CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 maggio 2026
Cassazione n. 12727/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttorep.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato -Controricorrente[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 449/2019 pronunciata dalla Commissionetributaria regionale del Veneto, depositata il 12 giugno 2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 26novembre 2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA],Dalla sentenza impugnata si evince che l’Agenzia delle entrate notificòalla ricorrente l’avviso d’accertamento, con cui, per l’anno d’imposta 2010,RGN 3731/2020Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 3731/2020Numero sezionale 8025 1/2025Numero di raccolta generale 12727/2026Data pubblicazione 05/05/2026contestò condotte finalizzate alla realizzazione di operazioni soggettivamenteinesistenti, con conseguente pretesa di maggiori imposte a titolo di Iva.L’accertamento aveva fatto seguito alle indagini condotte da funzionaridella DP di Venezia, all’esito delle quali erano state rilevate operazioniintervenute tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la controricorrente.Era emerso che, nonostante la [OSCURATO:SOCIETA] fosse priva di una strutturaorganizzativa e di fatto inoperante, la ricorrente risultava aver acquistatometalli ferrosi per milioni di euro, incrementando i ricavi nel 2010 rispettoall’annualità pregressa. Con l’atto impositivo era stata pertanto contestata lapartecipazione della [OSCURATO:SOCIETA] ad operazioni soggettivamente inesistenti,con conseguente determinazione della maggiore Iva ed irrogazione disanzioni.La società propose ricorso avverso l’avviso d’accertamento dinanzi allaCommissione tributaria provinciale di Venezia, che con sentenza n. 180/2018ne accolse le ragioni. L’appello proposto dall’Agenzia delle entrate dinanzi allaCommissione tributaria regionale del Veneto fu a sua volta accolto consentenza n. 449/2019.Per la cassazione della sentenza la società ha proposto ricorso dinanzi aquesta Corte, affidato a tre motivi, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate concontroricorso.Nell’adunanza camerale del 26 novembre 2025 la causa è stata trattatae decisa.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza perviolazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c.,36 d.lgv. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. Lasentenza sarebbe nulla per motivazione apparente.Il motivo è fondato.Sussiste l’apparente motivazione della sentenza ogni qual volta il giudicedi merito ometta di indicare su quali elementi abbia fondato il proprioconvincimento, nonché quando, pur indicandoli, a tale elencazione ometta difar seguire una disamina almeno chiara e sufficiente, sul piano logico egiuridico, tale da permettere un adeguato controllo sulla correttezza del suoragionamento (Sez. U, 3 novembre 2016, n. 22232; cfr. anche 23 maggio2019, n. 13977; 1 marzo 2022, n. 6758). In sede di gravame, non è viziataRGN 3731/2020Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 3731/2020Numero sezionale 8035 1/2025Numero di raccolta generale 12727/2026Data pubblicazione 05/05/2026la decisione quando motivata per relationem ove il giudice d'appello, facendoproprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modosintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi diimpugnazione proposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva dientrambe le sentenze, di ricavare un percorso argomentativo adeguato ecorretto, ovvero purché il rinvio sia operato così da rendere possibile edagevole il controllo, dando conto delle argomentazioni delle parti e della loroidentità con quelle esaminate nella pronuncia impugnata. Essa va invececassata quando il giudice si sia limitato ad aderire alla pronuncia di primogrado senza che emerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenutoCass., 19 luglio 2016, n. 14786; 7 aprile 2017, n. 9105). La motivazione delprovvedimento impugnato con ricorso per cassazione è apparente anchequando, ancorché graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondantenella descrizione astratta delle norme che regolano la fattispecie dedotta ingiudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità delragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimocostituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (Cass., 1 marzo2022, n. 6758; 30 giugno 2020, n. 13248; cfr. anche 5 agosto 2019, n.20921). È altrettanto apparente ogni qual volta evidenzi una obiettiva carenzanella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazionedel proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcunaesplicitazione sul quadro probatorio (Cass., 14 febbraio 2020, n. 3819),oppure quando carente nel giudizio di fatto, così che la motivazione sia basatasu un giudizio generale e astratto (Cass., 15 febbraio 2024, n. 4166).La motivazione è affetta da vizio di nullità anche quando si fondi su uncontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, oppure risulti perplessa edobiettivamente incomprensibile, così mancando della capacità di assolverealla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione, purché il vizioemerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto conle risultanze processuali (cfr. Cass., 25 settembre 2018, n. 22598; 3 marzo2022, n. 7090; 6 novembre 2023, n. 30759; 3 gennaio 2024, n. 107; 23ottobre 2024, n. 27551).Nel caso di specie la sentenza, per quanto comprensibile, dopo averdedicato numerose pagine alla ricostruzione della vicenda processuale,RGN 3731/2020Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 3731/2020Numero sezionale 8045 1/2025Numero di raccolta generale 12727/2026Data pubblicazione 05/05/2026riportando le rispettive posizioni difensive sviluppate dalle parti, con unatecnica espositiva di per sé già criptica per essere più che altro unaelencazione di note e appunti, ha dedicato pochi righi alla parte motiva, senzadedicare una parola alla scelta di valorizzare le dichiarazioni rilasciate dallegale rappresentate della società cartiera (quali?), né richiamare quali fattievincibili dal processo verbale di constatazione sarebbero stati considerati,infine, senza una sola frase che spiegasse come superare la violazione delladenunciata inosservanza del contraddittorio endoprocedimentale. Quindi hacosì accolto il ricorso erariale.Si tratta, in tutta evidenza, di una sentenza di non facile lettura, masoprattutto corredata da motivazione del tutto incomprensibile, quando nonvoglia ritenersi sostanzialmente assente.Il motivo trova dunque accoglimento.L’accoglimento del primo motivo assorbe i successivi, con i quali lacontribuente ha lamentato l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio,tesi a dimostrare l’infondatezza della natura di cartiera della società cedentee comunque l’assenza nel cessionario di consapevolezza del coinvolgimentoin operazioni soggettivamente inesistenti (secondo motivo, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.), e ha denunciato l’omessa pronunciasulle eccezioni proposte dalla contribuente, in violazione all’art. 112 c.p.c.(terzo motivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.).Il ricorso va in conclusione accolto e la sentenza va cassata, in relazioneal motivo accolto, con conseguente rinvio della causa dinanzi alla Corte digiustizia tributaria di II grado del Veneto, che in diversa composizione, oltreche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, provvederà alriesame del ricorso d’appello. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa lasentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa alla Cortedi giustizia tributaria di II grado del Veneto, cui demanda, in diversacomposizione, anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 26 novembre 2025La PresidenteTania HMELJAKRGN 3731/2020Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 3731/2020Numero sezionale 8055 1/2025Numero di raccolta generale 12727/2026Data pubblicazione 05/05/2026RGN 3731/2020Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA]