CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 maggio 2026
Cassazione n. 13783/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nerale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, allavia dei Portoghesi n. 12 in Roma;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto ex soci della estintaDau sistemi Srl, rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale in calceal controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Sciacca, che haindicato recapito Pec;- controricorrente -avversola sentenza n. 2501, pronunciata dalla Commissione TributariaRegionale della Sicilia il 12.4.2018, e pubblicata il 15.6.2018;ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];la Corte osserva:Numero registro generale 25767/2018Numero sezionale 3902/2026Numero di raccolta generale 13783/2026Data pubblicazione 12/05/20261. [OSCURATO:PERSONA] di Finanza svolgeva verifiche fiscali in relazione a piùanni nei confronti della società Dau sistemi Srl, attiva nel settore dellecostruzioni edilizie, concluse con PVC del 12.7.2006. L’Agenzia delleEntrate, recepiti gli esiti delle indagini svolte dai Militari, notificava allasocietà l’avviso di accertamento n. RJ003VS00591/2009, riportante rilieviper componenti positivi di reddito non dichiarati nonché costi indeducibiliperché ritenuti relativi ad operazioni commerciali inesistenti. L’attoimpositivo ha ad oggetto maggiori imposte per Irpeg ed Irap, conriferimento all’anno 2003, in relazione al quale la società aveva presentatouna dichiarazione dei redditi c.d. ultratardiva (oltre i 90 gg.) e pertanto daritenersi omessa. L’Ente impositore procedeva a ricostruzione analiticoinduttiva del reddito, e quindi richiedeva il versamento di tributi per unvalore dichiarato di Euro 1.278.179,00.2. La società impugnava l’avviso di accertamento innanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Agrigento, che lo accoglievapronunciando nel merito ed annullava perciò l’atto impositivo.3. L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisionesfavorevole conseguita dai giudici di primo grado, innanzi allaCommissione Tributaria Regionale della Sicilia. La società era stata estintae cancellata dal registro delle imprese il 15.5.2014, ed il giudizio eraproseguito nei confronti dei due soci, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. LaCTR confermava la decisione dei giudici di primo grado.4. Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate,affidandosi ad un unico motivo di ricorso. Resistono mediantecontroricorso i contribuenti.Ragioni della decisione1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c., l’Amministrazione finanziaria contesta la nullità dellasentenza impugnata, in conseguenza della violazione dell’art. 36 delNumero registro generale 25767/2018Numero sezionale 3902/2026Numero di raccolta generale 13783/2026Data pubblicazione 12/05/2026D.Lgs. n. 546 del 1992, e dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., peravere il giudice dell’appello proposto una motivazione meramenteapparente, in realtà non esaminando il merito del giudizio.2. I controricorrenti hanno affermato l’inammissibilità del ricorso, acausa del loro difetto di legittimazione processuale, in quanto risulta“accertato nel merito che gli ex soci non hanno riscosso nessuna sommadal bilancio finale di liquidazione” (controric., p. 2), e pertanto non puòtrovare applicazione la disciplina di cui all’art. 2495 c.c.In proposito sembra sufficiente rilevare come questa Corte regolatriceabbia già avuto condivisibilmente occasione di chiarire che in tema dicontenzioso tributario, a seguito di cancellazione della società di capitalidal registro delle imprese, alla definitiva estinzione dell'ente consegue lasuccessione degli ex soci nei rapporti debitori già facenti capo alla societàcancellata, ma non definiti all'esito della liquidazione, e ciòindipendentemente dalla circostanza che essi abbiano goduto di unqualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione; ne conseguel'interesse dell'Agenzia delle entrate a procurarsi un titolo nei confronti diquest'ultimi, potendovi essere la possibilità di sopravvenienze attive o dibeni e diritti non contemplati nel bilancio. (Fattispecie in tema di ricavioccultati, non rilevabili documentalmente, ritenuti dalla S.C.presuntivamente distribuiti a favore dei soci), Cass. sez. V, 4.1.2022, n. 2.3. Deve quindi rilevarsi che, nella sua pronuncia, la CTR innanzituttodichiara di ritenere che la documentazione prodotta tardivamente dallasocietà, sottraendola all’ispezione, risulti inutilizzabile. Quindi evidenziache l’Amministrazione finanziaria si è comunque avvalsa anche dellescritture contabili della contribuente.Aggiunge poi che “i motivi esposti dall’appellante” Agenzia delleEntrate, “in merito alla legittimità della ripresa fiscale non sono meritevolidi accoglimento, ed in ultimo a supporto della tesi di operazioni inesistentiviene addotta la carenza di documentazione. Non si comprende quale tipoNumero registro generale 25767/2018Numero sezionale 3902/2026Numero di raccolta generale 13783/2026Data pubblicazione 12/05/2026di documentazione i verbalizzanti richiedano e ove fosse documentazionetecnica, visto che riguardava lavori di videosorveglianza, essa andavaricercata presso il committente … Ne consegue che la pretesa dell’Ufficionon può trovare accoglimento e deve, confermandosi la tesi di prime cure,annullare l’avviso di accertamento” (sent. CTR, p. 3 s.). Tuttavia il giudicedel gravame neppure indica quali siano i motivi esposti dall’appellante cheritiene ‘non fondati’.3.1. A parte le imperfezioni lessicali, la motivazione proposta dalgiudice dell’appello risulta ampiamente incompleta, in parteincomprensibile, ed in definitiva solo apparente.Come si è anticipato, mediante l’accertamento tributario analiticoinduttivo, sono stati contestati alla società separati rilievi, innanzitutto pernon aver dichiarato componenti positive di reddito, e quindi per averindicato costi indeducibili perché ritenuti relativi ad operazioni commercialiinesistenti. A nessuno dei due rilievi il giudice del gravame dedica unospecifico esame, e già tanto rende la sua motivazione meramenteapparente.La CTR opera riferimento ad un’unica operazione commerciale, di cuinon ritiene provata l’inesistenza, affermando che la documentazionedoveva ricercarsi presso la committente. A quanto è dato comprendere, sitratta di un’operazione commerciale in cui la società accertata avrebbefornito beni o servizi. Tuttavia, anche in relazione a questa solaoperazione esaminata, il giudice dell’appello non chiarisce quali siano glielementi addotti dall’Amministrazione finanziaria per dimostrarnel’inesistenza e perché risultino privi di rilievo. In caso contrario, infatti,troverebbe applicazione l’inversione dell’onere della prova, e dovrebbeverificarsi se la società, e quindi i suoi ex soci, abbiano fornito la provarigorosa dell’esistenza dell’operazione.4. In definitiva, il ricorso proposto dall’Amministrazione finanziariaappare fondato e deve perciò essere accolto. La sentenza impugnata deveNumero registro generale 25767/2018Numero sezionale 3902/2026Numero di raccolta generale 13783/2026Data pubblicazione 12/05/2026perciò essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Sicilia perché proceda a nuovo esame.La Corte di Cassazione, P.Q.Maccoglie il proposto dall’Agenzia delle Entrate, cassa la decisioneimpugnata e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Sicilia perché, in diversa composizione e nel rispetto deiprincipi esposti, proceda a nuovo giudizio e provveda anche a regolare lespese di lite del giudizio di legittimità tra le parti.Così deciso in Roma, l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Il PresidenteGian [OSCURATO:PERSONA]