CassazionesentenzaSezione UDecisione del 6 giugno 2023
Cassazione n. 34351/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 30145-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 297, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro CONSIGLIO DELL'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE; -intimati - avverso la sentenza n. 207/2022 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di cassazione rigettino il ricorso, dichiarandolo inammissibile o infondato. [OSCURATO:PERSONA] Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano irrogava nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] la sanzione disciplinare della censura in relazione alla accertata responsabilità dello stesso per violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità con riferimento a plurime condotte che avevano dato luogo a sei diversi procedimenti, poi riuniti. In particolare, all’incolpato venivano addebitate le seguenti violazioni: a) l’avere falsamente comunicato ad una cliente di aver presenziato ad un’udienza; b) l’avere preteso il pagamento del compenso per aver redatto un atto di appello, nonostante la comunicazione dell’assistita che lo avesse dispensato dal proporlo; c) l’avere omesso di fornire informazioni agli assistiti in ordine all’andamento dei processi, benchè sollecitate dagli stessi; d) l’avere domandato agli assistiti il pagamento dei compensi, senza alcun dettaglio sull’attività svolta a giustificazione della pretesa economica; e) l’avere omesso di corrispondere il compenso dovuto ai colleghi della cui opera si era avvalso. Proposto ricorso dal [OSCURATO:PERSONA], il Consiglio nazionale forense, con sentenza n. 95 del 2019, lo dichiarava inammissibile per tardività. Avverso la decisione del CNF veniva proposto ricorso per cassazione dal medesimo [OSCURATO:PERSONA] e la Corte di legittimità, con sentenza n. 1976 del 2020, in accoglimento dello stesso, cassava la decisione impugnata ritenendo tempestivo l’originario ricorso. Il giudizio veniva riassunto dal [OSCURATO:PERSONA], con atto notificato il 14 ottobre 2020, il quale insisteva per l’annullamento della sanzione e, in subordine, per l’applicazione della minore sanzione, il [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 207 del 2022, rigettava il ricorso nel merito, confermando la sanzione della censura. A sostegno della decisione assunta il CNF, nel confermare l’accertamento di responsabilità di cui alla sentenza del COA, poneva a fondamento del giudizio le chiare dichiarazioni degli esponenti che trovavano conforto nelle risultanze documentali acquisite agli atti, da cui emergeva la violazione dei precetti deontologici quali il dovere di corretta informazione dell’assistito, di corretto adempimento del mandato conferito, nonché all’obbligo di fornire all’assistito note dettagliare dei compensi richiesti e di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega per la salvaguardia del rapporto di colleganza. Né l’omessa indicazione nella sentenza impugnata della norma violata comportava alcuna conseguenza in ordine alla validità dell’incolpazione e del procedimento per essere ben specificate le condotte censurate da riferire agli artt. 26, 27, 29, 43 e 46 del [OSCURATO:PERSONA] quanto meno per cinque capi di incolpazioni su sei. Anche avverso quest’ultima decisione il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo, chiedendo, altresì, la sospensione della esecuzione della decisione impugnata. Non ha svolto difese l’intimato CNF. Fissata per la trattazione l'udienza del 6 giugno 2023, il Pubblico Ministero in persona dell’[OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria, chiedendo il rigetto del ricorso. In prossimità dell’udienza anche parte ricorrente ha curato il deposito di memoria ex art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art.111 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1 e 6 c.p.c., deducendo l’inesistenza della decisione per assenza e incomprensibilità dell’accertamento del fatto e della valutazione dello stesso, nonché “l’inesistenza della decisione per assenza e incomprensibilità dell’accertamento del fatto e della valutazione dello stesso”, per avere il CNF reso una motivazione apparente, apodittica e priva di qualsivoglia contenuto argomentativo, limitandosi ad indicare precedenti giurisprudenziali non pertinenti al caso di specie. Il motivo non è fondato. Invero l’unica censura si sostanzia in una critica della decisione impugnata formulata sotto il profilo dell’inesistenza della pronuncia e della incomprensibilità dell’accertamento, che nella sostanza sollecita un complessivo riesame delle fattispecie di merito contestate. Ciò posto, va qui ribadito che le decisioni del CNF sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite solo per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, nonché, ex art 111 cost., per vizi di motivazione con la conseguenza che l’accertamento del fatto e l’apprezzamento della sua gravità per l’individuazione delle condotte costituenti illecito disciplinare e per la valutazione e adeguatezza della sanzione non sono sottoposte al controllo di legittimità se la decisione è caratterizzata da ragionevolezza (Cass., Sez. Un., 17 maggio 2021 n. 13168; Cass., Sez. Un., 31 luglio 2018 n. 20344). La valutazione del giudice disciplinare non è sindacabile sul piano del merito e la corte si deve limitare ad esprimere un giudizio di congruità e assenza di vizi logici della motivazione che sorregge la decisione (Cass., Sez. Un., 2 dicembre 2016 n.24647). Nella specie, il Consiglio ha riassunto i due motivi di ricorso proposti dal [OSCURATO:PERSONA] in relazione a tutti i capi di incolpazione contestati e li ha ritenuti integralmente infondati, evidenziando che dalle dichiarazioni rese dagli esponenti, che peraltro avevano trovato conforto nelle risultanze documentali acquisite agli atti, doveva trovare conferma il giudizio di colpevolezza in ordine alle condotte tenute dal professionista e riportate nei vari capi, puntualmente indicati nella parte descrittiva del “fatto”, non essendo al riguardo rilevante l’omessa indicazione della norma violata a fronte della specificità dei comportamenti censurati, condotte da riferire agli artt. 26, 27, 29, 43 e 46 del [OSCURATO:PERSONA], per cui legittimamente il COA aveva accertato i fatti e la responsabilità dell’incolpato. Il CNF ha, dunque, fatto buon governo del principio consolidato di questo Supremo C onsesso secondo cui, nel procedimento disciplinare a carico degli esercenti la professione forense, la contestazione degli addebiti non esige una minuta, completa e particolareggiata esposizione dei fatti che integrano l'illecito, né l’indicazione della norma violata, sicchè ove i primi siano descritti in modo puntuale, neppure la mancata individuazione degli articoli di legge violati determina una nullità, nonostante l’art. 59, comma 1 lett. b) della legge n. 247 del 2012 prescriva che la comunicazione all’incolpato debba contenere in forma chiara e precisa gli addebiti, con la indicazione delle disposizioni violate, essendo sufficiente che l'incolpato, con la lettura dell'imputazione, sia posto in grado di approntare la propria difesa in modo efficace, senza rischi di essere condannato per fatti diversi da quelli ascrittigli, (Cass., Sez. Un., n. 25795 del 2013; Cass., Sez. Un., n. 21948 del 2015; Cass., Sez. Un., 29 maggio 2017 n. 13456). E’ evidente che le condotte contestate, dettagliatamente riportate nella parte “in fatto” della decisione (v. pagine 2 e 3 della sentenza impugnata), abbiano consentito all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] di predisporre una adeguata illustrazione delle proprie difese, venendo in rilievo circostanze alle quali andavano contrapposti elementi di giudizio di segno contrario, mentre con l’impugnazione dinanzi al CNF si è limitato a lamentare “la difficile intellegibilità del provvedimento impugnato”, con il primo motivo, e la inesistenza dei comportamenti per cui era stato sanzionato, che erano “diversi da quelli contestati”, con il secondo motivo. Ne consegue che l'accertamento dei fatti e l'apprezzamento della loro rilevanza ai fini della concreta individuazione delle condotte costituenti illecito disciplinare e della valutazione dell'adeguatezza della sanzione irrogata non possono essere oggetto del controllo di legittimità, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza (si vedano, tra le tante, Cass. Sez. Unite, sentenze n. 34206, n. 28468, n. 26991, n. 22729, n. 11675, n. 7501 e n. 7073 del 2022; n. 42090, n. 37550, n. 35462, n. 27889, n. 21965, n. 21964, n. 21963 e n. 21962 del 2021 n. 34476 del 2019; n. 20344 del 2018; n. 24647 del 2016). Si tratta di decisione adeguatamente motivata che opera una ricostruzione delle condotte assunte in violazione del codice deontologico alla luce delle prove acquisite ed interpreta la normativaapplicabile. Del resto, l’invocazione di un rinnovato esame dei fatti storici oggetto delle contestazioni elevate, tutti, peraltro, considerati nella sentenza del [OSCURATO:PERSONA], ha lo scopo di pervenire ad un’opposta delibazione inferenziale delle risultanze probatorie ed ad una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti dai quali è originata la condanna disciplinare, che eccedono i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione, come risultanti dall’interpretazione costante dell’art. 360, comma 1, n. 5, e dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. Dal rigetto nel merito del ricorso discende l’assorbimento della richiesta volta ad ottenere la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato. Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, in quanto l’intimato Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Milano non hasvolto attività difensive. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte, decidendo a sezioni unite, respinge il ricorso; dichiara assorbita l’istanza di sospensione. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto p