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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 44235/2022

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti dalle parti offese [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del 26 aprile 2022 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cuneo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cuneo ha disposto l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero anche per le proprie valutazioni in ordine al delitto di calunnia, e ha condannato i querelanti alla refusione delle spese legali sostenute dalle persone sottoposte ad indagine, che ha liquidato in 1.500 euro in favore di [OSCURATO:PERSONA] e in 2.000 euro in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse delle persone offese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l'annullamento, censurando, con unico motivo, il carattere abnorme della condanna al pagamento delle spese del procedimento in sede di archiviazione.

Deduce il difensore che tale statuizione sarebbe stata adottata in assoluta carenza di potere e avrebbe un contenuto avulso, al di là di ogni limite, da qualunque previsione normativa.

A differenza di quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, non vi sarebbe, del resto, alcuna lacuna normativa, tale da fondare l'applicazione analogica dell'art. 542 cod. proc. pen. posta a fondamento delle statuizioni impugnate, bensì una consapevole scelta del legislatore, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità e della Corte costituzionale.

Rileva il difensore che nel decreto di archiviazione, a differenza che nel caso della sentenza di non luogo a procedere, l'azione penale non è esercitata e, dunque, non sussisterebbe la eadem ratio per fondare l'applicazione analogica posta in essere nel provvedimento impugnato.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina delineata dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, prorogata per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022.

Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 4 ottobre 2022, il Procuratore generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso nel resto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere accolto in quanto fondato.

2. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, nel motivare la condanna alle spese del procedimento dei querelanti disposta in sede di archiviazione, ha ritenuto che, nel silenzio del codice di rito sul punto, possono trovare applicazione analogica altre disposizioni (artt. 340, comma 3, 427, 538 e ss. cod. proc. pen.), ispirate al principio della soccombenza proprio del processo civile.Nel provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari ha rilevato che «se i compilatori del codice di rito hanno dato applicazione a tale principio in relazione a casi in cui il procedimento viene definito, anche se solo in via provvisoria (come avviene per la sentenza di non luogo a procedere), appare corretto applicarlo anche nel caso di specie, data l'evidente eadem rado».

3. Questi argomenti sono, tuttavia, privi di fondamento legale.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità è, infatti, affetto da abnormità funzionale, in quanto emesso in carenza assoluta di potere, il provvedimento di condanna del querelante al pagamento delle spese in favore del querelato, pronunciato dal giudice in sede di archiviazione (Sez. 2, n. 44583 del 10/10/2014, Visintainer, Rv. 260691 - 01; Sez. 4, n. 10989 del 23/01/2014, Stifanelli, Rv. 262085 - 01; conf.

Sez. 4, n. 2357 del 28/11/2017 (dep. 19/01/2018), non massimata).

3. La Corte costituzionale, nella sentenza n. 134 del 1993 (ribadita dall'ordinanza n. 59 del 2001), ha inoltre dichiarato la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 554, 408, 427, 542 cod. proc. pen. e 125 delle norme di attuazione, coordinamento e transitorie dello stesso codice, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevedono che il querelante debba essere condannato, con il decreto che dispone l'archiviazione, al pagamento delle spese anticipate dallo Stato, nei casi in cui gli elementi giudicati non idonei a sostenere l'accusa in giudizio investano la sussistenza del fatto o la commissione dello stesso da parte del querelato.

La Corte costituzionale ha, infatti, affermato che in materia di responsabilità per le spese del processo penale, anticipate dallo Stato, non è rinvenibile nella Costituzione un principio che, imponendo in ogni caso di recuperarle, renda necessaria, per i reati perseguibili solo a querela di parte, la previsione della condanna alle spese del querelante ogni qualvolta non possa esservi condannato l'imputato.

La disciplina positiva della responsabilità per le spese dei processi penali per reati perseguibili solo a querela di parte, infatti, avverte l'esigenza di prevenire e sanzionare la presentazione di denunce temerarie o del tutto prive di fondamento, ma non trascura l'opportunità di non scoraggiare l'esercizio del diritto di querela.

Pertanto, nel quadro di un necessario contemperamento fra tali opposte istanze, la mancata previsione, nei casi di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, della condanna del querelante alle spese anticipate dallo Stato, appartiene, in assenza di ostative esigenze di rilievo costituzionale, alla piena discrezionalità del legislatore.La diversità della scelta adottata in proposito riguardo al decreto di archiviazione rispetto a quella operata riguardo alle sentenze di non luogo a procedere all'esito dell'udienza preliminare e di proscioglimento a seguito di dibattimento, con le quali è possibile che il querelante sia condannato alle spese (cfr. art. 542, in relazione all'art. 427, cod. proc. pen.), è giustificata, dunque, dalla diversità di effetti, connotati e stabilità propri del decreto di archiviazione, sempre superabile da una successiva riapertura delle indagini motivata dalla semplice esigenza di nuove investigazioni.

4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere accolto, in quanto la condanna alle spese dei ricorrenti è stata adottata in carenza di potere, e deve essere disposto l'annullamento del provvedimento impugnato limitatamente alla stessa.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato limitata

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti dalle parti offese [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del 26 aprile 2022 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cuneo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cuneo ha disposto l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero anche per le proprie valutazioni in ordine al delitto di calunnia, e ha condannato i querelanti alla refusione delle spese legali sostenute dalle persone sottoposte ad indagine, che ha liquidato in 1.500 euro in favore di [OSCURATO:PERSONA] e in 2.000 euro in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse delle persone offese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l'annullamento, censurando, con unico motivo, il carattere abnorme della condanna al pagamento delle spese del procedimento in sede di archiviazione. Deduce il difensore che tale statuizione sarebbe stata adottata in assoluta carenza di potere e avrebbe un contenuto avulso, al di là di ogni limite, da qualunque previsione normativa. A differenza di quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, non vi sarebbe, del resto, alcuna lacuna normativa, tale da fondare l'applicazione analogica dell'art. 542 cod. proc. pen. posta a fondamento delle statuizioni impugnate, bensì una consapevole scelta del legislatore, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità e della Corte costituzionale. Rileva il difensore che nel decreto di archiviazione, a differenza che nel caso della sentenza di non luogo a procedere, l'azione penale non è esercitata e, dunque, non sussisterebbe la eadem ratio per fondare l'applicazione analogica posta in essere nel provvedimento impugnato. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina delineata dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, prorogata per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 4 ottobre 2022, il Procuratore generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto in quanto fondato. 2. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, nel motivare la condanna alle spese del procedimento dei querelanti disposta in sede di archiviazione, ha ritenuto che, nel silenzio del codice di rito sul punto, possono trovare applicazione analogica altre disposizioni (artt. 340, comma 3, 427, 538 e ss. cod. proc. pen.), ispirate al principio della soccombenza proprio del processo civile.Nel provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari ha rilevato che «se i compilatori del codice di rito hanno dato applicazione a tale principio in relazione a casi in cui il procedimento viene definito, anche se solo in via provvisoria (come avviene per la sentenza di non luogo a procedere), appare corretto applicarlo anche nel caso di specie, data l'evidente eadem rado». 3. Questi argomenti sono, tuttavia, privi di fondamento legale. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità è, infatti, affetto da abnormità funzionale, in quanto emesso in carenza assoluta di potere, il provvedimento di condanna del querelante al pagamento delle spese in favore del querelato, pronunciato dal giudice in sede di archiviazione (Sez. 2, n. 44583 del 10/10/2014, Visintainer, Rv. 260691 - 01; Sez. 4, n. 10989 del 23/01/2014, Stifanelli, Rv. 262085 - 01; conf. Sez. 4, n. 2357 del 28/11/2017 (dep. 19/01/2018), non massimata). 3. La Corte costituzionale, nella sentenza n. 134 del 1993 (ribadita dall'ordinanza n. 59 del 2001), ha inoltre dichiarato la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 554, 408, 427, 542 cod. proc. pen. e 125 delle norme di attuazione, coordinamento e transitorie dello stesso codice, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevedono che il querelante debba essere condannato, con il decreto che dispone l'archiviazione, al pagamento delle spese anticipate dallo Stato, nei casi in cui gli elementi giudicati non idonei a sostenere l'accusa in giudizio investano la sussistenza del fatto o la commissione dello stesso da parte del querelato. La Corte costituzionale ha, infatti, affermato che in materia di responsabilità per le spese del processo penale, anticipate dallo Stato, non è rinvenibile nella Costituzione un principio che, imponendo in ogni caso di recuperarle, renda necessaria, per i reati perseguibili solo a querela di parte, la previsione della condanna alle spese del querelante ogni qualvolta non possa esservi condannato l'imputato. La disciplina positiva della responsabilità per le spese dei processi penali per reati perseguibili solo a querela di parte, infatti, avverte l'esigenza di prevenire e sanzionare la presentazione di denunce temerarie o del tutto prive di fondamento, ma non trascura l'opportunità di non scoraggiare l'esercizio del diritto di querela. Pertanto, nel quadro di un necessario contemperamento fra tali opposte istanze, la mancata previsione, nei casi di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, della condanna del querelante alle spese anticipate dallo Stato, appartiene, in assenza di ostative esigenze di rilievo costituzionale, alla piena discrezionalità del legislatore.La diversità della scelta adottata in proposito riguardo al decreto di archiviazione rispetto a quella operata riguardo alle sentenze di non luogo a procedere all'esito dell'udienza preliminare e di proscioglimento a seguito di dibattimento, con le quali è possibile che il querelante sia condannato alle spese (cfr. art. 542, in relazione all'art. 427, cod. proc. pen.), è giustificata, dunque, dalla diversità di effetti, connotati e stabilità propri del decreto di archiviazione, sempre superabile da una successiva riapertura delle indagini motivata dalla semplice esigenza di nuove investigazioni. 4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere accolto, in quanto la condanna alle spese dei ricorrenti è stata adottata in carenza di potere, e deve essere disposto l'annullamento del provvedimento impugnato limitatamente alla stessa. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato limitata
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