Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19213/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 19 febbraio 2021 dalla Corte di appello di Bologna, che ha riformato parzialmente la decisione del Tribunale della stessa città, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 455 cod. pen. in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (non ricorrente) in relazione alla detenzione di quattro banconote da 50 euro ciascuna contrassegnate da identico numero seriale, due nella disponibilità di Tello, due della Perna; la riforma è consistita nella concessione all'imputato delle circostanze attenuanti generiche e nella conseguente rideterminazione in mitius della pena.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia.

2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova quanto al punto della decisione in cui la Corte di merito ha negato la grossolanità del falso.

Contrariamente a quanto sostenuto dai Giudici di appello, la falsità della banconota fu immediatamente rilevata dal commerciante cui l'imputato la consegnò; mentre non è vero quanto ha scritto la Corte distrettuale, in quanto il predetto commerciante non potè accorgersi della falsità della banconota perché aveva lo stesso numero seriale di altra consegnata dall'imputato, giacché la banconota "incriminata" non fu messa in circolazione insieme alle altre.

2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen.

Quando la Corte territoriale ha escluso la rilevanza minima del lucro conseguito, non ha individuato alcun metro di valutazione.

Peraltro, dei 100 euro nella disponibilità dell'imputato, solo 50 euro erano stati messi in circolazione.

La Corte di appello aveva considerato solo il danno provocato e non anche il lucro.

2.3. Il terzo motivo di ricorso denunzia violazione di legge quanto al trattamento sanzionatorio perché, pur individuando la pena nel minimo edittale, non aveva effettuato alcuna diminuzione per le circostanze attenuanti generiche.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, giacché sarebbe versato in fatto e infondato, mentre la motivazione della Corte territoriale, sia sul falso grossolano che sull'attenuante, sarebbe corretta. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.

1. Il primo motivo di ricorso — sul falso grossolano — è infondato in quanto la Corte distrettuale offre un primo segmento di motivazione, che evidenzia come la scoperta della falsità della banconota sia stata possibile solo grazie alla particolare esperienza del commerciante ambulante — come tale, particolarmente aduso a maneggiare denaro contante e, quindi, soggetto esperto — cui il prevenuto l'aveva consegnata.

Sulla scorta di questa argomentazione, la Corte distrettuale ha correttamente escluso l'esistenza del falso grossolano che, d'altra parte, verrebbe in essere — dando luogo alla figura del reato impossibile 2 v — solo quando il falso sia ictu °culi riconoscibile da qualsiasi persona di comune discernimento ed avvedutezza e non si debba far riferimento né alle particolari cognizioni ed alla competenza specifica di soggetti qualificati, né alla straordinaria diligenza di cui alcune persone possono esser dotate (Sez. 5, n. 6873 del 06/10/2015, dep. 2016, Carillo, Rv. 266417; Sez. 6, n. 37019 del 23/06/2010, Aloisi, Rv. 248590), tenendo conto non solo delle caratteristiche oggettive della banconota, ma altresì del suo normale uso e delle modalità e circostanze del suo scambio (Sez. 5, n. 15122 del 18/02/2020, Angius, Rv. 279153).

Quanto al punto della motivazione in cui la Corte territoriale ha fatto riferimento alla circostanza che la scoperta della falsità era avvenuta solo «in ragione della apposizione sulle stesse del medesimo numero seriale», il ricorrente denunzia un travisamento della prova, ma senza chiarire quale dato probatorio raccolto nel processo sia stato travisato.

Ciò non di meno, tale parte della motivazione va corretta, dal momento che, come si evince chiaramente dalla sentenza di primo grado, non è stato accertato che le banconote furono spese insieme e che, dunque, tale particolare potesse essere notato dal commerciante cui il denaro era stato consegnato.

Tale errore nella motivazione della sentenza impugnata non ne comporta, tuttavia, l'annullamento.

Giova, infatti, rievocare il principio di diritto secondo cui, quando viene dedotto vizio di motivazione, la presenza di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M e altri, Rv. 271227; Sez. 2, n. 9242 del 8/02/2013, Reggio, Rv. 254988).

2. Il motivo di ricorso sulla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen. è confuso sulla questione danno/lucro, ma, soprattutto, non si confronta con la motivazione della Corte di appello, che, trattandosi di reato concorsuale, fa riferimento all'importo complessivo di duecento euro, cioè a dire alle banconote detenute da entrambi i ricorrenti.3.

Il terzo motivo di ricorso — che riguarda il trattamento sanzionatorio — e infondato, pur con le precisazioni che seguono.

Effettivamente, la Corte di appello afferma di partire dal minimo edittale, che indica in anni 1 e euro 300 di multa, sanzione su cui operare la riduzione per le circostanze attenuanti generiche, che apparentemente però computa solo sulla pena pecuniaria (che da 300 scende a 200 euro), e non su quella detentiva (che rimane 1 anno).

Tale errore, a ben vedere è di carattere meramente materiale, nel senso che, quando la Corte territoriale ha indicato la pena di partenza, specificando che si trattava del minimo edittale, ha erroneamente indicato un anno invece che un anno e sei mesi, che è la pena detentiva minima risultante dal combinato disposto degli artt. 453 e 455 cod. pen.

D'altra parte, portare alle estreme conseguenze il ragionamento del ricorrente — vale a dire computando la diminuzione per le circostanze attenuanti generiche sulla pena di un anno di reclusione,- avrebbe significato infliggere all'imputato una pena illegale per difetto.

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 6/4/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]? -Sa eo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 19 febbraio 2021 dalla Corte di appello di Bologna, che ha riformato parzialmente la decisione del Tribunale della stessa città, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 455 cod. pen. in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (non ricorrente) in relazione alla detenzione di quattro banconote da 50 euro ciascuna contrassegnate da identico numero seriale, due nella disponibilità di Tello, due della Perna; la riforma è consistita nella concessione all'imputato delle circostanze attenuanti generiche e nella conseguente rideterminazione in mitius della pena. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova quanto al punto della decisione in cui la Corte di merito ha negato la grossolanità del falso. Contrariamente a quanto sostenuto dai Giudici di appello, la falsità della banconota fu immediatamente rilevata dal commerciante cui l'imputato la consegnò; mentre non è vero quanto ha scritto la Corte distrettuale, in quanto il predetto commerciante non potè accorgersi della falsità della banconota perché aveva lo stesso numero seriale di altra consegnata dall'imputato, giacché la banconota "incriminata" non fu messa in circolazione insieme alle altre. 2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen. Quando la Corte territoriale ha escluso la rilevanza minima del lucro conseguito, non ha individuato alcun metro di valutazione. Peraltro, dei 100 euro nella disponibilità dell'imputato, solo 50 euro erano stati messi in circolazione. La Corte di appello aveva considerato solo il danno provocato e non anche il lucro. 2.3. Il terzo motivo di ricorso denunzia violazione di legge quanto al trattamento sanzionatorio perché, pur individuando la pena nel minimo edittale, non aveva effettuato alcuna diminuzione per le circostanze attenuanti generiche. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, giacché sarebbe versato in fatto e infondato, mentre la motivazione della Corte territoriale, sia sul falso grossolano che sull'attenuante, sarebbe corretta. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto. 1. Il primo motivo di ricorso — sul falso grossolano — è infondato in quanto la Corte distrettuale offre un primo segmento di motivazione, che evidenzia come la scoperta della falsità della banconota sia stata possibile solo grazie alla particolare esperienza del commerciante ambulante — come tale, particolarmente aduso a maneggiare denaro contante e, quindi, soggetto esperto — cui il prevenuto l'aveva consegnata. Sulla scorta di questa argomentazione, la Corte distrettuale ha correttamente escluso l'esistenza del falso grossolano che, d'altra parte, verrebbe in essere — dando luogo alla figura del reato impossibile 2 v — solo quando il falso sia ictu °culi riconoscibile da qualsiasi persona di comune discernimento ed avvedutezza e non si debba far riferimento né alle particolari cognizioni ed alla competenza specifica di soggetti qualificati, né alla straordinaria diligenza di cui alcune persone possono esser dotate (Sez. 5, n. 6873 del 06/10/2015, dep. 2016, Carillo, Rv. 266417; Sez. 6, n. 37019 del 23/06/2010, Aloisi, Rv. 248590), tenendo conto non solo delle caratteristiche oggettive della banconota, ma altresì del suo normale uso e delle modalità e circostanze del suo scambio (Sez. 5, n. 15122 del 18/02/2020, Angius, Rv. 279153). Quanto al punto della motivazione in cui la Corte territoriale ha fatto riferimento alla circostanza che la scoperta della falsità era avvenuta solo «in ragione della apposizione sulle stesse del medesimo numero seriale», il ricorrente denunzia un travisamento della prova, ma senza chiarire quale dato probatorio raccolto nel processo sia stato travisato. Ciò non di meno, tale parte della motivazione va corretta, dal momento che, come si evince chiaramente dalla sentenza di primo grado, non è stato accertato che le banconote furono spese insieme e che, dunque, tale particolare potesse essere notato dal commerciante cui il denaro era stato consegnato. Tale errore nella motivazione della sentenza impugnata non ne comporta, tuttavia, l'annullamento. Giova, infatti, rievocare il principio di diritto secondo cui, quando viene dedotto vizio di motivazione, la presenza di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M e altri, Rv. 271227; Sez. 2, n. 9242 del 8/02/2013, Reggio, Rv. 254988). 2. Il motivo di ricorso sulla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen. è confuso sulla questione danno/lucro, ma, soprattutto, non si confronta con la motivazione della Corte di appello, che, trattandosi di reato concorsuale, fa riferimento all'importo complessivo di duecento euro, cioè a dire alle banconote detenute da entrambi i ricorrenti.3. Il terzo motivo di ricorso — che riguarda il trattamento sanzionatorio — e infondato, pur con le precisazioni che seguono. Effettivamente, la Corte di appello afferma di partire dal minimo edittale, che indica in anni 1 e euro 300 di multa, sanzione su cui operare la riduzione per le circostanze attenuanti generiche, che apparentemente però computa solo sulla pena pecuniaria (che da 300 scende a 200 euro), e non su quella detentiva (che rimane 1 anno). Tale errore, a ben vedere è di carattere meramente materiale, nel senso che, quando la Corte territoriale ha indicato la pena di partenza, specificando che si trattava del minimo edittale, ha erroneamente indicato un anno invece che un anno e sei mesi, che è la pena detentiva minima risultante dal combinato disposto degli artt. 453 e 455 cod. pen. D'altra parte, portare alle estreme conseguenze il ragionamento del ricorrente — vale a dire computando la diminuzione per le circostanze attenuanti generiche sulla pena di un anno di reclusione,- avrebbe significato infliggere all'imputato una pena illegale per difetto. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 6/4/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]? -Sa eo
Sentenza Cassazione n. 19213/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris