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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 luglio 2022

Cassazione n. 32766/2022

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso per conflitto negativo di competenza iscritto al n. 31315/2021 R.G., sollevato dal tribunale di Milano, con ordinanza comunicata il 13 dicembre 2021, nella causa vertente tra [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante; rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce alla memoria difensiva; -attrice- e [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore; udita la relazione della causa, svolta nella Camera di consiglio del 12 luglio C.C. 12.07.2022, riconv. 12.10.2022 , r.g.n. 31315/2021 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

P. Spaziani 2022, nonché, in sede di riconvocazione, in data 12 ottobre 2022, dal Consigliere Relatore, dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto che sia dichiarata la competenza del Tribunale di Milano.

Rilevato che: la società di factoring [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di cessionaria di crediti vantati nei confronti della Presidenza del Consiglio di Ministri per complessivi Euro 13.630.343,03, convenne la debitrice ceduta dinanzi al tribunale di Roma, domandandone la condanna all'adempimento, oltre che al pagamento degli interessi e al risarcimento del danno ex art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 231 del 2022; costituitasi in giudizio, la convenuta sollevò l'eccezione di difetto di competenza territoriale del tribunale adìto, per essere competente il tribunale di Milano; con note scritte depositate in prossimità della prima udienza, l'attrice aderì alla predetta eccezione, dichiarando che il processo sarebbe stato riassunto dinanzi al tribunale di Milano, ritenuto competente da entrambe le parti; disposta la cancellazione dal ruolo da parte del tribunale di Roma (giudice concordemente reputato incompetente) e riassunta la causa dinanzi al tribunale di Milano, la Presidenza del Consiglio dei Ministri sollevò nuovamente l'eccezione di difetto di competenza territoriale, sul presupposto che, ai sensi dell'art.25 c.p.c., per le cause in cui è parte un'amministrazione dello Stato, è competente il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie; distretto che, nell'ipotesi in cui l'amministrazione è convenuta, si determina con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione; manifestata nuova adesione all'eccezione da parte della società attrice, il tribunale di Milano, ritenendo di essere a sua volta territorialmente 7 C.C. 12.07.2022, riconv. 12.10.2022 r.g.n. 31315/2021 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

P. Spaziani incompetente, ha formulato istanza di regolamento di competenza d'ufficio, chiedendo a questa Corte che sia dichiarato competente il tribunale di Roma, sui rilievi: I- che, vertendosi in tema di obbligazione avente ad oggetto somme di denaro gravante sull'amministrazione statale, il pagamento - in applicazione della disciplina di contabilità di Stato (art.54 R.D. n. 2440/1923; artt. 278, lett. d), 287 e 407 R.D. n. 827/1924) - dovrebbe avvenire nel luogo in cui si trova il servizio di tesoreria o di cassa dell'ente debitore; poiché la tesoreria della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha sede in Roma, il pagamento dovrebbe, dunque, avvenire in Roma; M che, per il disposto dell'art.25 c.p.c., dovrebbe pertanto ritenersi territorialmente competente il tribunale di Roma, atteso che, ai sensi della norma codicistica, quando l'amministrazione dello Stato assume la veste processuale di convenuta, il distretto dell'Avvocatura dello Stato in relazione al quale va individuato il giudice competente si determina con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione; III- che l'art.25 c.p.c., quale criterio speciale di determinazione della competenza territoriale per le cause in cui sia parte un'amministrazione statale, radica un foro esclusivo, il quale, in quanto rientrante nei casi di cui all'art.28 c.p.c., per un verso avrebbe natura di foro inderogabile (sicché nessun effetto potrebbe attribuirsi all'accordo delle parti volto a derogare al criterio legale di attribuzione della competenza territoriale); per altro verso legittimerebbe il giudice della riassunzione in seguito a declaratoria di incompetenza territoriale del giudice preventivamente adìto, a richiedere d'ufficio il regolamento di competenza ex art.45 c.p.c.; IV- che, infine, il carattere inderogabile della competenza del c.d. foro erariale (ex art. 25 c.p.c.) non sarebbe scalfito dal principio secondo cui, ai fini della competenza territoriale, nella controversia avente ad oggetto il pagamento di somme di denaro da parte delle pubbliche amministrazioni, le norme di contabilità degli enti pubblici, che fissano il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello della sede di tesoreria dell'ente, valgono ad 3 C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA], riconv. 12.10.2022 r.g.n. 31315/2021 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

P. Spaziani individuare il forum destinatae solutionis, ma non rendono detto foro né esclusivo, né inderogabile; questo principio, infatti, non sarebbe applicabile alle amministrazioni dello Stato; il Procuratore Generale ha domandato che la richiesta di regolamento d'ufficio sia disattesa, dichiarandosi la competenza territoriale del tribunale di Milano; la [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato scritto difensivo ai sensi dell'art. 47, ultimo comma, c.p.c..

Considerato che: l'istanza di regolamento deve essere accolta e deve dichiararsi territorialmente competente il tribunale di Roma; ai sensi dell'art.25, primo periodo, c.p.c., la competenza per le cause nelle quali è parte una Amministrazione dello Stato spetta al giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie; si tratta di una competenza per territorio che non può essere derogata né per accordo preventivo delle parti (art.28 c.p.c.) né per adesione delle parti costituite all'indicazione del giudice competente per territorio in caso di tempestiva riassunzione (art. 38, secondo comma, c.p.c.) e il cui difetto è rilevabile, nei limiti della barriera preclusiva rappresenta dall'udienza di cui all'art.183 c.p.c., anche d'ufficio (art.38, terzo comma, c.p.c.); quando l'amministrazione dello Stato assume la veste di convenuta, il distretto in cui si trova il giudice competente, ai sensi del primo periodo dell'art.25 c.p.c., si determina con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione o in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda (art.25, secondo periodo, c.p.c.); nella fattispecie in esame, la Presidenza del Consiglio dei Ministri assume la veste di convenuta in una causa avente ad oggetto l'adempimento di una pluralità di obbligazioni, domandato dalla [OSCURATO:SOCIETA] quale cessionaria dei correlativi diritti di credito; 4 C.C. 12.07.2022, riconv. 12.10.2022 r.g.n. 31315/2021 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

P. Spaziani allo stato degli atti (art.38, ultimo comma, c.p.c.), non è noto il luogo in cui sono sorte le predette obbligazioni ed è verosimile che esse non siano sorte nel medesimo luogo e sulla base della medesima fonte; è noto, invece, il luogo in cui le obbligazioni devono essere eseguite, poiché, vertendosi in ipotesi di debiti di denaro della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il pagamento, in applicazione delle regole sulla contabilità di Stato, sarebbe dovuto avvenire presso la tesoreria dell'ente debitore, che ha sede in Roma; il Procuratore Generale, nell'invocare la declaratoria di competenza del tribunale di Milano, ha osservato che le norme di contabilità, fissando il luogo di adempimento dell'obbligazione in quello della sede di tesoreria dell'ente, valgono bensì ad individuare il c.d. forum destinatae solutionis, eventualmente in deroga alla regola generale di cui all'art.1182 c.c., ma non rendono detto foro esclusivo, né inderogabile, per modo che la competenza per territorio dovrebbe ben potersi radicare sulla base di uno dei fori alternativi di cui agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c.; l'osservazione omette, però, di considerare che, mentre per gli enti pubblici non statali, le norme di contabilità si limitano ad individuare direttamente, sul piano sostanziale, il luogo dell'adempimento dell'obbligazione (per modo che la regola processuale di attribuzione della competenza per territorio in ordine all'azione di adempimento si determina, per così dire, in via secondaria e indiretta, mediante applicazione dei criteri di collegamento alternativi e derogabili già fissati negli artt. 18, 19 e 20 c.p.c.: Cass. 18/06/2020, n. 11781; Cass. 12/01/2015, n. 270; Cass.08/02/2007, n. 2758), invece, con riguardo alle amministrazioni dello Stato, le norme di contabilità non solo individuano il luogo di adempimento dell'obbligazione ma concorrono a fissare, in via diretta, i criteri inderogabili di collegamento in base ai quali si determina il distretto del giudice territorialmente competente per la domanda proposta (art.25, secondo p eztA:tKoto 9‘ gefTlffiQD, c.p.c.); 5 C.C. 12.07.2022, riconv. 12.10.2022 r.g.n. 31315/2021 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

P. Spaziani quest'ultimo, dunque, va identificato nel giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato che opera nel distretto in cui è sorta l'obbligazione o deve avvenire l'adempimento o, più in generale, si trova la cosa oggetto della domanda, la cui competenza per territorio, integrando competenza del foro erariale, va qualificata come funzionale e inderogabile (cfr. già Cass. 22/07/2004, n. 13796 e, più recentemente, Cass.26/11/2020, n.26883); va pertanto dichiarata la competenza per territorio del tribunale di Roma; non deve provvedersi sulle spese del regolamento, che è stato proposto ex officio dal giudice territorialmente incompetente; Per questi motivi La Corte dichiara la competenza per territorio del tribunale di Roma.

Così deciso, in seguito a r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso per conflitto negativo di competenza iscritto al n. 31315/2021 R.G., sollevato dal tribunale di Milano, con ordinanza comunicata il 13 dicembre 2021, nella causa vertente tra [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante; rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce alla memoria difensiva; -attrice- e [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore; udita la relazione della causa, svolta nella Camera di consiglio del 12 luglio C.C. 12.07.2022, riconv. 12.10.2022 , r.g.n. 31315/2021 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. P. Spaziani 2022, nonché, in sede di riconvocazione, in data 12 ottobre 2022, dal Consigliere Relatore, dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto che sia dichiarata la competenza del Tribunale di Milano. Rilevato che: la società di factoring [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di cessionaria di crediti vantati nei confronti della Presidenza del Consiglio di Ministri per complessivi Euro 13.630.343,03, convenne la debitrice ceduta dinanzi al tribunale di Roma, domandandone la condanna all'adempimento, oltre che al pagamento degli interessi e al risarcimento del danno ex art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 231 del 2022; costituitasi in giudizio, la convenuta sollevò l'eccezione di difetto di competenza territoriale del tribunale adìto, per essere competente il tribunale di Milano; con note scritte depositate in prossimità della prima udienza, l'attrice aderì alla predetta eccezione, dichiarando che il processo sarebbe stato riassunto dinanzi al tribunale di Milano, ritenuto competente da entrambe le parti; disposta la cancellazione dal ruolo da parte del tribunale di Roma (giudice concordemente reputato incompetente) e riassunta la causa dinanzi al tribunale di Milano, la Presidenza del Consiglio dei Ministri sollevò nuovamente l'eccezione di difetto di competenza territoriale, sul presupposto che, ai sensi dell'art.25 c.p.c., per le cause in cui è parte un'amministrazione dello Stato, è competente il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie; distretto che, nell'ipotesi in cui l'amministrazione è convenuta, si determina con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione; manifestata nuova adesione all'eccezione da parte della società attrice, il tribunale di Milano, ritenendo di essere a sua volta territorialmente 7 C.C. 12.07.2022, riconv. 12.10.2022 r.g.n. 31315/2021 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. P. Spaziani incompetente, ha formulato istanza di regolamento di competenza d'ufficio, chiedendo a questa Corte che sia dichiarato competente il tribunale di Roma, sui rilievi: I- che, vertendosi in tema di obbligazione avente ad oggetto somme di denaro gravante sull'amministrazione statale, il pagamento - in applicazione della disciplina di contabilità di Stato (art.54 R.D. n. 2440/1923; artt. 278, lett. d), 287 e 407 R.D. n. 827/1924) - dovrebbe avvenire nel luogo in cui si trova il servizio di tesoreria o di cassa dell'ente debitore; poiché la tesoreria della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha sede in Roma, il pagamento dovrebbe, dunque, avvenire in Roma; M che, per il disposto dell'art.25 c.p.c., dovrebbe pertanto ritenersi territorialmente competente il tribunale di Roma, atteso che, ai sensi della norma codicistica, quando l'amministrazione dello Stato assume la veste processuale di convenuta, il distretto dell'Avvocatura dello Stato in relazione al quale va individuato il giudice competente si determina con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione; III- che l'art.25 c.p.c., quale criterio speciale di determinazione della competenza territoriale per le cause in cui sia parte un'amministrazione statale, radica un foro esclusivo, il quale, in quanto rientrante nei casi di cui all'art.28 c.p.c., per un verso avrebbe natura di foro inderogabile (sicché nessun effetto potrebbe attribuirsi all'accordo delle parti volto a derogare al criterio legale di attribuzione della competenza territoriale); per altro verso legittimerebbe il giudice della riassunzione in seguito a declaratoria di incompetenza territoriale del giudice preventivamente adìto, a richiedere d'ufficio il regolamento di competenza ex art.45 c.p.c.; IV- che, infine, il carattere inderogabile della competenza del c.d. foro erariale (ex art. 25 c.p.c.) non sarebbe scalfito dal principio secondo cui, ai fini della competenza territoriale, nella controversia avente ad oggetto il pagamento di somme di denaro da parte delle pubbliche amministrazioni, le norme di contabilità degli enti pubblici, che fissano il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello della sede di tesoreria dell'ente, valgono ad 3 C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA], riconv. 12.10.2022 r.g.n. 31315/2021 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. P. Spaziani individuare il forum destinatae solutionis, ma non rendono detto foro né esclusivo, né inderogabile; questo principio, infatti, non sarebbe applicabile alle amministrazioni dello Stato; il Procuratore Generale ha domandato che la richiesta di regolamento d'ufficio sia disattesa, dichiarandosi la competenza territoriale del tribunale di Milano; la [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato scritto difensivo ai sensi dell'art. 47, ultimo comma, c.p.c.. Considerato che: l'istanza di regolamento deve essere accolta e deve dichiararsi territorialmente competente il tribunale di Roma; ai sensi dell'art.25, primo periodo, c.p.c., la competenza per le cause nelle quali è parte una Amministrazione dello Stato spetta al giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie; si tratta di una competenza per territorio che non può essere derogata né per accordo preventivo delle parti (art.28 c.p.c.) né per adesione delle parti costituite all'indicazione del giudice competente per territorio in caso di tempestiva riassunzione (art. 38, secondo comma, c.p.c.) e il cui difetto è rilevabile, nei limiti della barriera preclusiva rappresenta dall'udienza di cui all'art.183 c.p.c., anche d'ufficio (art.38, terzo comma, c.p.c.); quando l'amministrazione dello Stato assume la veste di convenuta, il distretto in cui si trova il giudice competente, ai sensi del primo periodo dell'art.25 c.p.c., si determina con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione o in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda (art.25, secondo periodo, c.p.c.); nella fattispecie in esame, la Presidenza del Consiglio dei Ministri assume la veste di convenuta in una causa avente ad oggetto l'adempimento di una pluralità di obbligazioni, domandato dalla [OSCURATO:SOCIETA] quale cessionaria dei correlativi diritti di credito; 4 C.C. 12.07.2022, riconv. 12.10.2022 r.g.n. 31315/2021 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. P. Spaziani allo stato degli atti (art.38, ultimo comma, c.p.c.), non è noto il luogo in cui sono sorte le predette obbligazioni ed è verosimile che esse non siano sorte nel medesimo luogo e sulla base della medesima fonte; è noto, invece, il luogo in cui le obbligazioni devono essere eseguite, poiché, vertendosi in ipotesi di debiti di denaro della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il pagamento, in applicazione delle regole sulla contabilità di Stato, sarebbe dovuto avvenire presso la tesoreria dell'ente debitore, che ha sede in Roma; il Procuratore Generale, nell'invocare la declaratoria di competenza del tribunale di Milano, ha osservato che le norme di contabilità, fissando il luogo di adempimento dell'obbligazione in quello della sede di tesoreria dell'ente, valgono bensì ad individuare il c.d. forum destinatae solutionis, eventualmente in deroga alla regola generale di cui all'art.1182 c.c., ma non rendono detto foro esclusivo, né inderogabile, per modo che la competenza per territorio dovrebbe ben potersi radicare sulla base di uno dei fori alternativi di cui agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c.; l'osservazione omette, però, di considerare che, mentre per gli enti pubblici non statali, le norme di contabilità si limitano ad individuare direttamente, sul piano sostanziale, il luogo dell'adempimento dell'obbligazione (per modo che la regola processuale di attribuzione della competenza per territorio in ordine all'azione di adempimento si determina, per così dire, in via secondaria e indiretta, mediante applicazione dei criteri di collegamento alternativi e derogabili già fissati negli artt. 18, 19 e 20 c.p.c.: Cass. 18/06/2020, n. 11781; Cass. 12/01/2015, n. 270; Cass.08/02/2007, n. 2758), invece, con riguardo alle amministrazioni dello Stato, le norme di contabilità non solo individuano il luogo di adempimento dell'obbligazione ma concorrono a fissare, in via diretta, i criteri inderogabili di collegamento in base ai quali si determina il distretto del giudice territorialmente competente per la domanda proposta (art.25, secondo p eztA:tKoto 9‘ gefTlffiQD, c.p.c.); 5 C.C. 12.07.2022, riconv. 12.10.2022 r.g.n. 31315/2021 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. P. Spaziani quest'ultimo, dunque, va identificato nel giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato che opera nel distretto in cui è sorta l'obbligazione o deve avvenire l'adempimento o, più in generale, si trova la cosa oggetto della domanda, la cui competenza per territorio, integrando competenza del foro erariale, va qualificata come funzionale e inderogabile (cfr. già Cass. 22/07/2004, n. 13796 e, più recentemente, Cass.26/11/2020, n.26883); va pertanto dichiarata la competenza per territorio del tribunale di Roma; non deve provvedersi sulle spese del regolamento, che è stato proposto ex officio dal giudice territorialmente incompetente; Per questi motivi La Corte dichiara la competenza per territorio del tribunale di Roma. Così deciso, in seguito a r
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