CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 25878/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 363-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 14, presso lo [OSCURATO:PERSONA] E ASSOCIATI, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro COMUNE di NAPOLI; - intimato - avverso la sentenza n. 2288/18/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 22/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 00363 sez. MT - ud. 08-06-2022 -2- Pi-emesso che: 1. la [OSCURATO:SOCIETA] ricorre, con due motivi, per la cassazione delle sentenza in epigrafe con cui la CTR della Campania ha respinto il ricorso originario avverso l'avviso di accertamento IMU degli anni 2012-2015 emesso dal Comune di Napoli -odierno intimato- in relazione ad immobili costruiti su aree della ricorrente, abusivamente da terzi a cui le aree medesime erano state concesse in comodato negli anni'70 del secolo scorso, e accatastati d'ufficio in assenza di denuncia con avvisi che essa ricorrente ha sostenuto non esserle mai stati notificati. La CTR ha ritenuto infondata l'eccezione della [OSCURATO:SOCIETA] per cui l'imposta era stata determinata sulla base della attribuzione di una rendita catastale da ritenersi inefficace perché mai notificata, sul rilievo che l'attribuzione della rendita non doveva essere notificata affatto trovando nel caso di specie applicazione non l'art.74 della 1.342/2000 bensì l'art.2, comma 5 bis, del d.l. 225/2010; kl tortkAt L considerato che: 1. con il primo motivo di ricorso viene dedotto che, in relazione agli immobili a cui è riferita la pretesa impositiva oggetto del presente procedimento (per IMU degli anni 2012-2015), il Comune di Napoli aveva notificato altri avvisi per identiche pretese impositive degli anni 2016, 2017 e 2018, che, con sentenza n.13434 del 6 dicembre 2019, passata in giudicato il 9 settembre 2020 "successivamente alla conclusione delle fasi di merito del presente giudizio conclusosi con sentenza resa in data 17 dicembre 2019", era stato accertato che la procedura prevista dall'art.2, comma 5 bis, d.l. 225/2010 non era stata "completata, difettando la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del comunicato dell'avvenuta affissione dell'albo pretorio del Comune" della rendita attribuita con conseguente "inapplicabilità della disciplina invocata dall'ente territoriale e riespansione della disciplina generale dell'art.74 della I. 21 novembre 2000, n.342". La ricorrente chiede che la sentenza venga cassata perché in contrasto con il giudicato formatosi su (quanto definitivamente accertato con) la sentenza thk.13434/2019; 2. con il secondo motivo di ricorso viene lamentata la violazione degli artt. 2, cbmma 5 bis, d.l. 225/2010, 74 della I. 342/2000, 5 del d.lgs. 504/92, 8 del d.lgs. 23/2011, 13 del d.l. 201/2011; 3. il primo motivo di ricorso è fondato e assorbente. 3.1. L'avviso di cui trattasi ha per presupposto un atto attributivo della rendita presunta emesso in epoca successiva al 1 gennaio 2000. L'art.74 della I. n.342 del 2000 ha stabilito che, dal 10 gennaio 2000, gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci soltanto a decorrere dalla loro notificazione. Con d.l. 78/2010 convertito dalla 1.122/2010, art.19, comma 8, è stato previsto che "Entro il 31 dicembre 2010 i titolari di diritti reali sugli immobili che non risultano dichiarati in Catasto individuati secondo le procedure previste dal predetto articolo 2, comma 36, del citato decreto-legge n.262, del 2006, con riferimento alle pubblicazioni in [OSCURATO:PERSONA] effettuate dalla data del 10 gennaio 2007 alla data del 31 dicembre 2009, sono tenuti a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale". Ai sensi del successivo comma 10, "Se i titolari di diritti reali sugli immobili non provvedono a presentare ai sensi del comma 8 le dichiarazioni di aggiornamento catastale entro il termine del 31 dicembre 2010, l'Agenzia del Territorio, nelle more dell'iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle dichiarazioni redatte in conformità al decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, procede all'attribuzione, di una rendita presunta, da iscrivere transitoriamente in catasto, anche sulla base degli elementi tecnici forniti dai Comuni ...". Con d.l. 225/2010, convertito dalla 1.10/2011, art 2 comma 5 bis, è stato stabilito che "in considerazione della massa delle operazioni di attribuzione della rendita presunta, l'Agenzia del territorio notifica gli atti di attribuzione della predetta rendita mediante affissione all'albo pretorio dei comuni dove sono ubicati gli immobili. Dell'avvenuta affissione è data notizia con comunicato da pubblicare nella [OSCURATO:PERSONA], nel sito internet dell'Agenzia del territorio, nonché presso gli uffici provinciali ed i comuni interessati. Trascorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del comunicato nella [OSCURATO:PERSONA], decorrono i termini per la proposizione del ricorso dinanzi alla commissione tributaria provinciale competente. In deroga alle vigenti disposizioni, la rendita catastale presunta e quella successivamente dichiarata come rendita proposta o attribuita come rendita catastale definitiva producono effetti fiscali fin dalla loro iscrizione in catasto, con decorrenza dal 10 gennaio 2007, salva la prova contraria volta a dimostrare, in sede di autotutela, una diversa decorrenza. I tributi, erariali e locali, commisurati alla base imponibile determinata con riferimento alla rendita catastale presunta, sono corrisposti a titolo di acconto e salvo conguaglio. Le procedure previste per l'attribuzione della rendita presunta si applicano anche agli immobili non dichiarati in catasto, individuati ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a far data dal 2 maggio 2011". 3.2. Come evindenziato dalla ricorrente, è stato accertato dalla CTR della Campania, con sentenza definitiva n.13434 del 6 dicembre 2019, resa tra le parti per pretese impositive riferite agli stessi immobili e ad annualità successive a quelle oggetto di causa, che la procedura prevista per l'operazione di attribuzione massiva di rendita presunta dall'art. 2, comma 5 bis, del d.l. 225/2010, non era stata perfezionata perché era mancata la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della comunicazione dell'avvenuta affissione della attribuzione della rendita nell'albo dei Comune. 3.3. Questo accertamento fattuale, fa stato (art. 2909 c.c.) anche nel presente giudizio con la conseguenza che è errata l'affermazione della CTR secondo cui nel caso di specie l'attribuzione della rendita alla quale era correlata la pretesa impositiva aveva acquisito effetto malgrado non fosse stata notificata alla odierna ricorrente non trovando applicazione la regola dell'art. 74 della 1.342/2000 (per cui l'attribuzione della rendita ha effetto dal momento della relativa notificazione). 3.4. Il giudicato è stato ritualmente fatto valere. L'eccezione non avrebbe potuto essere formulata prima né la produzione del documento attestante il ok,à, giudicato avrebbenaver luogo prima atteso che il giudicato si è formato in data successiva alla data di trattazione della causa davanti alla CTR. Il giudicato è "un elemento che non può essere incluso nel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, partecipando quindi d'ella natura dei comandi giuridici" (Cass. 12754/2022) e non opera, per il documento che lo attesta, il divieto posto dall'art. 372 c.p.c., che è limitato ai documenti formatisi nel corso del giudizio di merito; 4. il primo motivo di ricorso va accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata; kulku U04.0(1,\4 VCC"kkkp, \ 5. non essendovi accertamenti in fatto da svolgere, la causa può essere decisa nel merito con accoglimento dell'originario ricorso della contribuente; 6. le spese, sia dei gradi di merito che del presente giudizio di legittimità, devono essere compensate in ragione della sopravvenienza del giudicato; PQM la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e decide nel merito con accoglimento dell'originario ricorso della contribuente;