CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 febbraio 2023
Cassazione n. 50001/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE di APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; si dà atto che le parti, citate regolarmente, non hanno fatto pervenire tempestiva istanza di trattazione orale e che è stata regolarmente notificata la requisitoria del sig. Procuratore Generale; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'ad 23, comma 8, D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Firenze con sentenza del 8/2/2022 - in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Firenze in data 20/12/2018, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 624 cod. pen., così riqualificata l'originaria imputazione -, ritenuto il reato di cui all'art. 628 cod. pen., rideterminava la pena. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'omessa declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dal procuratore generale presso la Corte di appello. Rileva il difensore che l'appello è stato proposto prima che scadesse il termine fissato per il procuratore della Repubblica per proporre impugnazione e che agli atti non risulta che quest'ultimo avesse prestato acquiescenza alla sentenza ovvero che vi fosse stato un provvedimento di avocazione; che, dunque, l'appello proposto dal procuratore generale avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile; che, tuttavia, la Corte territoriale, pur dando atto della eccezione difensiva, ha omesso ogni motivazione sul punto. 2.1 Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti. Ritiene che l'imputato non abbia usato violenza nei confronti della persona offesa, essendosi concretizzata la sua condotta nel divincolarsi per darsi alla fuga. 2.2 Con il terzo motivo lamenta violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione alla omessa applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Osserva in proposito che la sospensione condizionale è stata negata esclusivamente sulla scorta dei precedenti di polizia da cui risulta gravato il ricorrente, senza valutare lo stato di incensuratezza, la sua giovane età ed il suo stabile inserimento sul territorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è destituito di fondamento. 1.1 Il primo motivo è infondato. Invero, sul tema della legittimazione del procuratore generale presso la Corte di appello ad impugnare la sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen., si sono di recente pronunciate le Sezioni Unite di questa Corte (n. 21716 del 23/2/2023, P., Rv. 284490 - 01), affermando - all'esito di un articolato percorso logico argomentativo - che, in tema di appello della parte pubblica, la legittimazione del procuratore generale a proporre appello ex art. 593-bis cod. proc. pen. avverso le sentenze di primo grado, derivante dall'acquiescenza del procuratore della Repubblica, consegue alle intese o alle altre forme di coordinamento richieste dall'art. 166-bis disp. att. cod. proc. pen., che impongono al procuratore generale di acquisire tempestiva notizia in ordine alle determinazioni dello stesso procuratore della Repubblica in merito all'impugnazione della sentenza. In particolare, le Sezioni Unite hanno preso atto che l'art. 593-bis cod. proc. pen. - inserito dall'art. 3, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, al dichiarato scopo di ridurre il carico di lavoro dei giudici di secondo grado, evitando che gli stessi possano essere chiamati ad esaminare atti di impugnazione, magari neppure coordinati nel loro contenuto, presentati da uffici diversi del pubblico ministero - ha significativamente modificato il rapporto paritario, disegnato nella disciplina codicistica previgente, tra la legittimazione ad impugnare del pubblico ministero di primo grado e quella del pubblico ministero di secondo grado. In particolare, la norma in discorso, con specifico riferimento all'impugnazione delle sentenze di primo grado, ha introdotto una deroga al principio generale fissato dall'art. 570, comma 1, cod. proc. pen. - che, ai fini dell'esercizio del potere di impugnazione, stabilisce il principio della tendenziale uguale posizione per il procuratore della Repubblica presso il Tribunale e il procuratore generale presso la Corte di appello, in quanto titolari di concorrenti legittimazioni tra loro indipendenti - prevedendo un rapporto differenziato tra tali diversi uffici requirenti. Solo per l'appello, alla legittimazione "prioritaria" del procuratore della Repubblica presso il Tribunale è affiancata una legittimazione del procuratore generale presso la Corte di appello "secondaria" o, come efficacemente asserito dalla dottrina, "sussidiaria" ovvero "condizionata". Dunque, pur lasciando inalterata la doppia titolarità del potere di impugnazione dei due rappresentanti dell'ufficio del pubblico ministero (quello presso il Tribunale e quello presso la Corte di appello), l'art. 593-bis cod. proc. pen. ne ha condizionato ovvero ne ha limitato l'esercizio con riferimento alla figura del procuratore generale. Tale principio, peraltro, era stato già espresso da Sezioni Unite, n. 47502 del 29/9/2022, Galdini (non massimata sul punto). Dunque, l'attuale disciplina ed in particolare la deroga di cui al comma 2 dell'art. 593-bis cod. proc. pen. prevede che «il procuratore generale presso la corte d'appello può appellare soltanto nei casi di avocazione o qualora il procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento». Orbene, con riferimento alle ipotesi di avocazione non si sono posti problemi interpretativi, atteso che in tali casi le funzioni che nella fase delle indagini e nei procedimenti di primo grado spettano ai magistrati della procura della Repubblica presso il Tribunale sono esercitate dai magistrati della procura generale presso la Corte di appello, per cui la legittimazione del procuratore generale non è "secondaria" o "sussidiaria" rispetto a quella del procuratore della Repubblica, bensì prioritaria ed esclusiva. In relazione alle ipotesi di acquiescenza da parte del procuratore della Repubblica presso il Tribunale si sono poste questioni esegetiche, che le Sezioni Unite hanno risolto collegando il sintagma "acquiescenza del procuratore della Repubblica" al dettato dell'art. 166-bis disp. att. cod. proc. pen., significativamente introdotto dall'art. 8 dello stesso d.lgs. n. 11 del 2018, secondo cui «Al fine di acquisire tempestiva notizia in ordine alle determinazioni relative all'impugnazione delle sentenze di primo grado, il procuratore generale presso la corte d'appello promuove intese o altre forme di coordinamento con i procuratori della Repubblica del distretto». In tal modo è stato affidato al procuratore generale il potere-dovere di verificare con riferimento ad ogni singola sentenza di primo grado emessa da un giudice del distretto quali siano le intenzioni del procuratore della Repubblica competente, titolare della legittimazione "principale" ad appellare e conseguentemente valutare se vi siano le condizioni per proporre impugnazione in alternativa, sulla base della legittimazione "sussidiaria". Il tenore letterale dell'art. 166-bis disp. att. cod. proc. pen. consente di poter affermare che, da un lato, non è richiesta una formalizzazione processuale di una manifestazione di volontà del procuratore della Repubblica, assimilabile ad una sorta di rinuncia ad impugnare, dall'altro, nemmeno è richiesta l'allegazione di qualsivoglia documento all'appello proposto dal procuratore generale che dia atto della intervenuta acquiescenza del procuratore della Repubblica, per cui non c'è necessità di una certificazione formale nell'atto di appello in relazione a tale espletata verifica. Dunque, il «procuratore generale che propone un appello contro una sentenza di primo grado riconosce, assumendosi la relativa responsabilità ordinamentale, di avere esercitato il potere-dovere di coordinamento e di preliminare verifica assegnatogli dall'art. 166-bis disp. att. c.p.p., e indica così il proprio ufficio come legittimato ad impugnare ai sensi dell'art. 593-bis, comma 2, c.p.p. Non vi è alcuna previsione normativa che autorizzi a sostenere che il giudice dell'impugnazione possa successivamente sindacare il contenuto della intesa raggiunta dal procuratore della Repubblica con il procuratore generale, confermata dalla presentazione da parte di quest'ultimo dell'unico atto di appello. Soluzione, questa, che non comporta alcuna ingiustificata limitazione o altro incongruo sacrificio per le ragioni difensive dell'imputato o delle altre parti private, in quanto tale innovativo "meccanismo" processuale richiede esclusivamente che contro la sentenza di primo grado sia presentato un solo atto di appello della parte pubblica. L'applicazione "fisiologica" delle norme in esame dovrebbe escludere in radice la possibilità che, a fronte della proposizione dell'appello da parte del procuratore generale, risulti presentato avverso la medesima sentenza anche un atto di appello del procuratore della Repubblica. Laddove un concorso di atti di impugnazione dovesse in concreto verificarsi, tale evento "patologico", conseguenza della mancata osservanza delle regole interne di natura ordinamentale a carattere organizzativo, è l'indice della mancata acquiescenza e della non operatività delle intese: in questo caso l'impugnazione del procuratore generale presso la corte di appello è inammissibile» (Sezioni Unite, n.21716/2023 cit.). Tornando al caso oggetto di scrutinio, osserva il Collegio che risulta proposto solo l'appello da parte del procuratore generale, che risulta di conseguenza ammissibile. 1.2 Il secondo motivo è inammissibile perché aspecifico, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza che bene evidenzia come la persona offesa abbia riferito di essere stato più volte colpito in occasione del primo raggiungimento dell'odierno ricorrente che si era dato alla fuga e come la circostanza che il Vulashi non abbia saputo ben descrivere il corpo contundente con cui è stato colpito non elida la violenza della condotta tenuta dall'imputato. Orbene, come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, [OSCURATO:PERSONA]. 236945 - 01). Peraltro, il motivo di ricorso non è consentito dalla legge anche sotto altro profilo, atteso che è costituito da mere doglianze di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità. 1.3 Il terzo motivo è manifestamente infondato, atteso che la statuizione sul mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena rientra nel potere discrezionale del giudice e che nel caso di specie è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, con la conseguenza che è insindacabile in cassazione. Quanto al valore dei precedenti giudiziari, osserva il Collegio che, in tema di sospensione condizionale della pena, ai fini della formulazione del giudizio prognostico, il giudice può tener conto dei precedenti di polizia dell'imputato, purché dalla valutazione degli stessi possano trarsi concreti elementi fattuali che giustifichino una valutazione negativa della sua personalità ed una prognosi di ulteriore recidiva (Sezione 4, n. 4188 del 10/1/2023, Fisichella, Rv. 284092 - 01). In particolare, osserva il Collegio che il tema della rilevanza dei precedenti giudiziari e di polizia ai fini del giudizio prognostico di cui all'art. 163 cod. pen è stato più volte affrontato dalla giurisprudenza di legittimità, che ha sostenuto che la prognosi non favorevole alla concessione della sospensione condizionale della --------- , \i _.-------- pena può fondarsi sui precedenti di polizia, poiché nessuna disposizione ne prevede l'inutilizzabilità ed anzi l'art. 9, legge 1 aprile 1981, n. 121, prevede espressamente la possibilità di accesso dell'autorità giudiziaria ad essi "ai fini degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso e nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale" (Sezione 5, n. 9106 del 21/10/2019, A., Rv. 278685 - 01; Sezione 2, n. 18189 del 05/05/2010, Vaglietti, Rv. 247469 - 01); che «la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice, il quale l'accorda solo se, avuto riguardo alle circostanze di cui all'art. 133 cod. pen., "presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati". Tale presunzione non deriva, come effetto automatico, dall'assenza di precedenti condanne risultanti dal certificato penale, potendo giustificare un convincimento contrario non solo il comportamento processuale dell'imputato, ma anche i precedenti giudiziari» (Sezione 6, n. 16172 del 22/06/1989, Mosa, Rv. 182615 - 01); che l'introduzione dell'art. 115- bis cod. proc. pen. - operata dal d.lgs. 8 novembre 2021 n. 188 (recante «Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali»), che limita, anche nei provvedimenti giurisdizionali, i riferimenti alla colpevolezza dell'imputato fino a che la responsabilità non sia stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili - non ha inciso su tale orientamento giurisprudenziale, atteso che detta disposizione si applica solo «nei provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell'imputato» e da quelli che «presuppongono la valutazione di prove, elementi di prova o indizi di colpevolezza» (Sezione 4, n. 4188/2023, cit.). Le decisioni che attengono alla possibilità di concedere la sospensione condizionale della pena, dunque, in quanto volte alla decisione in merito alla responsabilità penale sotto il profilo della determinazione del trattamento sanzionatorio, possono continuare a tener conto dei precedenti giudiziari e di polizia, a patto che siano valutati nel merito, riscontrando il contenuto e l'esito delle segnalazioni e delle pendenze, per verificare se dalle stesse possano essere tratti concreti elementi fattuali che giustifichino una valutazione negativa della personalità dell'imputato e una prognosi di ulteriore recidiva. In altri termini, «il precedente giudiziario in tanto può contribuire alla valutazione della pericolosità (a sua volta desumibile dalle circostanze indicate nell'art. 133 cod. pen., fra le quali sono compresi, appunto, i precedenti giudiziari) in quanto sia dato dedurre da esso e da ogni altro concorrente elemento che l'imputato non offra alcuna presuntiva garanzia di astensione dal commettere ulteriori reati; al riguardo il semplice "carico pendente", sia pure specificato nel suo contenuto, non fornisce, nella sua precarietà, alcun elemento significativo della personalità, in senso negativo, del soggetto» (Sezione 2, n. 300 del 29/11/1989, Campanotta, Rv. 183024 - 01). Orbene, ritiene il Collegio che nel caso oggetto di scrutinio la Corte territoriale abbia fatto buon governo dei principi di diritto sopra enunciati, avendo valutato il merito e la consistenza del precedente giudiziario da cui risulta gravato il ricorrente, valorizzando il dato per cui è della stessa indole del reato per cui si procede ed inoltre che è recente, circostanze queste che - unitamente alle concrete modalità della condotta criminosa, ritenute sintomatiche di una significativa ostinazione nel delinquere - hanno condotto ad effettuare una prognosi comportamentale negativa. 2. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al