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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 luglio 2021

Cassazione n. 26537/2022

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] natg il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] PEDONE 3ENNIFER natR a PIACENZA il 29/06/1996 avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il G.U.P. del Tribunale di Piacenza, con sentenza pronunciata in data 30 giugno 2020 all'esito di giudizio abbreviato, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 2 di reclusione ed E 6.000 di multa avendolo ritenuto colpevole per i reati a lui ascritti ex art. 73, comma 4, del D.P.R. 309 del 1990; che [OSCURATO:PERSONA], qualificato il fatto nell'ambito della fattispecie di reato di cui all'art. 73, comma 5, del D.P.R. 309 del 1990 e concesse le circostanze attenuanti generiche, veniva condannata alla pena di mesi 8 di reclusione ed C 3.000 di multa con sospensione condizionale della pena; che Pedone gennifer, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, veniva condannata alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione ed C 25.000; che [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di anni 3 di reclusione d C 8.000 di multa; che [OSCURATO:PERSONA], applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, veniva condannato alla pena di anni 5 di reclusione ed C 30.000 di multa; che con successiva sentenza depositata in data 19 luglio 2021 la Corte di appello di Bologna riformava parzialmente la sentenza del 30 giugno 2020 emessa dal Tribunale di Piacenza rideterminando la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in complessivi anni 2 e mesi 2 di reclusione ed C 6.000 di multa con revoca della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai PP.UU., per effetto dell'esclusione della recidiva, e confermava nel resto; che avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i detti prevenuti; che più in specie il Pizzo articolava due motivi di impugnazione; che con il primo motivo eccepiva l'erronea applicazione della legge lamentando la mancata riqualificazione del fatto nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, del D.P.R. 309 del 1990; che con il secondo motivo eccepiva il vizio di motivazione lamentando la circostanza che la Corte territoriale avesse omesso di pronunciarsi relativamente al 4/1) fatto che non era stato effettuato alcun sequestro di stupefacente; che la Tutuianu proponeva ricorso per cassazione affidandolo ad un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla mancata disamina di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.; che la Pedone proponeva ricorso per cassazione affidandolo ad un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla mancata riqualificazione del fatto nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, del D.P.R. 309 del 1990; che il Bouchaba proponeva ricorso per cassazione affidandolo ai tre motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo eccepiva il vizio di motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla statuizione di reità; che con il secondo motivo eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla mancata qualificazione del fatto nella condotta di cui all'art. 73, comma 5, del D.P.R. 309 del 1990; che con il terzo motivo eccepiva l'erronea applicazione della legge lamentando la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche; che l'[OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione affidandolo ad un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla mancata qualificazione del fatto nell'ambito della condotta di cui all'art. 73, comma 5, del D.P.R. 309 del 1990.

Considerato che i ricorsi sono inammissibili; quanto al Pizzo il ricorso risulta manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale ha adeguatamente argomentato circa l'esclusione della ricorrenza della fattispecie di cui all'invocato art. 73, comma 5, del D.P.R. 309 del 1990 dando rilievo alla ripetizione delle condotte, al quantitativo di stupefacente trattato dall'imputato ed alla modalità organizzata di svolgimento dell'azione delittuosa a nulla rilevando la circostanza che il traffico di sostanza stupefacente non abbia condotto ad alcun sequestro; quanto alla Tutuianu il ricorso risulta inammissibile in quanto affetto da eccessiva genericità essendosi la prevenuto limitato a lamentare in maniera assolutamente aspecifica la carenza della motivazione della sentenza impugnata ed omettendo di articolare alcuna concreta censura nei suoi confronti; quanto alla Pedone il ricorso risulta manifestamente infondato in quanto la Corte bolognese ha adeguatamente escluso l'applicabilità dell'ipotesi lieve dando risalto alla stabilità dell'attività di spaccio, alla modalità di svolgimento organizzato dell'azione criminosa ed alla ripetitività delle condotte; quanto al Bouchaba il ricorso è inammissibile; che il primo motivo di impugnazione risulta manifestamente infondato atteso che i Giudici del merito hanno correttamente argomentato circa la penale responsabilità dell'imputato sulla scorta dei plurimi riscontri probatori derivanti dalle dichiarazioni rese dagli assuntori e dalle attività di indagine svolte dalla P.S.; che il secondo motivo di impugnazione risulta manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale ha correttamente escluso l'applicabilità dell'ipotesi di lieve entità dando rilievo al quantitativo di stupefacente che l'imputato era in grado di trattare e che rappresenta circostanza sufficiente a negare la ricorrenza dell'art. 73, comma 5, del D.P.R. 309 del 1990; che anche il terzo motivo risulta manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha correttamente negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche basando la propria decisione sul contegno processuale e sulla mancanza di resipiscenza dell'imputato, sulla esistenza di precedenti, anche specifici in capo ad esso non avendo il ricorrente puntualmente indicato le ragioni che avrebbero giustificato il riconoscimento delle invocate attenuanti; quanto al [OSCURATO:PERSONA] il ricorso risulta manifestamente infondato in quanto la Corte di appello di Bologna ha adeguatamente escluso l'applicabilità dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, del D.P.R. 309 del 1990 dando rilievo alla stabilità e continuatività dell'attività di spaccio, alla Modalità di svolgimento organizzato dell'azione; che i ricorsi devono perciò essere dichiarati inammissibili e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] natg il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] PEDONE 3ENNIFER natR a PIACENZA il 29/06/1996 avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il G.U.P. del Tribunale di Piacenza, con sentenza pronunciata in data 30 giugno 2020 all'esito di giudizio abbreviato, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 2 di reclusione ed E 6.000 di multa avendolo ritenuto colpevole per i reati a lui ascritti ex art. 73, comma 4, del D.P.R. 309 del 1990; che [OSCURATO:PERSONA], qualificato il fatto nell'ambito della fattispecie di reato di cui all'art. 73, comma 5, del D.P.R. 309 del 1990 e concesse le circostanze attenuanti generiche, veniva condannata alla pena di mesi 8 di reclusione ed C 3.000 di multa con sospensione condizionale della pena; che Pedone gennifer, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, veniva condannata alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione ed C 25.000; che [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di anni 3 di reclusione d C 8.000 di multa; che [OSCURATO:PERSONA], applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, veniva condannato alla pena di anni 5 di reclusione ed C 30.000 di multa; che con successiva sentenza depositata in data 19 luglio 2021 la Corte di appello di Bologna riformava parzialmente la sentenza del 30 giugno 2020 emessa dal Tribunale di Piacenza rideterminando la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in complessivi anni 2 e mesi 2 di reclusione ed C 6.000 di multa con revoca della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai PP.UU., per effetto dell'esclusione della recidiva, e confermava nel resto; che avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i detti prevenuti; che più in specie il Pizzo articolava due motivi di impugnazione; che con il primo motivo eccepiva l'erronea applicazione della legge lamentando la mancata riqualificazione del fatto nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, del D.P.R. 309 del 1990; che con il secondo motivo eccepiva il vizio di motivazione lamentando la circostanza che la Corte territoriale avesse omesso di pronunciarsi relativamente al 4/1) fatto che non era stato effettuato alcun sequestro di stupefacente; che la Tutuianu proponeva ricorso per cassazione affidandolo ad un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla mancata disamina di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.; che la Pedone proponeva ricorso per cassazione affidandolo ad un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla mancata riqualificazione del fatto nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, del D.P.R. 309 del 1990; che il Bouchaba proponeva ricorso per cassazione affidandolo ai tre motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo eccepiva il vizio di motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla statuizione di reità; che con il secondo motivo eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla mancata qualificazione del fatto nella condotta di cui all'art. 73, comma 5, del D.P.R. 309 del 1990; che con il terzo motivo eccepiva l'erronea applicazione della legge lamentando la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche; che l'[OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione affidandolo ad un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla mancata qualificazione del fatto nell'ambito della condotta di cui all'art. 73, comma 5, del D.P.R. 309 del 1990. Considerato che i ricorsi sono inammissibili; quanto al Pizzo il ricorso risulta manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale ha adeguatamente argomentato circa l'esclusione della ricorrenza della fattispecie di cui all'invocato art. 73, comma 5, del D.P.R. 309 del 1990 dando rilievo alla ripetizione delle condotte, al quantitativo di stupefacente trattato dall'imputato ed alla modalità organizzata di svolgimento dell'azione delittuosa a nulla rilevando la circostanza che il traffico di sostanza stupefacente non abbia condotto ad alcun sequestro; quanto alla Tutuianu il ricorso risulta inammissibile in quanto affetto da eccessiva genericità essendosi la prevenuto limitato a lamentare in maniera assolutamente aspecifica la carenza della motivazione della sentenza impugnata ed omettendo di articolare alcuna concreta censura nei suoi confronti; quanto alla Pedone il ricorso risulta manifestamente infondato in quanto la Corte bolognese ha adeguatamente escluso l'applicabilità dell'ipotesi lieve dando risalto alla stabilità dell'attività di spaccio, alla modalità di svolgimento organizzato dell'azione criminosa ed alla ripetitività delle condotte; quanto al Bouchaba il ricorso è inammissibile; che il primo motivo di impugnazione risulta manifestamente infondato atteso che i Giudici del merito hanno correttamente argomentato circa la penale responsabilità dell'imputato sulla scorta dei plurimi riscontri probatori derivanti dalle dichiarazioni rese dagli assuntori e dalle attività di indagine svolte dalla P.S.; che il secondo motivo di impugnazione risulta manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale ha correttamente escluso l'applicabilità dell'ipotesi di lieve entità dando rilievo al quantitativo di stupefacente che l'imputato era in grado di trattare e che rappresenta circostanza sufficiente a negare la ricorrenza dell'art. 73, comma 5, del D.P.R. 309 del 1990; che anche il terzo motivo risulta manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha correttamente negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche basando la propria decisione sul contegno processuale e sulla mancanza di resipiscenza dell'imputato, sulla esistenza di precedenti, anche specifici in capo ad esso non avendo il ricorrente puntualmente indicato le ragioni che avrebbero giustificato il riconoscimento delle invocate attenuanti; quanto al [OSCURATO:PERSONA] il ricorso risulta manifestamente infondato in quanto la Corte di appello di Bologna ha adeguatamente escluso l'applicabilità dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, del D.P.R. 309 del 1990 dando rilievo alla stabilità e continuatività dell'attività di spaccio, alla Modalità di svolgimento organizzato dell'azione; che i ricorsi devono perciò essere dichiarati inammissibili e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favo
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