CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03463/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2025 del TRIBUNALE di SIRACUSAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Siracusa ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 5 lett. b) della Legge 30 aprile 1962, n. 283, condannandolo, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, alla pena di euro 6.000 di ammenda perché, in qualità di titolare e legale rappresentante, deteneva alimenti in cattivo stato di conservazione ed in stato di alterazione. 2.1 Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo due motivi. 2.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge in relazione all'art. 5 lett. b della L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 283, per carenza dell'elemento oggettivo del reato; in particolare, si contesta la mancanza di verifiche oggettive circa il cattivo stato di conservazione degli alimenti avendo il Tribunale fondato il giudizio di colpevolezza su "percezioni soggettive". 2.2. Con il secondo motivo, si deduce vizio di motivazione in quanto il Tribunale non avrebbe analizzato in maniera critica il compendio probatorio offerto dalla difesa, come la data di arrivo dei prodotti, la loro collocazione temporanea nel banco frigo e senza accertare il necessario nesso tra gli alimenti e la pericolosità degli stessi. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è articolato in motivi non consentii in sede di legittimità o manifestamente infondati. 1. Le censure mirano a una rivalutazione del compendio probatorio estranea al sindacato di legittimità e non si confrontano con la motivazione che ricava la conclusione circa il cattivo stato degli alimenti da molteplici dati, tra loro convergenti, così che la contestazione difensiva appare anche generica. 2. Alla luce di tali principi, il primo motivo di ricorso si rivela manifestamente infondato, risolvendosi in una mera reiterazione di doglianze di merito già adeguatamente esaminate e respinte dal Tribunale con motivazione logica e priva di vizi. In particolare, è stata fatta corretta applicazione dei principi di diritto pronunciati da questa Corte che, con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 5 lett. b Legge 30 aprile 1962, n. 283, ha più volte affermato che la contravvenzione è configurabile tutte le volte in cui le modalità di conservazione delle sostanze alimentari contrastino con previsioni normative o anche soltanto con le regole dell'esperienza, sì da pregiudicare l'interesse del consumatore a che l'alimento sia ben mantenuto prima di essere ulteriormente lavorato o utilizzato nella produzione, venduto, preparato o somministrato per il consumo (Sez. 3, <,) n. 14549 del 05/03/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278775) e che il cattivo stato di conservazione degli alimenti può essere accertato dal giudice di merito senza necessità del prelievo di campioni e di specifiche analisi di laboratorio, sulla base di dati obiettivi risultanti dalla documentazione relativa alla verifica e dalle dichiarazioni dei verbalizzanti, essendo lo stesso ravvisabile, in particolare, nel caso di evidente inosservanza delle cautele igieniche e delle tecniche necessarie ad assicurare che le sostanze si mantengano in condizioni adeguate per la successiva somministrazione (Sez. 3, n. 2690 del 06/12/2019, dep. 2020, Barletta, Rv. 278248 - 01). 2.2 Ciò posto, Il Tribunale ha compiuto un'adeguata disamina delle fonti di prova, valorizzando elementi oggettivi quali l'assenza di tracciabilità circa la provenienza, la data di confezionamento e quella di scadenza degli alimenti (di cui alcuni già scaduti da mesi) e il congelamento con tecnica non corretta, il tutto suffragato dalla documentazione in atti quali le relazioni degli ufficiali di PG, le riproduzioni fotografiche della merce sequestrata e le dichiarazioni del teste. 3. Anche il secondo motivo risulta improntato alle medesima strategia difensiva in quanto costituito da mere doglianze volte a postulare, a fronte di un apparato argomentativo scevro da profili di illogicità, una rilettura alternativa più favorevole delle fonti probatorie, operazione, come già detto, non consentita in sede di legittimità (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, deo. 2021, Rv. 280601). Va, infatti, ribadito che le possibili diverse ipotesi in ordine al concatenarsi logico posto a fondamento della decisione impugnata assumono rilevanza in materia di ricorso per cassazione, permettendo di ravvisare un vizio di motivazione, solo quando la ricostruzione difensiva sia inconfutabile, ovvia e non rappresentare solamente un'alternativa a quella ritenuta in sentenza (Sez. 1, n. 22240 del 17/4/2024, Panaiia; Sez. 2, n. 37876 del 12/9/2023, Gagliardi; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo, Rv 252178; Sez. 1, n. 13528 del 11/11/1998, Maniscalco, Rv. 212054). 4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente sopporti le spese del grado nonché versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000