CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 02098/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2813/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 278, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 72, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentato e difeso –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA] -intimati - ACCERTAMENTO DELL’[OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 2813/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 834/2022 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 29 novembre2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 29 novembre2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che per la soddisfazione di un credito indicato in atto di precetto in misura pari ad euro 843.870,21, il Banco popolare soc. coop. (divenuto lite pendente [OSCURATO:SOCIETA].) intraprese innanzi il Tribunale di Lodi procedimento di espropriazione forzata in danno del suo debitore [OSCURATO:PERSONA] e presso plurimi terzi, tra i quali [OSCURATO:SOCIETA].; resa dichiarazione di quantità negativa da [OSCURATO:SOCIETA]. , il procedente domandò l’accertamento dell’obbligo di detto terzo; all’esito del subprocedimento ex art. 549 cod. proc. civ. così introdotto, istruito mediante assunzione di informazioni e acquisizioni documentali, l’adito giudice dell’esecuzione, con ordinanza resa il 24 novembre 2017, disattese l’istanza del procedente, negando alla [OSCURATO:SOCIETA]. la qualità di debitor debitoris di [OSCURATO:PERSONA]; l’opposizione agli atti esecutivi dispiegata da [OSCURATO:SOCIETA]. avverso detta ordinanza è stata rigettata dalla decisione in epigrafe; ricorre per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]., articolando un motivo, cui resiste, con controricorso illustrato da memoria, [OSCURATO:SOCIETA]., mentre non svolgono difese in grado di legittimità [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].; Considerato che con l’unico motivo (rubricato «violazione ed errata applicazione di norme di legge in relazione alla valutazione giuridica della posizione della [OSCURATO:SOCIETA]. quale terza pignorata»), parte ricorrente deduce l’omessa considerazione nella sentenza impugnata «dei doveri e degli obblighi incombenti» su [OSCURATO:SOCIETA]. quale terza pignorata; r.g. n. 2813/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] rileva in particolare che, posta l’emissione di sei assegni circolari dell’importo di euro centomila cadauno da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. a favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., dopo la notifica dell’atto di pignoramento, non avrebbe potuto negoziare detti assegni, nemmeno quale mandataria della banca girataria degli stessi (EFG [OSCURATO:PERSONA]), bensì, identificato «il beneficiario dell’assegno», avrebbe dovuto «apporre» sui titoli «il vincolo di indisponibilità» nascente dalla qualità di terzapignorata: per contro, [OSCURATO:SOCIETA] aveva, con condotta illegittima, incassato le somme e successivamente trasferito le stesse alla EFG [OSCURATO:PERSONA]; la doglianza è in parte inammissibile, in parte infondata; a suffragio della decisione resa, il giudice territoriale ha rilevato che i sei assegni circolari non trasferibili emessi da [OSCURATO:SOCIETA]. in favore del debitore esecutato [OSCURATO:PERSONA] e da questi girati (per il solo incasso) alla EFG [OSCURATO:PERSONA] erano stati portati in stanza di compensazione, in epoca successiva alla notifica del pignoramento, da [OSCURATO:SOCIETA]., a tanto incaricata dalla banca girataria; eseguito il pagamento dall’istituto bancario emittente, la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva poi accreditato gli importi così ricevuti sul conto corrente acceso presso di sé dalla EFG [OSCURATO:PERSONA]; così ricostruita la sequenza fattuale degli accadimenti, il Tribunale di Lodi ha ritenuto che [OSCURATO:SOCIETA]. abbia svolto «semplicemente un servizio di incasso in forza di mandato ad essa conferito da EFG Bank», cioè di «mero intermediario per conto dell’istituto negoziatore nello scambio di assegni in stanza di compensazione, non entrando mai nella disponibilità degli importi degli assegni circolari», negando pertanto l’esistenza di un debito di [OSCURATO:SOCIETA]. nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA]; a fronte di ciò, la articolata dissertazione del ricorrente si profila inammissibile laddove pretende di dedurre, per la prima volta in sede r.g. n. 2813/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] di legittimità (senza nemmeno allegareil momento di introduzione nel thema decidendum del giudizio di merito, tanto ex se cagionando la inammissibilità della doglianza: Cass. 17/11/2022, n. 33925; Cass.30/01/2020, n. 2193; Cass. 13/08/2018, n. 20712; Cass. 06/06/2018, n. 14477), circostanze fattuali nuove (l’aver [OSCURATO:SOCIETA]. trattenuto le somme incassate per ventidue giorni prima di riversarle alla EFG Bank), finalizzate a sconfessare (o comunque mettere in dubbio) l’accertamento del giudice di merito sul mancato conseguimento della disponibilità degli importi da parte di [OSCURATO:SOCIETA].; in parte qua, il motivo di ricorso è dunque inammissibile, poiché fondato su una situazione di fatto diversa da quella accertata nel giudizio di merito (tra le tante, Cass. 23/11/2022, n. 34414; Cass.11/11/2015, n. 23045), essendo per definizione escluso un nuovo apprezzamento dei fatti da parte delgiudice di legittimità (tra le tante, Cass. 01/06/2021, n. 15276); del pari è inammissibile il motivo in vaglio, laddove sollecita questa Corte ad un riesame delle emergenze istruttorie ancora una volta teso ad una ricostruzione della vicenda in termini differenti rispetto a quella operata nella gravata sentenza, attività del tutto estranea alla natura ed alla funzione del giudizio di legittimità; destituite di fondamento sono invece le argomentazioni in ordine alla asserita inosservanza ad opera di [OSCURATO:SOCIETA]. degli obblighi di custodia gravanti sul terzo pignorato; giova precisare che l’accoglimento della domanda ex art. 549 cod. proc. civ. postula l’accertamento, nell’an e nel quantum, di un credito del debitore esecutato nei confronti del terzo pignorato, con onere della prova gravante sul creditore istante (Cass. 25/07/2022, n. 23123); nella specie, premesso che obbligato nei riguardi del beneficiario dell’assegno circolare è innanzitutto l’istituto bancario emittente il titolo (tenuto al pagamento dei relativi importi, avendone assicurato la r.g. n. 2813/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] provvista con l’emissione) e che l’azione esecutiva in concreto spiegata non ha sottoposto a pignoramento gli assegni circolari presso la banca emittente, la posizione assunta nella vicenda da [OSCURATO:SOCIETA]., in base all’andamento ricostruito dal giudicedi merito, conforta la negata qualità di debitor debitoris di detto istituto bancario; è dirimente osservare, sul punto, che [OSCURATO:SOCIETA]. si è limitata, su mandato della propria correntista EFG [OSCURATO:PERSONA], banca girataria per l’incasso (e in tale veste abilitata all’esercizio dei diritti cartolari inerenti al titolo: Cass. 26/02/2002, n. 2778; Cass. 19/05/1998, n. 4981), a presentare in stanza di negoziazione gli assegni circolari in parola e poi, ad incasso avvenuto dall’emittente, ad accreditare le somme sul conto della propria cliente; è dunque da escludere, nella descritta sequenza, che alla [OSCURATO:SOCIETA]. si attagli il ruolo di negoziatore del titoloin senso proprio, qualità invece assunta dalla banca girataria per l’incasso; è, a fortiori, da escludere ogni situazione debitoria della [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], beneficiario degli assegni ma girante gli stessi alla EFG [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:SOCIETA]. non era obbligata verso il Marazzina a pagare le somme portate dagli assegni e nemmeno a riversargli le stesse, non avendo intrattenutocon siffatto soggetto alcun rapporto e nemmeno a ciò tenuta in forza di legge; in altri termini - e per confutare l’assunto di parte ricorrente sulla violazione degli obblighi di custodia operanti ai sensi dell’art. 546 cod. proc. civ. -, [OSCURATO:SOCIETA]. non avrebbe potuto bloccare il pagamento delle somme portate dagli assegni da parte dell’emittente e il trasferimento di esse alla banca girataria, adducendo la sottoposizione a pignoramento dei crediti dell’originario prenditore dei titoli, nei cui confronti erano, per differente causale, configurabili possibili situazioni di debitoin capo all’emittente ed alla girataria; il ricorso è, in definitiva, rigettato; r.g. n. 2813/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza; atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente, [OSCURATO:SOCIETA]., alla refusione in favore della parte controricorrente, [OSCURATO:SOCIETA]., delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 15.000 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, dilegge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dov