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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14156/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza in data 18 aprile 2023, la Corte di Appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 222, 223, comma 2, n. 2 e 219, comma 1, L. Fall., riducendo ad anni cinque la durata delle pene accessorie ex art. 216 L. Fall. (fatto commesso in Macerata il 12 ottobre 2016); considerato che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando tre motivi; considerato che il primo motivo, volto a contestare il vizio di legge in relazione agli artt. 222, 223, comma 2, n. 2 e 219, comma 1, L. Fall. e il vizio di motivazione in relazione alla contestata responsabilità penale dell'imputato, è generico, in quanto privo di specifico confronto con la ratio decidendi della statuizione impugnata (vedasi pagg. 3 - 8 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale - dopo avere descritto il meccanismo di frode fiscale attuato dal ricorrente, incentrato sulla fatturazione per operazioni inesistenti, frodando VIVA comunitaria, - metteva in luce la prevedibilità che le operazioni fraudolente avrebbero causato il dissesto della Società: era ben chiaro all'agente l'utilizzo strumentale della Società e la sua destinazione a fallire, ove le violazioni fiscali fossero emerse, non avendo patrimonio sociale attivo da sacrificare; d'altro canto, la Corte ha sottolineato anche la circostanza c:he verosimilmente la società operasse solo cartolarmente); considerato che il secondo motivo, volto a contestare il vizio di legge in relazione all'art.219, comma 1, L. Fall. e il vizio di motivazione in relazione all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 219, comma 1, L. Fall., è generico, in quanto privo di specifico confronto con la ratio decidendi della statuizione impugnata (vedasi pagg. 8 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale evidenziava come la condotta dell'imputato avesse arrecato ai creditori della Società un danno patrimoniale di rilevante gravità (come richiesto dall'art. 219, comma 1, L. Fall.); considerato che il terzo motivo, con il quale ci si duole del diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva rovità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, posto che, alla stregua del pluriennale insegnamento impartito da questa Corte, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come nel caso che occupa (vedasi pagg. 8 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale affermava come non vi fossero ragioni per mitigare il trattamento sanzionatorio mediante la concessione delle circostanze attenuanti generiche avuto riguardo sia alla concreta gravità del fatto, che ha prodotto un ingente danno patrimoniale al ceto creditorio, sia alla personalità del reo, posto che le modalità delle operazioni dolose, caratterizzate da peculiare ingegnosità e spregiudicatezza, denotano una capacità a delinquere di non indifferente allarme sociale); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 31 ge

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza in data 18 aprile 2023, la Corte di Appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 222, 223, comma 2, n. 2 e 219, comma 1, L. Fall., riducendo ad anni cinque la durata delle pene accessorie ex art. 216 L. Fall. (fatto commesso in Macerata il 12 ottobre 2016); considerato che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando tre motivi; considerato che il primo motivo, volto a contestare il vizio di legge in relazione agli artt. 222, 223, comma 2, n. 2 e 219, comma 1, L. Fall. e il vizio di motivazione in relazione alla contestata responsabilità penale dell'imputato, è generico, in quanto privo di specifico confronto con la ratio decidendi della statuizione impugnata (vedasi pagg. 3 - 8 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale - dopo avere descritto il meccanismo di frode fiscale attuato dal ricorrente, incentrato sulla fatturazione per operazioni inesistenti, frodando VIVA comunitaria, - metteva in luce la prevedibilità che le operazioni fraudolente avrebbero causato il dissesto della Società: era ben chiaro all'agente l'utilizzo strumentale della Società e la sua destinazione a fallire, ove le violazioni fiscali fossero emerse, non avendo patrimonio sociale attivo da sacrificare; d'altro canto, la Corte ha sottolineato anche la circostanza c:he verosimilmente la società operasse solo cartolarmente); considerato che il secondo motivo, volto a contestare il vizio di legge in relazione all'art.219, comma 1, L. Fall. e il vizio di motivazione in relazione all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 219, comma 1, L. Fall., è generico, in quanto privo di specifico confronto con la ratio decidendi della statuizione impugnata (vedasi pagg. 8 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale evidenziava come la condotta dell'imputato avesse arrecato ai creditori della Società un danno patrimoniale di rilevante gravità (come richiesto dall'art. 219, comma 1, L. Fall.); considerato che il terzo motivo, con il quale ci si duole del diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva rovità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, posto che, alla stregua del pluriennale insegnamento impartito da questa Corte, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come nel caso che occupa (vedasi pagg. 8 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale affermava come non vi fossero ragioni per mitigare il trattamento sanzionatorio mediante la concessione delle circostanze attenuanti generiche avuto riguardo sia alla concreta gravità del fatto, che ha prodotto un ingente danno patrimoniale al ceto creditorio, sia alla personalità del reo, posto che le modalità delle operazioni dolose, caratterizzate da peculiare ingegnosità e spregiudicatezza, denotano una capacità a delinquere di non indifferente allarme sociale); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 ge
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