CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 aprile 2023
Cassazione n. 19283/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 41627 /2022 - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano che - per quanto ancora qui di interesse- ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di tentato furto pluriaggravato; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); Ritenuto che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) sono incensurabili. In particolare, si osserva che il motivo di ricorso risulta del tutto generico, dal momento che non contesta la riconosciuta prevalenza della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza di primo grado rispetto alla parte motiva, né la giustificazione del giudizio di equivalenza legato ai precedenti penali dell'imputato, limitandosi a dedurre la contraddittorietà della motivazione senza esplicarla in alcun modo. Va, invero, ricordato, che, per giurisprudenza consolidata, manca di specificità il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle diverse "rationes decidendi" poste a fondamento della decisione, ove queste siano autonome ed autosufficienti (Cass., n. 2;754 del 6/12/2017, rv 272448-01; sez. 3, n. 30021 del 14/7/2011, rv 250972-01). Chiarito che la sopravvenienza della procedibilità a querela, per effetto della d.lgs n. 150 del 2022, non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul c.d. "giudicato sostanziale" (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 aprile 2023 r