Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 659/2008
ECLI:EU:C:2008:482
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Cause riunite C‑75/05 P e C‑80/05 P
Repubblica federale di Germania e altri
contro
[OSCURATO:PERSONA]
«Impugnazione — Aiuti di Stato — Decisione della [OSCURATO:PERSONA] di non sollevare obiezioni — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Parti interessate — Aiuti regionali destinati ai grandi progetti d’investimento — Disciplina multisettoriale del 1998»
Massime della sentenza
1.
Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente
[Artt. 88, nn. 2 e 3, CE e 230, quarto comma, CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 1, lett. h)]
2.
Impugnazione — Motivi di ricorso — Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori — Irricevibilità — Sindacato della
Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori — Esclusione, salvo il caso di snaturamento
(Art. 225, n. 1, secondo comma, CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma)
3.
Aiuti concessi dagli Stati — Esame da parte della [OSCURATO:PERSONA] — Potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] — Possibilità di adottare
orientamenti
(Art. 87, n. 3, CE; disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d’investimento)
4.
Procedura — Provvedimenti istruttori — Sindacato della Corte sulla valutazione da parte del Tribunale della necessità di integrare
gli elementi di informazione — Esclusione, salvo il caso di snaturamento
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 64)
1.
Nell’ambito del procedimento di controllo degli aiuti di Stato previsto dall’art. 88 CE, qualora, senza avviare il procedimento
di cui all’art. 88, n. 2, CE, la [OSCURATO:PERSONA] rilevi, sulla base del n. 3 dello stesso articolo, la compatibilità di un aiuto
con il mercato comune, i beneficiari delle garanzie procedurali previste da tale n. 2 possono ottenerne il rispetto solamente
ove abbiano la possibilità di contestare tale decisione dinanzi al giudice comunitario. Di conseguenza, quando, mediante un
ricorso di annullamento di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] adottata al termine di un esame preliminare, un ricorrente mira
a conseguire il rispetto delle garanzie procedurali previste dall’art. 88, n. 2, CE, il semplice fatto che abbia la qualifica
di interessato, ai sensi di tale disposizione, è sufficiente affinché sia considerato come direttamente e individualmente
interessato ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE.
Gli interessati sono qualsiasi Stato membro e qualsiasi persona, impresa o associazione d’imprese sui cui interessi può incidere
la concessione di un aiuto, in particolare il beneficiario di quest’ultimo, le imprese concorrenti e le organizzazioni professionali.
In occasione dell’esame della ricevibilità di un ricorso dinanzi al Tribunale, il giudice di primo grado, dopo aver verificato
che la parte ricorrente può essere considerata come interessata ai sensi degli artt. 88, n. 2, CE e 1, lett. h), del regolamento
n. 659/1999, non è tenuto a esigere anche che sia dimostrato che la posizione di tale parte sul mercato risulta danneggiata
in maniera sostanziale a seguito dell’adozione di una decisione controversa.
(v. punti 37-40, 43-44)
2.
Nell’ambito di un’impugnazione, la valutazione dei fatti operata dal Tribunale non è soggetta al controllo della Corte, salvo
il caso di snaturamento di tali fatti e degli elementi di prova presentati al giudice di primo grado.
(v. punti 47-49)
3.
[OSCURATO:PERSONA], adottando norme di comportamento ed annunciando, con la loro pubblicazione, che esse verranno da quel momento
in avanti applicate ai casi a cui si riferiscono, si autolimita nell’esercizio del potere discrezionale di cui è titolare
ai sensi dell’art. 87, n. 3, CE, e non può discostarsi da tali norme, pena una sanzione, all’occorrenza, a titolo di violazione
di principi giuridici generali, quali la parità di trattamento o la tutela del legittimo affidamento.
Nell’ambito specifico degli aiuti di Stato, la [OSCURATO:PERSONA] è vincolata dalle discipline e dalle comunicazioni da essa adottate,
nei limiti in cui non derogano a norme del Trattato – dato che detti testi non possono essere interpretati in modo tale da
restringere la portata degli artt. 87 CE e 88 CE o contravvenire agli obiettivi da questi previsti – e sono accettate dagli
Stati membri. In questo contesto, spetta al Tribunale verificare se tali norme siano state rispettate dalla [OSCURATO:PERSONA].
Nell’ambito della valutazione della compatibilità con il mercato comune di un aiuto afferente alla disciplina multisettoriale
degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d’investimento, il Tribunale non viola l’ampio potere discrezionale di
cui dispone la [OSCURATO:PERSONA] controllando che, nell’adottare la decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] si sia conformata alla
suddetta disciplina, e verificando se essa abbia considerato, nella determinazione del coefficiente di correzione applicabile,
l’eventuale destinazione dell’aiuto a un mercato in declino. Il Tribunale è altresì legittimato a dichiarare che occorre interpretare
la suddetta disciplina alla luce dell’art. 87 CE e del principio di incompatibilità degli aiuti pubblici ivi contenuto per
conseguire l’obiettivo contemplato da tale disposizione, e cioè quello di una concorrenza non falsata nel mercato comune.
(v. punti 59-74)
4.
Per quanto riguarda la valutazione, da parte del giudice di primo grado, di domande di misure di organizzazione del procedimento
o di istruzione presentate da una parte in una controversia, il Tribunale è il solo giudice dell’eventuale necessità di integrare
gli elementi di informazione di cui dispone nelle cause di cui è investito. Il valore probante o meno degli atti del processo
rientra nella valutazione insindacabile dei fatti che esula dal controllo della Corte nell’ambito del ricorso di impugnazione,
salvo in caso di snaturamento degli elementi di prova presentati al Tribunale o quando l’inesattezza materiale degli accertamenti
effettuati da quest’ultimo risulti dai documenti inseriti nel fascicolo.
(v. punto 78)
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
11 settembre 2008
(
*
)
«Impugnazione – Aiuti di Stato – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] di non sollevare obiezioni – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Parti interessate – Aiuti regionali destinati ai grandi progetti d’investimento – Disciplina multisettoriale del 1998»
Nei procedimenti riuniti C‑75/05 P e C‑80/05 P,
avanti ad oggetto due impugnazioni ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposte rispettivamente
l’11 e il 16 febbraio 2005,
Repubblica federale di Germania,
rappresentata dal sig. W.‑D. Plessing e dalla sig.ra C. Schulze‑Bahr, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. M. Núñez‑Müller,
Rechtsanwalt (C‑75/05 P),
[OSCURATO:PERSONA] AG,
OSB Deutschland GmbH,
con sede in Meppen (Germania), rappresentate dall’avv. H.‑J. Niemeyer, Rechtsanwalt (C‑80/05 P), con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrenti,
procedimenti in cui le altre parti sono:
[OSCURATO:PERSONA] SA
, con sede in Sully-sur-Loire (Francia), rappresentata dagli avv.ti R. Nierer e L. Gordalla, Rechtsanwälte,
ricorrente in primo grado,
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee,
rappresentata dal sig. V. Kreuschitz, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. A. Tizzano (relatore) e M. Ilešič, giudici,
avvocato generale: sig. Y. Bot
cancelliere: sig. J. Swedenborg, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 febbraio 2007,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 6 marzo 2008,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con le loro impugnazioni, la Repubblica federale di Germania, nonché la [OSCURATO:PERSONA] AG e la OSB Deutschland GmbH (in prosieguo,
rispettivamente: la «[OSCURATO:PERSONA]» e la «OSB»), chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità
europee 1° dicembre 2004, causa T‑27/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4177; in prosieguo: la «sentenza impugnata»),
con la quale quest’ultimo ha annullato la decisione della [OSCURATO:PERSONA] 25 luglio 2001, SG (2001) D, di non sollevare obiezioni
contro l’aiuto di Stato concesso dalle autorità tedesche alla [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «decisione controversa»).
Contesto normativo
2
L’art. 1 del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’articolo [88] del
Trattato CE (GU L 83, pag. 1), così prevede:
«Ai fini del presente regolamento, si intende per:
(...)
h) ‘interessati’: qualsiasi Stato membro e qualsiasi persona, impresa o associazione d’imprese i cui interessi possono essere
lesi dalla concessione di aiuti, in particolare il beneficiario, le imprese concorrenti e le organizzazioni professionali».
3
L’art. 4 di tale regolamento, rubricato «Esame preliminare della notifica e decisioni della [OSCURATO:PERSONA]», così dispone:
«(...)
2. [OSCURATO:PERSONA], se dopo un esame preliminare constata che la misura notificata non costituisce aiuto, lo dichiara mediante
una decisione.
3. [OSCURATO:PERSONA], se dopo un esame preliminare constata che non sussistono dubbi in ordine alla compatibilità con il mercato
comune della misura notificata, nei limiti in cui essa rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo [87], paragrafo 1,
del Trattato, la dichiara compatibile con il mercato comune (in seguito denominata “decisione di non sollevare obiezioni”).
La decisione specifica quale sia la deroga applicata a norma del Trattato.
4. [OSCURATO:PERSONA], se dopo un esame preliminare constata che sussistono dubbi in ordine alla compatibilità con il mercato comune
della misura notificata, decide di avviare il procedimento ai sensi dell’articolo [88], paragrafo 2, del Trattato (in seguito
denominata “decisione di avviare il procedimento d’indagine formale”).
(...)».
4
La disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d’investimento (GU 1998, C 107, pag. 7; in
prosieguo: la «disciplina multisettoriale del 1998»), in vigore al momento dei fatti, stabilisce le regole di valutazione
degli aiuti che rientrano nella sua sfera di applicazione, ai fini dell’applicazione dell’art. 87, n. 3, CE.
5
Ai sensi della disciplina multisettoriale del 1998, la [OSCURATO:PERSONA] determina, caso per caso, l’intensità massima di aiuto
ammissibile per i progetti soggetti all’obbligo di notifica di cui all’art. 2 del regolamento n. 659/1999.
6
Il punto 3.10 di tale disciplina multisettoriale contiene la descrizione della formula di calcolo sulla cui base la [OSCURATO:PERSONA]
determina detta intensità. Tale formula si basa anzitutto sulla determinazione dell’intensità massima ammissibile autorizzabile
per gli aiuti alle grandi imprese nella zona considerata, denominata «massimale di aiuto regionale» (fattore R), il quale
viene in seguito moltiplicato per tre fattori corrispondenti, rispettivamente, alla concorrenza nel settore interessato (fattore T),
al rapporto capitale-lavoro (fattore I) e all’impatto regionale dell’aiuto di cui si tratta (fattore M). L’intensità massima
di aiuto autorizzata corrisponde quindi alla seguente formula: R x T x I x M.
7
Conformemente al punto 3.2 di detta disciplina multisettoriale, il fattore T «concorrenza» implica un’analisi diretta a stabilire
se il progetto proposto sarà realizzato in un settore o sottosettore che soffre di sovraccapacità strutturale.
8
In tal senso, in forza del punto 3.3 della disciplina multisettoriale del 1998, per determinare l’eventuale esistenza di una
siffatta sovraccapacità, la [OSCURATO:PERSONA] esamina, a livello comunitario, la differenza tra il tasso medio di sfruttamento della
capacità di produzione in tutta l’industria manifatturiera e il tasso medio di sfruttamento della capacità di produzione nel
(sotto)settore interessato. Tale analisi verte su un periodo di riferimento pari agli ultimi cinque anni per i quali sono
disponibili i dati.
9
Il punto 3.4 di tale disciplina multisettoriale è redatto nei seguenti termini:
«In mancanza di dati sufficienti sullo sfruttamento della capacità, la [OSCURATO:PERSONA] esaminerà se l’investimento avviene in
un settore in declino. A tal fine confronterà l’evoluzione del consumo apparente del prodotto o dei prodotti (vale a dire,
produzione più importazioni meno esportazioni) con il tasso di crescita di tutta l’industria manifatturiera [dello Spazio
economico europeo]».
10
Ai sensi del punto 3.10.1 di detta disciplina multisettoriale, al fattore T «concorrenza» si applica un fattore di correzione
pari a 0,25, 0,50, 0,75 o a 1 in funzione dei seguenti criteri:
«i) Progetto che determina un’espansione di capacità in un settore che soffre di una grave sovraccapacità strutturale e/o di calo
assoluto della domanda: 0,25
ii) Progetto che determina un’espansione di capacità in un settore che soffre di sovraccapacità strutturale e/o in un mercato
in declino, e che può rafforzare una quota di mercato già elevata: 0,50
iii) Progetto che determina un’espansione di capacità in un settore che soffre di sovraccapacità strutturale e/o in un mercato
in declino: 0,75
iv) Assenza di probabili effetti negativi nel senso di cui ai punti i), ii) e iii): 1.00».
Fatti
11
Con lettera 4 agosto 2000, la Repubblica federale di Germania notificava alla [OSCURATO:PERSONA] un progetto di aiuto all’investimento,
regolato dalla disciplina multisettoriale del 1998, a favore della [OSCURATO:PERSONA] AG per la costruzione di un centro integrato di lavorazione
del legno a Nettgau nel Land della Sassonia‑Anhalt (Germania).
12
Ai sensi dell’art. 4, n. 3, del regolamento n. 659/1999, la [OSCURATO:PERSONA] decideva, il 25 luglio 2001, di non sollevare eccezioni
sulla concessione di questo aiuto e determinava, sulla base di una valutazione dell’aiuto fondata sui criteri stabiliti dalla
disciplina multisettoriale del 1998, l’intensità massima ammissibile. In tale contesto, posto che l’esame dei dati relativi
al tasso di sfruttamento delle capacità del settore economico che comprende la produzione di pannelli di legno non aveva rivelato
alcuna sovraccapacità strutturale, la [OSCURATO:PERSONA] applicava il fattore di correzione massimale pari a 1 rispetto al fattore T
«concorrenza», senza procedere a un esame dell’eventualità che l’investimento in esame fosse realizzato in un mercato in declino.
Il procedimento di primo grado e la sentenza impugnata
13
Con atto introduttivo depositato presso cancelleria del Tribunale il 4 febbraio 2002, la [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la
«[OSCURATO:PERSONA]») ha presentato un ricorso diretto a ottenere l’annullamento della decisione controversa, fondandosi su quattro
motivi relativi, in primo luogo, alla violazione dell’art. 87 CE e alla disciplina multisettoriale del 1998, in secondo luogo,
alla violazione dell’art. 88, n. 2, CE, in terzo luogo, ad uno sviamento di potere e, in quarto luogo, ad una violazione dell’obbligo
di motivazione.
14
[OSCURATO:PERSONA], da parte sua, ha sollevato un’eccezione di irricevibilità del ricorso, basata su un’asserita mancanza di legittimazione
ad agire della ricorrente. Secondo l’istituzione convenuta, la [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere considerata come un’impresa concorrente
della beneficiaria dell’aiuto e, pertanto, non poteva pretendere lo status di «interessata» ai sensi del regolamento n. 659/1999.
Per tale motivo, essa non sarebbe stata legittimata ad impugnare la decisione controversa.
15
Nel merito, la [OSCURATO:PERSONA] sosteneva in particolare che, autorizzando l’aiuto in esame a conclusione del solo esame preliminare,
la [OSCURATO:PERSONA] aveva violato l’art. 88, n. 2, CE, nonché l’art. 4, n. 4, del regolamento n. 659/1999, che richiedono l’avvio
di un procedimento formale di esame qualora il provvedimento notificato «ponga dubbi» circa la sua compatibilità con il mercato
comune.
16
Orbene, secondo la [OSCURATO:PERSONA], un esame puntuale della situazione del mercato in questione avrebbe dovuto far sorgere simili
dubbi. Infatti, nel corso del procedimento amministrativo, la [OSCURATO:PERSONA] aveva comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] dati relativi
al consumo apparente di pannelli di legno, dimostrando che l’investimento in esame riguardava un mercato in declino. Ciò nonostante,
la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe limitata a esaminare la sola eventuale esistenza di una sovraccapacità strutturale e avrebbe ritenuto
di non essere tenuta a verificare se gli investimenti in esame fossero realizzati in un mercato in declino.
17
Ai punti 38‑44 della sentenza impugnata, il Tribunale ha costatato l’esistenza di un rapporto concorrenziale tra la [OSCURATO:PERSONA]
e la [OSCURATO:PERSONA] che attribuisce a quest’ultima la qualifica di parte interessata potendo essa essere considerata come direttamente
ed individualmente interessata dalla decisione controversa ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE. Su tale base, il Tribunale
ha respinto l’eccezione di irricevibilità dedotta dalla [OSCURATO:PERSONA].
18
Nel merito, ai punti 79‑111 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato che, esaminando lo stato della concorrenza
nel mercato in questione sulla base dei soli dati relativi alla sovraccapacità strutturale, senza aver parimenti verificato
se l’aiuto progettato fosse destinato a un mercato in declino, la [OSCURATO:PERSONA] aveva violato l’art. 87 CE, nonché la disciplina
multisettoriale del 1998.
19
Il Tribunale è giunto a detta conclusione dopo aver considerato, in particolare, da un lato, che un’interpretazione diversa
equivarrebbe a disconoscere la specificità dei due criteri di valutazione del fattore T «concorrenza» e, dall’altro, che investimenti
realizzati in un mercato in declino implicano seri rischi di distorsione della concorrenza, il che contravviene chiaramente
all’obiettivo di una concorrenza non falsata perseguito dall’art. 87 CE. Una siffatta conclusione sarebbe, peraltro, conforme
all’obiettivo che la [OSCURATO:PERSONA] stessa si sarebbe fissata con l’adozione della disciplina multisettoriale del 1998 che consiste,
secondo il suo punto 1.2, nel contenere gli aiuti ai progetti di grandi dimensioni entro un livello che eviti quanto più possibile
effetti negativi sulla concorrenza, senza eliminare l’effetto di attrazione della zona assistita.
20
Il Tribunale ha pertanto annullato la decisione controversa.
Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti
21
La Repubblica federale di Germania nonché la [OSCURATO:PERSONA] e la OSB hanno proposto due impugnazioni avverso la sentenza impugnata,
registrate rispettivamente l’11 febbraio 2005, con il numero di ruolo C‑75/05 P, e il 16 febbraio 2005, con il numero di ruolo
C‑80/05 P.
22
Con ordinanza del presidente della Corte 13 ottobre 2005, questi due procedimenti sono stati riuniti ai fini della fase orale
e della sentenza.
23
La Repubblica federale di Germania chiede che la Corte voglia:
– annullare la sentenza impugnata;
– dichiarare irricevibile il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] o respingerlo in quanto infondato, e
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese relative al procedimento di primo grado e a quello di impugnazione.
24
[OSCURATO:PERSONA] e la OSB chiedono che la Corte voglia:
– annullare la sentenza impugnata;
– respingere il ricorso o, in subordine, rinviare la causa al Tribunale, e
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
25
[OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia:
– respingere le impugnazioni, e
– condannare le ricorrenti alle spese relative al procedimento di primo grado nonché a quello di impugnazione.
Sulle impugnazioni
26
La Repubblica federale di Germania deduce tre motivi a sostegno della sua impugnazione, mentre la [OSCURATO:PERSONA] e OSB sollevano quattro
motivi, in parte coincidenti con i primi.
Sulla violazione dell’art. 230, quarto comma, CE
Argomenti delle parti
27
La Repubblica federale di Germania, con il suo primo motivo, nonché la [OSCURATO:PERSONA] e la OSB, con il loro secondo motivo, sostenute
dalla [OSCURATO:PERSONA], fanno valere che la sentenza impugnata viola l’art. 230, quarto comma, CE, nei misura in cui il Tribunale
ha ritenuto la [OSCURATO:PERSONA] «direttamente e individualmente interessata» dalla decisione controversa e ha quindi dichiarato
ricevibile il ricorso proposto da detta impresa. Tale incorretta conclusione deriverebbe da un ampliamento eccessivo dell’ambito
di applicazione dell’art. 230, quarto comma, CE e da un’errata interpretazione di tale disposizione alla luce del regolamento
n. 659/1999.
28
Infatti, il Tribunale di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto che qualsiasi persona potenzialmente «interessata» al procedimento
formale di esame di un aiuto ai sensi dell’art. 1, lett. h), del regolamento n. 659/1999 debba essere considerata come direttamente
e individualmente interessata, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, da una decisione di autorizzazione adottata al termine
della fase dell’esame preliminare dell’aiuto, senza che occorra quindi dimostrare che la posizione concorrenziale della ricorrente
in primo grado è stata «sostanzialmente» lesa da tale decisione.
29
Al contrario, secondo la Repubblica federale di Germania nonché la [OSCURATO:PERSONA] e la OSB, la qualifica di «interessata» ai sensi
del regolamento n. 59/1999 non implica automaticamente il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale. Solo un esame concreto,
fondato sul rapporto concorrenziale esistente tra il beneficiario dell’aiuto e la ricorrente in primo grado, rispetterebbe
i requisiti posti da una costante giurisprudenza e, in particolare, dalla sentenza 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/[OSCURATO:PERSONA]
([OSCURATO:PERSONA]. pag. 195). Pertanto, per accertare la legittimazione ad agire della [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale avrebbe dovuto verificare
se la posizione di detta impresa sul mercato interessato fosse danneggiata in modo sostanziale.
30
Orbene, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] non sarebbero effettivamente in concorrenza
sul mercato in questione e, pertanto, la posizione della [OSCURATO:PERSONA] su tale mercato non avrebbe potuto essere sostanzialmente
danneggiata.
31
A tale proposito, la [OSCURATO:PERSONA] e la OSB sostengono che l’osservazione del Tribunale, secondo cui le zone di commercializzazione
della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] si sovrapporrebbero, è inesatta. Infatti, il Tribunale avrebbe valutato erroneamente i dati
relativi ai mercati delle due imprese.
32
Inoltre, la Repubblica federale di Germania sottolinea che il Tribunale si è limitato a constatare che la [OSCURATO:PERSONA] apparteneva
a un gruppo di cui farebbero parte altre società attive nel settore dei pannelli di legno in Francia. Tuttavia, tale criterio
non sarebbe pertinente in quanto si fonda su considerazioni relative a un siffatto gruppo e non sulla concorrenza concreta
esistente tra le due imprese in questione.
33
Alla luce di tali considerazioni, la Repubblica federale di Germania, la [OSCURATO:PERSONA] e la OSB nonché la [OSCURATO:PERSONA] sostengono che
il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto essere dichiarato irricevibile.
34
[OSCURATO:PERSONA] sostiene, al contrario, che, nel caso in cui non venga avviato il procedimento formale di esame, un concorrente
del beneficiario di un aiuto deve unicamente provare la propria condizione di «interessato» ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE,
quando il suo ricorso miri a far tutelare i suoi diritti procedurali. In tal caso, non occorrerebbe dimostrare che la posizione
concorrenziale del ricorrente è sostanzialmente danneggiata. Sarebbe sufficiente che i suoi interessi possano essere danneggiati
dalla concessione dell’aiuto. Nel caso di specie, il rapporto di concorrenza diretta esistente tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]
basterebbe perché si concluda in tal senso.
Giudizio della Corte
35
In via preliminare, va rammentato che, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, una persona fisica o giuridica può proporre
un ricorso contro una decisione presa nei confronti di un’altra persona soltanto se la detta decisione la riguarda direttamente
e individualmente.
36
Secondo una costante giurisprudenza, i soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono sostenere che essa li riguarda
individualmente solo se detta decisione li concerne a causa di determinate qualità loro personali o di una situazione di fatto
che li caratterizza rispetto a chiunque altro e, quindi, li distingue in modo analogo ai destinatari (v., in particolare,
sentenze Plaumann/[OSCURATO:PERSONA], cit., pag. 220; 19 maggio 1993, causa C‑198/91, Cook/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2487, punto 20;
15 giugno 1993, causa C‑225/91, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3203, punto 14, e 13 dicembre 2005, causa C‑78/03 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] und [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10737, punto 33).
37
Riguardando il ricorso in esame una decisione della [OSCURATO:PERSONA] in materia di aiuti di Stato, va rilevato che, nell’ambito
del procedimento di controllo degli aiuti di Stato di cui all’art. 88 CE, si deve distinguere, da un lato, la fase preliminare
di esame degli aiuti disciplinata al n. 3 di tale articolo, che ha soltanto lo scopo di consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di formarsi
una prima opinione sulla compatibilità parziale o totale dell’aiuto di cui trattasi e, dall’altro, la fase di esame prevista
al n. 2 del medesimo articolo. È solo nell’ambito di tale fase, la quale è diretta a consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di possedere
un’informazione completa su tutti i dati del caso, che il Trattato prevede l’obbligo, per la [OSCURATO:PERSONA], di intimare agli
interessati di presentare le proprie osservazioni (sentenze Cook/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 22; [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 16;
2 aprile 1998, causa C‑367/95 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1719, punto 38, nonché [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] und [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 34).
38
Ne deriva che, qualora, senza promuovere il procedimento formale di esame di cui all’art. 88, n. 2, CE, la [OSCURATO:PERSONA] rilevi,
con una decisione adottata sulla base del n. 3 dello stesso articolo, la compatibilità di un aiuto con il mercato comune,
i beneficiari di tali diritti procedurali possono ottenerne il rispetto solamente ove abbiano la possibilità di contestare
detta decisione dinanzi al giudice comunitario. Per tali motivi, quest’ultimo dichiara ricevibile un ricorso diretto all’annullamento
di una simile decisione, proposto da un interessato ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE, qualora l’autore di tale ricorso intenda,
con la sua proposizione, far rispettare i diritti procedurali che gli derivano da quest’ultima disposizione ([OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] und [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 35 e giurisprudenza ivi citata).
39
La Corte ha avuto occasione di precisare che simili interessati sono le persone, le imprese o le associazioni eventualmente
lese nei loro interessi dalla concessione di un aiuto, vale a dire, in particolare, le imprese concorrenti dei beneficiari
di tale aiuto e le organizzazioni di categoria (sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 41, nonché [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] und [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 36).
40
Al contrario, se la ricorrente mette in discussione la fondatezza della decisione di valutazione dell’aiuto in quanto tale,
il semplice fatto che essa possa essere considerata come «interessata» ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE non può bastare a far
ammettere la ricevibilità del ricorso. Essa deve quindi provare di beneficiare di uno status particolare ai sensi della sentenza
Plaumann/[OSCURATO:PERSONA]. Ciò si verificherebbe in particolare nel caso in cui la posizione della ricorrente sul mercato fosse
sostanzialmente danneggiata dal provvedimento d’aiuto oggetto della decisione in questione (v., in tal senso, sentenze 28
gennaio 1986, causa 169/84, Cofaz e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 391, punti 22‑25, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] und
[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 37).
41
È alla luce di tali principi, sanciti dalla giurisprudenza ricordata ai punti precedenti, che vanno esaminati gli argomenti
avanzati dalle ricorrenti per contestare il giudizio del Tribunale sulla ricevibilità del ricorso in primo grado.
42
Orbene, innanzitutto si deve rilevare che, al punto 35 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato, senza essere
su tale punto contraddetto dalle ricorrenti stesse, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva sollecitato l’annullamento della decisione controversa
in quanto la [OSCURATO:PERSONA] a torto avrebbe rifiutato di avviare la procedura formale di esame di cui all’art. 88, n. 2, CE.
43
Come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 116‑118 delle sue conclusioni, perciò correttamente, al fine di verificare
il rispetto della condizione secondo cui l’impresa interessata deve essere individualmente toccata ai sensi dell’art. 230,
quarto comma, CE, il Tribunale ha esaminato se la [OSCURATO:PERSONA] potesse essere considerata come interessata ai sensi degli artt. 88,
n. 2, CE e 1, lett. h), del regolamento n. 659/1999 e ha valutato, a tale scopo, la posizione della [OSCURATO:PERSONA] sul mercato
in questione concludendo per l’esistenza di un rapporto concorrenziale tra quest’ultima e la [OSCURATO:PERSONA].
44
Alla luce di ciò, contrariamente a quanto preteso dalle ricorrenti, il giudice di primo grado non era affatto tenuto, considerate,
in particolare, le citate sentenze Cook/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], a esigere anche che fosse dimostrato che la posizione
della [OSCURATO:PERSONA] sul mercato interessato risultava danneggiata in maniera sostanziale a seguito dell’adozione della sentenza
controversa.
45
Per quanto riguarda, poi, l’analisi in base alla quale il Tribunale ha concluso per l’esistenza di un rapporto concorrenziale
tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], le ricorrenti la contestano fondandosi su due argomenti.
46
Da un lato, esse sostengono che il Tribunale è giunto a una siffatta conclusione dopo aver erroneamente valutato taluni dati
relativi all’estensione geografica delle zone di commercializzazione rispettive delle due imprese in questione, le quali si
sovrapporrebbero solo in misura del tutto marginale, di modo che non esisterebbe alcun rapporto concorrenziale tra la [OSCURATO:PERSONA]
e la [OSCURATO:PERSONA].
47
Tuttavia, va constatato che, nonostante tale argomento sia sviluppato nell’ambito di un motivo vertente su un errore di diritto,
le ricorrenti vogliono, in realtà, rimettere in discussione la valutazione dei fatti operata dal Tribunale.
48
Orbene, nell’ambito di un’impugnazione, simile valutazione non è soggetta al controllo della Corte, salvo il caso di snaturamento
dei fatti e degli elementi di prova presentati al giudice di primo grado (v. in tal senso, in particolare, sentenze 2 marzo
1994, causa C‑53/92 P, Hilti/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑667, punto 42, e 23 marzo 2006, causa C‑206/04 P, Mülhens/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2717,
punto 28).
49
Ne deriva che, poiché nel caso di specie nessuno snaturamento è stato provato né dedotto dalle ricorrenti, tale argomento
deve essere considerato manifestatamente irricevibile.
50
Inoltre, dette ricorrenti sostengono che il Tribunale si è basato non su un’analisi della concorrenza esistente concretamente
tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], bensì su considerazioni generali relative alla presenza, sul mercato francese dei pannelli
di legno, di società appartenenti al gruppo cui appartiene la [OSCURATO:PERSONA].
51
Orbene, a tale proposito, basta constatare che, dopo aver rilevato che le imprese in esame fabbricavano entrambe pannelli
di legno e che esisteva una sovrapposizione tra le loro zone di commercializzazione, il Tribunale, al punto 43 della sentenza
impugnata, ha aggiunto quanto segue:
«Dalla [decisione controversa] risulta altresì che la [OSCURATO:PERSONA] è una filiale della Tableros de Fibras SA, la quale dispone di
impianti in Francia attivi nel settore del legno che le sono stati ceduti dalla [OSCURATO:PERSONA] nel 1999».
52
Dalla lettura di detto punto della sentenza impugnata emerge chiaramente che il Tribunale ha fatto riferimento solo ad abundantiam
alle considerazioni sul gruppo cui la [OSCURATO:PERSONA] appartiene, dopo aver già concluso per l’esistenza di un rapporto concorrenziale
tra le due imprese in questione. Pertanto, il Tribunale non ha affatto fondato la conclusione cui è giunto al punto 44 della
sentenza impugnata su questa unica base.
53
Ne deriva che detto argomento deve essere respinto in quanto inconferente.
54
Alla luce di quanto precede, va respinto il primo motivo sollevato dalla Repubblica federale di Germania, nonché il secondo
motivo dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla OSB.
Sulla violazione dell’art. 87, n. 3, CE nonché della disciplina multisettoriale del 1998
Argomenti delle parti
55
La Repubblica federale di Germania, con il suo secondo motivo, nonché la [OSCURATO:PERSONA] e la OSB, con il loro primo motivo, sostenute
dalla [OSCURATO:PERSONA], fanno valere che il Tribunale ha erroneamente applicato l’art. 87, n. 3, CE, nonché la disciplina multisettoriale
del 1998.
56
Il Tribunale avrebbe ignorato l’ampio potere discrezionale di cui dispone la [OSCURATO:PERSONA] per l’applicazione dell’art. 87,
n. 3, CE, nel cui ambito essa ha adottato e applicato la disciplina multisettoriale del 1998. Esso avrebbe infatti interpretato
i punti pertinenti di tale disciplina multisettoriale in modo contrario alla loro lettera, al loro senso e al loro oggetto,
laddove ha ritenuto che le ripercussioni sulla concorrenza dell’aiuto regionale in questione andassero valutate sulla base,
al contempo, dello sfruttamento delle capacità del settore di cui trattasi e dell’esistenza di un mercato in declino.
57
Più precisamente, esso avrebbe ignorato l’ordine in cui detti criteri d’esame devono essere considerati, così come fissato
ai punti 3.2‑3.4 di detta disciplina multisettoriale. Infatti, da dette disposizioni risulterebbe che la questione di stabilire
se il mercato interessato sia in declino costituisce solo un criterio di controllo sussidiario, che va preso in considerazione
unicamente quando i dati relativi allo sfruttamento delle capacità siano insufficienti. Tuttavia, ciò non si verificherebbe
nei presenti procedimenti, in quanto tutti i dati in materia di sfruttamento delle capacità erano disponibili.
58
[OSCURATO:PERSONA] replica che dal testo del punto 3.10 della disciplina multisettoriale del 1998 emerge chiaramente che, nell’ambito
della sua valutazione relativa alla situazione della concorrenza su un mercato interessato da un progetto di aiuto, la [OSCURATO:PERSONA]
dovrebbe sempre accertare se il progetto implichi un aumento delle capacità in un settore caratterizzato da sovraccapacità
strutturali e se sia destinato a un mercato in declino. Come sottolineato dal Tribunale nella sentenza impugnata, quest’ultimo
elemento andrebbe sempre esaminato, in quanto un aiuto concesso su un mercato in declino comporta seri rischi di distorsione
della concorrenza.
Giudizio della Corte
59
È senza dubbio vero che, come dedotto dalle ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] gode, per l’applicazione dell’art. 87, n. 3, CE, di
un ampio potere discrezionale il cui esercizio comporta complesse valutazioni di ordine economico e sociale da effettuarsi
in un contesto comunitario (v., in tal senso, in particolare, sentenza 24 febbraio 1987, causa 310/85, Deufil/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. 901, punto 18). In tale contesto, il controllo giurisdizionale applicato all’esercizio di tale potere discrezionale
si limita alla verifica del rispetto delle regole di procedura e di motivazione nonché al controllo dell’esattezza materiale
dei fatti presi in considerazione e dell’assenza di errori di diritto, di errori manifesti nella valutazione dei fatti o di
sviamento di potere (sentenze 26 settembre 2002, causa C‑351/98, Spagna/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8031, punto 74; 13 febbraio
2003, causa C‑409/00, Spagna/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1487, punto 93, e 29 aprile 2004, causa C‑91/01, Italia/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4355, punto 43).
60
Tuttavia, va rilevato che, adottando norme di comportamento ed annunciando, con la loro pubblicazione, che esse verranno da
quel momento in avanti applicate ai casi a cui esse si riferiscono, la [OSCURATO:PERSONA] si autolimita nell’esercizio di detto potere
discrezionale e non può discostarsi da tali norme, pena una sanzione, eventualmente, a titolo di violazione di principi giuridici
generali, quali la parità di trattamento o la tutela del legittimo affidamento (sentenza 28 giugno 2005, cause riunite C‑189/02 P,
C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5425, punto 211).
61
In tal senso, nell’ambito specifico degli aiuti di Stato, la Corte ha già avuto l’occasione di sottolineare che la [OSCURATO:PERSONA]
è vincolata dalle discipline e dalle comunicazioni da essa emanate, nei limiti in cui non derogano a norme del Trattato e
sono accettate dagli Stati membri (v., in particolare, citate sentenze 13 febbraio 2003, Spagna/[OSCURATO:PERSONA], punti 69 e 95,
nonché Italia/[OSCURATO:PERSONA], punto 45).
62
Orbene, nella sentenza impugnata, il Tribunale ha appunto verificato se la [OSCURATO:PERSONA], nell’adottare la decisione controversa,
si sia conformata alla propria disciplina multisettoriale del 1998. Infatti, come risulta in particolare dal punto 86 della
sentenza impugnata, l’analisi effettuata dal giudice di primo grado è consistita nel determinare se la [OSCURATO:PERSONA] potesse,
sulla base del testo di detta disciplina, attribuire alla misura di aiuto in esame un coefficiente di correzione pari a 1
al fattore T «concorrenza», senza esaminare affatto se detto aiuto fosse destinato a un mercato in declino.
63
Alla luce di ciò, non sembra che, nell’effettuare una simile analisi della decisione controversa, il Tribunale abbia oltrepassato
i limiti del livello di controllo riconosciutogli dalla giurisprudenza in un settore che comporta valutazioni economiche e
sociali complesse da parte della [OSCURATO:PERSONA].
64
Dall’interpretazione della disciplina multisettoriale del 1998 fornita dal Tribunale non può dedursi una violazione dell’ampio
potere discrezionale di cui dispone la [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito dell’applicazione dell’art. 87, n. 3, CE.
65
A tale proposito, va rammentato che, se la [OSCURATO:PERSONA] è vincolata dalle discipline o dalle comunicazioni da essa emanate
in materia di controllo degli aiuti di Stato, lo è unicamente nei limiti in cui queste ultime non derogano a una buona applicazione
delle norme del Trattato e non possono essere interpretate in modo tale da restringere la portata degli artt. 87 CE e 88 CE
o contravvenire agli obiettivi da questo previsti (v., in tal senso, citate sentenze Deufil/[OSCURATO:PERSONA], punto 22; 26 settembre
2002, Spagna/[OSCURATO:PERSONA], punto 53; Italia/[OSCURATO:PERSONA], punto 45, nonché, per analogia, sentenza 22 giugno 2006, cause riunite
C‑182/03 e C‑217/03, Belgio e Forum 187/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5479, punto 72).
66
Il Tribunale era pertanto legittimato ad affermare, al punto 89 della sentenza impugnata, che si doveva interpretare la disciplina
multisettoriale del 1998 alla luce dell’art. 87 CE e del principio di incompatibilità degli aiuti pubblici ivi contenuto per
conseguire l’obiettivo contemplato da tale disposizione, e cioè quello di una concorrenza non falsata nel mercato comune.
67
La necessità di valutare la legittimità della decisione controversa ai sensi della disciplina multisettoriale del 1998, come
interpretata alla luce degli artt. 87 CE e 88 CE, risultava ancora più giustificata nel caso di specie, tenuto conto di una
certa ambiguità del testo di tale disciplina, rilevata dal Tribunale al punto 89 della sentenza impugnata. Tale ambiguità
deriva, in particolare, dall’utilizzo delle congiunzioni «e/o» nella formulazione del punto 3.10.1 di detta disciplina, riguardante
appunto gli elementi che la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a considerare per fissare il coefficiente di correzione pari a 1 al fattore T
«concorrenza».
68
Orbene, è alla luce dei principi posti dagli artt. 87 CE e 88 CE nonché dell’obiettivo di prevenire le distorsioni prodotte
dagli aiuti, sancito in particolare al punto 1.2 della disciplina multisettoriale del 1998, che il Tribunale ha considerato
che il punto 3.10.1, lett. iv), di detta disciplina doveva essere interpretato nel senso che l’applicazione del fattore di
correzione più elevato, pari a 1, che massimalizza l’importo dell’aiuto che può essere dichiarato compatibile con il mercato
comune, implica la previa constatazione dell’assenza tanto di sovraccapacità strutturali del settore di cui trattasi quanto
di un mercato in declino.
69
A tale proposito, va constatato che un’interpretazione diversa, secondo cui la presenza di uno solo di questi due elementi
basterebbe a giustificare l’applicazione del fattore di correzione massimo, rischierebbe di andare contro i principi e l’obiettivo
ricordati al punto precedente della presente sentenza. Infatti, da un lato, una simile interpretazione consentirebbe alla
[OSCURATO:PERSONA] di attribuire il fattore di correzione più elevato a progetti idonei a comportare un aumento delle capacità in
un settore che potrebbe essere caratterizzato da un declino assoluto della domanda, senza che la [OSCURATO:PERSONA] abbia considerato
tale circostanza.
70
Dall’altro lato, tale interpretazione avrebbe come conseguenza di rendere equivalenti, ai fini dell’attribuzione del fattore
di correzione pari a 1, la situazione di un settore in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato un’assenza di sovraccapacità strutturali
e la situazione in cui tale istituzione non ha potuto effettuare una simile constatazione, in mancanza di dati disponibili,
senza che, perciò, la presenza di siffatte sovraccapacità possa essere esclusa.
71
Inoltre, al contrario di quanto sostenuto dalle ricorrenti, dalla lettura del punto 97 della sentenza impugnata emerge chiaramente
che il Tribunale non ha inteso interpretare la disciplina multisettoriale del 1998 nel senso che sarebbe imposto alla [OSCURATO:PERSONA]
di dover valutare, in ogni caso, se il mercato in questione sia in declino. Una siffatta valutazione è richiesta, infatti,
secondo il giudice di primo grado, solo nell’ipotesi in cui la [OSCURATO:PERSONA] non disponga di dati sufficienti per concludere
per l’esistenza di sovraccapacità strutturali, oppure quando, come nel caso di specie, essa abbia l’intenzione di attribuire
il coefficiente di correzione massimo, pari a 1, al fattore T «concorrenza».
72
Infine, va rilevato che il Tribunale, al punto 99 della sentenza impugnata, giunge alla conclusione di portata generale secondo
cui la [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe autorizzare una misura di aiuto senza aver previamente valutato se il mercato in questione
sia in declino.
73
Orbene, va constatato che una siffatta conclusione non solo non è giustificata alla luce delle considerazioni che precedono,
ma si trova a essere in contrasto con il punto 97 della sentenza medesima.
74
Tuttavia, una simile contraddizione non invalida affatto la conclusione cui il Tribunale giunge al punto 103 della sentenza
impugnata per quanto riguarda la soluzione del caso di specie, dato che, al detto punto, il giudice di primo grado si limita
a escludere che la [OSCURATO:PERSONA] possa sottrarsi dal valutare se il mercato sia in declino quando abbia intenzione di attribuire
un coefficiente di correzione pari a 1 al fattore T «concorrenza».
75
Alla luce di quanto precede, il secondo motivo avanzato dalla Repubblica federale di Germania nonché il primo motivo dedotto
dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla OSB devono parimenti essere respinti.
Sulla violazione dell’art. 64 del regolamento di procedura del Tribunale
Argomenti delle parti
76
Con il loro terzo motivo, la Repubblica federale di Germania nonché la [OSCURATO:PERSONA] e la OSB deducono una violazione dell’art. 64
del regolamento di procedura del Tribunale. Poichè il motivo concernente l’irricevibilità del ricorso è stato sollevato per
la prima volta dalla [OSCURATO:PERSONA] in udienza, il Tribunale, per statuire sulla legittimazione ad agire della [OSCURATO:PERSONA], avrebbe
dovuto raccogliere d’ufficio determinate informazioni necessarie per stabilire se la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] fossero in concorrenza,
quali i dati relativi alle loro zone di commercializzazione o alle distanze che separano i loro siti di produzione. Orbene,
le informazioni ottenute avrebbero indotto il Tribunale a concludere che la [OSCURATO:PERSONA] non era «individualmente interessata»
ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE.
77
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale non ha, al contrario, violato l’art. 64 del suo regolamento di procedura. Infatti, spetterebbe
unicamente ad esso decidere se gli elementi di prova di cui dispone in una causa debbano essere completati. Inoltre, l’efficacia
probatoria di questi elementi non costituirebbe una questione sottoposta al controllo della Corte, salvo in caso di snaturamento
o quando l’inesattezza materiale degli accertamenti del Tribunale risulti dai documenti inseriti nel fascicolo. Infine, come
emergerebbe dai punti 38‑41 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe disposto di elementi sufficienti per pronunciarsi.
Esso non avrebbe quindi avuto alcun motivo di raccogliere altri dati.
Giudizio della Corte
78
Per quanto riguarda la valutazione, da parte del giudice di primo grado, di domande di misure di organizzazione del procedimento
o di istruzione presentate da una parte in una controversia, occorre ricordare che il Tribunale è il solo giudice dell’eventuale
necessità di integrare gli elementi di informazione di cui dispone nelle cause di cui è investito (v., in particolare, sentenze
10 luglio 2001, causa C‑315/99 P, [OSCURATO:PERSONA]/Corte dei conti, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5281, punto 19; 7 ottobre 2004, causa C‑136/02 P,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9165, punto 76, e 22 novembre 2007, causa C‑260/05 P, Sniace/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10005,
punto 77). Il valore probante o meno degli atti del processo rientra nella sua valutazione insindacabile dei fatti che esula
dal controllo della Corte nell’ambito del ricorso di impugnazione, salvo in caso di snaturamento degli elementi di prova presentati
al Tribunale o quando l’inesattezza materiale degli accertamenti effettuati da quest’ultimo risulti dai documenti inseriti
nel fascicolo (sentenze [OSCURATO:PERSONA]/Corte dei conti, cit., punto 19, nonché 7 novembre 2002, cause riunite C‑24/01 P e C‑25/01 P,
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10119, punti 77 e 78).
79
Pertanto, non essendo stata sollevato nel caso di specie alcuno snaturamento o inesattezza materiale, il Tribunale ha potuto
correttamente concludere che gli elementi contenuti nel fascicolo e le spiegazioni fornite nel corso della fase orale, ricordati
ai punti 38‑41 della sentenza impugnata, erano sufficienti a permettergli di statuire sulla questione della ricevibilità del
ricorso, senza che fossero necessarie altre misure di organizzazione del procedimento.
80
Il motivo in esame va respinto in quanto quindi manifestatamente infondato.
Sulla violazione dell’art. 230, secondo comma, CE
Argomenti delle parti
81
Infine, con il loro quarto motivo, la [OSCURATO:PERSONA] e la OSB sostengono che la sentenza impugnata è contraria all’art. 230, secondo
comma, CE, in quanto statuisce al di là dei motivi dedotti a sostegno del ricorso.
82
Infatti, il Tribunale avrebbe annullato la decisione controversa per una violazione del Trattato consistente nell’omessa considerazione
da parte della [OSCURATO:PERSONA] del fatto che il settore in questione era in declino, mentre tale argomento era stato sollevato
dalla convenuta in primo grado non nel contesto del motivo concernente la violazione del Trattato, bensì unicamente a sostegno
di quello con cui essa avanzava uno sviamento di potere.
83
Pertanto, omettendo di distinguere censure e motivi palesemente diversi, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto,
tanto più che, secondo la giurisprudenza, un motivo concernente la violazione del Trattato ai sensi dell’art. 230, secondo
comma, CE, non potrebbe essere esaminato d’ufficio dal giudice comunitario.
84
[OSCURATO:PERSONA] ribatte di aver fondato il suo ricorso su tutti i motivi menzionati all’art. 230 CE, indicando nelle sue memorie
per intero la motivazione necessaria. Ad ogni modo, essa non sarebbe tenuta a consacrare un motivo a un vizio specifico della
decisione controversa in quanto un siffatto difetto emerge dall’esposizione degli elementi di fatto e di diritto contenuta
nelle sue osservazioni scritte o orali.
Giudizio della Corte
85
Con il motivo di ricorso in questione, la [OSCURATO:PERSONA] e la OSB intendono, in sostanza, far constatare che il Tribunale si è erroneamente
pronunciato sulla violazione dell’art. 87 CE, mentre esso esaminava un argomento avanzato dalla ricorrente in primo grado
a sostegno del suo motivo vertente su uno sviamento di potere. Così facendo, il Tribunale si sarebbe pronunciato su un argomento
che non aveva il potere di sollevare d’ufficio e che la ricorrente non aveva dedotto.
86
Occorre innanzi tutto rilevare che detto motivo di impugnazione si fonda sulla premessa errata secondo cui il giudice di primo
grado si sarebbe pronunciato sul motivo vertente su una violazione dell’art. 87 CE.
87
Orbene, va precisato, a tale riguardo, che il Tribunale non si è affatto pronunciato su detto motivo. Infatti, come risulta
dal punto 35 della sentenza impugnata, il Tribunale ha limitato la sua analisi all’esame del secondo motivo di ricorso di
cui era investito, secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ingiustamente rifiutato di avviare il procedimento formale di esame
di cui all’art. 88, n. 2, CE. Nell’ambito di tale motivo, come risulta dal punto 48 di detta sentenza, la ricorrente aveva
sostenuto che, autorizzando, a conclusione del solo esame preliminare, l’aiuto concesso dalle autorità tedesche alla [OSCURATO:PERSONA],
la [OSCURATO:PERSONA] aveva in particolare violato l’art. 4, n. 4, del regolamento n. 659/1999, che obbliga l’istituzione ad avviare
il procedimento formale di esame qualora il provvedimento notificato «ponga dubbi» circa la sua compatibilità con il mercato
comune.
88
È solo al fine di pronunciarsi sull’esistenza di simili dubbi che il Tribunale ha esaminato la questione dell’interpretazione
dell’art. 87 CE, considerando, quindi, detta questione come un presupposto per potersi pronunciare sulla legittimità della
decisione controversa rispetto all’art. 88, n. 2, CE.
89
Ciò considerato, la circostanza che la ricorrente in primo grado abbia avanzato un motivo distinto, vertente sulla violazione
dell’art. 87 CE, senza fondarsi sull’argomento relativo all’errata applicazione della disciplina multisettoriale 1998, è inconferente.
90
Pertanto, quest’ultimo motivo va parimenti respinto.
91
Alla luce di quanto precede, le due impugnazioni vanno respinte in toto.
Sulle spese
92
Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’art. 118
del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Le ricorrenti, rimaste
soccombenti, devono essere condannate alle spese, conformemente alle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] in tal senso.
93
In forza dello stesso articolo del regolamento, la [OSCURATO:PERSONA] va condannata a sopportare le proprie spese.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:
1)
Le impugnazioni sono respinte.
2)
La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese del procedimento C‑75/05 P.
3)
[OSCURATO:PERSONA] AG e la OSB Deutschland GmbH sono condannate alle spese del procedimento C‑80/05 P.
4)
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee sopporta le proprie spese.
Firme
*
Lingua processuale: il tedesco.