CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 19983/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2022 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio contrasmissione atti alla Corte di appello per il prosieguo; uditi i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze, a seguito di gravame interposto dal Procuratore Generale avverso la sentenza emessa il 21 luglio 2017 dal Tribunale di Grosseto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in riforma della decisione ha dichiarato il predetto colpevole del reato di cui al capo a)(art.337 cod. pen.) ascrittogli con condanna a pena di giustizia. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce: 2.1. Con il primo motivo violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. in ragione della diversa interpretazione del decisivo compendio dichiarativo sulla base del quale è stata affermata la penale responsabilità. 2.2. Con il secondo motivo vizio cumulativo della motivazione in relazione alla mancanza di una motivazione cd. rafforzata in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato e, segnatamente, dell'elemento psicologico in ordine al quale nulla è stato detto rispetto alla mancanza della certezza - espressa dalla prima sentenza - che le intemperanze dell'imputato fossero state finalizzate a fini oppositivi o impeditivi dell'intervento del militare. 3. Il Procuratore Generale ha depositato memoria a sostegno della richiesta di annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello per il prosieguo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere rigettato. 2. La sentenza impugnata ha riformato la prima decisione assolutoria sul rilievo della erroneità dell'assunto sul quale la stessa si era fondata, ovvero che l'intervento del militare nel corso della lite tra l'imputato e sua moglie non era finalizzato ad una attività di polizia giudiziaria, non essendo tale finalità l'unica a giustificare l'attività di ufficio. 3. Il primo motivo è -tranife5taffientie infondato avendo dato correttamente conto il Giudice dell'appello delle ragioni della mancata rinnovazione istruttoria in assenza di dubbi sul contenuto e sulla attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa (v. par. 3.1. della sentenza appellata). La Corte si è uniformata al consolidato principio di diritto secondo il quale il giudice d'appello che, investito dell'impugnazione del pubblico ministero, riformi la sentenza assolutoria di primo grado resa all'esito di un giudizio abbreviato, non è tenuto a procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa qualora non vengano messi in dubbio la credibilità dei testi o il contenuto delle loro deposizioni, ma la decisione in sede di gravame sia invece fondata solo su una diversa valutazione del medesimo materiale probatorio utilizzato in primo grado (Sez. 5 , n. 53415 del 18/06/2018 Rv. 274593). 4. Il secondo motivo è genericamente proposto rispetto alle ragioni della riforma della sentenza, sul rilievo della circostanza pacifica secondo la quale il ricorrente aveva rivolto le espressioni minacciose nei confronti dell'appuntato dei CC Fedeli, intervenuto per sedare il diverbio tra il Koc e la moglie e, quindi, per opporsi od ostacolare il compimento di un atto del suo ufficio. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes