CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 gennaio 2023
Cassazione n. 21743/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché oltre a rassegnare mere doglianze in punto di fatto, riproduce in ogni caso profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito diretti a disvelare la manifesta infondatezza dei relativi rilievi (in particolare, in punto di diritto, si veda il punto 2 della motivazione in relazione alla non applicabilità dell'ad 384 cp) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 gennaio 2023.