CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 giugno 1990
Cassazione n. 30709/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/06/1990 avverso l'ordinanza del 30/11/2021 del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha dichiarato che il proprio assistito è stato rimesso in libertà ed ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 30/11/2021, il Tribunale di Lecce rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi, con la quale era stata applicata al predetto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (capi B, C, D dell'imputazione provvisoria). 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c) cod.proc.pen., lamentando che l'ordinanza genetica era una mera riproduzione delal richiesta del pubblico ministero procedente (a sua volta riproducente l'informativa di reato dei CC di [OSCURATO:PERSONA] del 30/08/2021), tanto da essere priva di quei requisiti minimi per ritenere che il giudice avesse preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento; il Tribunale del riesame, pertanto, avrebbe dovuto annullare il provvedimento impugnato per motivazione non autonoma rispetto alla richiesta del pubblico ministero. Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 273 e 192 cod.proc.pen. e vizio di motivazione. Argomenta che non costituivano un quadro indiziario univoco e grave rispetto alla ipotesi accusatoria i tracciati GPS dell'autovettura del Barbarello ed una serie di tabulati telefonici e brevi colloqui telefonici assolutamente neutri; da tali risultanze non emergeva la circostanza che l'indagato avesse ricevuto sostanza stupefacente; inoltre, neanche l'episodio del 16.02.2021, conclusosi con l'arresto in flagranza della detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, consentiva di affermare con sufficiente probabilità che l'accesso sul luogo del fatto, in C.da Speziali, fosse finalizzato al prelievo dello stupefacente atteso il lasso di tempo trascorso rispetto al successivo controllo effettuato dagli operanti in Brindisi; anche l'esito della perquisizione in C.da Speziali non supportava l'ipotesi del prelievo dello stupefacente da parte dell'indagato in quanto gli operanti avevano sequestrato anche altri tipi di sostanze stupefacenti ed armi e munizioni; il quadro indiziario non consentiva neanche di ritenere la gravità indiziaria in ordine alle cessioni di cocaina a ben quattordici soggetti diversi, come contestato al capo D), in quanto esso si fondava sollo sulle dichiarazioni di un soggetto; infine, le intercettazioni telefoniche erano di contenuto neutro e non corroborate da elementi ulteriori. Con il terzo motivo deduce violazione degli artt. 73 d.P.R. n. 309/1990 e 274, lett. c) cod.proc.pen., lamentando che il Tribunale aveva ritenuto l'attualità delle esigenze cautelari limitandosi a richiamare le considerazioni espresse nell'ordinanza genetica e senza valutare che successivamente ai fatti per cui si procede nessun rilievo di alcun tipo era stato registrato a carico del ricorrente e che, quindi, la prognosi di recidivanza nel reato era assolutamente negativa. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. La difesa del ricorrente ha chiesto, a norma dell'art. 23, comma 8, d.1 n. 137 del 2020, conv. in I. n. 176/2020, la trattazione orale del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore del ricorrente ha dichiarato che il proprio assistito è stato rimesso in libertà e di avere interesse all'accoglimento del ricorso in relazione al solo motivo di ricorso afferente alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. 2. Osserva il Collegio che tale circostanza ha determinato la sopravvenuta carenza dell'interesse a proporre l'impugnazione. Va richiamato in merito l'art. 568 comma 4 cod. proc. pen. che dispone che "per proporre impugnazione è necessario avervi interesse". Tale disposizione, applicabile anche alle impugnazioni in materia cautelare, reale e personale, richiede che l'interesse sia attuale e concreto; quindi, qualora il provvedimento impugnato abbia perso efficacia per diverse ragioni, non può ritenersi esistente l'interesse in questione. Le Sezioni Unite di questa Corte, hanno affermato che, in materia di impugnazioni, la nozione della "carenza d'interesse sopraggiunta" va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011 - dep. 17/02/2012, Marinaj, Rv. 251694). Nella, specie, la revoca della misura cautelare personale coercitiva ha determinato, il venir meno dell'interesse all'impugnazione, in quanto la parte ha già conseguito il risultato che sperava di ottenere da questa Corte con la proposta impugnazione.Quanto, poi, alla persistenza dell'interesse all'impugnazione con riguardo una eventuale successiva domanda di equa riparazione (cfr Sez. Un. n. 20 del 12-10- 1993, Durante), sul punto alcuna specifica di specifica e motivata deduzione è stata proposta. Va ricordato che le Sezioni Unite (Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep.01/03/2011, Rv.249002) hanno affermato che, in tema di ricorso avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata o divenuta inefficace, perchè possa ritenersi comunque sussistente l'interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione in riferimento a una futura utilizzazione dell'eventuale pronunzia favorevole ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, è necessario che la circostanza formi oggetto di specifica e motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dal mancato conseguimento della stessa, formulata personalmente dall'interessato. 3. Trattandosi di carenza d'interesse sopravvenuta per causa non imputabile al ricorrente, non va adottata alcuna statuizione sulle spese processuali e sulla condanna al pagamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende, non essendo configurabile un'ipotesi di soccombenza virtuale (Sez. U, Ordinanza n. 20 del 09/10/1996, Rv.206168 - 01; Sez. 6, n. 44805 del 05/11/2003, Rv. 227168 - 01; Sez.3, n.8025 del 25/01/2012, Rv.252910). P.Q.M. Dichiara