CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 febbraio 2023
Cassazione n. 27899/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nata [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della [OSCURATO:PERSONA] GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Paola MASTROBERARDINO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA]1APAGLIA, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnatacon ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Ancona ha rigettato la richiesta di rimessione in termini ex art. 175 cod. proc. pen. presentata dal difensore della Buonora, non ritenendo sussistente, per come dedotto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], una lesione del diritto di difesa della Buonora a seguito della rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia (in seguito nuovamente nominato) a causa della omessa nomina di un difensore di ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 1, cod. proc.pen., atteso che non solo la Buonora veniva assistita da un difensore nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., ma anche che l'originario difensore di fiducia doveva ritenersi tenuto ai sensi dell'art. 107 cod. proc. pen. ad esercitare con puntualità e diligenza il proprio mandato sino alla nomina del nuovo difensore di ufficio o di fiducia. Non ricorreva a parere del Tribunale né caso fortuito, né forza maggiore. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'a Buonora, a mezzo del proprio difensore di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha proposto due motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta inosservanza di norme processuali in relazione agli art. 97, 107, 175, 178 e 179 cod. proc. pen.; nel rendere la propria decisione la Corte di appello non ha considerato che la previsione di cui all'art. 97, comma 1, cod. proc. pen. costituisce un vero e proprio dovere ricadente sul giudice procedente, che deve garantire la regolarità del procedimento e la continuità del diritto di difesa. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; i richiami giurisprudenziali riportati dalla Corte di appello di Ancona, riportati come conformi tra loro, non sono corretti ed anzi contrariamente a quanto affermato in motivazione sono difformi tra loro. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati. Difatti, i motivi per come articolati si presentano del tutto aspecifici e generici quanto al caso concreto evocato, con particolare riferimento alla allegazione, quanto meno, di un pregiudizio subito dalla ricorrente in relazione alla difesa espletata in suo favore dal difensore nominato ex art. 97, comma 4, che svolgeva compiutamente il proprio incarico, a fronte di una rinuncia del difensore di fiducia, che veniva poi rinominato dalla stessa Buonora, con chiara ed evidente consapevolezza da parte della stessa della pendenza del procedimento e della possibilità di articolare specifica impugnazione. La Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, evidenziando non solo come non sia stata realizzata alcuna lesione o compressione del diritto di difesa dell'imputata, anche considerato il disposto di cui all'art. 107 cod. proc. pen. 5. La Corte di appello ha dunque, con motivazione articolata, logica e persuasiva, escluso la ricorrenza di causa di forza maggiore o caso fortuito al fine di consentire la rimessione in termini così come richiesta. In tal senso occorre ricordare che la giurisprudenza di legittimità è costantemente orientata ad affermare che «il mancato o l'inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non sono idonei a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore - che legittimano la restituzione nel termine - poiché consistono in una falsa rappresentazione della realtà, superabile mediante la normale diligenza ed attenzione, e perché non può essere escluso, in via presuntiva, un onere dell'assistito di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito, nei casi in cui il controllo sull'adempimento defensionale non sia impedito al comune cittadino da un complesso quadro normativo » (Sez. 1, n. 36821 del 27/11/2020, Caliendo, Rv. 280351-01; Sez. 6, n. 3631 del 20/12/2016 dep. 2017, Porricelli, Rv. 269738- 01). L'elaborazione giurisprudenziale di questa Corte, in relazione ai concetti di forza maggiore e caso fortuito, consente di ritenere ormai pacifico che costituisce causa di forza maggiore quel fatto umano o naturale al quale non può opporsi una diversa determinazione volitiva e che, perciò, è irresistibile, mentre si definisce caso fortuito ogni evento non evitabile con la normale diligenza e nonimputabile al soggetto a titolo di colpa o dolo. Ciò che caratterizza, dunque, il caso fortuito è la sumprevedibilità, mentre nota distintiva della forza maggiore è l'elemento della irresistibilità. Connotazione comune a entrambi è la inevitabilità del fatto. Elementi questi non solo compiutamente ritenuti insussistenti nel caso in esame dalla Corte di appello con motivazione che non si presta a censure, ma in realtà neanche allegati dalla difesa sia in sede di richiesta di rimessione in termini che in questa sede. Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in