CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 marzo 2023
Cassazione n. 03795/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG cu )-3 11.19 AALtx.e.4 £1)-J Gite- y ic.,0314-o udito>iferitore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 10 marzo 2023, la Corte di Appello di Napoli - quale giudice dell'esecuzione - ha respinto la domanda di dissequestro integrale e/o parziale delle somme depositate sul conto corrente intestato a [OSCURATO:PERSONA], oggetto di sequestro e posteriore confisca - per equivalente - nell'ambito del procedimento penale n. 318/2006 Mod. 21, sino all'importo di euro 76.500,00. 2. La domanda di restituzione è stata formulata ab origine in termini di appello cautelare ([OSCURATO:PERSONA] è terza interessata rispetto al giudizio penale tenutosi nei confronti del coniuge, [OSCURATO:PERSONA]) ma la decisione emessa dal Tribunale ex art.324 cod.proc.pen. è stata annullata da questa Corte di legittimità, con riqualificazione in termini di opposizione avverso il primo diniego di restituzione, emesso in data B aprile 2021. 3. Quanto al merito, la Corte territoriale richiama, anzitutto, come con provvedimenti del GIP di Napoli era già stato disposto il dissequestro e la restituzione al [OSCURATO:PERSONA] dei beni sequestrati eccedenti la cifra di euro 76.500,00, ancorché intestati a persona diversa dall'imputato, ritenendosi che l'illecito profitto conseguito dal [OSCURATO:PERSONA] (per i reati di corruzione) dovesse presuntivamente quantificarsi in misura pari a detta cifra. Si ricorda inoltre che, essendo stato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] assolto dal reato sub 9), era stata accolta dalla sentenza di secondo grado della Corte di appello di Napoli la prospettazione difensiva che, considerata la natura del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente operato sui beni, sollecitava il dissequestro della somma di euro 15.000 è indicata come profitto del reato sub 9). Premesso ciò, la Corte di appello di Napoli ha ritenuto di dover reiterare il rigetto delle ulteriori istanze di dissequestro avanzate nell'interesse della ricorrente con riguardo agli ulteriori beni o conti correnti in sequestro, ancorché intestati alla predetta quale moglie dell"imputato [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di beni che sono stati sequestrati poiché "riferibili" all'imputato predetto. Secondo la Corte, nessun nuovo elemento è stato offerto a sostegno di una valutazione di segno diverso da quella già assunta dalla stessa Corte nella sentenza passata in giudicato e nell'ordinanza di rigetto dell'8 aprile 2021. 4. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge- CHIANCA Daniela. Il ricorso è affidato a due motivi. 4.1 Al primo motivo si deduce violazione cili legge e vizio di motivazione per apparenza e/o insufficienza della stessa, in ordine alla ritenuta disponibilità in capo all'imputato [OSCURATO:PERSONA] delle somme oggetto di ablazione in danno di [OSCURATO:PERSONA]. La difesa lamenta che la Corte territoriale ha respinto l'opposizione della ricorrente (proposta a seguito del rigetto dell'istanza di dissequestro) omettendo sostanzialmente qualsivoglia motivazione sul punto e perdurando nell'atteggiamento apoditticamente oppositivo alle eccezioni difensive, ma privo di sforzo motivazionale. Si è detto infatti che nessun nuovo elemento era stato offerto ai fini del dissequestro e che permaneva la indimostrata non riferibilità al [OSCURATO:PERSONA] delle somme confiscate alla moglie. Ma la Corte si sarebbe limitata ad operare un rinvio per relationem a due precedenti provvedimenti, i quali però risultavano a loro volta privi di valido contenuto argomentativo. La difesa ricorda, richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte, che in tema di sequestro di valore funzionale alla confisca per equivalente, l'ablazione in danno di terzi di denaro, beni e utilità dell'indagato per un valore corrispondente al ritenuto profitto può giustificarsi solo nella misura in cui sia dimostrata , in base a elementi indiziari e in termini probabilistici propri della fase cautelare, la riferibilità all'indagato per effetto di relazione diretta con i beni e che è necessaria la prova, con onere a carico del pubblico ministero, della riferibilità concreta degli stessi all'indagato. Si sostiene inoltre di aver comprovato puntualmente, a sostegno della richiesta avanzata, che il conto corrente della ricorrente attinto dal vincolo ablativo era intestato alla stessa Chianca e sempre utilizzato unicamente dalla medesima, che la somma di denaro ivi depositata aveva provenienza legittima e apparteneva esclusivamente alla propria assistita e che dal 2001 lei e il marito avevano optato per il regime di separazione dei beni: anche in relazione a questi elementi, risulta integrato il difetto di motivazione della Corte. 4.2 Al secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per apparenza e/o insufficienza della stessa, in ordine al rigetto della richiesta di dissequestro delle somme di denaro riferite ai capi sub 5) e 7) e contraddittorietà della motivazione in relazione al solo capo 7).La Corte di Appello, in relazione al capo 7), ritiene che, diversamente da come prospettato, tale capo attiene a ipotesi di tangente e non di mera promessa, mentre per il capo 5) ritiene che dalla promessa di retribuzione scaturisca un diritto di credito già di per sé incremento patrimoniale e quindi profitto. In tal modo ometteva così di confrontarsi, ancora una volta, con le doglianze difensive e i relativi principi di diritto richiamati, limitandosi ad una motivazione stringata e apparente. La difesa richiama infine, con riferimento allo specifico caso di specie, l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, "in tema di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, la confisca per equivalente può essere disposta, nei confronti del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, solo nei limiti di valore corrispondente al prezzo da questi concretamente conseguito, e non anche in relazione al prezzo promosso, ma non materialmente percepito" e l'orientamento secondo cui "nel caso in cui il prezzo della corruzione è stato soltanto promesso, ma non materialmente percepito... non è possibile disporre la confisca né diretta né per equivalente sui beni nella disponibilità di tali soggetti". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 2. La tutela processuale del soggetto terzo, la cui sfera patrimoniale risulta intaccata perché ritenuto intestatario fittizio di un bene o di un compendio patrimoniale ritenuto 'riferibile' a persona diversa, si sostanzia nella dimostrazione di «erroneità» della ablazione, nella parte in cui la stessa si dirige verso un bene - in realtà - non 'correlato' alla posizione del condannato. In altre parole, la difesa del terzo deve - necessariamente - dirigersi verso la rivendicazione della 'proprietà effettiva' dei beni in questione (con negazione della fittizietà ritenuta nel provvedimento di confisca), lì dove non sono consentite difese spettanti al soggetto/imputato nei cui confronti si è celebrato il giudizio. 3. Nel caso in esame, pertanto, sono da ritenersi preclusi i temi relativi alla entità del profitto ed alla riferibilità del medesimo alla persona del [OSCURATO:PERSONA], in quanto estranei alla posizione della ricorrente. 3.1 L'unico aspetto su cui la ricorrente mantiene legittimazione è quello della effettiva titolarità dei beni oggetto di apprensione. Ma su tale specifico punto le allegazioni difensive, già in sede di originaria domanda, sono estremamente generiche (si prospetta una donazione del denaro dal padre, senza adeguato supporto dimostrativo), il che rende adeguata la motivazione del diniego espressa nella decisione impugnata. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese process