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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 maggio 2024

Cassazione n. 16029/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11843/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] D’ATRI, in proprio ex art. 86, cod. proc. civ., con domiciliodigitale [OSCURATO:EMAIL] - ricorrent e - contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE - intimat a - avverso la sentenza n. 3369 del 2/3/2022del Tribunale di Roma; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del15/5/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] : −l ’avv. [OSCURATO:PERSONA]Atri proponeva opposizione, innanzi al Giudice di Pace di Roma, avverso l’intimazione di pagamento emessa da [OSCURATO:SOCIETA]. (oggi Agenzia delle Entrate - Riscossione) nei suoi confronti, eccependo la prescrizione delle relative cartelle di pagamento; secondo la tesi dell’odierno ricorrente tutte le cartelle dovevano essere annullate per intervenuta prescrizione dei crediti, fatta eccezione per una (09720150192915238000), per cui il debito doveva considerarsi estinto, in ragione della omessa notificazione del verbale di accertamento; in particolare, il ricorrente deduceva di avere avuto conoscenza dell’esistenza dei crediti soltanto con la comunicazione del 3 marzo 2017; −i l g iudice di prime cure – con ordinanza resa inaudita altera parte – dichiarava inammissibile l’opposizione propost a dal D’Atri, in quanto introdotta con ricorso ex art. 22 della Legge n. 689 del 1981, anziché – trattandosi di una opposizione esecutiva –nei modi e termini previsti dagli artt. 615 e 617 cod. proc. civ.; −p roposto appello, il Tribunale di Roma con la sentenza n. 24442/2019, dichiarava la inammissibilità della opposizione perché tardiva, stante la mancata produzione, da parte dell’opponente, della prova della data di ricezione della notifica dell’intimazione di pagamento; −l a sentenza veniva impugnata – con revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4), cod. proc. civ. –da [OSCURATO:PERSONA]Atri, che conveniva innanzi al Tribunale di Roma l’Agenzia delle Entrate -Riscossione (ente succeduto ad [OSCURATO:SOCIETA]) e chiedeva revocarsi la predetta decisione per avere il giudice erroneamente supposto l’inesistenza della prova di ricezione dell’intimazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], invero provata documentalmente e non contestata durante il processo; −l’agente della riscossione, costituitosi, nulla osservava sul motivo revocatorio ed insisteva affinché fosse dichiarata la regolarità delle notificazioni delle cartelle (contestata dal D’Atri), tutte avvenute per irreperibilità assoluta dell’odierno ricorrente; −c on la sentenza n. 3369 del 2/3/2022, il Tribunale di Roma – in fase rescindente – riconosceva la fondatezza del motivo di revocazione e – in fase rescissoria – dichiarava la nullità, per difetto del contraddittorio, dell’ordinanza emessa dal Giudice di Pace di Roma, innanzi al quale rimetteva le parti; nulla veniva deciso in merito alla regolamentazione delle spese del giudizio di revocazione;−a vverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA]Atri proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi; non svolgeva difese nel giudizio di legittimità l’intimata Agenzia delle Entrate –Riscossione; −a ll’esito della camera di consiglio del 15 / 5 /2024, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] : −preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità della memoria deposi- tata dal ricorrente il 10/5/2024 e, cioè, −c ol primo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 91 e 112 cod. proc. civ., 4 e 5 del D.M.

Giustizia n. 55 del 2014, nonché l’omessa pronuncia in merito alle spese del giudizio di revocazione e la violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato; −c ol secondo motivo, si denuncia la mancata pronuncia sulle spese de- ducendo la violazione degli artt. 91 e 132 cod. proc. civ., 4 e 5 del D.M. n. 55 del 2014; −i due motivi possono essere trattati congiuntamente , perché svolti sulla base delle medesime argomentazioni; −l e contestazioni del ricorrente possono così riassumersi: in primo luogo, il ricorrente deduce l’omessa pronuncia in merito alle spese, rilevando che la liquidazione delle spese di giudizio dovesse essere compiuta dal giudice ex officioe, cioè, a prescindere da una richiesta di parte (che, peraltro, nel caso di specie era stata avanzata); poi, la mancanza di una statuizione sulle spese del procedimento, avente natura contenziosa, integra il denunciato vizio di omessa motivazione; −l e censure – che in rubrica rimandano alle disposizioni sulle spese – non riguardano la statuizione del giudice di merito sulla configurabilità di un litisconsorzio necessario tra agente della riscossione ed ente impositore e sulla conseguente nullità della sentenza di primo grado per difetto del contraddittorio, questione sulla quale si è formato il giudicatoe che quindi non può utilmente essere presa in considerazione: difatti, il riferimento all’ente impositore è svolto soltanto per affermare che la condanna alle spese dell’agente della riscossione costituiva adempimento doveroso del giudice dell’esecuzione, posto che questi subisce tale decisione o per responsabilità diretta o in solido con l’ente, senza alcuna contestazion e riguardante il ritenuto litisconsorzio necessario o la rimessione al primo giudice, né alcuna menzione degli art. 102 e 354 cod. proc. civ.; −c ome statuito da Cass., Sez.

U, Sentenza n. 19137 del 06/07/2023, Rv. 668218-01, «Il mancato regolamento delle spese processuali, nel dispositivo e anche nella motivazione, è emendabile soltanto con l’impugnazione, non già con la speciale procedura di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 ss. c.p.c.»; −l e censure del ricorrente, dunque, sono ammissibili e anche fondate, perché il giudice d’appello è incorso in minuspetizione, in quanto avrebbe dovuto, in esito alla fase rescindente dell’impugnazione ex art. 395 cod. proc. civ., regolare le spese, considerando l’esito del giudizio; −p erciò, in relazione all’omessa regolazione delle spese del giudizio ( e, cioè, alla questione che forma oggetto dei motivi), il ricorso è accolto e la sentenza impugnata va cassata; −non occorrendo ulteriori accertamenti nel merito, questa Corte può procedere alla decisione nel merito a norma dell’art. 384 cod. proc. civ.; −la decisione sulle spese deve tener conto del sostanziale accoglimento dell’appello (rispetto alla declaratoria di inammissibilità del primo giudice) e della riconosciuta fondatezza dei motivi di revocazione, ma anche del fatto che proprio l’avv.

D’Atri ha dato causa alla nullità –derivante dalla ravvisata violazione del litisconsorzio –rilevata dal Tribunale e qui non contestata (in proposito si rileva che «il giudice d’appello, qualora rinvii la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c. per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al pagamento delle stesse la parte riconosciuta soccombente per avere dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio»; così, trale altre, Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 11865 del 06/05/2021, Rv. 661476-01 e Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 11661 del 30/4/2024): conseguentemente, sussistono giuste ragioniper compensare i costi del secondo gradoe del giudizio di legittimità; p. q. m. la Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata nei limiti indicati in parte motiva e, decidendo nel merito, compensa le spese del grado d’ap- pello e del giudizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11843/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] D’ATRI, in proprio ex art. 86, cod. proc. civ., con domiciliodigitale [OSCURATO:EMAIL] - ricorrent e - contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE - intimat a - avverso la sentenza n. 3369 del 2/3/2022del Tribunale di Roma; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del15/5/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] : −l ’avv. [OSCURATO:PERSONA]Atri proponeva opposizione, innanzi al Giudice di Pace di Roma, avverso l’intimazione di pagamento emessa da [OSCURATO:SOCIETA]. (oggi Agenzia delle Entrate - Riscossione) nei suoi confronti, eccependo la prescrizione delle relative cartelle di pagamento; secondo la tesi dell’odierno ricorrente tutte le cartelle dovevano essere annullate per intervenuta prescrizione dei crediti, fatta eccezione per una (09720150192915238000), per cui il debito doveva considerarsi estinto, in ragione della omessa notificazione del verbale di accertamento; in particolare, il ricorrente deduceva di avere avuto conoscenza dell’esistenza dei crediti soltanto con la comunicazione del 3 marzo 2017; −i l g iudice di prime cure – con ordinanza resa inaudita altera parte – dichiarava inammissibile l’opposizione propost a dal D’Atri, in quanto introdotta con ricorso ex art. 22 della Legge n. 689 del 1981, anziché – trattandosi di una opposizione esecutiva –nei modi e termini previsti dagli artt. 615 e 617 cod. proc. civ.; −p roposto appello, il Tribunale di Roma con la sentenza n. 24442/2019, dichiarava la inammissibilità della opposizione perché tardiva, stante la mancata produzione, da parte dell’opponente, della prova della data di ricezione della notifica dell’intimazione di pagamento; −l a sentenza veniva impugnata – con revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4), cod. proc. civ. –da [OSCURATO:PERSONA]Atri, che conveniva innanzi al Tribunale di Roma l’Agenzia delle Entrate -Riscossione (ente succeduto ad [OSCURATO:SOCIETA]) e chiedeva revocarsi la predetta decisione per avere il giudice erroneamente supposto l’inesistenza della prova di ricezione dell’intimazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], invero provata documentalmente e non contestata durante il processo; −l’agente della riscossione, costituitosi, nulla osservava sul motivo revocatorio ed insisteva affinché fosse dichiarata la regolarità delle notificazioni delle cartelle (contestata dal D’Atri), tutte avvenute per irreperibilità assoluta dell’odierno ricorrente; −c on la sentenza n. 3369 del 2/3/2022, il Tribunale di Roma – in fase rescindente – riconosceva la fondatezza del motivo di revocazione e – in fase rescissoria – dichiarava la nullità, per difetto del contraddittorio, dell’ordinanza emessa dal Giudice di Pace di Roma, innanzi al quale rimetteva le parti; nulla veniva deciso in merito alla regolamentazione delle spese del giudizio di revocazione;−a vverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA]Atri proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi; non svolgeva difese nel giudizio di legittimità l’intimata Agenzia delle Entrate –Riscossione; −a ll’esito della camera di consiglio del 15 / 5 /2024, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] : −preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità della memoria deposi- tata dal ricorrente il 10/5/2024 e, cioè, −c ol primo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 91 e 112 cod. proc. civ., 4 e 5 del D.M. Giustizia n. 55 del 2014, nonché l’omessa pronuncia in merito alle spese del giudizio di revocazione e la violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato; −c ol secondo motivo, si denuncia la mancata pronuncia sulle spese de- ducendo la violazione degli artt. 91 e 132 cod. proc. civ., 4 e 5 del D.M. n. 55 del 2014; −i due motivi possono essere trattati congiuntamente , perché svolti sulla base delle medesime argomentazioni; −l e contestazioni del ricorrente possono così riassumersi: in primo luogo, il ricorrente deduce l’omessa pronuncia in merito alle spese, rilevando che la liquidazione delle spese di giudizio dovesse essere compiuta dal giudice ex officioe, cioè, a prescindere da una richiesta di parte (che, peraltro, nel caso di specie era stata avanzata); poi, la mancanza di una statuizione sulle spese del procedimento, avente natura contenziosa, integra il denunciato vizio di omessa motivazione; −l e censure – che in rubrica rimandano alle disposizioni sulle spese – non riguardano la statuizione del giudice di merito sulla configurabilità di un litisconsorzio necessario tra agente della riscossione ed ente impositore e sulla conseguente nullità della sentenza di primo grado per difetto del contraddittorio, questione sulla quale si è formato il giudicatoe che quindi non può utilmente essere presa in considerazione: difatti, il riferimento all’ente impositore è svolto soltanto per affermare che la condanna alle spese dell’agente della riscossione costituiva adempimento doveroso del giudice dell’esecuzione, posto che questi subisce tale decisione o per responsabilità diretta o in solido con l’ente, senza alcuna contestazion e riguardante il ritenuto litisconsorzio necessario o la rimessione al primo giudice, né alcuna menzione degli art. 102 e 354 cod. proc. civ.; −c ome statuito da Cass., Sez. U, Sentenza n. 19137 del 06/07/2023, Rv. 668218-01, «Il mancato regolamento delle spese processuali, nel dispositivo e anche nella motivazione, è emendabile soltanto con l’impugnazione, non già con la speciale procedura di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 ss. c.p.c.»; −l e censure del ricorrente, dunque, sono ammissibili e anche fondate, perché il giudice d’appello è incorso in minuspetizione, in quanto avrebbe dovuto, in esito alla fase rescindente dell’impugnazione ex art. 395 cod. proc. civ., regolare le spese, considerando l’esito del giudizio; −p erciò, in relazione all’omessa regolazione delle spese del giudizio ( e, cioè, alla questione che forma oggetto dei motivi), il ricorso è accolto e la sentenza impugnata va cassata; −non occorrendo ulteriori accertamenti nel merito, questa Corte può procedere alla decisione nel merito a norma dell’art. 384 cod. proc. civ.; −la decisione sulle spese deve tener conto del sostanziale accoglimento dell’appello (rispetto alla declaratoria di inammissibilità del primo giudice) e della riconosciuta fondatezza dei motivi di revocazione, ma anche del fatto che proprio l’avv. D’Atri ha dato causa alla nullità –derivante dalla ravvisata violazione del litisconsorzio –rilevata dal Tribunale e qui non contestata (in proposito si rileva che «il giudice d’appello, qualora rinvii la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c. per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al pagamento delle stesse la parte riconosciuta soccombente per avere dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio»; così, trale altre, Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 11865 del 06/05/2021, Rv. 661476-01 e Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 11661 del 30/4/2024): conseguentemente, sussistono giuste ragioniper compensare i costi del secondo gradoe del giudizio di legittimità; p. q. m. la Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata nei limiti indicati in parte motiva e, decidendo nel merito, compensa le spese del grado d’ap- pello e del giudizio
Sentenza Cassazione n. 16029/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris