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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 06551/2023

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berato di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28326/2014 del ruolo generale, proposto DA l’avv.X AVIER S ANTIAPICHI (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 68L10 H501 I), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10 luglio 1968, difeso da se stesso e rappresentato e difeso, congiuntamente e/o disgiuntamente, giusta procura speciale e nomina poste a margine del ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 72T57 H501 T), con studio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 44/46 ([OSCURATO:PERSONA] –Associazione tra professionisti). - RICORRENTE – CONTRO l’A GENZIA DELLE E NTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), presso i cui uffici, ope legis, domicilia in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. - RESISTENTE – C ATASTO per la cassazione della sentenza n. 3402/37/2014 della Commissione tributaria regionale del Lazio (Roma), depositata il 20 maggio 2014, non notificata; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio non partecipata del 3 novembre 2022 mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020; [OSCURATO:PERSONA]

1. con avviso di rettifica e liquidazione l’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] I di Roma - rideterminava l’imposta di registro, ipotecaria e catastale dovuta dal ricorrente in relazione all’acquisto del bene immobile di cui all’atto per notar [OSCURATO:PERSONA] di Roma del 14 maggio 2007 (rep. 76529 – registrato al n. 11690 serie 1T), negando l’agevolazione prevista per l’abitazione da destinare a prima casa, in quanto ritenuta abitazione di lusso. 2.la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] I di Roma - avverso la sentenza di primo grado, che aveva, invece, accolto il ricorso del contribuente, ritenendo che le caratteristiche tecniche per definire un immobile di lusso fossero quelle previste dal d.m. del 2 agosto 1969, assumendo, quindi, che : -per superfice utile deve intendersi quella idonea a costituire «unico alloggio padronale, ossia acconsentire l'espletamento al suo interno di tutte le funzioni proprie della vita del “padrone”, mentre è irrilevante il requisito dell’abitabilità …»; - « il piano interrato … ha sempre un valore commerciale, pur inferiore ad un valore normale, ma la superfice è da considerare valida e non ridotta di fatto.

In conclusione la superficie vivibile risulta superiore alla superficie stabilita dalle norme tributarie»; - « l’atto impositivo … si fonda su un accertamento tecnico dell’Agenzia del Territorio, la cui stima … rileva come prova della pretesa; di norma vale il classamento catastale e ciò si correla al fatto che superficie utile ai fini fiscali e superficie abitabile a fini edilizi sono concetti diversi e oggetto di metodi di misurazione differenti»; Infine, il Giudice regionale affermava di «recepire e far proprio l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'accertamento da parte dell'Ufficio dell'insussistenza del carattere non di lusso dell'abitazione … determina la decadenza dall'agevolazione per dichiarazione mendace e l'applicazione dell'imposta di registro ordinaria e delle altre conseguenze sanzionatorie previste dalla legge».

2. avverso tale sentenza il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, notificato tramite posta elettronica certificata il 20 novembre 2014, formulando quattro motivi d’impugnazione; successivamente l’istante ha depositato memoria ex art. 380-bis.1. cod. proc. civ. del 4 maggio 2021 e, poi, altra memoria in data 21 maggio 2022; 3.l’Agenzia delle Entrate depositava nota del 13 gennaio 2015 con la quale, dando atto di non essersi costituita nei termini di legge, riservava la facoltà di partecipare all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod. proc. civ.;

4. con ordinanza interlocutoria resa all’esito dell’udienza del 18 maggio 2021 è stato disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo al fine di acquisire il fascicolo di ufficio. [OSCURATO:PERSONA] :

5. con il primo motivo impugnazione l’istante ha lamentato, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d.m. del 2 agosto 1969, n.1072, assumendo che nel giudizio di merito erano state prodotte planimetrie «da cui risulta che il piano interrato era ed è destinato proprio a cantine, posto macchina, deposito, caldaie», per cui, «sottraendo la superficie dei singoli locali del piano interrato, si perviene ad una estensione del piano terra di 200,72 mq, inferiore a quella richiesta dalla norma per la qualificazione “di lusso” dell’immobile» (v. pagina nn. 5 e 6 del ricorso), laddove la Commissione aveva adottato ai fini della decisione criteri (il valore commerciale del bene e la superficie vivibile) non contemplato dalla predetta disposizione;

6. con la seconda censura il ricorrente ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, del d.m. 2 agosto 1969, n. 1072, nonché a mente dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., il travisamento dei fatti e l’omessa valutazione della documentazione prodotta, lamentando che il Giudice dell’appello aveva «fatto assurgere una perizia di parte (quale è quella proveniente dall’Agenzia del Territorio) ad un atto pubblico» (v. pagina n. 7 del ricorso), senza fornire alcuna valutazione in ordine alla documentazione (rilievi, foto, planimetrie, progetti, titoli edilizi) prodotta dall’istante che smentiva la tesi dell’Ufficio;

6. con la terza doglianza il contribuente ha rimproverato al Giudice reginale, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., il vizio di ultrapetizione e la violazione del contraddittorio, ponendo in evidenza che la contestazione non verteva sulla categoria catastale attribuita (A/7), ma sull’estensione della superficie del bene, giacchè l’avviso aveva qualificato l’unità immobiliare come abitazione di lusso, in quanto ritenuta di superfice superiore ai 240 mq., per cui non solo la pronuncia era stata adottata oltre il contenuto della pretesa impositiva, ma sulla base di una questione (il classamento) rilevata di ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti;

6.1. La difesa del ricorrente ha aggiunto che il principio affermato nella sentenza impugnata, secondo cui di norma vale il classamento catastale, «è comunque illegittimo, alla luce anche delle recenti modifiche normative che, ai fini delle agevolazioni per cui è causa, hanno tolto qualunque rilievo alla superficie dell'immobile, facendo divenire rilevante la categoria catastale», per cui «la modifica del criterio di individuazione degli immobili di lusso (dal d.m. 2 agosto 1969 alla categoria catastale) dimostra l'errore in cui è in corso il giudice dell'appello nello statuire che (“di norma vale il classamento catastale”)» (v. pagine nn. 10 ed 11 del ricorso);

7. con la quarta censura il ricorrente ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo ancora, del decreto ministeriale del 2 agosto 1968, non avendo indicato l’Agenzia le modalità di calcolo con cui era giunta a stabilire che la superficie utile complessiva era superiore a mq. 240, nonché, a mente dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc., il difetto di motivazione per l’omessa valutazione delle diverse prove offerte.

OSSERVA

8. Va preliminarmente ritenuta l’ammissibilità dell’appello, a suo tempo proposto dall’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale I di Roma – contro la sentenza di primo grado, esame questo sollecitato dalla ricorrente con la prima memoria di cui all’art. 380-bis.1. cod. proc. civ. ed attinente ad un profilo comunque esaminabile di ufficio, come già evidenziato nella citata ordinanza interlocutoria.

Acquisiti gli atti sulla scorta di tale ordinanza, la Corte rileva che dall’avviso di ricevimento della raccomandata n. 14264841090-3, munita del timbro postale “[OSCURATO:PERSONA]” e di data 25 marzo 2013, sottoscritto dal ricevente e dall’incaricato della distribuzione, risulta la data di spedizione dell’atto di appello, avvenuta il 19 marzo 2013, recapitato il 21 marzo 2013 e successivamente depositato presso la cancelleria della Commissione tributaria regionale il 4 aprile 2013.

Alla luce di tale evidenza, può allora darsi seguito al principio affermato da questa Corte, secondo cui «Come di recente statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte, intervenute a comporre un contrasto giurisprudenziale sul punto, "nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l'appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario.

Solo in tal caso, infatti, l'avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell'appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto (o della sentenza)" (Cass.

S.U. n. 13452 del 29/05/2017; conf.

Cass. n. 11559 del 11/05/2018) La medesima sentenza delle Sezioni Unite ha, altresì, chiarito che il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio dell'appellante, che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non già dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario» (così Cass., Sez.

V, 11 agosto 2022, n. 24726).

Nella fattispecie in rassegna, dal predetto avviso di ricevimento risulta il predetto timbro postale datario del 25 marzo 2013, la spedizione della notifica il 19 marzo 2013 e la sua ricezione da parte del destinatario il 21 marzo 2013, a fronte di una sentenza notificata il 7 febbraio 2013, per cui l’appello è tempestivo ed ammissibile, siccome notificato nei 60 giorni dalla notifica della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 51 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546/92, e depositato, a mente dell’art. 22 del medesimo d.lgs., con la predetta ricevuta, entro 30 giorni dalla data di (spedizione e di) ricezione della notifica dell’appello. 9.Tanto premesso, va subito puntualizzato quanto segue.

9.1. L’atto di cui si invoca l’agevolazione è del 14 maggio 2007, il che comporta che non si applica il nuovo regime introdotto dal d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 10, comma 1, lett. a), come più volte chiarito da questa Corte, secondo cui detta disposizione «… nel sostituire il secondo comma dell'art. 1 della [OSCURATO:PERSONA] allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, ha sancito il superamento del criterio di individuazione dell'immobile di lusso -non ammesso, in quanto tale, al beneficio prima casa - sulla base dei parametri di cui al D.M.

LL.

PP. 2 agosto 1969" - "trova applicazione ai trasferimenti imponibili realizzati successivamente alla modificazione legislativa; e, in particolare, successivamente al 10 gennaio 2014, come espressamente disposto dal d.lgs. n. 23 del 2011, art. 10, comma 5, cit." (ex plurimis Cass. Sez.

V, n. 11639/17; nn. 13309-13318/16)» (Cass. n. 2414 del 2019; conf..

Cass. n. 3360 e n. 3361 del 2017; Cass. n. 14964 del 2018; Cass. n. 30902 del 2019; Cass. n. 10656 del 2021)» (così Cass. Sez.

IV/V, 29 aprile 2022, n. 13574), con la conseguenza che il trasferimento immobiliare per cui è causa continua ad essere disciplinato dalla previgente disciplina. 9.2.Sul piano dei principi, va ricordato che il criterio per stabilire, ai fini dell’agevolazione fiscale in rassegna, se l’abitazione sia di lusso o meno è quello della "utilizzabilità degli ambienti" o potenzialità abitativa a prescindere dall’effettiva abitabilità degli stessi.

La Corte ha, difatti, più volte chiarito che: -«In tema di imposta di registro, al fine di stabilire se un'abitazione sia di lusso e, come tale, esclusa dai benefici per l'acquisto della cd. prima casa, la superficie utile deve essere determinata avendo riguardo alla "utilizzabilità degli ambienti", a prescindere dalla effettiva abitabilità degli stessi, in quanto il parametro idoneo ad esprimere il carattere "lussuoso" di una abitazione è costituito dalla superficie utile che non può, pertanto, identificarsi restrittivamente con la sola superficie abitabile, in quanto l'art. 6 del D.M. 2 agosto 1969, n. 1072, deve essere interpretato nel senso che è "utile" tutta la superficie dell'unità immobiliare diversa dai balconi, dalle terrazze, dalle cantine, dalle soffitte, dalle scale e dal posto auto e che nel calcolo dei 240 mq rientrano anche le murature, i pilastri, i tramezzi e i vani di porte e finestre» (Cass. n. 19186 del 2019)»; - «Pertanto, il requisito dell'utilizzabilità" degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità, costituisce parametro idoneo ad esprimere il carattere "lussuoso" o meno di una abitazione (Cass. n. 20701 del 2020)»; - «Nello stesso senso si era già espressa questa Corte ritenendo legittima la revoca del beneficio ove, mediante un semplice intervento edilizio, potesse computarsi nella superficie "utile" anche un vano deposito di un immobile, in concreto non abitabile perché non conforme ai parametri aero-illuminanti previsti dal regolamento edilizio, assumendo rilievo - in coerenza con l'apprezzamento dello stesso mercato immobiliare -la marcata potenzialità abitativa dello stesso (cfr. Cass. n. 25674 del 2013).

In senso analogo anche Cass. n. 11556 del 2016, Cass. n. 10807 del 2012, Cass. n. 22279 del 2011 nonché Cass.n. 9529 del 2015, la quale, alla luce dei superiori principi, ha statuito che, al fine di stabilire il carattere di lusso dell'immobile, anche l'ambiente strettamente adibito a cantina, ovvero a soffitta, costituisce comunque elemento da comprendete invece nel calcolo della superficie complessiva, da considerare come facente parte di "casa di lusso", allorquando, in concreto, esse siano strutturate in modo tale da essere abitabili, sì da perderne la tipica caratteristica»; - «Con riferimento ad una fattispecie analoga a quella in esame, questa Corte ha affermato che, costituendo parametro idoneo l'"utilizzabilità" degli ambienti (a prescindere dalla loro effettiva abitabilità), a titolo esemplificativo, i vani, pur qualificati come cantina e soffitta ma con accesso dall'interno dell'abitazione e ad essa indissolubilmente legati - come rilevato nel caso di specie dai giudici di appello con accertamento in fatto non contestato - sono computabili nella superficie utile complessiva (Cass. n. 18480 del 2016).

Parimenti, rientra nella superficie utile il sottotetto, trattandosi di locale non compreso nella predetta elencazione tassativa (Cass. n. 18483 del 2016)»; - «In definitiva, ciò che assume rilievo - in coerenza con l'apprezzamento dello stesso mercato immobiliare - è la marcata potenzialità abitativa dello stesso (Sez. 5, Sentenza n. 25674 del 15/11/2013) e, più precisamente, l'idoneità di fatto degli ambienti allo svolgimento di attività proprie della vita quotidiana (Sez. 5, Sentenza n. 23591 del 20/12/2012)» (Cass. n. 30902 del 2019)» (così Cass.

VI-V, 29 aprile 2022, n. 13547).

9.3. Ancora, è stato precisato da questa Corte che: -«il d.m. 2 agosto 1969 definisce le caratteristiche delle abitazioni di lusso solo ai sensi e per gli effetti delle leggi 2 luglio 1949 n. 408 (contenente disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie), 2 febbraio 1960 n. 35 (contenente agevolazioni tributarie in materia edilizia) e 7 febbraio 1968 n. 26 (legge di conversione del d.l. 11 dicembre 1967 n. 1150 concernente la proroga dei termini per l'applicazione delle agevolazioni tributarie in materia edilizia) e solo al fine, quindi, di escludere queste abitazioni dalle particolari agevolazioni fiscali e tributarie previste dalle predette norme»; -«questa Corte ha così affermato (cfr. sentenza n. 8600 del 2000; conf. ordinanza n. 22310 del 2014) che il carattere non di lusso del fabbricato, per l'applicazione dell'aliquota agevolata di registro sulla prima casa , deve essere riscontrato sulla sola base dei criteri indicati dal citato decreto ministeriale, mentre resta priva di autonoma e decisiva rilevanza la classificazione catastale»; - «il requisito della superficie superiore ai 240 mq, attiene in ogni caso ad una fonte normativa (il citato d.m. 2 agosto 1969) preposta non già alla classificazione catastale, ma alla diversa materia delle agevolazioni fiscali (appunto precluse alle abitazioni di lusso) e, segnatamente, dell'agevolazione» (così Cass. Sez.

V., 7 febbraio 2022, n. 3853).

10. Ribaditi tali principi, va osservato che l’intero impianto argomentativo del ricorrente muove dal rilievo di non poter considerare nel computo della superfice utile il seminterrato, perchè destinato a macchina, deposito e caldaia.

Ebbene, i motivi di impugnazione non possono essere accolti.

Queste le ragioni.

11. In relazione al primo motivo, la valutazione della Commissione regionale non può considerarsi praeter legem come sostenuto dal ricorrente, ove si consideri che il suo nucleo concettuale risulta fondato, anche in relazione al seminterrato, sul concetto di superfice utile/vivibile, come è reso palese dal riferimento all’«alloggio padronale», idoneo cioè «a consentire l'espletamento al suo interno di tutte le funzioni proprie della vita del padrone» (così nella sentenza impugnata), con ciò intendendo chiaramente riferirsi alla concreta utilizzabilità di tali ambienti, in termini corrispondenti a quello indicato dalla Corte.

Il riferimento al «valore commerciale» del piano interrato costituisce argomentato enfatizzato dalla difesa del ricorrente, poiché la ratio decisoria della pronuncia, anche sul punto, si è formata e si è manifestata, sulla base di un apprezzamento di merito non censurabile nella sede che occupa, considerando che la relativa «superfice è da considerare valida e non ridotta di fatto» , concludendo sul punto nel senso che «la superfice vivibile risulta superiore alla superfice stabilita dalle norme tributarie».

Risulta, in tal modo, sufficientemente chiaro che la decisione è stata fondata, pure in relazione al piano interrato, sul suindicato corretto criterio dell’utilizzabilità dell’ambiente. 12.Risultano infondati ed anche inammissibili il secondo ed il quarto motivo, che si esaminano congiuntamente in ragione della loro connessione.

Non risulta, in primo luogo, dai contenuti della sentenza impugnata che la Commissione regionale abbia utilizzato la stima dell’Agenzia del Territorio come prova legale, non suscettiva, come tale, di essere contrastata da altri riscontri, avendola il Giudice a quoconsiderata quale semplice prova della pretesa della pretesa. 12.1.L’assenza di una valutazione comparativa con i dedotti diversi elementi probatori che il ricorrente assume di aver offerto ed indicati come idonei a smentire la tesi dell’Ufficio, non giova alle aspettative del contribuente.

E ciò, non solo perché in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, che è posto a fondamento degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità (cfr., tra le tante, ancora la recente Cass., Sez.

VI/V, 29 aprile 2022, n. 13547 cit), ma anche perché in detta attività «il giudice quale è libero di formare il suo convincimento utilizzando gli elementi che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti, essendo limitatoil controllo del giudice della legittimità alla sola congruenza della decisione dal punto di vista dei principi di diritto che regolano la prova (Cfr. Cass., Sez. 1, sentenza n. 11511 del 23 maggio 2014, Rv. 631448; Cass., Sez.

L, sentenza n. 42 del 7 gennaio 2009, Rv. 606413; Cass., Sez.

L., sentenza n. 2404 del 3 marzo 2000, Rv. 534557)» (così Cass, Sez.

II, 12 agosto 2022, n. 24800).

L’errore dedotto dalla difesa della difesa dell’istante non è, quindi, riconducibile alla violazione dell’art. 6 del d.m.2 agosto 1969, n. 10721, ma ad un lamentato errore nella valutazione delle prove offerte, il che disvela l’uso improprio dell’utilizzato paradigma di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.

12.2. Non miglior sorte può ricevere la seconda pa rte del secondo motivo, parametrato sotto il diverso paradigma censorio di cui all’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., giacchè «l’omessa valutazione della documentazione prodotta» (così a pagina n. 6 del ricorso) non integra l'omesso esame circa un «fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti».

La ribadita giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, affermato che «per «fatto», secondo pacifica acquisizione, deve intendersi non una «questione» o un «punto», ma: i) un vero e proprio «fatto», in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 c.c., cioè un «fatto» costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo, o anche un fatto secondario, vale a dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti in funzione di prova di un fatto principale (cfr. Cass. n. 16655 del 2011; Cass. n. 7983 del 2014; Cass. n. 17761 del 2016; Cass. n. 29883 del 2017); ii) un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico (cfr. Cass. n. 21152 del 2014; Cass. Sez.

U. n. 5745 del 2015); iii) un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto (cfr. Cass. n. 5133 del 2014); iv) una vicenda la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali (cfr. Cass. Sez.

U. n. 8053 del 2014)» (così, Cass.

Se.

III, 7 giugno 2022, n. 18318).

La stessa pronuncia ha, poi, chiarito che «Non costituiscono, viceversa, «fatti», il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art.360 c.p.c., comma 1, n. 5: a) le argomentazioni o deduzioni difensive (cfr. Cass. n. 14802 del 2017; b) gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass. Sez.

U.n. 8053 del 2014); c) una moltitudine di fatti e circostanze, o il «vario insieme dei materiali di causa» (cfr. Cass. n. 21439 del 2015); d) le domande o le eccezioni formulate nella causa di merito, ovvero i motivi di appello, i quali costituiscono i fatti costitutivi della «domanda» in sede di gravame (v.

Cass. n. 22786 del 2018)» (così, Cass.

Se.

III, 7 giugno 2022, n. 18318).

Nella specie, la censura non si sostanzia in altro che nell’indicazione di altri elementi probatori, la cui valutazione - a dire dell’istante – avrebbe condotto ad un diverso esito, il che vale a renderla inammissibile alla luce di quanto sopra esposto. 12.3.Analoghe valutazioni vanno espresse con riferimento al quarto motivo di impugnazione, sempre basato, come il secondo, sulla dedotta violazione, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., del d.m. 2 agosto 1968, 1072 (sia pure sotto altro profilo),nonché, a mente dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc., in ragione del «difetto di motivazione per l’omessa valutazione delle diverse prove offerte».

Sotto il primo aspetto, l’istante ha lamentato che l’Agenzia ha affermato che la superfice utile complessiva è superiore a mq 240, senza però indicare le modalità di calcolo, mentre, sotto il secondo profilo, il ricorrente ha rappresentato che dalla planimetria prodotta nel giudizio di merito emerge che, «escludendo quelli (ndr. i mq) del piano interrato, risulta che la superficie per planimetrica del piano terra è pari a 200,72 mq» (v. pagina n. 13 del ricorso).

Ebbene, in uno alle valutazioni sopra svolte, va aggiunto che non risulta chiarito in che termini rilevi, sotto il profilo della violazione dell’art. 6 del citato d.m., la mancata indicazione della modalità di calcolo della superfice, che pure si indica essere stata determinata in misura superiore a 240 mq, per cui, sotto tale profilo, il motivo di impugnazione risulta del tutto generico e, come tale, inammissibile.

Quanto, poi, alla rivendicata esclusione del piano interrato, valgono le considerazioni esposte al § 11 circa la sua doverosa computabilità ai fini della determinazione della superfice utile, in base al suindicato criterio dell’utilizzabilità dell’ambiente. 13.Infine, non può essere accolto nemmeno il terzo motivo.

Con esso il contribuente lamenta che «il rilievo dato dalla sentenza di appello al classamento catastale è in evidente contrasto con l'articolo 112 c.p.c.e della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato», violando altresì anche il principio del contraddittorio.

Senonchè, il richiamo alla previsione dell’art. 112 cod. proc. civ. non risulta conferente, giacchè tale violazione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione ("petitum" o "causa petendi"), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto ("petitum" immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso ("petitum" mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (cfr. Cass. Sez.

II, 21 marzo 2019, n. 8048, che richiama Cass. n. 12471/2001; Cass. n. 21484/2007; Cass. n. 15383/2010 e Cass. n. 18868/2015) .

Nella specie, nessuno di tali eventi si è verificato, avendo il Giudice regionale rigettato la pretesa del contribuente e negato l’agevolazione in base al criterio della superfice utile, premettendo che «le caratteristiche tecniche per definire un immobile di lusso sono previste dal D.M. 2/8/1969» (così nella sentenza impugnata), laddove il passaggio motivazionale «di norma, vale il classamento catastale » (così nella sentenza impugnata) risulta inserito - come obiter, peraltro riferito alla generalità dei casi (come pare desumersi dalla locuzione «di norma») e non anche alla specifica fattispecie -nell’ambito di una complessiva ratio decisoria fondata sul corretto rilievo, per quanto sopra esposto, della «superfice utile ai fiscali»(così nella sentenza impugnata) e, cioè, della «estensione della superfice dell’immobile» (così a pagina n. 9 del ricorso), che aveva costituito oggetto della controversia, come evidenziato dalla stessa difesa del contribuente.

Il citato tratto della motivazione, quindi, non solo non ha assunto valore decisivo ai fini della decisione, ma nemmeno ha giustificato una pronuncia ultra petita, né ha leso il contraddittorio, non essendo stato il citato rilievo posto a base della valutazione di merito, su cui, quindi, dover sollecitare il confronto difensivo. 14.Alla stregua delle riflessioni che precedono il ricorso va respinto.

15. Non vi è ragione di liquidare le spese del presente grado di giudizio, stante l’assenza di attività difensiva da parte della resistente. 16.Nondimeno, va dato conto che ricorrono i presupposti di cui all’art. 13, co. 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
berato di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28326/2014 del ruolo generale, proposto DA l’avv.X AVIER S ANTIAPICHI (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 68L10 H501 I), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10 luglio 1968, difeso da se stesso e rappresentato e difeso, congiuntamente e/o disgiuntamente, giusta procura speciale e nomina poste a margine del ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 72T57 H501 T), con studio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 44/46 ([OSCURATO:PERSONA] –Associazione tra professionisti). - RICORRENTE – CONTRO l’A GENZIA DELLE E NTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), presso i cui uffici, ope legis, domicilia in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. - RESISTENTE – C ATASTO per la cassazione della sentenza n. 3402/37/2014 della Commissione tributaria regionale del Lazio (Roma), depositata il 20 maggio 2014, non notificata; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio non partecipata del 3 novembre 2022 mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020; [OSCURATO:PERSONA] 1. con avviso di rettifica e liquidazione l’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] I di Roma - rideterminava l’imposta di registro, ipotecaria e catastale dovuta dal ricorrente in relazione all’acquisto del bene immobile di cui all’atto per notar [OSCURATO:PERSONA] di Roma del 14 maggio 2007 (rep. 76529 – registrato al n. 11690 serie 1T), negando l’agevolazione prevista per l’abitazione da destinare a prima casa, in quanto ritenuta abitazione di lusso. 2.la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] I di Roma - avverso la sentenza di primo grado, che aveva, invece, accolto il ricorso del contribuente, ritenendo che le caratteristiche tecniche per definire un immobile di lusso fossero quelle previste dal d.m. del 2 agosto 1969, assumendo, quindi, che : -per superfice utile deve intendersi quella idonea a costituire «unico alloggio padronale, ossia acconsentire l'espletamento al suo interno di tutte le funzioni proprie della vita del “padrone”, mentre è irrilevante il requisito dell’abitabilità …»; - « il piano interrato … ha sempre un valore commerciale, pur inferiore ad un valore normale, ma la superfice è da considerare valida e non ridotta di fatto. In conclusione la superficie vivibile risulta superiore alla superficie stabilita dalle norme tributarie»; - « l’atto impositivo … si fonda su un accertamento tecnico dell’Agenzia del Territorio, la cui stima … rileva come prova della pretesa; di norma vale il classamento catastale e ciò si correla al fatto che superficie utile ai fini fiscali e superficie abitabile a fini edilizi sono concetti diversi e oggetto di metodi di misurazione differenti»; Infine, il Giudice regionale affermava di «recepire e far proprio l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'accertamento da parte dell'Ufficio dell'insussistenza del carattere non di lusso dell'abitazione … determina la decadenza dall'agevolazione per dichiarazione mendace e l'applicazione dell'imposta di registro ordinaria e delle altre conseguenze sanzionatorie previste dalla legge». 2. avverso tale sentenza il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, notificato tramite posta elettronica certificata il 20 novembre 2014, formulando quattro motivi d’impugnazione; successivamente l’istante ha depositato memoria ex art. 380-bis.1. cod. proc. civ. del 4 maggio 2021 e, poi, altra memoria in data 21 maggio 2022; 3.l’Agenzia delle Entrate depositava nota del 13 gennaio 2015 con la quale, dando atto di non essersi costituita nei termini di legge, riservava la facoltà di partecipare all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod. proc. civ.; 4. con ordinanza interlocutoria resa all’esito dell’udienza del 18 maggio 2021 è stato disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo al fine di acquisire il fascicolo di ufficio. [OSCURATO:PERSONA] : 5. con il primo motivo impugnazione l’istante ha lamentato, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d.m. del 2 agosto 1969, n.1072, assumendo che nel giudizio di merito erano state prodotte planimetrie «da cui risulta che il piano interrato era ed è destinato proprio a cantine, posto macchina, deposito, caldaie», per cui, «sottraendo la superficie dei singoli locali del piano interrato, si perviene ad una estensione del piano terra di 200,72 mq, inferiore a quella richiesta dalla norma per la qualificazione “di lusso” dell’immobile» (v. pagina nn. 5 e 6 del ricorso), laddove la Commissione aveva adottato ai fini della decisione criteri (il valore commerciale del bene e la superficie vivibile) non contemplato dalla predetta disposizione; 6. con la seconda censura il ricorrente ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, del d.m. 2 agosto 1969, n. 1072, nonché a mente dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., il travisamento dei fatti e l’omessa valutazione della documentazione prodotta, lamentando che il Giudice dell’appello aveva «fatto assurgere una perizia di parte (quale è quella proveniente dall’Agenzia del Territorio) ad un atto pubblico» (v. pagina n. 7 del ricorso), senza fornire alcuna valutazione in ordine alla documentazione (rilievi, foto, planimetrie, progetti, titoli edilizi) prodotta dall’istante che smentiva la tesi dell’Ufficio; 6. con la terza doglianza il contribuente ha rimproverato al Giudice reginale, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., il vizio di ultrapetizione e la violazione del contraddittorio, ponendo in evidenza che la contestazione non verteva sulla categoria catastale attribuita (A/7), ma sull’estensione della superficie del bene, giacchè l’avviso aveva qualificato l’unità immobiliare come abitazione di lusso, in quanto ritenuta di superfice superiore ai 240 mq., per cui non solo la pronuncia era stata adottata oltre il contenuto della pretesa impositiva, ma sulla base di una questione (il classamento) rilevata di ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti; 6.1. La difesa del ricorrente ha aggiunto che il principio affermato nella sentenza impugnata, secondo cui di norma vale il classamento catastale, «è comunque illegittimo, alla luce anche delle recenti modifiche normative che, ai fini delle agevolazioni per cui è causa, hanno tolto qualunque rilievo alla superficie dell'immobile, facendo divenire rilevante la categoria catastale», per cui «la modifica del criterio di individuazione degli immobili di lusso (dal d.m. 2 agosto 1969 alla categoria catastale) dimostra l'errore in cui è in corso il giudice dell'appello nello statuire che (“di norma vale il classamento catastale”)» (v. pagine nn. 10 ed 11 del ricorso); 7. con la quarta censura il ricorrente ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo ancora, del decreto ministeriale del 2 agosto 1968, non avendo indicato l’Agenzia le modalità di calcolo con cui era giunta a stabilire che la superficie utile complessiva era superiore a mq. 240, nonché, a mente dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc., il difetto di motivazione per l’omessa valutazione delle diverse prove offerte. OSSERVA 8. Va preliminarmente ritenuta l’ammissibilità dell’appello, a suo tempo proposto dall’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale I di Roma – contro la sentenza di primo grado, esame questo sollecitato dalla ricorrente con la prima memoria di cui all’art. 380-bis.1. cod. proc. civ. ed attinente ad un profilo comunque esaminabile di ufficio, come già evidenziato nella citata ordinanza interlocutoria. Acquisiti gli atti sulla scorta di tale ordinanza, la Corte rileva che dall’avviso di ricevimento della raccomandata n. 14264841090-3, munita del timbro postale “[OSCURATO:PERSONA]” e di data 25 marzo 2013, sottoscritto dal ricevente e dall’incaricato della distribuzione, risulta la data di spedizione dell’atto di appello, avvenuta il 19 marzo 2013, recapitato il 21 marzo 2013 e successivamente depositato presso la cancelleria della Commissione tributaria regionale il 4 aprile 2013. Alla luce di tale evidenza, può allora darsi seguito al principio affermato da questa Corte, secondo cui «Come di recente statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte, intervenute a comporre un contrasto giurisprudenziale sul punto, "nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l'appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso, infatti, l'avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell'appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto (o della sentenza)" (Cass. S.U. n. 13452 del 29/05/2017; conf. Cass. n. 11559 del 11/05/2018) La medesima sentenza delle Sezioni Unite ha, altresì, chiarito che il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio dell'appellante, che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non già dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario» (così Cass., Sez. V, 11 agosto 2022, n. 24726). Nella fattispecie in rassegna, dal predetto avviso di ricevimento risulta il predetto timbro postale datario del 25 marzo 2013, la spedizione della notifica il 19 marzo 2013 e la sua ricezione da parte del destinatario il 21 marzo 2013, a fronte di una sentenza notificata il 7 febbraio 2013, per cui l’appello è tempestivo ed ammissibile, siccome notificato nei 60 giorni dalla notifica della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 51 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546/92, e depositato, a mente dell’art. 22 del medesimo d.lgs., con la predetta ricevuta, entro 30 giorni dalla data di (spedizione e di) ricezione della notifica dell’appello. 9.Tanto premesso, va subito puntualizzato quanto segue. 9.1. L’atto di cui si invoca l’agevolazione è del 14 maggio 2007, il che comporta che non si applica il nuovo regime introdotto dal d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 10, comma 1, lett. a), come più volte chiarito da questa Corte, secondo cui detta disposizione «… nel sostituire il secondo comma dell'art. 1 della [OSCURATO:PERSONA] allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, ha sancito il superamento del criterio di individuazione dell'immobile di lusso -non ammesso, in quanto tale, al beneficio prima casa - sulla base dei parametri di cui al D.M. LL. PP. 2 agosto 1969" - "trova applicazione ai trasferimenti imponibili realizzati successivamente alla modificazione legislativa; e, in particolare, successivamente al 10 gennaio 2014, come espressamente disposto dal d.lgs. n. 23 del 2011, art. 10, comma 5, cit." (ex plurimis Cass. Sez. V, n. 11639/17; nn. 13309-13318/16)» (Cass. n. 2414 del 2019; conf.. Cass. n. 3360 e n. 3361 del 2017; Cass. n. 14964 del 2018; Cass. n. 30902 del 2019; Cass. n. 10656 del 2021)» (così Cass. Sez. IV/V, 29 aprile 2022, n. 13574), con la conseguenza che il trasferimento immobiliare per cui è causa continua ad essere disciplinato dalla previgente disciplina. 9.2.Sul piano dei principi, va ricordato che il criterio per stabilire, ai fini dell’agevolazione fiscale in rassegna, se l’abitazione sia di lusso o meno è quello della "utilizzabilità degli ambienti" o potenzialità abitativa a prescindere dall’effettiva abitabilità degli stessi. La Corte ha, difatti, più volte chiarito che: -«In tema di imposta di registro, al fine di stabilire se un'abitazione sia di lusso e, come tale, esclusa dai benefici per l'acquisto della cd. prima casa, la superficie utile deve essere determinata avendo riguardo alla "utilizzabilità degli ambienti", a prescindere dalla effettiva abitabilità degli stessi, in quanto il parametro idoneo ad esprimere il carattere "lussuoso" di una abitazione è costituito dalla superficie utile che non può, pertanto, identificarsi restrittivamente con la sola superficie abitabile, in quanto l'art. 6 del D.M. 2 agosto 1969, n. 1072, deve essere interpretato nel senso che è "utile" tutta la superficie dell'unità immobiliare diversa dai balconi, dalle terrazze, dalle cantine, dalle soffitte, dalle scale e dal posto auto e che nel calcolo dei 240 mq rientrano anche le murature, i pilastri, i tramezzi e i vani di porte e finestre» (Cass. n. 19186 del 2019)»; - «Pertanto, il requisito dell'utilizzabilità" degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità, costituisce parametro idoneo ad esprimere il carattere "lussuoso" o meno di una abitazione (Cass. n. 20701 del 2020)»; - «Nello stesso senso si era già espressa questa Corte ritenendo legittima la revoca del beneficio ove, mediante un semplice intervento edilizio, potesse computarsi nella superficie "utile" anche un vano deposito di un immobile, in concreto non abitabile perché non conforme ai parametri aero-illuminanti previsti dal regolamento edilizio, assumendo rilievo - in coerenza con l'apprezzamento dello stesso mercato immobiliare -la marcata potenzialità abitativa dello stesso (cfr. Cass. n. 25674 del 2013). In senso analogo anche Cass. n. 11556 del 2016, Cass. n. 10807 del 2012, Cass. n. 22279 del 2011 nonché Cass.n. 9529 del 2015, la quale, alla luce dei superiori principi, ha statuito che, al fine di stabilire il carattere di lusso dell'immobile, anche l'ambiente strettamente adibito a cantina, ovvero a soffitta, costituisce comunque elemento da comprendete invece nel calcolo della superficie complessiva, da considerare come facente parte di "casa di lusso", allorquando, in concreto, esse siano strutturate in modo tale da essere abitabili, sì da perderne la tipica caratteristica»; - «Con riferimento ad una fattispecie analoga a quella in esame, questa Corte ha affermato che, costituendo parametro idoneo l'"utilizzabilità" degli ambienti (a prescindere dalla loro effettiva abitabilità), a titolo esemplificativo, i vani, pur qualificati come cantina e soffitta ma con accesso dall'interno dell'abitazione e ad essa indissolubilmente legati - come rilevato nel caso di specie dai giudici di appello con accertamento in fatto non contestato - sono computabili nella superficie utile complessiva (Cass. n. 18480 del 2016). Parimenti, rientra nella superficie utile il sottotetto, trattandosi di locale non compreso nella predetta elencazione tassativa (Cass. n. 18483 del 2016)»; - «In definitiva, ciò che assume rilievo - in coerenza con l'apprezzamento dello stesso mercato immobiliare - è la marcata potenzialità abitativa dello stesso (Sez. 5, Sentenza n. 25674 del 15/11/2013) e, più precisamente, l'idoneità di fatto degli ambienti allo svolgimento di attività proprie della vita quotidiana (Sez. 5, Sentenza n. 23591 del 20/12/2012)» (Cass. n. 30902 del 2019)» (così Cass. VI-V, 29 aprile 2022, n. 13547). 9.3. Ancora, è stato precisato da questa Corte che: -«il d.m. 2 agosto 1969 definisce le caratteristiche delle abitazioni di lusso solo ai sensi e per gli effetti delle leggi 2 luglio 1949 n. 408 (contenente disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie), 2 febbraio 1960 n. 35 (contenente agevolazioni tributarie in materia edilizia) e 7 febbraio 1968 n. 26 (legge di conversione del d.l. 11 dicembre 1967 n. 1150 concernente la proroga dei termini per l'applicazione delle agevolazioni tributarie in materia edilizia) e solo al fine, quindi, di escludere queste abitazioni dalle particolari agevolazioni fiscali e tributarie previste dalle predette norme»; -«questa Corte ha così affermato (cfr. sentenza n. 8600 del 2000; conf. ordinanza n. 22310 del 2014) che il carattere non di lusso del fabbricato, per l'applicazione dell'aliquota agevolata di registro sulla prima casa , deve essere riscontrato sulla sola base dei criteri indicati dal citato decreto ministeriale, mentre resta priva di autonoma e decisiva rilevanza la classificazione catastale»; - «il requisito della superficie superiore ai 240 mq, attiene in ogni caso ad una fonte normativa (il citato d.m. 2 agosto 1969) preposta non già alla classificazione catastale, ma alla diversa materia delle agevolazioni fiscali (appunto precluse alle abitazioni di lusso) e, segnatamente, dell'agevolazione» (così Cass. Sez. V., 7 febbraio 2022, n. 3853). 10. Ribaditi tali principi, va osservato che l’intero impianto argomentativo del ricorrente muove dal rilievo di non poter considerare nel computo della superfice utile il seminterrato, perchè destinato a macchina, deposito e caldaia. Ebbene, i motivi di impugnazione non possono essere accolti. Queste le ragioni. 11. In relazione al primo motivo, la valutazione della Commissione regionale non può considerarsi praeter legem come sostenuto dal ricorrente, ove si consideri che il suo nucleo concettuale risulta fondato, anche in relazione al seminterrato, sul concetto di superfice utile/vivibile, come è reso palese dal riferimento all’«alloggio padronale», idoneo cioè «a consentire l'espletamento al suo interno di tutte le funzioni proprie della vita del padrone» (così nella sentenza impugnata), con ciò intendendo chiaramente riferirsi alla concreta utilizzabilità di tali ambienti, in termini corrispondenti a quello indicato dalla Corte. Il riferimento al «valore commerciale» del piano interrato costituisce argomentato enfatizzato dalla difesa del ricorrente, poiché la ratio decisoria della pronuncia, anche sul punto, si è formata e si è manifestata, sulla base di un apprezzamento di merito non censurabile nella sede che occupa, considerando che la relativa «superfice è da considerare valida e non ridotta di fatto» , concludendo sul punto nel senso che «la superfice vivibile risulta superiore alla superfice stabilita dalle norme tributarie». Risulta, in tal modo, sufficientemente chiaro che la decisione è stata fondata, pure in relazione al piano interrato, sul suindicato corretto criterio dell’utilizzabilità dell’ambiente. 12.Risultano infondati ed anche inammissibili il secondo ed il quarto motivo, che si esaminano congiuntamente in ragione della loro connessione. Non risulta, in primo luogo, dai contenuti della sentenza impugnata che la Commissione regionale abbia utilizzato la stima dell’Agenzia del Territorio come prova legale, non suscettiva, come tale, di essere contrastata da altri riscontri, avendola il Giudice a quoconsiderata quale semplice prova della pretesa della pretesa. 12.1.L’assenza di una valutazione comparativa con i dedotti diversi elementi probatori che il ricorrente assume di aver offerto ed indicati come idonei a smentire la tesi dell’Ufficio, non giova alle aspettative del contribuente. E ciò, non solo perché in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, che è posto a fondamento degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità (cfr., tra le tante, ancora la recente Cass., Sez. VI/V, 29 aprile 2022, n. 13547 cit), ma anche perché in detta attività «il giudice quale è libero di formare il suo convincimento utilizzando gli elementi che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti, essendo limitatoil controllo del giudice della legittimità alla sola congruenza della decisione dal punto di vista dei principi di diritto che regolano la prova (Cfr. Cass., Sez. 1, sentenza n. 11511 del 23 maggio 2014, Rv. 631448; Cass., Sez. L, sentenza n. 42 del 7 gennaio 2009, Rv. 606413; Cass., Sez. L., sentenza n. 2404 del 3 marzo 2000, Rv. 534557)» (così Cass, Sez. II, 12 agosto 2022, n. 24800). L’errore dedotto dalla difesa della difesa dell’istante non è, quindi, riconducibile alla violazione dell’art. 6 del d.m.2 agosto 1969, n. 10721, ma ad un lamentato errore nella valutazione delle prove offerte, il che disvela l’uso improprio dell’utilizzato paradigma di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. 12.2. Non miglior sorte può ricevere la seconda pa rte del secondo motivo, parametrato sotto il diverso paradigma censorio di cui all’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., giacchè «l’omessa valutazione della documentazione prodotta» (così a pagina n. 6 del ricorso) non integra l'omesso esame circa un «fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti». La ribadita giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, affermato che «per «fatto», secondo pacifica acquisizione, deve intendersi non una «questione» o un «punto», ma: i) un vero e proprio «fatto», in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 c.c., cioè un «fatto» costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo, o anche un fatto secondario, vale a dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti in funzione di prova di un fatto principale (cfr. Cass. n. 16655 del 2011; Cass. n. 7983 del 2014; Cass. n. 17761 del 2016; Cass. n. 29883 del 2017); ii) un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico (cfr. Cass. n. 21152 del 2014; Cass. Sez. U. n. 5745 del 2015); iii) un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto (cfr. Cass. n. 5133 del 2014); iv) una vicenda la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali (cfr. Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014)» (così, Cass. Se. III, 7 giugno 2022, n. 18318). La stessa pronuncia ha, poi, chiarito che «Non costituiscono, viceversa, «fatti», il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art.360 c.p.c., comma 1, n. 5: a) le argomentazioni o deduzioni difensive (cfr. Cass. n. 14802 del 2017; b) gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass. Sez. U.n. 8053 del 2014); c) una moltitudine di fatti e circostanze, o il «vario insieme dei materiali di causa» (cfr. Cass. n. 21439 del 2015); d) le domande o le eccezioni formulate nella causa di merito, ovvero i motivi di appello, i quali costituiscono i fatti costitutivi della «domanda» in sede di gravame (v. Cass. n. 22786 del 2018)» (così, Cass. Se. III, 7 giugno 2022, n. 18318). Nella specie, la censura non si sostanzia in altro che nell’indicazione di altri elementi probatori, la cui valutazione - a dire dell’istante – avrebbe condotto ad un diverso esito, il che vale a renderla inammissibile alla luce di quanto sopra esposto. 12.3.Analoghe valutazioni vanno espresse con riferimento al quarto motivo di impugnazione, sempre basato, come il secondo, sulla dedotta violazione, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., del d.m. 2 agosto 1968, 1072 (sia pure sotto altro profilo),nonché, a mente dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc., in ragione del «difetto di motivazione per l’omessa valutazione delle diverse prove offerte». Sotto il primo aspetto, l’istante ha lamentato che l’Agenzia ha affermato che la superfice utile complessiva è superiore a mq 240, senza però indicare le modalità di calcolo, mentre, sotto il secondo profilo, il ricorrente ha rappresentato che dalla planimetria prodotta nel giudizio di merito emerge che, «escludendo quelli (ndr. i mq) del piano interrato, risulta che la superficie per planimetrica del piano terra è pari a 200,72 mq» (v. pagina n. 13 del ricorso). Ebbene, in uno alle valutazioni sopra svolte, va aggiunto che non risulta chiarito in che termini rilevi, sotto il profilo della violazione dell’art. 6 del citato d.m., la mancata indicazione della modalità di calcolo della superfice, che pure si indica essere stata determinata in misura superiore a 240 mq, per cui, sotto tale profilo, il motivo di impugnazione risulta del tutto generico e, come tale, inammissibile. Quanto, poi, alla rivendicata esclusione del piano interrato, valgono le considerazioni esposte al § 11 circa la sua doverosa computabilità ai fini della determinazione della superfice utile, in base al suindicato criterio dell’utilizzabilità dell’ambiente. 13.Infine, non può essere accolto nemmeno il terzo motivo. Con esso il contribuente lamenta che «il rilievo dato dalla sentenza di appello al classamento catastale è in evidente contrasto con l'articolo 112 c.p.c.e della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato», violando altresì anche il principio del contraddittorio. Senonchè, il richiamo alla previsione dell’art. 112 cod. proc. civ. non risulta conferente, giacchè tale violazione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione ("petitum" o "causa petendi"), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto ("petitum" immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso ("petitum" mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (cfr. Cass. Sez. II, 21 marzo 2019, n. 8048, che richiama Cass. n. 12471/2001; Cass. n. 21484/2007; Cass. n. 15383/2010 e Cass. n. 18868/2015) . Nella specie, nessuno di tali eventi si è verificato, avendo il Giudice regionale rigettato la pretesa del contribuente e negato l’agevolazione in base al criterio della superfice utile, premettendo che «le caratteristiche tecniche per definire un immobile di lusso sono previste dal D.M. 2/8/1969» (così nella sentenza impugnata), laddove il passaggio motivazionale «di norma, vale il classamento catastale » (così nella sentenza impugnata) risulta inserito - come obiter, peraltro riferito alla generalità dei casi (come pare desumersi dalla locuzione «di norma») e non anche alla specifica fattispecie -nell’ambito di una complessiva ratio decisoria fondata sul corretto rilievo, per quanto sopra esposto, della «superfice utile ai fiscali»(così nella sentenza impugnata) e, cioè, della «estensione della superfice dell’immobile» (così a pagina n. 9 del ricorso), che aveva costituito oggetto della controversia, come evidenziato dalla stessa difesa del contribuente. Il citato tratto della motivazione, quindi, non solo non ha assunto valore decisivo ai fini della decisione, ma nemmeno ha giustificato una pronuncia ultra petita, né ha leso il contraddittorio, non essendo stato il citato rilievo posto a base della valutazione di merito, su cui, quindi, dover sollecitare il confronto difensivo. 14.Alla stregua delle riflessioni che precedono il ricorso va respinto. 15. Non vi è ragione di liquidare le spese del presente grado di giudizio, stante l’assenza di attività difensiva da parte della resistente. 16.Nondimeno, va dato conto che ricorrono i presupposti di cui all’art. 13, co. 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pe
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