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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 45306/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è manifestamente infondato attesa la intervenuta rinuncia ai motivi di appello in punto di responsabilità, tenuto conto della genericità della doglianza rispetto all'applicabilità anche in tale caso dell'art. 129 c.p.p.; ritenuto che il secondo motivo in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche è affetto da genericità rispetto alla valutazione negativa della personalità dell'imputato e della inammissibile censura basata sull'equiparazione ad altro imputato, per la rilevanza attribuita al diverso ruolo considerato di primo piano svolto nella vicenda in rapporto anche al reato di lesioni personali ascritto al solo ricorrente; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è manifestamente infondato attesa la intervenuta rinuncia ai motivi di appello in punto di responsabilità, tenuto conto della genericità della doglianza rispetto all'applicabilità anche in tale caso dell'art. 129 c.p.p.; ritenuto che il secondo motivo in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche è affetto da genericità rispetto alla valutazione negativa della personalità dell'imputato e della inammissibile censura basata sull'equiparazione ad altro imputato, per la rilevanza attribuita al diverso ruolo considerato di primo piano svolto nella vicenda in rapporto anche al reato di lesioni personali ascritto al solo ricorrente; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il