CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 ottobre 2025
Cassazione n. 34363/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 1515-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e [OSCURATO:PERSONA] S.R.L ., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 405/2022 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 11/08/2022 R.G.N. 179/2022; [OSCURATO:PERSONA] del danno R.G.N.1515/2023 Cron. Rep. Ud07/10/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Torino, con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] per il risarcimento dei danni derivanti “dall’illecito comportamento volontario tenuto dall’ex dipendente [OSCURATO:PERSONA] e dalla società BBA” da commisurare “alla perdita del portafoglio clienti e dello storno dei clienti in favore di BBA, nonché del danno all’immagine”, stimato in complessivi euro 5.121.310,00. 2. La Corte, in estrema sintesi e per quanto possa rilevare in sede di legittimità, premesso che “secondo la prospettazione attorea, condivisa dal tribunale nella sentenza qui impugnata, l’illecito sarebbe consistito nello storno di clientela realizzato per il tramite di [OSCURATO:PERSONA] il quale, nel periodo precedente le sue dimissioni, avrebbe fornito dati riservati e di clientela assegnando così a BBA un indebito vantaggio nell’acquisizione dei clienti stessi”, ha ritenuto che “l’istruttoria ha dimostrato l’insussistenza di entrambi gli elementi costitutivi dell’illecito: sotto il profilo oggettivo difetta la riservatezza delle informazioni trasmesse dall’ex dipendente e sotto il profilo soggettivo manca l’illiceità dell’acquisizione dei clienti posto che essi non appartenevano al distributore e lecitamente potevano essere acquisiti dal produttore”. 3.Per la cassazione di tale sentenza, hanno proposto ricorso le soccombenti società con cinque motivi; hanno resistito con distinti controricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso possono essere sintetizzati come di seguito: 1.1.col primo motivo, “in relazione all'art. 360 n.3 e n. 5 c.p.c.”, si deduce che, “in ordine alla asserita non configurabilità di una situazione di concorrenza tra Bollhoff e BBA”, la sentenza della Corte d’Appello avrebbe omesso “di esaminare di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti e, di conseguenza, perviene ad una falsa applicazione degli artt. 2105 et 2598 n. 3 cod. civ.”; 1.2. il secondo motivo denuncia, “in merito all’argomento secondo cui la libertà di BBA di commercializzare i propri prodotti escluderebbe un diritto di Bollhoff di conservazione del parco clienti”, che “la motivazione della Corte d’Appello, pur prendendo le mosse da considerazioni non contestate, perviene ad una errata applicazione degli artt. 2105 e 2598 n. 3 cod. civ.”; 1.3. il terzo mezzo, “circa l’asserita carenza di prova sull’utilizzazione da parte di BBA di mezzi illeciti per accaparrarsi la clientela”, lamenta che la Corte d’Appello avrebbe “omesso di esaminare una pluralità di fatti decisivi per il giudizio, che sono stati oggetto di discussione tra le parti, e perviene ad una falsa applicazione degli artt. 2105 et 2598 n. 3 cod. civ.”; 1.4.il quarto motivo, in ordine alla “l’asserita compatibilità delle informazioni trasmesse dal signor [OSCURATO:PERSONA] con il suo bagaglio professionale e con la sua capacità mnemonica”, censura la sentenza gravata “sia in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. sia in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.”; si sostiene che “anche su questo punto la sentenza della Corte d’Appello, è affetta da vizio decisionale: oltre che contraria a logica, omette di esaminare una pluralità di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti e perviene ad una falsa applicazione degli artt. 2105 et 2598 nr. 3 cod. civ., contraddicendo il consolidato orientamento della Suprema Corte in materia di concorrenza sleale”; 1.5. il quinto motivo lamenta che la sentenza impugnata “omette di esaminare una pluralità di fatti e documenti decisivi per il giudizio, che sono stati oggetto di discussione tra le parti; quindi, è censurabile in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. Tali omissioni – secondo chi ricorre - a portano a contraddire consolidato orientamento della Suprema Corte in materia di obbligo di fedeltà e di concorrenza sleale; quindi, è censurabile anche in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.”. 2. Il ricorso presenta plurimi e concorrenti profili di inammissibilità. 2.1. In primo luogo, il ricorso viola l’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. (nella formulazione antecedente al comma 27, art. 3, d. lgs. n. 149 del 2002, applicabile “ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere” dal 1° gennaio 2023, ex art. 35, comma 5, d. lgs n. 149/2022, che, comunque, “non ha fatto che esplicitare un requisito di chiarezza, concisione e strumentalità già implicito nel sistema”, v. Cass. n. 10594 del 2024), secondo cui “Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, … l’esposizione sommaria dei fatti di causa”. La giurisprudenza di legittimità ha sempre interpretato il n. 3 dell’art. 366 c.p.c. come preordinato allo scopo di agevolare la comprensione dell'oggetto della pretesa, l'esito dei gradi precedenti con eliminazione delle questioni non più controverse, ed il tenore della sentenza impugnata in immediato coordinamento con i motivi di censura (Cass. SS. UU. n. 16628 del 2009), essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonché alla verifica dell'ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte (Cass. SS. UU. n. 22575 del 2019); è stato, in particolare, rilevato che il disposto non può dirsi osservato laddove sia necessaria una faticosa o complessa opera di distillazione del successivo coacervo espositivo dei singoli motivi, perché tanto equivarrebbe a devolvere alla S.C. un'attività di estrapolazione della materia del contendere, che e riservata invece al ricorrente: il requisito non è adempiuto, pertanto, laddove i motivi di censura si articolino in un'inestricabile commistione di elementi di fatto, riscontri di risultanze istruttorie, riproduzione di atti e documenti incorporati nel ricorso, argomentazioni delle parti e frammenti di motivazione della sentenza di primo grado (Cass. n. n. 13312 del 2018). Più di recente è stato ribadito che il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 c.p.c. e che l'inosservanza di tali doveri può condurre ad una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata (cfr. Cass. SS.UU. n. 37552 del 2021). Nella specie, la premessa ai motivi, si dipana per oltre 73 pagine, che ripercorrono l’intero iter processuale, tanto da rendere oscuro il legame di pertinenza tra quanto narrato e le censure successivamente sottoposte al giudice di legittimità; né competea questa Corte, nell’indistinto coacervo di elementi di fatto, risultanze probatorie, riproduzione documentali, frammenti di motivazione, il tutto frammisto a valutazioni e argomentazioni critiche, sceverare la “chiara esposizione dei fatti della causa” e ricavarne la “essenzialità” ai fini della “illustrazione dei motivi”; tale compito, infatti, spetta, come ammonito dalle Sezioni unite di questa Corte (cfr. Cass. SS.UU. n. 5698 del 2012) al “difensore del ricorrente che, per essere iscritto all'albo speciale di cui al R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 33 (convertito in L. 22 gennaio 1934, n. 36, come successivamente modificata), ha l'esperienza e la competenza necessarie ad un non delegabile compito di sintesi, non sempre del tutto agevole e, tuttavia, assolutamente ineludibile” (conf. Cass. n. 18857 del 2024). 2.2.Il primo, il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso sono inammissibili laddove invocano il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. Le Sezioni unite di questa Corte (Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014) hanno espresso su tale norma i seguenti principi di diritto (costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici): a) la disposizione deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 disp. prel. cod. civ., come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di "sufficienza",nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile"; b) il nuovo testo introduce nell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia); c) l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie; d) la parte ricorrente dovrà indicare - nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli artt. 366, primo comma, n. 6), c. p. c. e 369, secondo comma, n. 4), c. p. c. - il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui ne risulti l'esistenza, il "come" e il "quando" (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la "decisività" del fatto stesso. I motivi in esame risultano irrispettosi di tali enunciati, traducendosi nella sostanza in un diverso convincimento rispetto a quello espresso dai giudici del merito nella valutazione del materiale probatorio e nella ricostruzione degli accadimenti. In particolare, con essi si prospettano una molteplicità di fatti che sarebbero stati trascurati dalla Corte di Appello che, anche per la loro pluralità, non hanno il necessario carattere della decisività, nel senso inteso da questa Corte secondo cui è fatto decisivo quello che, se fosse stato esaminato, avrebbe portato ad una soluzione diversa della vertenza con un giudizio di certezza e non di mera probabilità (v., tra molte, Cass. SS.UU. n. 3670 del 2015 e n. 14477 del 2015). Si è così condivisibilmente sancita l'inammissibilità di censure innanzi a questa Corte che evochino una moltitudine di fatti e circostanze lamentandone il mancato esame o valutazione da parte della Corte di Appello, ma in realtà sollecitandone un esame o una valutazione nuova da parte della Cassazione, così chiedendo un nuovo giudizio di merito oppure chiamando "fatto decisivo", indebitamente trascurato, il vario insieme dei materiali di causa (per tutte, Cass. n. 21439 del 2015). Tanto esposto determina la cristallizzazione dei fatti così come accertati dai giudici del merito, con conseguente intangibilità della ricostruzione della vicenda storica, di modo che, amputato ciascun motivo in esame dall’inammissibilità della censura concernente l’omesso esame di fatti asseritamente decisivi, ogni residua doglianza contenuta negli stessi motivi e formulata a mente del n. 3 dell’art. 360 c.p.c., diviene inammissibile, perché presuppone un mutamento del narrato, non percorribile in questa sede di legittimità c he non è deputata a valutare diversamente il merito (v. Cass. n. 20822 del 2025, in motivazione). 2.3. In ogni caso tutte le denunce di violazione o falsa applicazione di legge contenute nei motivi, compresa quella illustrata nel secondo motivo, trascurano di considerare che il vizio ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., va dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l’indicazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. n. 287 del 2016; Cass. n. 635 del 2015; Cass.n. 25419 del 2014; Cass. n. 16038 del 2013; Cass. n. 3010 del 2012); in realtà il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., ricorre o non ricorre a prescindere dalla motivazione (che può concernere soltanto una questione di fatto e mai di diritto) posta dal giudice a fondamento della decisione, per l'esclusivo rilievo che, in relazione al fatto accertato, la norma, della cui esatta interpretazione non si controverte (in caso positivo vertendosi in controversia sulla “lettura” della norma stessa), non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata “male” applicata, e cioè applicata a fattispecie non esattamente comprensibile nella norma (Cass. n. 26307 del 2014; Cass. n. 22348 del 2007); sicché il processo di sussunzione, nell'ambito del sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto, presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata; al contrario del sindacato ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c. che invece postula un fatto ancora oggetto di contestazione tra le parti. Nella specie, nonostante l’invocazione solo formale di violazioni o false applicazioni di norme, nella sostanza tutte le censure investono l’accertamento dei fatti compiuto dai giudici del merito ed il loro apprezzamento circa l’insussistenza di una condotta illecita dei convenuti causativa di danni. 2.4. In definitiva, il Collegio reputa che i motivi di gravame proposti, nella sostanza, pretendono una rivalutazione degli apprezzamenti di merito compiuti dai giudici ai quali è devoluto, sollecitando un sindacato che è estraneo ai poteri del giudice di legittimità. Le Sezioni unite hanno sovente ribadito l’inammissibilità di censure che “sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, degradano in realtà verso l'inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l'azione”, così travalicando “dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all'art. 360 cod. proc. civ., perché pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti” (cfr. Cass. SS.UU. n. 34476 del 2019; conf. Cass. SS.UU. n. 33373 del 2019; Cass. SS.UU. n. 25950 del 2020). 3. Per tutte le ragioni esposte il ricorso deve essere complessivamente dichiarato inammissibile, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo in favore di ciascuna delle parti controricorrenti. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020). P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna le società soccombenti alla rifusione delle spese liquidate in favore di ciascuna delle parti controricorrenti in misura pari ad euro 15.000,00, oltre euro 200 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà att