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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 novembre 1992

Cassazione n. 13965/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/11/1992 avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ne ha confermato la condanna per il reato di furto; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in punto di mancato contenimento della pena entro i minimi edittali e di mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è inammissibile perché prospetta deduzioni intrinsecamente generiche e prive di confronto con le ragioni della decisione (cfr. pag. 2 in cui si evidenzia come la pena sia stata determinata "nei minimi assoluti di legge"); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/11/1992 avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ne ha confermato la condanna per il reato di furto; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in punto di mancato contenimento della pena entro i minimi edittali e di mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è inammissibile perché prospetta deduzioni intrinsecamente generiche e prive di confronto con le ragioni della decisione (cfr. pag. 2 in cui si evidenzia come la pena sia stata determinata "nei minimi assoluti di legge"); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/
Sentenza Cassazione n. 13965/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris