CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 marzo 2024
Cassazione n. 14551/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2022 della Corte d'appello di Genova dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è finalizzato a ottenere, mediante doglianze generiche in punto di fatto, una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si vedano, in particolare, le pagg. 7-10); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 6 marzo 2024