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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 2022

Cassazione n. 15963/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2018 del TRIBUNALE di RIETIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Rieti che ne ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna per il reato di cui all'art. 612 cod. pen.; Ricordato che, a mente degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lettere a), b) e c), cod. proc. pen..

Considerato che il secondo motivo di ricorso, che deduce l'erronea valutazione della prova, e il terzo motivo, che contesta la capacità intimidatoria della minaccia, si risolvono, al di là della sua formale enunciazione, nella denuncia di vizi di motivazione, come tali non deducibili (cfr. Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557); Ritenuto che il primo motivo, attinente alla mancanza di legittimazione in capo alla querelante, è manifestamente infondato, poiché, come già osservato dal Tribunale, la minaccia è stata rivolta a [OSCURATO:PERSONA], che ha sporto querela; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Considerato che alla parte civile non spetta la liquidazione delle spese processuali per il presente giudizio, perché la parte si è limitata a presentare solo conclusioni scritte senza svolgere attività difensiva; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Nulla per le spese di parte civile.

Così deciso il 13/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] À4rosini

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2018 del TRIBUNALE di RIETIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Rieti che ne ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna per il reato di cui all'art. 612 cod. pen.; Ricordato che, a mente degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lettere a), b) e c), cod. proc. pen.. Considerato che il secondo motivo di ricorso, che deduce l'erronea valutazione della prova, e il terzo motivo, che contesta la capacità intimidatoria della minaccia, si risolvono, al di là della sua formale enunciazione, nella denuncia di vizi di motivazione, come tali non deducibili (cfr. Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557); Ritenuto che il primo motivo, attinente alla mancanza di legittimazione in capo alla querelante, è manifestamente infondato, poiché, come già osservato dal Tribunale, la minaccia è stata rivolta a [OSCURATO:PERSONA], che ha sporto querela; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Considerato che alla parte civile non spetta la liquidazione delle spese processuali per il presente giudizio, perché la parte si è limitata a presentare solo conclusioni scritte senza svolgere attività difensiva; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così deciso il 13/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] À4rosini
Sentenza Cassazione n. 15963/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris