Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 1992

Cassazione n. 30723/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato 1113/10/1992 avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bologna del 3 ottobre 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Rimini il 12 febbraio 2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA], all'esito di rito abbreviato, era stato condannato alla pena di anni 2, mesi 8, giorni 2 di reclusione ed euro 11.560 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto accertato in Rimini fino al 9 ottobre 2023.

Osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, in coerenza con le coordinate interpretative di riferimento (cfr. Sez.

Un.n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076), hanno valorizzato, in maniera non illogica, il quantitativo di cocaina (25,20 grammi) e il principio attivo presente (68,7%), essendo stato l'imputato trovato inoltre in possesso di una ragguardevole somma di denaro (3.890 euro in contanti), frutto evidentemente di pregressa attività di spaccio (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).

Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma 1'11 aprile 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato 1113/10/1992 avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bologna del 3 ottobre 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Rimini il 12 febbraio 2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA], all'esito di rito abbreviato, era stato condannato alla pena di anni 2, mesi 8, giorni 2 di reclusione ed euro 11.560 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto accertato in Rimini fino al 9 ottobre 2023. Osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, in coerenza con le coordinate interpretative di riferimento (cfr. Sez. Un.n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076), hanno valorizzato, in maniera non illogica, il quantitativo di cocaina (25,20 grammi) e il principio attivo presente (68,7%), essendo stato l'imputato trovato inoltre in possesso di una ragguardevole somma di denaro (3.890 euro in contanti), frutto evidentemente di pregressa attività di spaccio (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata). Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'11 aprile 2025.
Sentenza Cassazione n. 30723/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris