Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2016/2023
ECLI:EU:T:2023:57
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TO0081_INF
Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 7 febbraio 2023 –
[OSCURATO:PERSONA]/Commissione
(causa T‑81/22)
«Ricorso di annullamento – Dumping – Importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell’India e dell’Indonesia – Dazio antidumping definitivo – Mancanza di incidenza individuale – Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione – Irricevibilità»
1.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Ricorso di un’associazione di categoria per la tutela e la rappresentanza dei suoi membri – Ricevibilità – Presupposti
(Art. 263, comma 4, TFUE)
(v. punti 18-21, 108-112)
2.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Regolamento che istituisce dazi antidumping – Incidenza diretta su un importatore del prodotto di cui trattasi
(Art. 263, comma 4, TFUE)
(v. punto 22)
3.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale – Criteri – Regolamento che istituisce dazi antidumping – Ricorso di un’associazione di categoria per la tutela e la rappresentanza degli importatori del prodotto in esame – Insussistenza di incidenza individuale
(Art. 263, comma 4, TFUE)
(v. punti 39-73)
4.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Nozione di atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE – Qualsiasi atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi – Regolamento che istituisce dazi antidumping – Inclusione – Atto contenente misure di esecuzione ai sensi di tale disposizione del Trattato – Sussistenza di mezzi di ricorso interni nei confronti di tali misure – Irricevibilità del ricorso di annullamento
(Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2016/1036, art. 14, § 1; regolamento della Commissione 2021/2012)
(v. punti 74, 87-104)
5.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Regolamento che istituisce dazi antidumping – Ricorso di un’associazione di categoria per la tutela e la rappresentanza dei suoi membri – Assenza d’incidenza diretta
(Art. 263, comma 4, TFUE)
(v. punto 114)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
2)
Non vi è più luogo a statuire sull’istanza di intervento della [OSCURATO:PERSONA] de l’Acier (Eurofer).
3)
[OSCURATO:PERSONA] of Non-[OSCURATO:PERSONA] & distributors ([OSCURATO:PERSONA]) è condannata alle spese.
4)
[OSCURATO:PERSONA], la Commissione europea e la Eurofer sopporteranno ciascuna le proprie spese relative all’istanza di intervento di quest’ultima.