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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 settembre 2023

Cassazione n. 45505/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La pronunzia impugnata è stata deliberata il 14 aprile 2023 dalla Corte di Appello di Napoli, che ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Napoli a [OSCURATO:PERSONA] per furto pluriaggravato.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, ricorso con cui lamenta vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio.

3. Con atto depositato il 18 settembre 2023 presso la Corte di appello di Napoli, il ricorrente personalmente ha rinunziato al ricorso, con dichiarazione recante firma autenticata dal difensore.

4. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17/1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La pronunzia impugnata è stata deliberata il 14 aprile 2023 dalla Corte di Appello di Napoli, che ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Napoli a [OSCURATO:PERSONA] per furto pluriaggravato. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, ricorso con cui lamenta vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio. 3. Con atto depositato il 18 settembre 2023 presso la Corte di appello di Napoli, il ricorrente personalmente ha rinunziato al ricorso, con dichiarazione recante firma autenticata dal difensore. 4. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/1
Sentenza Cassazione n. 45505/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris