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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2023

Cassazione n. 17091/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina, con sentenza del 22 novembre 2021 confermava la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare, che aveva condannato i ricorrenti alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 512-bis cod. pen Ritenuto che entrambi i ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducevano la carenza della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo, rilevato che le doglianze si risolvono nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove poste sostegno della sussistenza dell'elemento soggettivo, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità; ritenuto che, contrariamente a quanto dedotto, la Corte d'appello offriva una persuasiva motivazione in ordine alle all'elemento soggettivo, rilevando come il dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice è configurabile a prescindere dall'effettivo avvio della procedura di applicazione di una misura di prevenzione, sul presupposto della concreta possibilità che lo stesso possa essere avviato.

E ritenendo che [OSCURATO:PERSONA] era ben consapevole dell'elevata probabilità dell'avvio di un procedimento ablatorio nel caso in cui avesse iniziato un'attività imprenditoriale, per più per di più con risorse con le quali delle quali non era in grado di dimostrare legittima provenienza.

Analoghe considerazioni venivano effettuate anche per [OSCURATO:PERSONA]: la Corte di appello rilevava che egli non poteva essere inconsapevole di essere un intestatario fittizio, se non altro perché aveva acconsentito ad assumere la titolarità dell'impresa senza gestirla e per essere stato indicato come titolare di un'attività che non aveva avviato con risorse proprie.

Lo stesso, cugino di Cutè era evidentemente un uomo di sua fiducia.

A ciò si aggiungeva che nessuno dei ricorrenti aveva fornito elementi di prova che consentissero di ipotizzare da liceità dell'operazione.

La sentenza impugnata si sottrae pertanto ad ogni censura in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna del ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 7 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina, con sentenza del 22 novembre 2021 confermava la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare, che aveva condannato i ricorrenti alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 512-bis cod. pen Ritenuto che entrambi i ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducevano la carenza della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo, rilevato che le doglianze si risolvono nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove poste sostegno della sussistenza dell'elemento soggettivo, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità; ritenuto che, contrariamente a quanto dedotto, la Corte d'appello offriva una persuasiva motivazione in ordine alle all'elemento soggettivo, rilevando come il dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice è configurabile a prescindere dall'effettivo avvio della procedura di applicazione di una misura di prevenzione, sul presupposto della concreta possibilità che lo stesso possa essere avviato. E ritenendo che [OSCURATO:PERSONA] era ben consapevole dell'elevata probabilità dell'avvio di un procedimento ablatorio nel caso in cui avesse iniziato un'attività imprenditoriale, per più per di più con risorse con le quali delle quali non era in grado di dimostrare legittima provenienza. Analoghe considerazioni venivano effettuate anche per [OSCURATO:PERSONA]: la Corte di appello rilevava che egli non poteva essere inconsapevole di essere un intestatario fittizio, se non altro perché aveva acconsentito ad assumere la titolarità dell'impresa senza gestirla e per essere stato indicato come titolare di un'attività che non aveva avviato con risorse proprie. Lo stesso, cugino di Cutè era evidentemente un uomo di sua fiducia. A ciò si aggiungeva che nessuno dei ricorrenti aveva fornito elementi di prova che consentissero di ipotizzare da liceità dell'operazione. La sentenza impugnata si sottrae pertanto ad ogni censura in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna del ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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