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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 46226/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Albania avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della libertà di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Milano ha confermato il provvedimento del 3 novembre 2023 con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati ex artt. e 81, comma 2, cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 [capo 7] e 74, commi 1 e 3, d.P.R. cit., [capo 1] descritti nelle imputazioni provvisorie e in base al quale [OSCURATO:PERSONA] è stato arrestato in Albania, a fini di estradizione.2.

Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento dell'ordinanza assumendo che l'ordinanza è manifestamente illogica nel ritenere adeguata alle esigenze cautelari del caso soltanto la misura della custodia in carcere.

Si evidenzia che i fatti per i quali si procede risalgono al periodo tra la fine del 2019 e il maggio del 2020, sino a quando il ricorrente non fu espulso dall'Italia [ma ottenne nel 2023 la revoca dei divieto di reingresso in Italia] per poi iscriversi e frequentare con profitto l'Università di Tirana dall'ottobre 2020 al luglio 2023. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non contesta la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza circa la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla associazione per delinquere descritta nel capo 1, con il ruolo di partecipe incaricato di vendere periodicamente partite di cocaina dai 100 ai 200 grammi, ripartiti in dosi, nel periodo dal 2019 al 2020 e di avere nello stesso periodo venduto a [OSCURATO:PERSONA] in circa 20 circostanze una o più dosi di cocaina dal peso di 0,5 grammi, e il Tribunale ha evidenziato che quanto affermato dai clienti nelle intercettazioni attesta la stabilità della attività di spaccio svolta da [OSCURATO:PERSONA] e che, in atto, sono ignorate le sue condizioni di vita.

Per altro verso, ha escluso che la permanenza in Albania negli ultimi anni valga a escludere le presunzioni legislative poste dall'art. 274 cod. proc. pen. relativamente alle esigenze cautelari, considerando che il gruppo criminale al quale lo si accusa di appartenere ha tra i suoi capi alcuni albanesi e che questa forma di allontanamento dal territorio italiano corrispondeva a una modalità operativa della associazione criminale, nella quale i partecipi rientravano periodicamente nel Paese di origine, realizzando una turnazione per depistare o rallentare eventuali indagini.

Inoltre, non irragionevolmente ha osservato che la richiesta di sostituire la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari in [OSCURATO:PERSONA] non può accogliersi, perché la persona che dovrebbe ospitarlo non è chiaramente identificata né ha assunto l'impegno di mantenere [OSCURATO:PERSONA] (ma soltanto quello di eventualmente prestargli assistenza sanitari).

Ha anche analiticamente spiegato perché la condizione dei coindagati ammessi agli arresti domiciliari non è equiparabile a quella del ricorrente.

Poiché non si confronta con le argomentazioni espresse nell'ordinanza, né evidenzia manifeste illogicità nella sua motivazione, il ricorso risulta inammissibile.

2. Dalla inammissibilità del ricorso deriva la condanna, ex art. 616 cod. proc. pen., del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Albania avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della libertà di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Milano ha confermato il provvedimento del 3 novembre 2023 con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati ex artt. e 81, comma 2, cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 [capo 7] e 74, commi 1 e 3, d.P.R. cit., [capo 1] descritti nelle imputazioni provvisorie e in base al quale [OSCURATO:PERSONA] è stato arrestato in Albania, a fini di estradizione.2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento dell'ordinanza assumendo che l'ordinanza è manifestamente illogica nel ritenere adeguata alle esigenze cautelari del caso soltanto la misura della custodia in carcere. Si evidenzia che i fatti per i quali si procede risalgono al periodo tra la fine del 2019 e il maggio del 2020, sino a quando il ricorrente non fu espulso dall'Italia [ma ottenne nel 2023 la revoca dei divieto di reingresso in Italia] per poi iscriversi e frequentare con profitto l'Università di Tirana dall'ottobre 2020 al luglio 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non contesta la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza circa la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla associazione per delinquere descritta nel capo 1, con il ruolo di partecipe incaricato di vendere periodicamente partite di cocaina dai 100 ai 200 grammi, ripartiti in dosi, nel periodo dal 2019 al 2020 e di avere nello stesso periodo venduto a [OSCURATO:PERSONA] in circa 20 circostanze una o più dosi di cocaina dal peso di 0,5 grammi, e il Tribunale ha evidenziato che quanto affermato dai clienti nelle intercettazioni attesta la stabilità della attività di spaccio svolta da [OSCURATO:PERSONA] e che, in atto, sono ignorate le sue condizioni di vita. Per altro verso, ha escluso che la permanenza in Albania negli ultimi anni valga a escludere le presunzioni legislative poste dall'art. 274 cod. proc. pen. relativamente alle esigenze cautelari, considerando che il gruppo criminale al quale lo si accusa di appartenere ha tra i suoi capi alcuni albanesi e che questa forma di allontanamento dal territorio italiano corrispondeva a una modalità operativa della associazione criminale, nella quale i partecipi rientravano periodicamente nel Paese di origine, realizzando una turnazione per depistare o rallentare eventuali indagini. Inoltre, non irragionevolmente ha osservato che la richiesta di sostituire la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari in [OSCURATO:PERSONA] non può accogliersi, perché la persona che dovrebbe ospitarlo non è chiaramente identificata né ha assunto l'impegno di mantenere [OSCURATO:PERSONA] (ma soltanto quello di eventualmente prestargli assistenza sanitari). Ha anche analiticamente spiegato perché la condizione dei coindagati ammessi agli arresti domiciliari non è equiparabile a quella del ricorrente. Poiché non si confronta con le argomentazioni espresse nell'ordinanza, né evidenzia manifeste illogicità nella sua motivazione, il ricorso risulta inammissibile. 2. Dalla inammissibilità del ricorso deriva la condanna, ex art. 616 cod. proc. pen., del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa d
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