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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 29595/2022

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n. 23765/2021 ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio sito in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 16 - ricorrent e - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. (S.C.C.I.), rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Aloisio, [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto -controricorrente - avverso la sentenza n. 1613 / 202 1 della Corte d ’ appello di Napoli depositata il 23 marzo2021.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 luglio 2022dal [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. la Corte d’appello di Napoliha accolto l’appello proposto dall’I.N.P.S. avverso la pronuncia del Tribunale di Napoli, reputando doverosa l’iscrizione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26,della legge 8 agosto 1995, n. 335 per l’attività professionale svolta nell’anno 20 0 9 e rigettando l’eccezione di prescrizione, risultando tempestiva la richiesta dell’I.N.P.S., ricevuta in data 30 giugno 2015, in quanto il dies a quoandava computato con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il pagamento dei medesimi contributi previdenziali, che, nel caso in esame , scadeva il 6 luglio 2010 in virtù del differimento disposto dal d.P.C.M. del 10 giugno 2010;

2. avverso tale pronuncia l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motiv i , cui resiste l’I.

N .

P .

S . con controricorso;

3. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Considerato che:

1. con il primo motivo il ricorrent e deduc e violazione e falsa applicazionedegli artt. 113 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 n.3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione del principio “iura novit curia”, da coordinarsi, sul piano ermeneutico, con il disposto dell’art. 1 delle Preleggi (che non comprende i decreti ministeriali, tra le fonti del diritto), violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.per ricorso alla scienza privata in difetto di allegazione di parte, in violazione dell’art. 437 cod.proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 cod. civ. e art.2938 cod. civ; degli artt. 2, commi 26 - 31, nonché dell’art. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995 , dell’art. 18 del d . l gs. n. 241 del 1997 (come mod. dal d.lgs. n. 422 del 1998 art. 2), dell’art. 17, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 435 del 2001 (come mod. dal d.l. n. 63 del 2002, art. 2, conv. con mod. nella leggen. 112 del 2002), dell’art. 1, comma 1, del d.P.C.M. 10 giugno 2010, pubblicato sulla G.U. n. 141 del 19.6.2010; dell’art. 1, comma 113, della legge n. 244 del 2007; degli artt. 416-421-437 cod. proc. civ.; dell’art. 113 cod. proc. civ. e dell’art. 1 delle Preleggi (in relazione all’art. 360 cod. proc. civ.n. 3) , per avere la Corte d’appello applicato officiosamente il d.P.C.M. 10 giugno 2010 in assenza di qualsivoglia richiamo da parte dell’I.N.P.S.;

2. con il secondo motivo il ricorrent e deduc e la violazione e falsa applicazionedell’art. 2935 cod. civ. e art. 2938 cod. civ . ; degli artt. 2, commi 26-31, nonché dell’art. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995; dell’art. 18 del d.lgs. n. 241 del 1997 (come mod. dal d.lgs. n. 422 del 1998 art. 2); dell’art. 17, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 435 del 2001 (come mod. dal d.l.n. 63 del 2002, art. 2, conv. con mod. nella leggen. 112 del 2002); dell’art. 1, comma 1, del d .P.C.M. 10 giugno 2010, pubblicato sulla G.U. n. 141 del 19.6.2010; dell’art. 1, comma 113, della leggen. 244 del 2007, alla luce della C ircolare INPS n. 73 del 14/06/2010, (in relazione all’art. 360 cod. proc. civ. n. 3) , per avere la Corte d’appello ritenuto non prescritta la pretesa dell’I.N.P.S. sulla base del d.P.C.M. 10 giugno 2010,nonostante il differimento del termine al pagamento dei contributi non trovasse applicazione per i soggetti rientranti nel regime fiscale dei minimi e non sottoposti agli studi di settore;

3. con il terzo motivo il ricorrent e deduc e la v iolazione e falsa applicazione degli artt. 101 - 112 c od. proc. civ. , art 111 Cost . in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., per non aver il Giudice previamente attivato il contraddittorio sulla questione rilevata d’ufficio attinente all’applicabilitàdel d.P.C.M. 10 giugno 2010 circa la proroga del dies a quoper la decorrenza della prescrizione;

4. i primi due motivi , che possono essere complessivamente considerati perché intesi a censurare l’applicazione del d.P.C.M. 10 giugno 2010 ai fini dell’individuazione del dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione del credito contributo, sono infondati per le medesime ragioni evidenziate con le ordinanze Cass. Sez.

L, 19/04/2021, n. 10273, nonché, più di recente, Cass. Sez, L. 08/11/2021, n. 32467, pronunciate in fattispecie analoghe a quella oggetto di causa, ed alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.;

5. in effetti, questa Corte ha esaminato la questione della rilevanza del differimento della scadenza previsto per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, in relazione alla maturazione della prescrizione contributiva, giungendo ad individuare il dies a quo nel termine di scadenza prorogato senza alcuna maggiorazione (Cass. Sez.

L, 19 aprile 2021, n. 10273 e Cass. Sez.

L, 08/11/2021, n. 32467) ed affermando cheil giudice, tenuto a pronunciarsi sulla questione di diritto della decorrenza dei termini di prescrizione, non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass. Sez. 6-L, 14 ottobre 2021, n. 28123);

6. in particolare, come già osservato da Cass. Sez.

L, n. 10 273 del 2021, cit., occorre partire dall’assunto che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera deltitolare della posizione assicurativa, in quanto l ’ obbligazione contributiva è correlata alla produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre ladichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali,che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all ’ obbligazione tributaria; pertanto, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell’obbligazione dipende dall ’ ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento , come si desume dall’art. 55del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827 , conv. con modif. nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati».Viene, quindi , in rilievo l ’ art. 18, comma 4, del d.lgs. 9 luglio 1997, n.241, che ha previsto che «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi terminiprevisti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi» .» .

N el caso di specie, l’art. 1, comma 1, del d.P.C.M. 10 giugno 2010, pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] - Serie generale n. 1 4 1 del 19 giugno 201 0 , emanato giusta laprevisione generale dell’art. 18 del d.lgs. n. 241 del 1997, cit., haprevisto, per quanto qui rileva, che «i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi [...] entro il 16 giugno 2010, che esercitano attività economiche per lequali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all’art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e chedichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell ’ economia e delle finanze», debbano effettuare i versamenti «entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione» (lett. a) e «dal 7 luglio2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme da versaredello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo»(lett.b);

7. pertanto, correttamente la sentenzaimpugnata ha fatto decorrere il termine prescrizionale dal 6 luglio 20 1 0, atteso che a tale data risultava differito il termine di pagamento in virtù della previsione dell’art. 1, comma 1, lett. a), del d.P.C.M. cit., irrilevante all ’ uopo restando invece la previsione di cui alla successiva lett. b), in considerazione della previsione della maggiorazione a titolo di interessecorrispettivo, che palesa l’avvenuta scadenza del debito e la volontà di istituire una forma di agevolazione per il suo pagamento (così, fra altre, Cass. Sez.

L, 6 ottobre 2020, n. 21472);

8. va, peraltro, precisato che, giusta la lettera dell’art. 1, comma 1, del d.P.C.M. cit., il differimento del termine dipagamento concerneva tutti «contribuenti [...] cheesercitano attività economiche per le quali sono statielaborati gli studi di settore» e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmenteassoggettati per non aver scelto un diverso regime d ’ imposizione, quale quello di cui all’art. 1, commi 96 ss., della legge n. 244del 2007 ( in tal senso, già Cass. Sez.

L, n. 10273 del 2021, cit., cui va data continuità);

9. il terzo motivo è in fondato, atteso che, come ritenuto da questa Corte con pronuncia cui si ritiene di dare continuitàanche con specifico riferimento alla questione in esame, «Nel procedimento civile sussiste una violazione del principio del contraddittorio allorché la decisione venga calata “ ex abrupto ” sulle p arti ignare della questione officiosamente rilevata e risolta senza alcun contributo delle parti stesse, e non quando il giudice pronunci sull’eccezione sollevata da una delle parti sulla base dei fatti oggettivi dedotti, individuando, nell’ambito del principio “iura novit curia”, le norme disciplinatrici della fattispecie.» (Cass. Sez. 6-2, 11/12/2012, n. 22731).

Nella specie, non vi è dubbio che la questione della prescrizione e della corretta individuazione del dies a quo di decorrenza della stessa fosse stata ampiamente prospettata dalle parti, come si evince dalla stessa sentenza impugnata (che riporta nella parte relativa allo svolgimento del processo, l’eccezione di prescrizione formulata dal professionista, sollevata individuando come dies a quo di decorrenza del termine i l 16/6/2010, a fronte della richiesta di pagamento dell’I.N.P.S. del [OSCURATO:DATA_NASCITA]).

Pertanto, non è configurabile la dedotta violazione del contraddittorio in quanto, a fronte della specifica questione sollevata dalle parti e ritualmente sottoposta al giudice del gravame, la Corte territoriale ha provveduto correttamente ad individuare nell’ambito del principio “iura novit curia”il termine di decorrenza della prescrizione in applicazione delle norme disciplinatrici della materia, secondo quanto già sopra specificato con riferimento ai primi due motivi di ricorso, in conformità all’orientamento di questa Corte;

10. sulla base delle svolte considerazioni, il ricorso va, dunque, rigettato;

11. alla soccombenza segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;

12. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez.

U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M. rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese processuali, che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n. 23765/2021 ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio sito in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 16 - ricorrent e - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. (S.C.C.I.), rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Aloisio, [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto -controricorrente - avverso la sentenza n. 1613 / 202 1 della Corte d ’ appello di Napoli depositata il 23 marzo2021.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 luglio 2022dal [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. la Corte d’appello di Napoliha accolto l’appello proposto dall’I.N.P.S. avverso la pronuncia del Tribunale di Napoli, reputando doverosa l’iscrizione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26,della legge 8 agosto 1995, n. 335 per l’attività professionale svolta nell’anno 20 0 9 e rigettando l’eccezione di prescrizione, risultando tempestiva la richiesta dell’I.N.P.S., ricevuta in data 30 giugno 2015, in quanto il dies a quoandava computato con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il pagamento dei medesimi contributi previdenziali, che, nel caso in esame , scadeva il 6 luglio 2010 in virtù del differimento disposto dal d.P.C.M. del 10 giugno 2010; 2. avverso tale pronuncia l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motiv i , cui resiste l’I. N . P . S . con controricorso; 3. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio. Considerato che: 1. con il primo motivo il ricorrent e deduc e violazione e falsa applicazionedegli artt. 113 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 n.3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione del principio “iura novit curia”, da coordinarsi, sul piano ermeneutico, con il disposto dell’art. 1 delle Preleggi (che non comprende i decreti ministeriali, tra le fonti del diritto), violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.per ricorso alla scienza privata in difetto di allegazione di parte, in violazione dell’art. 437 cod.proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 cod. civ. e art.2938 cod. civ; degli artt. 2, commi 26 - 31, nonché dell’art. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995 , dell’art. 18 del d . l gs. n. 241 del 1997 (come mod. dal d.lgs. n. 422 del 1998 art. 2), dell’art. 17, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 435 del 2001 (come mod. dal d.l. n. 63 del 2002, art. 2, conv. con mod. nella leggen. 112 del 2002), dell’art. 1, comma 1, del d.P.C.M. 10 giugno 2010, pubblicato sulla G.U. n. 141 del 19.6.2010; dell’art. 1, comma 113, della legge n. 244 del 2007; degli artt. 416-421-437 cod. proc. civ.; dell’art. 113 cod. proc. civ. e dell’art. 1 delle Preleggi (in relazione all’art. 360 cod. proc. civ.n. 3) , per avere la Corte d’appello applicato officiosamente il d.P.C.M. 10 giugno 2010 in assenza di qualsivoglia richiamo da parte dell’I.N.P.S.; 2. con il secondo motivo il ricorrent e deduc e la violazione e falsa applicazionedell’art. 2935 cod. civ. e art. 2938 cod. civ . ; degli artt. 2, commi 26-31, nonché dell’art. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995; dell’art. 18 del d.lgs. n. 241 del 1997 (come mod. dal d.lgs. n. 422 del 1998 art. 2); dell’art. 17, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 435 del 2001 (come mod. dal d.l.n. 63 del 2002, art. 2, conv. con mod. nella leggen. 112 del 2002); dell’art. 1, comma 1, del d .P.C.M. 10 giugno 2010, pubblicato sulla G.U. n. 141 del 19.6.2010; dell’art. 1, comma 113, della leggen. 244 del 2007, alla luce della C ircolare INPS n. 73 del 14/06/2010, (in relazione all’art. 360 cod. proc. civ. n. 3) , per avere la Corte d’appello ritenuto non prescritta la pretesa dell’I.N.P.S. sulla base del d.P.C.M. 10 giugno 2010,nonostante il differimento del termine al pagamento dei contributi non trovasse applicazione per i soggetti rientranti nel regime fiscale dei minimi e non sottoposti agli studi di settore; 3. con il terzo motivo il ricorrent e deduc e la v iolazione e falsa applicazione degli artt. 101 - 112 c od. proc. civ. , art 111 Cost . in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., per non aver il Giudice previamente attivato il contraddittorio sulla questione rilevata d’ufficio attinente all’applicabilitàdel d.P.C.M. 10 giugno 2010 circa la proroga del dies a quoper la decorrenza della prescrizione; 4. i primi due motivi , che possono essere complessivamente considerati perché intesi a censurare l’applicazione del d.P.C.M. 10 giugno 2010 ai fini dell’individuazione del dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione del credito contributo, sono infondati per le medesime ragioni evidenziate con le ordinanze Cass. Sez. L, 19/04/2021, n. 10273, nonché, più di recente, Cass. Sez, L. 08/11/2021, n. 32467, pronunciate in fattispecie analoghe a quella oggetto di causa, ed alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.; 5. in effetti, questa Corte ha esaminato la questione della rilevanza del differimento della scadenza previsto per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, in relazione alla maturazione della prescrizione contributiva, giungendo ad individuare il dies a quo nel termine di scadenza prorogato senza alcuna maggiorazione (Cass. Sez. L, 19 aprile 2021, n. 10273 e Cass. Sez. L, 08/11/2021, n. 32467) ed affermando cheil giudice, tenuto a pronunciarsi sulla questione di diritto della decorrenza dei termini di prescrizione, non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass. Sez. 6-L, 14 ottobre 2021, n. 28123); 6. in particolare, come già osservato da Cass. Sez. L, n. 10 273 del 2021, cit., occorre partire dall’assunto che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera deltitolare della posizione assicurativa, in quanto l ’ obbligazione contributiva è correlata alla produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre ladichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali,che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all ’ obbligazione tributaria; pertanto, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell’obbligazione dipende dall ’ ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento , come si desume dall’art. 55del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827 , conv. con modif. nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati».Viene, quindi , in rilievo l ’ art. 18, comma 4, del d.lgs. 9 luglio 1997, n.241, che ha previsto che «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi terminiprevisti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi» .» . N el caso di specie, l’art. 1, comma 1, del d.P.C.M. 10 giugno 2010, pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] - Serie generale n. 1 4 1 del 19 giugno 201 0 , emanato giusta laprevisione generale dell’art. 18 del d.lgs. n. 241 del 1997, cit., haprevisto, per quanto qui rileva, che «i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi [...] entro il 16 giugno 2010, che esercitano attività economiche per lequali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all’art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e chedichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell ’ economia e delle finanze», debbano effettuare i versamenti «entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione» (lett. a) e «dal 7 luglio2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme da versaredello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo»(lett.b); 7. pertanto, correttamente la sentenzaimpugnata ha fatto decorrere il termine prescrizionale dal 6 luglio 20 1 0, atteso che a tale data risultava differito il termine di pagamento in virtù della previsione dell’art. 1, comma 1, lett. a), del d.P.C.M. cit., irrilevante all ’ uopo restando invece la previsione di cui alla successiva lett. b), in considerazione della previsione della maggiorazione a titolo di interessecorrispettivo, che palesa l’avvenuta scadenza del debito e la volontà di istituire una forma di agevolazione per il suo pagamento (così, fra altre, Cass. Sez. L, 6 ottobre 2020, n. 21472); 8. va, peraltro, precisato che, giusta la lettera dell’art. 1, comma 1, del d.P.C.M. cit., il differimento del termine dipagamento concerneva tutti «contribuenti [...] cheesercitano attività economiche per le quali sono statielaborati gli studi di settore» e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmenteassoggettati per non aver scelto un diverso regime d ’ imposizione, quale quello di cui all’art. 1, commi 96 ss., della legge n. 244del 2007 ( in tal senso, già Cass. Sez. L, n. 10273 del 2021, cit., cui va data continuità); 9. il terzo motivo è in fondato, atteso che, come ritenuto da questa Corte con pronuncia cui si ritiene di dare continuitàanche con specifico riferimento alla questione in esame, «Nel procedimento civile sussiste una violazione del principio del contraddittorio allorché la decisione venga calata “ ex abrupto ” sulle p arti ignare della questione officiosamente rilevata e risolta senza alcun contributo delle parti stesse, e non quando il giudice pronunci sull’eccezione sollevata da una delle parti sulla base dei fatti oggettivi dedotti, individuando, nell’ambito del principio “iura novit curia”, le norme disciplinatrici della fattispecie.» (Cass. Sez. 6-2, 11/12/2012, n. 22731). Nella specie, non vi è dubbio che la questione della prescrizione e della corretta individuazione del dies a quo di decorrenza della stessa fosse stata ampiamente prospettata dalle parti, come si evince dalla stessa sentenza impugnata (che riporta nella parte relativa allo svolgimento del processo, l’eccezione di prescrizione formulata dal professionista, sollevata individuando come dies a quo di decorrenza del termine i l 16/6/2010, a fronte della richiesta di pagamento dell’I.N.P.S. del [OSCURATO:DATA_NASCITA]). Pertanto, non è configurabile la dedotta violazione del contraddittorio in quanto, a fronte della specifica questione sollevata dalle parti e ritualmente sottoposta al giudice del gravame, la Corte territoriale ha provveduto correttamente ad individuare nell’ambito del principio “iura novit curia”il termine di decorrenza della prescrizione in applicazione delle norme disciplinatrici della materia, secondo quanto già sopra specificato con riferimento ai primi due motivi di ricorso, in conformità all’orientamento di questa Corte; 10. sulla base delle svolte considerazioni, il ricorso va, dunque, rigettato; 11. alla soccombenza segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo; 12. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla refusione delle spese processuali, che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto pe
Sentenza Cassazione n. 29595/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris