 6 CEDU, in quanto il giudice si è limitato ad annullare l’atto impositivoNumero registro generale 13272/2023Numero sezionale 4827/2026Numero di raccolta generale 19679/2026Data pubblicazione 13/06/2026anziché esaminare nel merito la pretesa tributaria e operare una motivatavalutazione sostitutiva.5. In conclusione in accoglimento dei primi due motivi di ricorso, assorbitigli altri, la sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversacomposizione, cui è rimessa anche la regolazione delle spese di lite di questogiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti gli altri; cassa lasentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado della Toscana in diversacomposizione, cui rimette anche la liquidazione delle spese del presentegiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, indata 9 giugno 2026 .IL PRESIDENTEGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
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