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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 14234/2026

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ore, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), costituitasi in persona del Sig.

PaoloBarinciani, dichiaratosi legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodelle Marche n. 96/2025 depositata il 22/1/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15056/2025Numero sezionale 3983/2026Numero di raccolta generale 14234/2026Data pubblicazione 14/05/20261.

Dalla sentenza impugnata e dagli atti delle parti risulta che la DI.BA.S.p.A. impugnava l’avviso di accertamento n.

TQ9033T01968-2017 aventead oggetto IVA, IRES ed IRAP per l’anno 2013, contenente quattrocontestazioni: omessa dichiarazione di presunte provvigioni; violazionedell’art. 8 lett. c) d.P.R. 633/1972, in quanto aveva ceduto delleautovetture a soggetti qualificatisi esportatori abituali privi dei necessarirequisiti; esportazioni intracomunitarie di autovetture in relazione allequali non era stata dimostrata l’effettiva esportazione dei veicoli, ai sensidell’art. 41, comma 1°, lett. a) d.l. 331/1993; violazione dell’art. 8,comma 1°, lett. b) d.P.R. 633/1972.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Pesaro accoglieva il ricorsoannullando totalmente l’avviso.2.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marcherigettava l’appello dell’Agenzia delle Entrate; osservava, in particolare, perquanto ancora interessa in questa sede, che, con riguardo alla cessione diveicoli ad esportatori abituali, il cedente è tenuto a dimostrare la propriabuona fede solo nel caso in cui l’amministrazione dimostri l’esistenza di«elementi oggettivi che, tenuto conto delle concrete circostanze,avrebbero dovuto indurre un normale operatore a sospettaredell'irregolarità delle operazioni».

Nel caso di specie, invece, tale prova, adavviso del giudice d’appello, non era stata fornita, in quanto l’omessapresentazione dei bilanci potrebbe al più rilevare sotto il profilo civilistico.3.Avverso tale sentenza l’Amministrazione ha proposto ricorso percassazione affidato a due motivi.Ha resistito con controricorso la società che ha depositato anche unamemoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Va preliminarmente osservato che l’Amministrazione ha rassegnatole seguenti conclusioni: «che l'Ecc.ma Corte adita rigetti il ricorsoNumero registro generale 15056/2025Numero sezionale 3983/2026Numero di raccolta generale 14234/2026Data pubblicazione 14/05/2026principale e accolga il ricorso incidentale […]».

La formulazione,indubbiamente erronea, delle conclusioni non rende però «inintelligibile edindeterminata la struttura del ricorso», come sostenuto dallacontroricorrente, giacché è evidente, alla luce del contenuto complessivodell’atto, che si tratta di un mero refuso e che quindi la ricorrenteintendesse richiedere l’accoglimento del proprio ricorso.

Del resto, occorretenere conto, alla luce della giurisprudenza della CEDU, della necessità diinterpretare in maniera non eccessivamente rigida i requisiti formali diammissibilità del ricorso (Cass. Sez.

U. n. 8950/2022).Lo stesso pertanto deve considerarsi ammissibile2.1 Con il primo motivo di ricorso, l’Amministrazione ha lamentato ilvizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per «violazione dell’art. 8,comma 1, lett. c) del d.p.r. 26.10.1972 n. 633, in combinato disposto congli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.».

La stessa ha dedotto la violazione dellenorme indicate e dei principi in materia di onere della prova e divalutazione della prova presuntiva, sostenendo che la CGT di secondogrado non aveva preso in considerazione i numerosi elementi dedotti acarico dei soggetti qualificatisi esportatori abituali dai quali desumerel’assenza dei necessari requisiti (per la [OSCURATO:SOCIETA].: mancatodeposito dei bilanci e delle dichiarazioni fiscali a partire dal 2004,mancanza di aggiornamenti presso la camera di commercio a partire dal2005, mancanza di autorizzazione alle operazioni intracomunitarierisultante dal sistema VIES; per la [OSCURATO:PERSONA]: omissione di dichiarazionifiscali e di versamenti d’imposta, mancanza di personale, mancataregistrazione nel sistema VIES).2.2 Il motivo è fondato.Questa Corte in più occasioni ha precisato che (Cass. n. 22430/2014) ilbeneficio della sospensione di imposta previsto dall'art. 8 del d.P.R. n.633/1972 è soggetto, per esigenze di cautela dell'Erario, a rigorosipresupposti applicativi (cfr. anche Cass. n. 12774/2011):Numero registro generale 15056/2025Numero sezionale 3983/2026Numero di raccolta generale 14234/2026Data pubblicazione 14/05/2026- di tale beneficio possono – in base agli artt. 8 d.P.R. 633/1972 e 1d.l. 746/1983 conv. in l. 17/1984 - avvalersi soltanto i soggetti cheabbiano effettuato cessioni all'esportazione di cui all’art. 8, lett. a) eb), del d.P.R. 633/1972, registrate nell'anno precedente, percorrispettivi superiori al dieci per cento del complessivo volume diaffari;- l'esportatore abituale, prima di effettuare acquisti senza pagamentodell'imposta – secondo la disciplina ratione temporis applicabile allapresente fattispecie - deve presentare alla controparte una"dichiarazione d'intento", della cui veridicità l'emittente assume ogniresponsabilità (Cass. n. 21956/2010), e con la quale l'esportatoremedesimo manifesta chiaramente l'intento di avvalersi di tarefacoltà;- gli acquisiti senza applicazione dell'IVA sono consentiti nei limitidell'ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioniall'esportazione di cui all'art. 8, lett. a) e b) cit., registrate nell'annoprecedente (Cass. n. 4022/2012) con la possibilità per l’esportatoredi fare riferimento all’anno solare ovvero, per ciascun mese, aidodici mesi precedenti.Tanto premesso in ordine al meccanismo che regola la materia, è statoaltresì affermato, con riguardo alla posizione del cedente, che «In temad'IVA, nelle cessioni all'esportazione in regime di sospensione d'impostaex art. 8 del d.P.R. n. 633 del 1972, se la dichiarazione d'intenti si riveliideologicamente falsa, il cedente deve dimostrare l'assenza di un propriocoinvolgimento nell'attività fraudolenta, ossia di non essere stato aconoscenza dell'assenza delle condizioni legali per l'applicazione di dettoregime o di non essersene potuto rendere conto, pur avendo adottatotutte le ragionevoli misure in proprio potere» (Cass. n. 9586/2019; nellostesso senso, cfr. Cass. 29458/2025; Cass. n. 14979/2020, secondo laquale «al cedente non è consentito l'esercizio fraudolento del diritto diNumero registro generale 15056/2025Numero sezionale 3983/2026Numero di raccolta generale 14234/2026Data pubblicazione 14/05/2026valersi del limite di esecutività correlato alla suddetta qualità diesportatore abituale qualora, anche in base ad elementi presuntivi,disponga di elementi tali da sospettare l'esistenza di irregolarità, gravandosul medesimo un onere di diligenza mediante l'adozione di tutte leragionevoli misure in proprio potere»; Cass. n. 19896/2016).2.3 Va altresì ricordato, in materia di prova per presunzioni, che «ladenuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art.2729 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., può prospettarsiquando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo puòbasarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi lapresunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanzaai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anchequando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanzefattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversada quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motividella violazione dei paradigmi della norma» (Cass. n. 9054/2022); restainvece «escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziariopossa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo, e neppureoccorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assolutaed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provaresia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmentepossibile, secondo criterio di normalità, visto che la deduzione logica è unavalutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente,non oggettivamente inconfutabile» (Cass. n. 22366/2021).Sulla base di tali principi si è quindi ritenuto che possa esserecensurata per violazione di legge con ricorso per cassazione una sentenzain cui il giudice si sia limitato ad escludere la rilevanza probatoria deisingoli elementi indiziari valutati atomisticamente, senza però verificarese, considerati nel loro complesso, avessero tale rilevanza (Cass. n.8115/2025; Cass. n. 9059/2018).Numero registro generale 15056/2025Numero sezionale 3983/2026Numero di raccolta generale 14234/2026Data pubblicazione 14/05/20262.4 Orbene, nel caso di specie, la CGT di secondo grado non si ècircostanza dell’omessa presentazione dei bilanci (peraltro riferibile soloalla [OSCURATO:SOCIETA].), omettendo di valutare tutte le altre, siasingolarmente, che nel loro insieme; con riguardo alla prova perpresunzioni, proprio la considerazione complessiva degli indizi èoperazione particolarmente rilevante perché le circostanze che, esaminatese valutate unitamente ad altre che ne rafforzano il valore probatorio.Il giudice d’appello si è invece limitato ad affermare, genericamente,che «non può non essere condiviso quanto affermato nella sentenzaimpugnata laddove precisa, con riferimento all’annualità 2012, che “ilmancato deposito del bilancio rileva sotto il profilo civilistico ma, di per sé,non significa necessariamente che la società sia fittizia ed esista solo perrilasciare false dichiarazioni di intento.

L’ufficio, ad esempio, non haaccertato se sia stata presentata la dichiarazione Iva .. seeffettivamente..” [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] avessero o menoeffettuato cessioni all’esportazione».

Com’è evidente, quindi, ha omesso laconsiderazione degli altri elementi da cui desumere, secondo laprospettazione dell’Agenzia, la natura fittizia delle dichiarazioni d’intento,che avrebbero potuto attribuire rilievo anche alla circostanza, ritenutapoco significativa dalla CGT di secondo grado, dell’omesso deposito deibilanci per un lungo periodo di tempo da parte della [OSCURATO:SOCIETA]..3.

Con il secondo motivo di ricorso, l’Amministrazione ha dedotto ilvizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 5) c.p.c., dolendosi dell’omessoesame di un fatto decisivo e cioè della mancata registrazione nel sistemaVIES delle cessionarie.Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360, comma 4°, c.p.c. inconsiderazione della cd.

“doppia conforme”.Numero registro generale 15056/2025Numero sezionale 3983/2026Numero di raccolta generale 14234/2026Data pubblicazione 14/05/20264.

In definitiva, va accolto il primo motivo di ricorso e va dichiaratal’inammissibilità del secondo; la sentenza impugnata va quindi cassata inrelazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado delle Marche, in diversa composizione, che provvederà aduna nuova valutazione degli elementi indiziari alla luce dei principi esposti,nonché in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibile ilsecondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto erinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, indiversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine allespese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/5/2026.La PresidenteGiulia Iofrida

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ore, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), costituitasi in persona del Sig. PaoloBarinciani, dichiaratosi legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodelle Marche n. 96/2025 depositata il 22/1/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15056/2025Numero sezionale 3983/2026Numero di raccolta generale 14234/2026Data pubblicazione 14/05/20261. Dalla sentenza impugnata e dagli atti delle parti risulta che la DI.BA.S.p.A. impugnava l’avviso di accertamento n. TQ9033T01968-2017 aventead oggetto IVA, IRES ed IRAP per l’anno 2013, contenente quattrocontestazioni: omessa dichiarazione di presunte provvigioni; violazionedell’art. 8 lett. c) d.P.R. 633/1972, in quanto aveva ceduto delleautovetture a soggetti qualificatisi esportatori abituali privi dei necessarirequisiti; esportazioni intracomunitarie di autovetture in relazione allequali non era stata dimostrata l’effettiva esportazione dei veicoli, ai sensidell’art. 41, comma 1°, lett. a) d.l. 331/1993; violazione dell’art. 8,comma 1°, lett. b) d.P.R. 633/1972.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Pesaro accoglieva il ricorsoannullando totalmente l’avviso.2. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marcherigettava l’appello dell’Agenzia delle Entrate; osservava, in particolare, perquanto ancora interessa in questa sede, che, con riguardo alla cessione diveicoli ad esportatori abituali, il cedente è tenuto a dimostrare la propriabuona fede solo nel caso in cui l’amministrazione dimostri l’esistenza di«elementi oggettivi che, tenuto conto delle concrete circostanze,avrebbero dovuto indurre un normale operatore a sospettaredell'irregolarità delle operazioni». Nel caso di specie, invece, tale prova, adavviso del giudice d’appello, non era stata fornita, in quanto l’omessapresentazione dei bilanci potrebbe al più rilevare sotto il profilo civilistico.3.Avverso tale sentenza l’Amministrazione ha proposto ricorso percassazione affidato a due motivi.Ha resistito con controricorso la società che ha depositato anche unamemoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va preliminarmente osservato che l’Amministrazione ha rassegnatole seguenti conclusioni: «che l'Ecc.ma Corte adita rigetti il ricorsoNumero registro generale 15056/2025Numero sezionale 3983/2026Numero di raccolta generale 14234/2026Data pubblicazione 14/05/2026principale e accolga il ricorso incidentale […]». La formulazione,indubbiamente erronea, delle conclusioni non rende però «inintelligibile edindeterminata la struttura del ricorso», come sostenuto dallacontroricorrente, giacché è evidente, alla luce del contenuto complessivodell’atto, che si tratta di un mero refuso e che quindi la ricorrenteintendesse richiedere l’accoglimento del proprio ricorso. Del resto, occorretenere conto, alla luce della giurisprudenza della CEDU, della necessità diinterpretare in maniera non eccessivamente rigida i requisiti formali diammissibilità del ricorso (Cass. Sez. U. n. 8950/2022).Lo stesso pertanto deve considerarsi ammissibile2.1 Con il primo motivo di ricorso, l’Amministrazione ha lamentato ilvizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per «violazione dell’art. 8,comma 1, lett. c) del d.p.r. 26.10.1972 n. 633, in combinato disposto congli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.». La stessa ha dedotto la violazione dellenorme indicate e dei principi in materia di onere della prova e divalutazione della prova presuntiva, sostenendo che la CGT di secondogrado non aveva preso in considerazione i numerosi elementi dedotti acarico dei soggetti qualificatisi esportatori abituali dai quali desumerel’assenza dei necessari requisiti (per la [OSCURATO:SOCIETA].: mancatodeposito dei bilanci e delle dichiarazioni fiscali a partire dal 2004,mancanza di aggiornamenti presso la camera di commercio a partire dal2005, mancanza di autorizzazione alle operazioni intracomunitarierisultante dal sistema VIES; per la [OSCURATO:PERSONA]: omissione di dichiarazionifiscali e di versamenti d’imposta, mancanza di personale, mancataregistrazione nel sistema VIES).2.2 Il motivo è fondato.Questa Corte in più occasioni ha precisato che (Cass. n. 22430/2014) ilbeneficio della sospensione di imposta previsto dall'art. 8 del d.P.R. n.633/1972 è soggetto, per esigenze di cautela dell'Erario, a rigorosipresupposti applicativi (cfr. anche Cass. n. 12774/2011):Numero registro generale 15056/2025Numero sezionale 3983/2026Numero di raccolta generale 14234/2026Data pubblicazione 14/05/2026- di tale beneficio possono – in base agli artt. 8 d.P.R. 633/1972 e 1d.l. 746/1983 conv. in l. 17/1984 - avvalersi soltanto i soggetti cheabbiano effettuato cessioni all'esportazione di cui all’art. 8, lett. a) eb), del d.P.R. 633/1972, registrate nell'anno precedente, percorrispettivi superiori al dieci per cento del complessivo volume diaffari;- l'esportatore abituale, prima di effettuare acquisti senza pagamentodell'imposta – secondo la disciplina ratione temporis applicabile allapresente fattispecie - deve presentare alla controparte una"dichiarazione d'intento", della cui veridicità l'emittente assume ogniresponsabilità (Cass. n. 21956/2010), e con la quale l'esportatoremedesimo manifesta chiaramente l'intento di avvalersi di tarefacoltà;- gli acquisiti senza applicazione dell'IVA sono consentiti nei limitidell'ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioniall'esportazione di cui all'art. 8, lett. a) e b) cit., registrate nell'annoprecedente (Cass. n. 4022/2012) con la possibilità per l’esportatoredi fare riferimento all’anno solare ovvero, per ciascun mese, aidodici mesi precedenti.Tanto premesso in ordine al meccanismo che regola la materia, è statoaltresì affermato, con riguardo alla posizione del cedente, che «In temad'IVA, nelle cessioni all'esportazione in regime di sospensione d'impostaex art. 8 del d.P.R. n. 633 del 1972, se la dichiarazione d'intenti si riveliideologicamente falsa, il cedente deve dimostrare l'assenza di un propriocoinvolgimento nell'attività fraudolenta, ossia di non essere stato aconoscenza dell'assenza delle condizioni legali per l'applicazione di dettoregime o di non essersene potuto rendere conto, pur avendo adottatotutte le ragionevoli misure in proprio potere» (Cass. n. 9586/2019; nellostesso senso, cfr. Cass. 29458/2025; Cass. n. 14979/2020, secondo laquale «al cedente non è consentito l'esercizio fraudolento del diritto diNumero registro generale 15056/2025Numero sezionale 3983/2026Numero di raccolta generale 14234/2026Data pubblicazione 14/05/2026valersi del limite di esecutività correlato alla suddetta qualità diesportatore abituale qualora, anche in base ad elementi presuntivi,disponga di elementi tali da sospettare l'esistenza di irregolarità, gravandosul medesimo un onere di diligenza mediante l'adozione di tutte leragionevoli misure in proprio potere»; Cass. n. 19896/2016).2.3 Va altresì ricordato, in materia di prova per presunzioni, che «ladenuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art.2729 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., può prospettarsiquando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo puòbasarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi lapresunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanzaai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anchequando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanzefattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversada quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motividella violazione dei paradigmi della norma» (Cass. n. 9054/2022); restainvece «escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziariopossa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo, e neppureoccorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assolutaed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provaresia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmentepossibile, secondo criterio di normalità, visto che la deduzione logica è unavalutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente,non oggettivamente inconfutabile» (Cass. n. 22366/2021).Sulla base di tali principi si è quindi ritenuto che possa esserecensurata per violazione di legge con ricorso per cassazione una sentenzain cui il giudice si sia limitato ad escludere la rilevanza probatoria deisingoli elementi indiziari valutati atomisticamente, senza però verificarese, considerati nel loro complesso, avessero tale rilevanza (Cass. n.8115/2025; Cass. n. 9059/2018).Numero registro generale 15056/2025Numero sezionale 3983/2026Numero di raccolta generale 14234/2026Data pubblicazione 14/05/20262.4 Orbene, nel caso di specie, la CGT di secondo grado non si ècircostanza dell’omessa presentazione dei bilanci (peraltro riferibile soloalla [OSCURATO:SOCIETA].), omettendo di valutare tutte le altre, siasingolarmente, che nel loro insieme; con riguardo alla prova perpresunzioni, proprio la considerazione complessiva degli indizi èoperazione particolarmente rilevante perché le circostanze che, esaminatese valutate unitamente ad altre che ne rafforzano il valore probatorio.Il giudice d’appello si è invece limitato ad affermare, genericamente,che «non può non essere condiviso quanto affermato nella sentenzaimpugnata laddove precisa, con riferimento all’annualità 2012, che “ilmancato deposito del bilancio rileva sotto il profilo civilistico ma, di per sé,non significa necessariamente che la società sia fittizia ed esista solo perrilasciare false dichiarazioni di intento. L’ufficio, ad esempio, non haaccertato se sia stata presentata la dichiarazione Iva .. seeffettivamente..” [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] avessero o menoeffettuato cessioni all’esportazione». Com’è evidente, quindi, ha omesso laconsiderazione degli altri elementi da cui desumere, secondo laprospettazione dell’Agenzia, la natura fittizia delle dichiarazioni d’intento,che avrebbero potuto attribuire rilievo anche alla circostanza, ritenutapoco significativa dalla CGT di secondo grado, dell’omesso deposito deibilanci per un lungo periodo di tempo da parte della [OSCURATO:SOCIETA]..3. Con il secondo motivo di ricorso, l’Amministrazione ha dedotto ilvizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 5) c.p.c., dolendosi dell’omessoesame di un fatto decisivo e cioè della mancata registrazione nel sistemaVIES delle cessionarie.Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360, comma 4°, c.p.c. inconsiderazione della cd. “doppia conforme”.Numero registro generale 15056/2025Numero sezionale 3983/2026Numero di raccolta generale 14234/2026Data pubblicazione 14/05/20264. In definitiva, va accolto il primo motivo di ricorso e va dichiaratal’inammissibilità del secondo; la sentenza impugnata va quindi cassata inrelazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado delle Marche, in diversa composizione, che provvederà aduna nuova valutazione degli elementi indiziari alla luce dei principi esposti,nonché in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibile ilsecondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto erinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, indiversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine allespese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/5/2026.La PresidenteGiulia Iofrida